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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 293/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALVARO Parte_1 C.F._1
PIETRO
appellante – appellato incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BOMBARDIERI FRANCESCO e dell'avv. MISAGGI RICCARDO appellato-appellante incidentale
, contumace Controparte_2 Per_1
, contumace Controparte_3
, contumace Controparte_4
, contumace Controparte_5
FU , contumace Controparte_6 Per_1
FU , contumace Controparte_6 CP_3
, contumace CP_7
FU , contumace Controparte_2 CP_3
FU , contumace Controparte_8 CP_3
appellati CONCLUSIONI
per annullare e riformare la sentenza del Tribunale di LO n. 1140/2019, Parte_1
pubblicata il 28.11.2019 e, per l'effetto: in via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c.; nel merito, in via subordinata e salvo gravame:
1) In accoglimento dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c, proposta dalla SIa nel giudizio di primo grado, dichiarare nulla e, comunque, priva di Parte_1
efficacia, la sentenza n. 494/2014 del Tribunale di LO, in composizione monocratica, in persona del GOT, Avv. Fiorella Stefania Campisano, del 12.05.2014, pubblicata il
20.05.2014, registrata il 05.02.2015, al n. 137/2015, nonché tutti i successivi atti posti in essere;
2) Accertare e dichiarare che il terreno in Comune di Roccella CA (RC), identificato in Catasto al foglio n. 36, particella originaria n. 91 è di piena ed esclusiva proprietà dell'appellante;
3) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza, con cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarata nulla;
4) Condannare il SI , in favore della SIa alla Controparte_1 Parte_1
rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
per Controparte_1
1) Nel merito, in via principale rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1140/2019 del Tribunale di LO, poiché infondato in fatto e diritto e non meritevole di accoglimento;
2) In riforma parziale della sentenza 1140/2019 emessa dal Tribunale di LO, dichiarare la nullità e/o annullamento e, comunque, revocare il decreto emesso dal
Tribunale di LO (ex sez. distaccata di Siderno) n. 1168/2006 di R.G. depositato il
5.12.2007, con il quale è stata dichiarata l'usucapione speciale in favore di Parte_1
ordinando la cancellazione della trascrizione di esso presso la conservatoria del RR.II di
Reggio Calabria, con ogni altra conseguenza di legge.
pag. 2/9 Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di LO, – dopo aver Parte_1
premesso di essere proprietaria del terreno sito in Marina di Roccella CA, in catasto al foglio 36 particella 19, per averlo acquistato per usucapione speciale accertata con decreto del Tribunale di LO depositato il 5.12.2007 – proponeva opposizione di terzo avverso la sentenza n. 494 del 2014 emessa dal Tribunale di LO, con la quale
[...]
era stato dichiarato proprietario per intervenuta usucapione del medesimo CP_1
terreno, all'esito del giudizio intentato nei confronti dei germani , proprietari CP_6
risultanti dalla certificazione ipocatastale. Si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando le affermazioni della attrice e spiegando domanda riconvenzionale di nullità, annullamento e revoca del decreto del Tribunale di LO del 5.12.2007.
Con sentenza n. 1140/2019 il Tribunale di LO, dopo aver premesso che sussisterebbero i presupposti per l'annullamento della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio, rigettava la domanda di accertamento dell'usucapione del terreno avanzata dalla confermava la sentenza del Tribunale di LO n. 494/2014, Pt_1
rigettava ogni altra domanda e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione regolarmente notificato, impugnava la predetta Parte_1
sentenza, deducendo con il primo motivo di appello che nel corpo della sentenza viene indicato che la decisione sarebbe stata pronunciata ex art. 281 quinquies c.p.c., ma non è mai stato redatto e depositato il verbale di udienza e, dopo la discussione orale all'udienza del 19.09.2019, la decisione non sarebbe mai stata letta, bensì depositata e pubblicata in data 28.11.2019; con il secondo motivo di appello lamentava la errata valutazione delle prove, che avrebbero portato alla dimostrazione del possesso utile alla usucapione in capo all'appellante.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e concludendo per Controparte_1
l'accoglimento della domanda di annullamento del decreto di usucapione speciale, specificando che detta domanda non era da qualificarsi quale appello incidentale ma pag. 3/9 mera riproposizione della domanda respinta in primo grado dalla parte totalmente vittoriosa.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento, in quanto la previsione normativa della lettura in udienza e dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c. è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia.
