Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/05/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 429/2022 R.G. avente ad oggetto: appello- malattia professionale promossa da
, CP_1 Parte_1
c.f. , in persona del legale rapp.te tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv.ta Nicola Maccarrone per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso la sede di Catania –
Appellante contro
( , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1
dall'avv. Antonio Francone
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro,
[...]
conveniva in giudizio l e – sulla premessa di essere stato Parte_2 CP_1
colpito da infarto del miocardio in data 7.9.2012, riconducibile all'attività lavo- rativa caratterizzata da una forte situazione di stress in ambito professionale – chiedeva la conseguente attribuzione della rendita vitalizia o, in subordine,
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dell'indennizzo.
In esito all'espletata istruttoria e alla consulenza tecnica d'ufficio il Tribunale, con sentenza nr. 1174 del 23.11.2021, in parziale accoglimento della domanda, condannava l a corrispondere al ricorrente l'indennizzo per malattia CP_1
professionale corrispondente alla riscontrata invalidità del 10%, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 7/9/2012 al soddisfo.
In particolare il Tribunale, sulla scorta delle risultanze istruttorie - che riporta- vano lo svolgimento da parte del ricorrente di frequenti turni di pronta disponibilità e di reperibilità notturna e festiva - qualificava l'evento come malattia professio- nale «causalmente riconducibile alla situazione di stress lavorativo protrattasi per almeno un decennio e non ad una causa violenta e quindi istantanea».
Indi, richiamate le conclusioni cui era giunto il nominato consulente d'ufficio, riteneva accertato il nesso di causalità tra tali condizioni di lavoro e l'infarto subito dall'originario ricorrente e la conseguente cardiopatia.
Quantificava inoltre gli esiti della patologia, riferiti al cod. n°1 della Tabella al- legata al DM 12/07/2000 - "cardiopatie riconducibili a classe I NYHA - fino a
10" – nella misura del 10%.
Compensava infine le spese processuali nella misura di un terzo e condannava l al pagamento dei restanti due terzi. CP_1
L impugnava la sentenza di primo grado con ricorso depositato il CP_1
16/5/2022.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva posta in decisione in data 24 aprile 2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza per aver re- cepito integralmente le valutazioni del CTU, ritenute censurabili in quanto fon-
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date su «alcune pubblicazioni scientifiche, di cui si contesta la personale inter- pretazione circa le conclusioni cui i predetti lavori scientifici sono pervenuti», contestando altresì il fattore di incremento del rischio per il medico ospedaliero anche «per la mancata coincidenza, nel caso di specie, tra orario effettivamente prolungato in maniera sistematica ed i riferiti incrementi orari per turni di “re- peribilità”».
Osserva inoltre che il consulente «non ha spiegato il meccanismo etio- patogenetico tra stress e formazione della malattia aterosclerotica coronarica, da cui l'appellato è affetto e che è essa stessa causa dell'infarto miocardico, né tantomeno ha evidenziato la compresenza di uno spasmo coronarico ed ancor meno la presenza di indicatori biologici preesistenti, indicativi di stress croni- co» (pag. 5 A.).
2. Con il secondo motivo, variamente articolato, l'appellante lamenta la viola- zione dell'art. 2 del T.U. 1124/65, «che richiede per il riconoscimento dell'infortunio la coesistenza della causa violenta e dell'occasione di lavoro» reiterando l'eccezione formulata in primo grado e fondata sulla pronuncia della
Corte di cassazione n. 17676/07, «la quale precisa che l'infarto essendo caratte- rizzato da rapidità e concentrazione della causa, va inquadrato come infortunio e non come malattia professionale».
Ad avviso dell'appellante, l'infarto non può essere mai qualificato come malat- tia professionale posto che «l'effetto logorante esercitato sull'organismo, len- tamente e progressivamente, da gravose condizioni di lavoro - non assume al- cuno spessore sociale, ai fini della qualificazione come “infortunio sul lavoro”, tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della colletti- vità» (pag. 7 A.), mancando, in ogni caso, la «causa violenta» idonea a giustifi- care la fattispecie in esame come “infortunio” posto che l'evento “infarto” non costituisce la “causa violenta” contemplata dall'art.2 del D.P.R. n.1124/65.
Ciò incide anche sulla carenza del nesso eziologico, in quanto l'evento infarto deve conseguire da una causa esterna, rapida, intensa e collocata in un breve
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arco temporale (pag. 9 A.) e tale non può considerarsi il solo stress lavorativo che è caratterizzato da eventi «dilazionati nel tempo».
Inoltre, l'appellante rileva la mancata valutazione della «coesistenza di una ma- lattia aterosclerotica coronarica (essa stessa causa dell'infarto miocardico), che ha necessitato di un intervento di angioplastica» (pag. 4 A.).
Infine critica la sentenza nel capo in cui ha disposto il cumulo di interessi e ri- valutazione, ormai inammissibile dopo l'entrata in vigore della legge 30 di- cembre 1991, n° 412, art. 16, 6° comma.
2.1. L'appello è parzialmente fondato.
In ordine alla tempestività delle critiche alla consulenza del primo grado, va qui richiamato l'arresto delle sezioni unite della Suprema Corte che, con la sen- tenza 5624/2022, hanno stabilito «Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costi- tuiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale
e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi
o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla at- tendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a solleci- tare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio».
Nel caso in esame i rilievi dell'istituto sono quindi ammissibili ma, tuttavia, in- fondati in quanto non rivestono quel grado di sufficienza critica idoneo a con- durre ad una nuova consulenza, come richiesta nel gravame.
2.2. La critica dell'appellante in ordine alla interpretazione della letteratura medica citata dal consulente non può trovare accoglimento, poiché non ha ad oggetto un presunto vizio logico inerente all'insieme delle valutazioni operate dal CTU alla stregua della letteratura di settore, ma soltanto una diversa inter- pretazione delle fonti.
