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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/12/2025, n. 9405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9405 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 15496/2024 R.G.
RE PU BBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: Presidente Dott.ssa Maria Laura Amato
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa EN DE Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 26.04.2024 rimessa al
Collegio in data 03.12.2025 e discussa nella camera di consiglio del 10.12.2025
promossa da
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
C.F: C.F. 1
residente in [...] con l'Avv. BELLINI LAURA presso il cui studio, sito in Voghera, Via Bellocchio 11, ha eletto domicilio telematico
-parte attrice-
nei confronti di
CP_1 nato a [...] il [...] cittadino marocchino
C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. PACI SIMONA presso il cui studio, sito in Milano, Via Podgora 15, ha eletto domicilio telematico
-parte convenuta-
,nata a [...] il CP_2 nata a [...] il [...], e CP_3
22.09.2020, in persona del curatore speciale, Avv. LODDO PAOLA, che le rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 16.05.2024. OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI congiuntamente precisate dalle parti e dal curatore speciale con note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 27.11.2025:
I sig.ri HA AR e KH UB
DICHIARANO
1. di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. 10 ottobre 2022
n.149 come modificato dalla L 29 dicembre 2022 n. 197 e da D.L. 29
dicembre 2022 n. 198;
2. di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
DICHIARANO
di rinunciare espressamente all'impugnazione dell'emanando provvedimento
CONFERMANO
di rinunciare alla comparizione personale all'udienza di cui all'art. 473bis comma 51 c.p.c. e/o a quelle successive e la volontà di veder regolamentato l'affidamento, la frequentazione e il mantenimento delle figlie minori, alle condizioni qui di seguito trascritte:
1. revocare l'affido all'ente, reintegrare il Sig. KH e la Sig.ra HA nella piena responsabilità genitoriale delle figlie NE KH e IH KH c, per l'effetto, disporre l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici;
2. disporre l'inserimento dell'intero nucleo familiare nel gruppo
"Separazioni conflittuali" gestito da Servizio Famiglia e Minori del
Comune di Rozzano al fine di consolidare le competenze genitoriali e prevenire future situazioni di conflitto;
3. incaricare i Servizi Sociali del Comune di Rozzano di proseguire il monitoraggio dell'intero nucleo familiare per il periodo di due anni;
4. assegnare la casa coniugale sita in Rozzano (Mi), via Peonie n. 17 alla sig.ra HA con tutto quanto l'arreda, perché la abiti unitamente alle figlie minori. La sig.ra HA sosterrà in via esclusiva tutte le spese relative all'utilizzo dell'immobile, ivi comprese le utenze e gli oneri connessi allo stesso;
5. nel preminente interesse delle figlie minori, i genitori si impegnano a collaborare, mantenendo tra loro una comunicazione regolare e funzionale sulla vita di NE e IH;
6. in generale, ogni decisione sulle questioni di ordinaria amministrazione relative alle figlie minori verà assunte, anche disgiuntamente, dal genitore con il quale le stesse si trovano, con l'obbligo comunque di coinvolgere il genitore assente nell'organizzazione di ricorrenze importanti (es. gare sportive, celebrazioni ecc.), anche se cadenti in un periodo di spettanza dell'altro genitore;
7. ogni decisione di straordinaria amministrazione, quali a titolo esemplificativo quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, i quali dovranno comunque tenere prioritariamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
8. ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza delle minori e ne informerà immediatamente l'altro genitore;
9. ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza delle minori, con conseguente autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano delle stesse;
10. salvo ogni diverso e migliore accordo preso direttamente e congiuntamente dai genitori, il padre, quale genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé le figlic NE e IH:
a. un pomeriggio a settimana e più precisamente il martedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30, quando le riaccompagnerà presso la casa familiare, avendo cura di averle già fatte cenare. Tale incontro infrasettimanale sarà subordinato all'organizzazione lavorativa del
Sig. KH e, a tal fine, il padre confermerà alla madre la frequentazione entro e non oltre il sabato precedente;
b. nel fine settimana, il padre terrà con sé le figlie il sabato o la domenica, alternando di settimana in settimana tali due giorni, dalle ore 16:00 alle ore 20:30 quando le riaccompagnerà presso la casa familiare, avendo cura di averle già fatta cenare.
Con un preavviso di almeno 15 giorni, ciascun genitore potrà richiedere di avere con sé le figlie minori per l'intero finesettimana.
In tal caso, l'altro genitore terrà con sé le minori per l'intero finesettimana successivo;
c. in caso di mancata frequentazione con le minori, per malattia o per altro impedimento, il padre recupererà i giorni persi nella settimana successiva, previo accordo con la madre;
d. i genitori danno atto che, non appena il padre avrà reperito una soluzione abitativa idonea ad ospitare le figlie minori, il calendario delle frequentazioni verrà congiuntamente rimodulato, con previsione anche del pernotto;
e. durante le festività natalizie, le minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
6 gennaio, con pernotto;
per quanto concerne le festività pasquali, le minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; g. tutte le festività (a titolo di esempio 1° novembre;
8 dicembre;
Martedi Grasso;
25 aprile;
festa del Santo patrono;
1° maggio;
2 giugno) saranno alternate nel corso dell'anno tra i genitori in base alle loro esigenze lavorative mentre negli altri giorni contigui di interruzione scolastica si applicherà il calendario di visite ordinario;
b. il giorno del compleanno delle minori, il padre potrà incontrarle per almeno due ore;
i genitori si impegnano a presenziare entrambi alle feste organizzate per NE e IH;
i. durante l'estate, le minori trascorreranno tre settimane, anche consecutive, con la madre e tre settimane, anche consecutive, con il padre. Si dà atto dell'attuale preferenza della madre per il periodo di agosto. Le rispettive settimane di spettanza verranno concordate dai genitori entro e non oltre il 30/4 di ogni anno.