Il mancato rispetto dell'adempimento, con conseguente ritardo nel deposito della sentenza e mancata lettura della stessa alle parti, comporta che il termine per l'impugnazione decorra dalla pubblicazione effettiva, ma non determina la nullità della decisione. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che la sentenza con motivazione contestuale pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc non è nulla, se il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito integrale del dispositivo e della motivazione (cass. 17028/08;
2736/15), e che la sentenza pronunciata ex art. 281 sexies senza l'osservanza delle forme previste dal codice di rito non può essere dichiarata nulla ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua consequenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge (Cass. 10453/2014). Nel caso di specie,
l'appellante non lamenta la mancata discussione ovvero altro vizio sostanziale della sentenza, limitandosi a ricollegare la nullità della decisione alla tardiva pubblicazione ed alla mancata lettura in udienza, elementi che non sono previsti a pena di nullità della decisione né comportano – di per sé – una lesione del diritto di difesa delle parti.
2.2. Il secondo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
La decisione di primo grado ha correttamente valutato le risultanze delle prove testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria, evidenziando come nessuna delle pag. 4/9 dichiarazioni dei testi indicati dalla signora dimostri l'esistenza di un possesso Pt_1
utile all'usucapione del terreno.
In effetti, le dichiarazioni valorizzate dall'appellante, se anche reputate attendibili, non avrebbero potuto condurre all'accoglimento della domanda, non avendo raggiunto la prova della usucapione in favore della anziché in favore del Pt_1 CP_1
Premesso che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti, gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi, consistente non nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale (Cass. 13153/2021; Cass. 9671/2014), esercitando corrispondenti facoltà per tutto il tempo in cui assume di aver avuto il possesso del bene, si deve evidenziare che quest'ultimo elemento, può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Proprio rispetto all'usucapione di terreni destinati alla coltivazione ed agli elementi necessari per prova del possesso utile all'acquisto a titolo originario, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez. 2, 20/01/2022, n. 1796, Rv. 663640 - 01). Ai fini della prova degli pag. 5/9 elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (Cass.
Sez. 6, 05/03/2020, n. 6123, Rv. 657277 - 01). È chiaro, pertanto, che la mera attività di coltivazione (di ortaggi ed alberi da frutta) non è indice di un possesso utile all'usucapione.
L'analisi delle testimonianze valorizzate nel secondo motivo di appello esclude la ricorrenza degli elementi caratteristici del possesso utile all'usucapione, avendo confermato un capitolo del tutto generico (Vero che la SIa possiede, Parte_1
pacificamente, pubblicamente, ininterrottamente e quale proprietaria dal 1983 e, comunque, da oltre vent'anni, un terreno agricolo di mq. 2620, siti in agro di Roccella
CA (RC), località “Gerone”, riportato nel catasto terreni di quel Comune al foglio di mappa n. 36, particella n. 91?), in cui non viene indicato una attività tipica sussumibile nel possesso. Si tratta, infatti, di circostanza generica e che contiene esclusivamente un giudizio di valore rispetto al comportamento della che non può Pt_1
essere oggetto di una dichiarazione di scienza del testimone e non fornisce alcuna prova utile al giudicante. La testimone poi, si limitava ad affermare che il Testimone_1
terreno era stato coltivato da lei e dal marito su indicazione della elemento che Pt_1
non esclude la proprietà altrui, ed il teste confermava la coltivazione da Tes_2
parte della per tre o quattro anni antecedenti al 2010, quindi nulla apportando Tes_1
ai fini della prova dell'affermata usucapione in favore della Pt_1
La decisione di primo grado appare pertanto priva dei vizi lamentati dalla appellante.
3. La richiesta di accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenuta assorbita dal giudice di prime cure, avanzata in sede di costituzione in appello da parte del Parte_2
deve essere qualificata appello incidentale.