Peraltro, il CTU ha riportato uno studio scientifico dei fattori stressanti derivati
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dal lavoro e, quindi, una fonte di studio attinente al caso in esame.
2.3. Nemmeno la critica in ordine all'incremento del rischio può essere condi- visa, per la ragione che l non ha mosso alcuna critica alle risultanze del- CP_1
le prove testimoniali per come motivatamente poste dal tribunale a fondamento della decisione, tutte convergenti nel senso di una forma di “superlavoro” (cfr.
Cass. 14313/2017), per cui il dipendente «si trovava a dovere affrontare oltre dodici ore di lavoro consecutivo» (come confermato dal teste ); «era Tes_1
in pronta disponibilità da almeno dieci anni”, che “implica reperibilità anche durante la notte e i festivi”, oltre “alternativamente, i turni 8-14 o 14-20, tran- ne la domenica”» (teste ). Tes_2
2.4. Anche l'ulteriore rilievo dell'appellante, secondo il quale il Consulente tecnico non avrebbe tenuto conto della malattia aterosclerotica coronarica, è in- fondato.
Il CTU ha precisato «che lo stress derivato da una attività lavorativa intensa e sovradimensionata agisce da concausa concorrente insieme ad altri fattori nel determinismo della patologia cardiaca» (pag. 8 elaborato peritale).
Il principio della equivalenza causale nell'accertamento del rapporto eziologico nelle malattie professionali indennizzabili dall' è stato più volte ribadito CP_1
dalla Suprema Corte (Cass., 4 giugno 2008, n. 14770, Cass., 16 giugno 2001, n.
8165, Cass., 29 maggio 2004, n. 10448 e Cass., 8 ottobre 2007 n. 21021).
Vale cioè il principio di diritto per il quale, nell'ipotesi di malattia professionale derivata da causa lavorativa e da causa extralavorativa, aventi entrambe natura efficiente e causale, si applicano le disposizioni previste dall'art. 41 del codice penale, ovvero quelle dell'equivalenza causale per le quali "il concorso di cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione, l'o- missione e l'evento".
Tale nesso causale deve essere escluso solo se viene dimostrato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre
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l'infermità (v. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. 07.11.2018, n. 28454), circostanza questa non riscontrata nella fattispecie.
2.5. Nel resto la critica dell'appellante è tardiva.
Va osservato che il consulente ha affermato, con motivazione immune da vizi, che il fattore stress da lavoro «derivato da condizioni lavorative non ottimali, legate ad un surplus di turni e reperibilità non compensato da adeguato riposo, possa aver contribuito al determinismo della patologia cardiaca poi sfociato nell'episodio infartuale». La mancanza di uno specifico approfondimento in ordine al meccanismo etiopatogenetico tra stress e formazione della malattia aterosclerotica coronarica, di cui l'appellante si duole solo con il gravame, in- troduce un nuovo tema d'indagine che rende in questa sede inammissibile la proposta censura (cfr. Cass. 5624/2022, cit.).
2.6. Anche gli ulteriori rilievi mossi dall'appellante sono infondati.
La ricerca di una causa violenta che giustifichi l'infarto in termini di infortunio sul lavoro appare inconferente rispetto ai risultati dell'indagine svolta dal
C.T.U. e alle conclusioni rassegnate.
Invero il C.T.U. ha affermato che “quanto accaduto al dott. è senza CP_2
dubbio alcuno da inquadrare nella malattia professionale e non nell'ambito dell'infortunio, dal momento che la condizione lavorativa stressogena è stata diluita negli anni” (v. pag. 10 relazione di C.T.U.), ed ha quindi escluso l'intervento di una causa violenta, presupposto dell'infarto come infortunio sul lavoro.
Sul punto va condivisa la motivazione del primo giudice secondo il quale «i precedenti giurisprudenziali che qualificano l'infarto in termini di infortunio riguardano ipotesi in cui lo stesso era dipeso da un fattore causale cronologi- camente delimitato (ad es. un intenso sforzo fisico, vedasi C. 13928/2004)».
Del pari è inconferente il richiamo alla sentenza della S.C. (Cass. 17676/2007) che identifica l'infarto come “infortunio”, per l'evidente ragione che l'infarto può esitare ad una evento “violento”, mentre la malattia che causa l'infarto «è
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invece connotata da una causa con sviluppo lento» (Cass. cit.).
2.7. È invece fondato il gravame in ordine al capo della sentenza che ha con- dannato l'istituto all'indennizzo “oltre interessi e rivalutazione”.
Invero opera nel caso di specie il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi previsto dall'art. 16, comma 1 della L. 412/1991.
Pertanto, sono dovuti sulla prestazione riconosciuta in primo grado la rivaluta- zione monetaria e gli interessi legali nei limiti previsti dall'art. 16 comma 6 della legge 30.12.1991 n. 412, secondo il quale “l'importo dovuto a titolo di in- teressi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
2.8. Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, l va condannato al pagamento anche della maggior somma CP_1
tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
3. La parziale riforma della decisione di primo grado comporta un nuovo rego- lamento delle spese processuali di ambo i gradi del giudizio secondo l'esito complessivo della lite, che si liquidano come in dispositivo, alla stregua del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con sentenza delle Sezioni
Unite n. 32061 del 31/10/2022, ed in base ai parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati dal DM 147/2022, tenuto conto della sostanziale soccombenza dell . CP_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione CP_1
monetaria; condanna l a pagare le spese processuali di entrambi i gradi del giudi- CP_1
zio, liquidate per il giudizio di primo grado in euro 2.697,00 e per il giudizio di
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appello in euro 2.906,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 24.4.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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