Ogni genitore dovrà preventivamente comunicare all'altro la prescelta meta e i recapiti della struttura ove le minori trascorreranno le vacanze. I genitori concordano sulla possibilità di portare le minori in vacanza all'estero;
j. le parti si impegnano reciprocamente a garantire al genitore che non ha con sé le minori il diritto di chiamata/videochiamata libero durante l'intera giornata;
k. il padre verserà la somma di euro 200,00 (euro duecento/00) al mese a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori, rispettivamente nella misura di euro 100,00 (euro cento/00) per ogni figlia, a mezzo bonifico alle coordinate bancarie intestate alla sig.ra HA. Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
7. i genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori in base al
Protocollo di intesa in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Milano qui di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato disseuso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo
-
raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
11. l'assegno unico universale erogato in favore delle figlic minori continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla madre;
12. ai fini fiscali, le minori rimarranno a carico di ciascuno genitore in ragione del 50% ciascuno;
13. i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche per le figlic minori;
14. i coniugi espressamente rinunciano alle domande di addebito della separazione reciprocamente avanzate;
15. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, danno atto che ogni altra questione è già stata risolta tra le parti, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per qualsivoglia diritto, ragione o causa comunque dipendente dalla pregressa convivenza coniugale e di aver altresì regolato ogni questione economico-patrimoniale tra le stesse pendente, fatta eccezione per quanto previsto nel presente accordo;
16. le spese legali sono integralmente compensate tra le parti. I procuratori sottoscrivono il presente accordo, anche per la rinuncia alla solidarietà professionale.
***
Per tutte le ragioni esposte, le parti ut supra rappresentate, difese ed elettivamente domiciliate -
CHIEDONO
all'Ill.mo Tribunale di Milano, di trattenere la causa in decisione con rinuncia dei termini per le memorie conclusive.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano l'11 novembre 2014 (atto iscritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 1639, parte I, anno 2014) e dalla loro unione CP sono nate il 22.07.2017, e CP_3, il 22.09.2020.
Con ricorso depositato in data 23.04.2024 Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi addebitandone la responsabilità al marito e di disporre l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, il collocamento delle stesse, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna e l'assegnazione della casa familiare alla madre, disponendo altresì la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie in modalità protetta secondo le modalità indicate dai Servizi sociali territorialmente competenti e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle figlie mediante la somma mensile di € 600 oltre al 50% delle spese straordinarie, con AUU interamente a favore dalla madre.
Con decreto del 10.05.2024 il Giudice delegato ha incaricato i Servizi sociali del Comune di Rozzano dell'immediata presa in carico del nucleo familiare, fissando per la comparizione personale delle parti l'udienza del 09.07.2024, all'esito della quale, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo effettuata ex art. 140 c.p.c. e dato atto della mancata prova del perfezionamento della stessa, sulla richiesta di parte attrice di essere autorizzata al rinnovo della notifica ha fissato nuova udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., disponendo la comparizione delle parti e nominando in favore delle figlie minori un curatore speciale individuato nell'Avv. Paola Loddo. CP_1Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.10.2024 si è costituito in giudizio e, aderendo alla domanda di separazione, ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione alla moglie e disporsi l'affido delle figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori ovvero, in subordine, l'affido delle minori al Comune di Rozzano, in ogni caso con collocamento prevalente delle figlie presso l'abitazione materna, da assegnarsi alla madre, e con regolamentazione della frequentazione paterna secondo tempi e modalità prestabiliti (eventualmente alla presenza della madre ma non in modalità protetta), incaricando i SS di monitorare la situazione familiare e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle minori mediante la somma mensile di € 250 con AUU al 50% ovvero, in subordine, € 200 oltre, in ogni caso, al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 31.10.2024 il Giudice Delegato, sentite le parti e il curatore speciale, ha formulato una proposta conciliativa, accettata da entrambi i genitori, e ha invitato i difensori a interloquire in ordine alle domande e alle istanze formulate in atti.
All'esito della discussione il Giudice, preso atto della richiesta congiunta delle parti di provvedere, ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei, in conformità al progetto elaborato ed accettato dalle parti e di differire la discussione in ordine alle istanze istruttorie nella necessità di verificare l'evoluzione della situazione, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
"Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto CP_21.dispone l'affido dei figli minori nata a Milano il 22-07-2017 e CP_3
[...] nata a [...] il [...] ai Servizi Sociali del Comune di Rozzano con limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori avuto riguardo a tutte le scelte maggiormente importanti per la vita delle minori relative alla salute, all'istruzione, alla residenza anagrafica, all'espletamento di ogni pratica burocratica/amministrativa ivi compreso il rilascio e il rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, con il solo potere/dovere del padre di vigilanza
2.dispone che i SS dell'ente affidatario mantengano allo stato i minori collocati presso e con la mamma e regolamentino le frequentazioni padre/figlie, sentiti i genitori, secondo tempi e modalità ritenuti maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse delle minori (non necessariamente Spazio neutro salvo che non vi sia la necessità), tenuto conto del loro stato di benessere psico fisico e degli assetti sin qui autonomamente posti in essere tra le parti, evitando allo stato che vi siano contatti diretti tra i genitori nella gestione dei passaggi
3.Incarica i SS del Comune di Rozzano, anche per il tramite dei servizi specialisti sul territorio, di:
-attivare l'educativa domiciliare presso l'abitazione della mamma e l'educativa territoriale con il papà al fine di osservare la relazione tra i minori ed entrambi i genitori
-avviare il supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, anche mediante l'inserimento in due gruppi separati gestiti entro il modello di intervento multifamiliare
-assumere periodicamente informazioni dalle insegnanti e dal pediatra delle minori al fine di monitorare il benessere psicofisico delle stesse
4. pone a carico di CP_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 200,00 mensili (soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT) oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano
6.dispone che l'assegno unico universale relativo alle figlie minori venga percepito dalla mamma in ragione del 100%". Quindi il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 16.04.2025, trattenendola in decisione limitatamente alla domanda sullo status con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 9876/2024 emessa il 13.11.2024 e pubblicata il 15.11.2025 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti, confermando l'udienza già calendarizzata del 16.04.2025.