È orientamento pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che "l'interesse ad impugnare sussiste solo in presenza della soccombenza pratica, intesa come situazione di fatto nella quale la sentenza di primo grado abbia tolto o negato alla parte pag. 6/9 un bene della vita accordandolo all'avversario, ed abbia quindi concretamente determinato per la stessa una condizione di sfavore, a vantaggio della controparte. Una situazione di soccombenza in primo grado che sia invece soltanto teorica - ravvisabile quando la parte, pur vittoriosa, abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi, od anche abbia visto accolte le sue conclusioni per ragioni diverse da quelle prospettate - non fa sorgere l'interesse ad appellare, e non legittima un'impugnazione, né principale, né incidentale, ma impone alla parte, vittoriosa nel merito, soltanto l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre le domande e ad eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado, onde superare la presunzione di rinuncia, e, quindi, la decadenza di cui all'art. 346 c.p.c." (sul punto Cass. civ. Sez. Unite, 24- 05-
2007, n. 12067; Cass. civ. Sez. Unite, 02-07-2004, n. 12138; Cass. civ. Sez. Seconda,
06-05-2005, n. 9400). La parte interamente vittoriosa ha l'onere di riproporre espressamente nel giudizio di appello le domande, che risultino superate od assorbite, senza dovere pertanto proporre appello incidentale, e tale situazione non si è verificata nel caso in esame, in cui erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto l'assorbimento della domanda riconvenzionale in ragione del rigetto della domanda principale. La domanda riconvenzionale di revoca del decreto di usucapione speciale, infatti, non era condizionata o subordinata all'accoglimento della domanda principale della per cui il rigetto dell'azione ex art. 404 c.p.c. non poteva in alcun modo Pt_1
esimere il giudice dall'esame della domanda tempestivamente proposta dal CP_1
Di tanto è consapevole anche che nel costituirsi precisava che il Controparte_9
rigetto dell'azione di revocazione non ha avuto come conseguenza l'annullamento o la revoca del decreto di usucapione speciale, confermando quindi che non era totalmente vittorioso in primo grado.
L'appellato non ha l'onere di proporre appello incidentale, infatti, quando le sue richieste – disattese o ritenute assorbite in primo grado in quanto superate dalla pronuncia – non debbano essere riesaminate in caso di rigetto dell'appello principale, che costituisce situazione assimilabile a quella verificatasi in primo grado. In altri termini, se l'appellato è totalmente vittorioso in primo grado, resterà tale anche dopo il rigetto dell'appello e pertanto non si dovrà procedere all'esame delle domande ed pag. 7/9 eccezioni assorbite in primo grado. Se, come nel caso in esame, la domanda riconvenzionale sia stata erroneamente dichiarata assorbita in primo grado e l'appellato manifesti l'interesse al suo esame, senza subordinare tale domanda all'accoglimento dell'appello principale, è evidente che ci si trova in presenza di un appello incidentale, poiché il suo esame prescinde dall'esito dell'appello e dalla vittoria o soccombenza rispetto alla domanda dell'appellante. L'appellante, inoltre, precisava di aver richiesto
“una parziale riforma della sentenza appellata da controparte in ordine alla ritenuta superfluità della pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata da ed avente ad oggetto l'eccezione di nullità e/o annullamento e/o revoca Controparte_1
del decreto di usucapione speciale n. 1168/2006 R.G. depositato il 5.12.2007 emesso dal g.o.t. presso il tribunale di LO – ex sezione distaccata di Siderno”, ossia contestando la correttezza della decisione di primo grado rispetto all'assorbimento della domanda.
Le conclusioni specifiche (vedi punto 2 delle conclusioni riportate in epigrafe) confermano la predetta interpretazione.
Tanto chiarito, si deve osservare che l'appello incidentale è tardivo.
La costituzione dell'appellato è stata depositata in data 9.02.2021, ossia meno di venti giorni prima della udienza di comparizione differita ex art. 168 bis comma 5 c.p.c.
(25.02.2021), per cui l'appello è da ritenersi inammissibile.