A tale udienza il Giudice ha confermato tutte le statuizioni vigenti tra le parti (ivi compreso il potere dei SS, già conferito con provvedimenti del 31.10.2024, di regolamentare le frequentazioni padre- figlie, sentiti il curatore e i genitori, secondo tempi e modalità ritenute rispondenti all'interesse delle minori, nonché tutti gli incarichi già conferiti con i provvedimenti citati) e ha incaricato altresì i SS di dare avvio alla valutazione neuropsichiatrica delle minori.
All'udienza del 29.10.2025 il Giudice, sentite le parti e i loro procuratori, preso atto della rinuncia da parte di questi ultimi ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. con richiesta di un breve rinvio della causa per ultimare il calendario delle frequentazioni padre-figlie al fine di formulare conclusioni congiunte, ha rinviato il procedimento per la precisazione congiunta delle conclusioni disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
In data 03.12.2025 il Giudice delegato, lette le note in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti, con cui le stesse hanno precisato congiuntamente le conclusioni, ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
***
L'esercizio della responsabilità genitoriale.
Come richiesto congiuntamente dai genitori e dal curatore speciale, in conformità alle conclusioni dei
Servizi sociali del Comune Rozzano, il Collegio ritiene che debba essere revocato l'affido all'Ente di
CP_2 nata a [...] il [...], e CP_3 nata a [...] il و
22.09.2020, e che, per l'effetto, debba essere disposto l'affido delle figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori, in considerazione sia del venir meno delle ragioni che resero necessaria una limitazione della loro responsabilità genitoriale sia della positiva evoluzione di tutti i percorsi di sostegno avviati in favore del nucleo da parte dei Servizi sociali incaricati.
Invero, sebbene inizialmente la situazione familiare ha rivelato criticità in ordine alla dinamica relazionale interna alla coppia genitoriale (caratterizzata da alta conflittualità e agiti violenti), nonché all'approccio dei genitori alla relazione con le figlie (con particolare riguardo alla difficoltà di garantire alle stesse un accesso libero e costante alla figura paterna), le parti hanno successivamente dimostrato per il contegno serbato nel corso del procedimento e per l'atteggiamento collaborante e
-
propositivo manifestato nei confronti degli operatori dei Servizi sociali – di avere adeguate capacità genitoriali, idonee sia a sintonizzarsi efficacemente sui bisogni delle minori sia ad attuare un confronto costruttivo e funzionale al benessere delle stesse.
Pertanto, tenuto conto della positiva evoluzione dei percorsi di sostegno avviati e del conseguente raggiungimento di diversi obiettivi relazionali (in particolare, miglioramento della comunicazione genitoriale, autonomia organizzativa nella gestione delle minori e maggior coinvolgimento della figura paterna nella quotidianità delle stesse;
cfr., sul punto, l'ultima relazione del SS del Comune di
Rozzano del 17.10.2025), i genitori devono entrambi essere reintegrati nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Come da accordo dei genitori e nell'interesse delle due bambine a mantenere stabile il loro centro di interessi, le minori resteranno collocate, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna, sita in
Rozzano (MI), Via Peonie n. 17.
Appare in ogni caso opportuno, alla luce della complessità della vicenda familiare e della necessità di consolidare gli obiettivi raggiunti, incaricare i Servizi Sociali del Comune di Rozzano di mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo per un periodo di due anni, con particolare attenzione ai passaggi significativi ancora da affrontare (in particolare, la stabilizzazione abitativa del padre e la gestione dei periodi pre e post vacanze), con prosecuzione/attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità e/o di sostegno psicologico ed educativo in favore dei genitori e della prole, al fine di rafforzare le competenze genitoriali delle parti e di prevenire CP situazioni di conflitto nell'esclusivo interesse di e CP_3.
I Servizi Sociali dovranno in ogni caso segnalare tempestivamente all'A.G. competente ogni situazione di pregiudizio per le minori che ne richieda l'intervento.
Quanto alla frequentazione padre-figlie, può essere recepita, in assenza di elementi di pregiudizio e in considerazione delle indicazioni dei SS (che hanno ravvisato sin dai primi incontri una relazione affettiva tra il padre e le bambine presente e positiva, idonea a muoversi verso un progressivo e costante ampliamento), la regolamentazione predisposta dai genitori, in condivisione con il curatore speciale e gli operatori dei SS, come meglio dettagliata in dispositivo.
L'assegnazione della casa familiare.
Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare, sita in Rozzano (MI), Via Peonie n. 17, alla madre, che continuerà ad abitarla unitamente alla prole minorenne e che continuerà a sostenere le relative spese in termini di oneri condominiali e utenze.
Il contributo al mantenimento delle figlie.
Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento delle figlie - sopra integralmente trascritte non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, quindi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
L'AUU verrà percepito integralmente dalla madre, genitore collocatario prevalente della prole.
Le spese di lite.