4. Le spese del presente grado possono essere compensate, visto il rigetto dell'appello principale e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza
[...] Controparte_1
del Tribunale di LO n. 1140/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3. compensa le spese di lite;
pag. 8/9 4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 22/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 293/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALVARO Parte_1 C.F._1
PIETRO
appellante – appellato incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BOMBARDIERI FRANCESCO e dell'avv. MISAGGI RICCARDO appellato-appellante incidentale
, contumace Controparte_2 Per_1
, contumace Controparte_3
, contumace Controparte_4
, contumace Controparte_5
FU , contumace Controparte_6 Per_1
FU , contumace Controparte_6 CP_3
, contumace CP_7
FU , contumace Controparte_2 CP_3
FU , contumace Controparte_8 CP_3
appellati CONCLUSIONI
per annullare e riformare la sentenza del Tribunale di LO n. 1140/2019, Parte_1
pubblicata il 28.11.2019 e, per l'effetto: in via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c.; nel merito, in via subordinata e salvo gravame:
1) In accoglimento dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c, proposta dalla SIa nel giudizio di primo grado, dichiarare nulla e, comunque, priva di Parte_1
efficacia, la sentenza n. 494/2014 del Tribunale di LO, in composizione monocratica, in persona del GOT, Avv. Fiorella Stefania Campisano, del 12.05.2014, pubblicata il
20.05.2014, registrata il 05.02.2015, al n. 137/2015, nonché tutti i successivi atti posti in essere;
2) Accertare e dichiarare che il terreno in Comune di Roccella CA (RC), identificato in Catasto al foglio n. 36, particella originaria n. 91 è di piena ed esclusiva proprietà dell'appellante;
3) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza, con cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarata nulla;
4) Condannare il SI , in favore della SIa alla Controparte_1 Parte_1
rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
per Controparte_1
1) Nel merito, in via principale rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1140/2019 del Tribunale di LO, poiché infondato in fatto e diritto e non meritevole di accoglimento;
2) In riforma parziale della sentenza 1140/2019 emessa dal Tribunale di LO, dichiarare la nullità e/o annullamento e, comunque, revocare il decreto emesso dal
Tribunale di LO (ex sez. distaccata di Siderno) n. 1168/2006 di R.G. depositato il
5.12.2007, con il quale è stata dichiarata l'usucapione speciale in favore di Parte_1
ordinando la cancellazione della trascrizione di esso presso la conservatoria del RR.II di
Reggio Calabria, con ogni altra conseguenza di legge.
pag. 2/9 Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di LO, – dopo aver Parte_1
premesso di essere proprietaria del terreno sito in Marina di Roccella CA, in catasto al foglio 36 particella 19, per averlo acquistato per usucapione speciale accertata con decreto del Tribunale di LO depositato il 5.12.2007 – proponeva opposizione di terzo avverso la sentenza n. 494 del 2014 emessa dal Tribunale di LO, con la quale
[...]
era stato dichiarato proprietario per intervenuta usucapione del medesimo CP_1
terreno, all'esito del giudizio intentato nei confronti dei germani , proprietari CP_6
risultanti dalla certificazione ipocatastale. Si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando le affermazioni della attrice e spiegando domanda riconvenzionale di nullità, annullamento e revoca del decreto del Tribunale di LO del 5.12.2007.
Con sentenza n. 1140/2019 il Tribunale di LO, dopo aver premesso che sussisterebbero i presupposti per l'annullamento della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio, rigettava la domanda di accertamento dell'usucapione del terreno avanzata dalla confermava la sentenza del Tribunale di LO n. 494/2014, Pt_1
rigettava ogni altra domanda e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione regolarmente notificato, impugnava la predetta Parte_1
sentenza, deducendo con il primo motivo di appello che nel corpo della sentenza viene indicato che la decisione sarebbe stata pronunciata ex art. 281 quinquies c.p.c., ma non è mai stato redatto e depositato il verbale di udienza e, dopo la discussione orale all'udienza del 19.09.2019, la decisione non sarebbe mai stata letta, bensì depositata e pubblicata in data 28.11.2019; con il secondo motivo di appello lamentava la errata valutazione delle prove, che avrebbero portato alla dimostrazione del possesso utile alla usucapione in capo all'appellante.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e concludendo per Controparte_1
l'accoglimento della domanda di annullamento del decreto di usucapione speciale, specificando che detta domanda non era da qualificarsi quale appello incidentale ma pag. 3/9 mera riproposizione della domanda respinta in primo grado dalla parte totalmente vittoriosa.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento, in quanto la previsione normativa della lettura in udienza e dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c. è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia.