Le spese di lite, stante l'accordo raggiunto dalle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
15496/2024, ogni altra istanza od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
1) Prende atto della rinuncia di entrambe le parti alle reciproche richieste di addebito della separazione dalle stesse avanzate;
2) Dispone l'affido di CP_2 nata a [...] il [...], e CP_3
[...] nata a Milano il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori;
, 3) Conferma il collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici, delle figlie minori presso l'abitazione materna, sita in Rozzano (MI), Via Peonie n. 17;
4) Conferma l'assegnazione della casa familiare, sita in Rozzano (MI), Via Peonie n. 17, alla madre, che continuerà ad abitarla unitamente alla prole e che continuerà a sostenere le relative
5) Incarica i Servizi sociali del Comune di Rozzano - in collaborazione con le competenti ASST spese in termini di oneri condominiali e utenze;
- di:
Mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo per un periodo di due anni dall'emanazione della presente pronuncia, con particolare attenzione ai passaggi significativi ancora da affrontare (in particolare, la stabilizzazione abitativa del padre e la gestione dei periodi pre e post vacanze);
Proseguire/attivare tutti gli interventi, ritenuti necessari o anche solo opportuni, di supporto alla genitorialità e/o di sostegno psicologico ed educativo in favore dei genitori e della prole, al fine di rafforzare le competenze genitoriali delle parti e di prevenire CP situazioni di conflitto nell'esclusivo interesse di e CP_3;
Inserire il nucleo familiare nel gruppo “Superazioni conflittuali" gestito dal Servizio
Famiglia e Minori del Comune di Rozzano;
Segnalare tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria eventuali fattori di pregiudizio per le minori o elementi che indichino la necessità di modifiche in relazione al regime di esercizio responsabilità genitoriale in senso maggiormente restrittivo nei confronti di uno o di entrambi i genitori;
6) Dà atto dell'impregno di entrambi i genitori a collaborare tra loro, nel preminente interesse delle figlie minori, mantenendo quindi una comunicazione regolare e funzionale sulla vita di CP e CP_3. In particolare: ogni decisione sulle questioni di ordinaria amministrazione relativa alle figlie minori verrà assunta, anche disgiuntamente, dal genitore con il quale le stesse si trovano, con l'obbligo comunque di coinvolgere il genitore assente nell'organizzazione di ricorrenze importanti (es. gare sportive, celebrazioni, ecc.), anche se cadenti in un periodo di spettanza dell'altro genitore;
ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza delle minori e ne informerà immediatamente l'altro genitore;
ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate a scuola, salute e sicurezza delle minori, con conseguente autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano delle stesse;
7) Dispone che il padre, salvo ogni diverso e migliore accordo dei genitori, veda e tenga con sé le minori secondo il seguente calendario:
Un pomeriggio a settimana (il martedì) dall'uscita da suola sino alle ore 20:30, quando le riaccompagnerà presso la casa familiare, avendo cura di averle già fatte cenare. Tale incontro infrasettimanale sarà subordinato all'organizzazione lavorativa del padre e, a tal fine, quest'ultimo confermerà alla madre la frequentazione entro e non oltre il sabato precedente;
Nel fine settimana, il sabato o la domenica (alternando di settimana in settimana tali due giorni) dalle ore 16:00 alle ore 20:30, quando le riaccompagnerà presso la casa familiare, avendo cura di averle già fatte cenare. Con preavviso di almeno 15 giorni, ciascun genitore potrà richiedere di avere con sé le figlie minori per l'intero fine settimana;
in tal caso l'altro genitore terrà con sé le minori per l'intero fine settimana successivo;
In caso di mancata frequentazione con le minori, per malattia o per altro impedimento, il padre recupererà i giorni persi nella settimana successiva, previo accordo con la madre;
I genitori danno atto che, non appena il padre avrà reperito una soluzione abitativa idonea
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ad ospitare le figlie minori, il calendario delle frequentazioni verrà congiuntamente rimodulato, con previsione anche del pernotto;
Durante le festività natalizie, le minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con pernotto.
Per quanto concerne le festività pasquali, le minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Tutte le festività (a titolo di esempio 1° novembre;
8 dicembre;
Martedì Grasso;
25 Aprile;
festa del Santo patrono;
1° maggio;
2 giugno) saranno alternate nel corso dell'anno tra i genitori in base alle loro esigenze lavorative, mentre negli altri giorni contigui di interruzione scolastica si applicherà il calendario di visite ordinario.
Il giorno del compleanno delle minori, il padre potrà incontrarle per almeno due ore;
i CP genitori si impegnano a presenziare entrambi alle feste organizzate per e CP_3.
Durante l'estate, le minori trascorreranno tre settimane, anche consecutive, con la madre e tre settimane, anche consecutive, con il padre. Si dà atto dell'attuale preferenza della madre per il periodo di agosto. Le rispettive settimane di spettanza verranno concordate dai genitori entro e non oltre il 30/4 di ogni anno.
Ogni genitore dovrà preventivamente comunicare all'altro la prescelta meta e i recapiti della struttura ove le minori trascorreranno le vacanze. I genitori concordano sulla possibilità di portare le minori in vacanza all'estero.
Le parti si impegnano reciprocamente a garantire al genitore che non ha con sé le minori
-
il diritto di chiamata/videochiamata libero durante l'intera giornata.
8) Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle figlie versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00 (€ 100,00 a figlia), annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat;
9) Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico di entrambi genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie relative alle minori, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
○ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale. О spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) O
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi О
di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
10) Dispone che l'AUU continui ad essere percepito interamente dalla madre;
11) Dà atto dell'accordo delle parti di mantenere le minori, a fini fiscali, a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno;
12) Dà atto della disponibilità di entrambi i genitori a conferirsi reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche per le figlie minori;
13) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3
Si comunichi anche ai SS del Comune di Rozzano.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa EN DE
dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
RE PU BBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: Presidente Dott.ssa Maria Laura Amato
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa EN DE Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 26.04.2024 rimessa al
Collegio in data 03.12.2025 e discussa nella camera di consiglio del 10.12.2025
promossa da
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
C.F: C.F. 1
residente in [...] con l'Avv. BELLINI LAURA presso il cui studio, sito in Voghera, Via Bellocchio 11, ha eletto domicilio telematico
-parte attrice-
nei confronti di
CP_1 nato a [...] il [...] cittadino marocchino
C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. PACI SIMONA presso il cui studio, sito in Milano, Via Podgora 15, ha eletto domicilio telematico
-parte convenuta-
,nata a [...] il CP_2 nata a [...] il [...], e CP_3
22.09.2020, in persona del curatore speciale, Avv. LODDO PAOLA, che le rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 16.05.2024. OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI congiuntamente precisate dalle parti e dal curatore speciale con note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 27.11.2025:
I sig.ri HA AR e KH UB
DICHIARANO
1. di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. 10 ottobre 2022
n.149 come modificato dalla L 29 dicembre 2022 n. 197 e da D.L. 29
dicembre 2022 n. 198;
2. di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
DICHIARANO
di rinunciare espressamente all'impugnazione dell'emanando provvedimento
CONFERMANO
di rinunciare alla comparizione personale all'udienza di cui all'art. 473bis comma 51 c.p.c. e/o a quelle successive e la volontà di veder regolamentato l'affidamento, la frequentazione e il mantenimento delle figlie minori, alle condizioni qui di seguito trascritte:
1. revocare l'affido all'ente, reintegrare il Sig. KH e la Sig.ra HA nella piena responsabilità genitoriale delle figlie NE KH e IH KH c, per l'effetto, disporre l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici;
2. disporre l'inserimento dell'intero nucleo familiare nel gruppo
"Separazioni conflittuali" gestito da Servizio Famiglia e Minori del
Comune di Rozzano al fine di consolidare le competenze genitoriali e prevenire future situazioni di conflitto;
3. incaricare i Servizi Sociali del Comune di Rozzano di proseguire il monitoraggio dell'intero nucleo familiare per il periodo di due anni;
4. assegnare la casa coniugale sita in Rozzano (Mi), via Peonie n. 17 alla sig.ra HA con tutto quanto l'arreda, perché la abiti unitamente alle figlie minori. La sig.ra HA sosterrà in via esclusiva tutte le spese relative all'utilizzo dell'immobile, ivi comprese le utenze e gli oneri connessi allo stesso;
5. nel preminente interesse delle figlie minori, i genitori si impegnano a collaborare, mantenendo tra loro una comunicazione regolare e funzionale sulla vita di NE e IH;
6. in generale, ogni decisione sulle questioni di ordinaria amministrazione relative alle figlie minori verà assunte, anche disgiuntamente, dal genitore con il quale le stesse si trovano, con l'obbligo comunque di coinvolgere il genitore assente nell'organizzazione di ricorrenze importanti (es. gare sportive, celebrazioni ecc.), anche se cadenti in un periodo di spettanza dell'altro genitore;
7. ogni decisione di straordinaria amministrazione, quali a titolo esemplificativo quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, i quali dovranno comunque tenere prioritariamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
8. ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza delle minori e ne informerà immediatamente l'altro genitore;
9. ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza delle minori, con conseguente autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano delle stesse;
10. salvo ogni diverso e migliore accordo preso direttamente e congiuntamente dai genitori, il padre, quale genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé le figlic NE e IH:
a. un pomeriggio a settimana e più precisamente il martedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30, quando le riaccompagnerà presso la casa familiare, avendo cura di averle già fatte cenare. Tale incontro infrasettimanale sarà subordinato all'organizzazione lavorativa del
Sig. KH e, a tal fine, il padre confermerà alla madre la frequentazione entro e non oltre il sabato precedente;
b. nel fine settimana, il padre terrà con sé le figlie il sabato o la domenica, alternando di settimana in settimana tali due giorni, dalle ore 16:00 alle ore 20:30 quando le riaccompagnerà presso la casa familiare, avendo cura di averle già fatta cenare.
Con un preavviso di almeno 15 giorni, ciascun genitore potrà richiedere di avere con sé le figlie minori per l'intero finesettimana.
In tal caso, l'altro genitore terrà con sé le minori per l'intero finesettimana successivo;
c. in caso di mancata frequentazione con le minori, per malattia o per altro impedimento, il padre recupererà i giorni persi nella settimana successiva, previo accordo con la madre;
d. i genitori danno atto che, non appena il padre avrà reperito una soluzione abitativa idonea ad ospitare le figlie minori, il calendario delle frequentazioni verrà congiuntamente rimodulato, con previsione anche del pernotto;
e. durante le festività natalizie, le minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
6 gennaio, con pernotto;
per quanto concerne le festività pasquali, le minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; g. tutte le festività (a titolo di esempio 1° novembre;
8 dicembre;
Martedi Grasso;
25 aprile;
festa del Santo patrono;
1° maggio;
2 giugno) saranno alternate nel corso dell'anno tra i genitori in base alle loro esigenze lavorative mentre negli altri giorni contigui di interruzione scolastica si applicherà il calendario di visite ordinario;
b. il giorno del compleanno delle minori, il padre potrà incontrarle per almeno due ore;
i genitori si impegnano a presenziare entrambi alle feste organizzate per NE e IH;
i. durante l'estate, le minori trascorreranno tre settimane, anche consecutive, con la madre e tre settimane, anche consecutive, con il padre. Si dà atto dell'attuale preferenza della madre per il periodo di agosto. Le rispettive settimane di spettanza verranno concordate dai genitori entro e non oltre il 30/4 di ogni anno.