Il mancato rispetto dell'adempimento, con conseguente ritardo nel deposito della sentenza e mancata lettura della stessa alle parti, comporta che il termine per l'impugnazione decorra dalla pubblicazione effettiva, ma non determina la nullità della decisione. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che la sentenza con motivazione contestuale pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc non è nulla, se il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito integrale del dispositivo e della motivazione (cass. 17028/08;
2736/15), e che la sentenza pronunciata ex art. 281 sexies senza l'osservanza delle forme previste dal codice di rito non può essere dichiarata nulla ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua consequenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge (Cass. 10453/2014). Nel caso di specie,
l'appellante non lamenta la mancata discussione ovvero altro vizio sostanziale della sentenza, limitandosi a ricollegare la nullità della decisione alla tardiva pubblicazione ed alla mancata lettura in udienza, elementi che non sono previsti a pena di nullità della decisione né comportano – di per sé – una lesione del diritto di difesa delle parti.
2.2. Il secondo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
La decisione di primo grado ha correttamente valutato le risultanze delle prove testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria, evidenziando come nessuna delle pag. 4/9 dichiarazioni dei testi indicati dalla signora dimostri l'esistenza di un possesso Pt_1
utile all'usucapione del terreno.
In effetti, le dichiarazioni valorizzate dall'appellante, se anche reputate attendibili, non avrebbero potuto condurre all'accoglimento della domanda, non avendo raggiunto la prova della usucapione in favore della anziché in favore del Pt_1 CP_1
Premesso che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti, gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi, consistente non nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale (Cass. 13153/2021; Cass. 9671/2014), esercitando corrispondenti facoltà per tutto il tempo in cui assume di aver avuto il possesso del bene, si deve evidenziare che quest'ultimo elemento, può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Proprio rispetto all'usucapione di terreni destinati alla coltivazione ed agli elementi necessari per prova del possesso utile all'acquisto a titolo originario, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez. 2, 20/01/2022, n. 1796, Rv. 663640 - 01). Ai fini della prova degli pag. 5/9 elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (Cass.
Sez. 6, 05/03/2020, n. 6123, Rv. 657277 - 01). È chiaro, pertanto, che la mera attività di coltivazione (di ortaggi ed alberi da frutta) non è indice di un possesso utile all'usucapione.
L'analisi delle testimonianze valorizzate nel secondo motivo di appello esclude la ricorrenza degli elementi caratteristici del possesso utile all'usucapione, avendo confermato un capitolo del tutto generico (Vero che la SIa possiede, Parte_1
pacificamente, pubblicamente, ininterrottamente e quale proprietaria dal 1983 e, comunque, da oltre vent'anni, un terreno agricolo di mq. 2620, siti in agro di Roccella
CA (RC), località “Gerone”, riportato nel catasto terreni di quel Comune al foglio di mappa n. 36, particella n. 91?), in cui non viene indicato una attività tipica sussumibile nel possesso. Si tratta, infatti, di circostanza generica e che contiene esclusivamente un giudizio di valore rispetto al comportamento della che non può Pt_1
essere oggetto di una dichiarazione di scienza del testimone e non fornisce alcuna prova utile al giudicante. La testimone poi, si limitava ad affermare che il Testimone_1
terreno era stato coltivato da lei e dal marito su indicazione della elemento che Pt_1
non esclude la proprietà altrui, ed il teste confermava la coltivazione da Tes_2
parte della per tre o quattro anni antecedenti al 2010, quindi nulla apportando Tes_1
ai fini della prova dell'affermata usucapione in favore della Pt_1
La decisione di primo grado appare pertanto priva dei vizi lamentati dalla appellante.
3. La richiesta di accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenuta assorbita dal giudice di prime cure, avanzata in sede di costituzione in appello da parte del Parte_2
deve essere qualificata appello incidentale.
È orientamento pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che "l'interesse ad impugnare sussiste solo in presenza della soccombenza pratica, intesa come situazione di fatto nella quale la sentenza di primo grado abbia tolto o negato alla parte pag. 6/9 un bene della vita accordandolo all'avversario, ed abbia quindi concretamente determinato per la stessa una condizione di sfavore, a vantaggio della controparte. Una situazione di soccombenza in primo grado che sia invece soltanto teorica - ravvisabile quando la parte, pur vittoriosa, abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi, od anche abbia visto accolte le sue conclusioni per ragioni diverse da quelle prospettate - non fa sorgere l'interesse ad appellare, e non legittima un'impugnazione, né principale, né incidentale, ma impone alla parte, vittoriosa nel merito, soltanto l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre le domande e ad eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado, onde superare la presunzione di rinuncia, e, quindi, la decadenza di cui all'art. 346 c.p.c." (sul punto Cass. civ. Sez. Unite, 24- 05-
2007, n. 12067; Cass. civ. Sez. Unite, 02-07-2004, n. 12138; Cass. civ. Sez. Seconda,
06-05-2005, n. 9400). La parte interamente vittoriosa ha l'onere di riproporre espressamente nel giudizio di appello le domande, che risultino superate od assorbite, senza dovere pertanto proporre appello incidentale, e tale situazione non si è verificata nel caso in esame, in cui erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto l'assorbimento della domanda riconvenzionale in ragione del rigetto della domanda principale. La domanda riconvenzionale di revoca del decreto di usucapione speciale, infatti, non era condizionata o subordinata all'accoglimento della domanda principale della per cui il rigetto dell'azione ex art. 404 c.p.c. non poteva in alcun modo Pt_1
esimere il giudice dall'esame della domanda tempestivamente proposta dal CP_1
Di tanto è consapevole anche che nel costituirsi precisava che il Controparte_9
rigetto dell'azione di revocazione non ha avuto come conseguenza l'annullamento o la revoca del decreto di usucapione speciale, confermando quindi che non era totalmente vittorioso in primo grado.
L'appellato non ha l'onere di proporre appello incidentale, infatti, quando le sue richieste – disattese o ritenute assorbite in primo grado in quanto superate dalla pronuncia – non debbano essere riesaminate in caso di rigetto dell'appello principale, che costituisce situazione assimilabile a quella verificatasi in primo grado. In altri termini, se l'appellato è totalmente vittorioso in primo grado, resterà tale anche dopo il rigetto dell'appello e pertanto non si dovrà procedere all'esame delle domande ed pag. 7/9 eccezioni assorbite in primo grado. Se, come nel caso in esame, la domanda riconvenzionale sia stata erroneamente dichiarata assorbita in primo grado e l'appellato manifesti l'interesse al suo esame, senza subordinare tale domanda all'accoglimento dell'appello principale, è evidente che ci si trova in presenza di un appello incidentale, poiché il suo esame prescinde dall'esito dell'appello e dalla vittoria o soccombenza rispetto alla domanda dell'appellante. L'appellante, inoltre, precisava di aver richiesto
“una parziale riforma della sentenza appellata da controparte in ordine alla ritenuta superfluità della pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata da ed avente ad oggetto l'eccezione di nullità e/o annullamento e/o revoca Controparte_1
del decreto di usucapione speciale n. 1168/2006 R.G. depositato il 5.12.2007 emesso dal g.o.t. presso il tribunale di LO – ex sezione distaccata di Siderno”, ossia contestando la correttezza della decisione di primo grado rispetto all'assorbimento della domanda.
Le conclusioni specifiche (vedi punto 2 delle conclusioni riportate in epigrafe) confermano la predetta interpretazione.
Tanto chiarito, si deve osservare che l'appello incidentale è tardivo.
La costituzione dell'appellato è stata depositata in data 9.02.2021, ossia meno di venti giorni prima della udienza di comparizione differita ex art. 168 bis comma 5 c.p.c.
(25.02.2021), per cui l'appello è da ritenersi inammissibile.
4. Le spese del presente grado possono essere compensate, visto il rigetto dell'appello principale e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza
[...] Controparte_1
del Tribunale di LO n. 1140/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3. compensa le spese di lite;
pag. 8/9 4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 22/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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