Ogni genitore dovrà preventivamente comunicare all'altro la prescelta meta e i recapiti della struttura ove le minori trascorreranno le vacanze. I genitori concordano sulla possibilità di portare le minori in vacanza all'estero;
j. le parti si impegnano reciprocamente a garantire al genitore che non ha con sé le minori il diritto di chiamata/videochiamata libero durante l'intera giornata;
k. il padre verserà la somma di euro 200,00 (euro duecento/00) al mese a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori, rispettivamente nella misura di euro 100,00 (euro cento/00) per ogni figlia, a mezzo bonifico alle coordinate bancarie intestate alla sig.ra HA. Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
7. i genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori in base al
Protocollo di intesa in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Milano qui di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato disseuso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo
-
raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
11. l'assegno unico universale erogato in favore delle figlic minori continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla madre;
12. ai fini fiscali, le minori rimarranno a carico di ciascuno genitore in ragione del 50% ciascuno;
13. i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche per le figlic minori;
14. i coniugi espressamente rinunciano alle domande di addebito della separazione reciprocamente avanzate;
15. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, danno atto che ogni altra questione è già stata risolta tra le parti, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per qualsivoglia diritto, ragione o causa comunque dipendente dalla pregressa convivenza coniugale e di aver altresì regolato ogni questione economico-patrimoniale tra le stesse pendente, fatta eccezione per quanto previsto nel presente accordo;
16. le spese legali sono integralmente compensate tra le parti. I procuratori sottoscrivono il presente accordo, anche per la rinuncia alla solidarietà professionale.
***
Per tutte le ragioni esposte, le parti ut supra rappresentate, difese ed elettivamente domiciliate -
CHIEDONO
all'Ill.mo Tribunale di Milano, di trattenere la causa in decisione con rinuncia dei termini per le memorie conclusive.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano l'11 novembre 2014 (atto iscritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 1639, parte I, anno 2014) e dalla loro unione CP sono nate il 22.07.2017, e CP_3, il 22.09.2020.
Con ricorso depositato in data 23.04.2024 Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi addebitandone la responsabilità al marito e di disporre l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, il collocamento delle stesse, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna e l'assegnazione della casa familiare alla madre, disponendo altresì la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie in modalità protetta secondo le modalità indicate dai Servizi sociali territorialmente competenti e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle figlie mediante la somma mensile di € 600 oltre al 50% delle spese straordinarie, con AUU interamente a favore dalla madre.
Con decreto del 10.05.2024 il Giudice delegato ha incaricato i Servizi sociali del Comune di Rozzano dell'immediata presa in carico del nucleo familiare, fissando per la comparizione personale delle parti l'udienza del 09.07.2024, all'esito della quale, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo effettuata ex art. 140 c.p.c. e dato atto della mancata prova del perfezionamento della stessa, sulla richiesta di parte attrice di essere autorizzata al rinnovo della notifica ha fissato nuova udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., disponendo la comparizione delle parti e nominando in favore delle figlie minori un curatore speciale individuato nell'Avv. Paola Loddo. CP_1Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.10.2024 si è costituito in giudizio e, aderendo alla domanda di separazione, ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione alla moglie e disporsi l'affido delle figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori ovvero, in subordine, l'affido delle minori al Comune di Rozzano, in ogni caso con collocamento prevalente delle figlie presso l'abitazione materna, da assegnarsi alla madre, e con regolamentazione della frequentazione paterna secondo tempi e modalità prestabiliti (eventualmente alla presenza della madre ma non in modalità protetta), incaricando i SS di monitorare la situazione familiare e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle minori mediante la somma mensile di € 250 con AUU al 50% ovvero, in subordine, € 200 oltre, in ogni caso, al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 31.10.2024 il Giudice Delegato, sentite le parti e il curatore speciale, ha formulato una proposta conciliativa, accettata da entrambi i genitori, e ha invitato i difensori a interloquire in ordine alle domande e alle istanze formulate in atti.
All'esito della discussione il Giudice, preso atto della richiesta congiunta delle parti di provvedere, ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei, in conformità al progetto elaborato ed accettato dalle parti e di differire la discussione in ordine alle istanze istruttorie nella necessità di verificare l'evoluzione della situazione, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
"Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto CP_21.dispone l'affido dei figli minori nata a Milano il 22-07-2017 e CP_3
[...] nata a [...] il [...] ai Servizi Sociali del Comune di Rozzano con limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori avuto riguardo a tutte le scelte maggiormente importanti per la vita delle minori relative alla salute, all'istruzione, alla residenza anagrafica, all'espletamento di ogni pratica burocratica/amministrativa ivi compreso il rilascio e il rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, con il solo potere/dovere del padre di vigilanza
2.dispone che i SS dell'ente affidatario mantengano allo stato i minori collocati presso e con la mamma e regolamentino le frequentazioni padre/figlie, sentiti i genitori, secondo tempi e modalità ritenuti maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse delle minori (non necessariamente Spazio neutro salvo che non vi sia la necessità), tenuto conto del loro stato di benessere psico fisico e degli assetti sin qui autonomamente posti in essere tra le parti, evitando allo stato che vi siano contatti diretti tra i genitori nella gestione dei passaggi
3.Incarica i SS del Comune di Rozzano, anche per il tramite dei servizi specialisti sul territorio, di:
-attivare l'educativa domiciliare presso l'abitazione della mamma e l'educativa territoriale con il papà al fine di osservare la relazione tra i minori ed entrambi i genitori
-avviare il supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, anche mediante l'inserimento in due gruppi separati gestiti entro il modello di intervento multifamiliare
-assumere periodicamente informazioni dalle insegnanti e dal pediatra delle minori al fine di monitorare il benessere psicofisico delle stesse
4. pone a carico di CP_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 200,00 mensili (soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT) oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano
6.dispone che l'assegno unico universale relativo alle figlie minori venga percepito dalla mamma in ragione del 100%". Quindi il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 16.04.2025, trattenendola in decisione limitatamente alla domanda sullo status con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 9876/2024 emessa il 13.11.2024 e pubblicata il 15.11.2025 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti, confermando l'udienza già calendarizzata del 16.04.2025.
A tale udienza il Giudice ha confermato tutte le statuizioni vigenti tra le parti (ivi compreso il potere dei SS, già conferito con provvedimenti del 31.10.2024, di regolamentare le frequentazioni padre- figlie, sentiti il curatore e i genitori, secondo tempi e modalità ritenute rispondenti all'interesse delle minori, nonché tutti gli incarichi già conferiti con i provvedimenti citati) e ha incaricato altresì i SS di dare avvio alla valutazione neuropsichiatrica delle minori.
All'udienza del 29.10.2025 il Giudice, sentite le parti e i loro procuratori, preso atto della rinuncia da parte di questi ultimi ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. con richiesta di un breve rinvio della causa per ultimare il calendario delle frequentazioni padre-figlie al fine di formulare conclusioni congiunte, ha rinviato il procedimento per la precisazione congiunta delle conclusioni disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
In data 03.12.2025 il Giudice delegato, lette le note in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti, con cui le stesse hanno precisato congiuntamente le conclusioni, ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
***
L'esercizio della responsabilità genitoriale.
Come richiesto congiuntamente dai genitori e dal curatore speciale, in conformità alle conclusioni dei
Servizi sociali del Comune Rozzano, il Collegio ritiene che debba essere revocato l'affido all'Ente di
CP_2 nata a [...] il [...], e CP_3 nata a [...] il و
22.09.2020, e che, per l'effetto, debba essere disposto l'affido delle figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori, in considerazione sia del venir meno delle ragioni che resero necessaria una limitazione della loro responsabilità genitoriale sia della positiva evoluzione di tutti i percorsi di sostegno avviati in favore del nucleo da parte dei Servizi sociali incaricati.
Invero, sebbene inizialmente la situazione familiare ha rivelato criticità in ordine alla dinamica relazionale interna alla coppia genitoriale (caratterizzata da alta conflittualità e agiti violenti), nonché all'approccio dei genitori alla relazione con le figlie (con particolare riguardo alla difficoltà di garantire alle stesse un accesso libero e costante alla figura paterna), le parti hanno successivamente dimostrato per il contegno serbato nel corso del procedimento e per l'atteggiamento collaborante e
-
propositivo manifestato nei confronti degli operatori dei Servizi sociali – di avere adeguate capacità genitoriali, idonee sia a sintonizzarsi efficacemente sui bisogni delle minori sia ad attuare un confronto costruttivo e funzionale al benessere delle stesse.
Pertanto, tenuto conto della positiva evoluzione dei percorsi di sostegno avviati e del conseguente raggiungimento di diversi obiettivi relazionali (in particolare, miglioramento della comunicazione genitoriale, autonomia organizzativa nella gestione delle minori e maggior coinvolgimento della figura paterna nella quotidianità delle stesse;
cfr., sul punto, l'ultima relazione del SS del Comune di
Rozzano del 17.10.2025), i genitori devono entrambi essere reintegrati nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Come da accordo dei genitori e nell'interesse delle due bambine a mantenere stabile il loro centro di interessi, le minori resteranno collocate, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna, sita in
Rozzano (MI), Via Peonie n. 17.
Appare in ogni caso opportuno, alla luce della complessità della vicenda familiare e della necessità di consolidare gli obiettivi raggiunti, incaricare i Servizi Sociali del Comune di Rozzano di mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo per un periodo di due anni, con particolare attenzione ai passaggi significativi ancora da affrontare (in particolare, la stabilizzazione abitativa del padre e la gestione dei periodi pre e post vacanze), con prosecuzione/attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità e/o di sostegno psicologico ed educativo in favore dei genitori e della prole, al fine di rafforzare le competenze genitoriali delle parti e di prevenire CP situazioni di conflitto nell'esclusivo interesse di e CP_3.
I Servizi Sociali dovranno in ogni caso segnalare tempestivamente all'A.G. competente ogni situazione di pregiudizio per le minori che ne richieda l'intervento.
Quanto alla frequentazione padre-figlie, può essere recepita, in assenza di elementi di pregiudizio e in considerazione delle indicazioni dei SS (che hanno ravvisato sin dai primi incontri una relazione affettiva tra il padre e le bambine presente e positiva, idonea a muoversi verso un progressivo e costante ampliamento), la regolamentazione predisposta dai genitori, in condivisione con il curatore speciale e gli operatori dei SS, come meglio dettagliata in dispositivo.
L'assegnazione della casa familiare.
Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare, sita in Rozzano (MI), Via Peonie n. 17, alla madre, che continuerà ad abitarla unitamente alla prole minorenne e che continuerà a sostenere le relative spese in termini di oneri condominiali e utenze.
Il contributo al mantenimento delle figlie.
Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento delle figlie - sopra integralmente trascritte non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, quindi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
L'AUU verrà percepito integralmente dalla madre, genitore collocatario prevalente della prole.
Le spese di lite.
Le spese di lite, stante l'accordo raggiunto dalle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
15496/2024, ogni altra istanza od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
1) Prende atto della rinuncia di entrambe le parti alle reciproche richieste di addebito della separazione dalle stesse avanzate;
2) Dispone l'affido di CP_2 nata a [...] il [...], e CP_3
[...] nata a Milano il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori;
, 3) Conferma il collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici, delle figlie minori presso l'abitazione materna, sita in Rozzano (MI), Via Peonie n. 17;
4) Conferma l'assegnazione della casa familiare, sita in Rozzano (MI), Via Peonie n. 17, alla madre, che continuerà ad abitarla unitamente alla prole e che continuerà a sostenere le relative
5) Incarica i Servizi sociali del Comune di Rozzano - in collaborazione con le competenti ASST spese in termini di oneri condominiali e utenze;
- di:
Mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo per un periodo di due anni dall'emanazione della presente pronuncia, con particolare attenzione ai passaggi significativi ancora da affrontare (in particolare, la stabilizzazione abitativa del padre e la gestione dei periodi pre e post vacanze);
Proseguire/attivare tutti gli interventi, ritenuti necessari o anche solo opportuni, di supporto alla genitorialità e/o di sostegno psicologico ed educativo in favore dei genitori e della prole, al fine di rafforzare le competenze genitoriali delle parti e di prevenire CP situazioni di conflitto nell'esclusivo interesse di e CP_3;
Inserire il nucleo familiare nel gruppo “Superazioni conflittuali" gestito dal Servizio
Famiglia e Minori del Comune di Rozzano;
Segnalare tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria eventuali fattori di pregiudizio per le minori o elementi che indichino la necessità di modifiche in relazione al regime di esercizio responsabilità genitoriale in senso maggiormente restrittivo nei confronti di uno o di entrambi i genitori;
6) Dà atto dell'impregno di entrambi i genitori a collaborare tra loro, nel preminente interesse delle figlie minori, mantenendo quindi una comunicazione regolare e funzionale sulla vita di CP e CP_3. In particolare: ogni decisione sulle questioni di ordinaria amministrazione relativa alle figlie minori verrà assunta, anche disgiuntamente, dal genitore con il quale le stesse si trovano, con l'obbligo comunque di coinvolgere il genitore assente nell'organizzazione di ricorrenze importanti (es. gare sportive, celebrazioni, ecc.), anche se cadenti in un periodo di spettanza dell'altro genitore;
ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza delle minori e ne informerà immediatamente l'altro genitore;
ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate a scuola, salute e sicurezza delle minori, con conseguente autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano delle stesse;
7) Dispone che il padre, salvo ogni diverso e migliore accordo dei genitori, veda e tenga con sé le minori secondo il seguente calendario:
Un pomeriggio a settimana (il martedì) dall'uscita da suola sino alle ore 20:30, quando le riaccompagnerà presso la casa familiare, avendo cura di averle già fatte cenare. Tale incontro infrasettimanale sarà subordinato all'organizzazione lavorativa del padre e, a tal fine, quest'ultimo confermerà alla madre la frequentazione entro e non oltre il sabato precedente;
Nel fine settimana, il sabato o la domenica (alternando di settimana in settimana tali due giorni) dalle ore 16:00 alle ore 20:30, quando le riaccompagnerà presso la casa familiare, avendo cura di averle già fatte cenare. Con preavviso di almeno 15 giorni, ciascun genitore potrà richiedere di avere con sé le figlie minori per l'intero fine settimana;
in tal caso l'altro genitore terrà con sé le minori per l'intero fine settimana successivo;
In caso di mancata frequentazione con le minori, per malattia o per altro impedimento, il padre recupererà i giorni persi nella settimana successiva, previo accordo con la madre;
I genitori danno atto che, non appena il padre avrà reperito una soluzione abitativa idonea
-
ad ospitare le figlie minori, il calendario delle frequentazioni verrà congiuntamente rimodulato, con previsione anche del pernotto;
Durante le festività natalizie, le minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con pernotto.
Per quanto concerne le festività pasquali, le minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Tutte le festività (a titolo di esempio 1° novembre;
8 dicembre;
Martedì Grasso;
25 Aprile;
festa del Santo patrono;
1° maggio;
2 giugno) saranno alternate nel corso dell'anno tra i genitori in base alle loro esigenze lavorative, mentre negli altri giorni contigui di interruzione scolastica si applicherà il calendario di visite ordinario.
Il giorno del compleanno delle minori, il padre potrà incontrarle per almeno due ore;
i CP genitori si impegnano a presenziare entrambi alle feste organizzate per e CP_3.
Durante l'estate, le minori trascorreranno tre settimane, anche consecutive, con la madre e tre settimane, anche consecutive, con il padre. Si dà atto dell'attuale preferenza della madre per il periodo di agosto. Le rispettive settimane di spettanza verranno concordate dai genitori entro e non oltre il 30/4 di ogni anno.
Ogni genitore dovrà preventivamente comunicare all'altro la prescelta meta e i recapiti della struttura ove le minori trascorreranno le vacanze. I genitori concordano sulla possibilità di portare le minori in vacanza all'estero.
Le parti si impegnano reciprocamente a garantire al genitore che non ha con sé le minori
-
il diritto di chiamata/videochiamata libero durante l'intera giornata.
8) Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle figlie versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00 (€ 100,00 a figlia), annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat;
9) Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico di entrambi genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie relative alle minori, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
○ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale. О spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) O
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi О
di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
10) Dispone che l'AUU continui ad essere percepito interamente dalla madre;
11) Dà atto dell'accordo delle parti di mantenere le minori, a fini fiscali, a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno;
12) Dà atto della disponibilità di entrambi i genitori a conferirsi reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche per le figlie minori;
13) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3
Si comunichi anche ai SS del Comune di Rozzano.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa EN DE
dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato