Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/05/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RGL 561/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
26/05/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 561/2022 promossa
tra
, con l'avv. M.G. Serafino e l'avv. M. Pizzata;
Parte_1
-ricorrente–
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv. P. Sanguineti CP_1
-resistente-
conclusioni dalle parti: come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/02/2022, la sig.ra proponeva Parte_1
ricorso avverso il provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole con il quale si procedeva al disconoscimento di n.102 giornate di lavoro agricolo per l'anno 2019,
chiedendo di accertare e dichiarare la illegittimità e la nullità dei suddetti provvedimenti, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva l chiedendo di rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in CP_1
diritto.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi.
Oggetto della controversia è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal d.lgs.
n. 212 del 1946, conseguenza del mancato riconoscimento delle giornate lavorative ai fini delle prestazioni previdenziali. Presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212
del 1946 e per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, è la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate. Il rapporto di lavoro subordinato, per quanto connotato dalle peculiarità di settore, trova il suo riferimento normativo nell'art. 2094 c.c, per il quale “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. In
ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro,
l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. sul punto Cassazione n. 3975/2001).
Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento,
grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento (v. Cass. n. 13677/2018). Nel caso in esame,
detta prova, per il periodo di interesse, relativo all'anno 2019 non è stata fornita. La
cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente è scaturita da verbale ispettivo all'esito di accertamenti effettuati presso l'azienda NN IO. CP_1
All'udienza del 23.10.2023 è stato escusso il teste . Il teste Testimone_1
ha dichiarato: “Conosco la sig. in quanto abbiamo Testimone_1 Parte_1
lavorato insieme a presso l'azienda agricola di IO NN nel 2019. I Parte_2
terreni si trovano se non sbaglio, nella c.da di S. IO a . Abbiamo Parte_2
lavorato insieme da agosto fino dicembre. L'attività svolta da entrambe era quella di pulizia dei
terreni della coltivazione e raccolta degli ortaggi;
L'azienda si occupava anche dell'allevamento di animali ovo-caprini e bovini. Ma nè io nè la sig. ci siamo occupati mai dell'allevamento Pt_1
del bestiame. L'orario di lavoro era dalle sei alle quattrodici d'estate mentre d'invero dalle sette
alle quindici;
Gli ordini ci venivano impartiti dal NN IO la mattina quando arrivavamo.
La paga era giornaliera di circa 45 euro al giorno pagate settimanalmente. ADR Non sono mai
CP_ stata sentita dagli ispettori dell' ; All'interno dell'azienda vi era un caseificio. Noi ci
occupavamo della pulitura delle macchine utilizzate per la produzione di formaggi.”. All'udienza del 15.03.2024 è stato escusso il teste . Il teste ha dichiarato: Tes_2 Tes_2
“Conosco la ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme nel 2019 a presso Parte_2
l'azienda del sig. NN IO. I terreni dell'azienda si trovano a in Parte_2
Contrada San IO. La nostra attività consisteva nella pulizia dei terreni, nella
piantumazione e raccolta degli ortaggi stagionali nonché nella pulizia delle stalle in quanto vi era
un allevamento di ovini e caprini. Preciso inoltre che vi era un caseificio ed io e la sig.ra Parte_1
eravamo addetti anche alla pulizia delle attrezzature. L'attività lavorativa si svolgeva
[...]
dal lunedì al sabato le direttive ci venivamo impartite dal sig. IO al mattino quando arrivavamo sul luogo di lavoro. L'orario di lavoro era dalle 06:00 alle 14:00 nel periodo estivo
con pausa di un'ora dalle 11:00 alle 12:00, mentre nel periodo invernale dalle 07:00 alle 15:00
con pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:00. Nel 2019 ho lavorato insieme alla sig.ra da Pt_1 agosto a dicembre e la paga era di 43 euro al giorno pagati ogni 10-15 giorni in contanti.
Eravamo circa 15 operai tra cui ricordo , e Persona_1 Testimone_1 Per_2
di cui non ricordo i cognomi.” All'udienza del 21.02.2025 è stato escusso il CP_2
teste . Il teste ha dichiarato: “Conosco Persona_1 Persona_1 Parte_1
perché abbiamo lavorato insieme nel 2019 presso l'azienda di IO NN a Parte_2
contrada San IO. A.D.R. I terreni si trovavano a San IO e ci occupavamo
[...] della piantumazione e raccolta degli ortaggi, della preparazione delle cassette per la vendita,
nonchè della pulizia del caseificio;
A.D.R. L'azienda si occupava della produzione di prodotti
stagionali ortofrutticoli nonché prodotti caseari avendo al tempo quattro mucche ed oltre 700
ovi-caprini. A.D.R. Con la sig.ra abbiamo lavorato da agosto a dicembre, nel periodo Pt_1
estivo dalle 06:00 alle 14:00, mentre nel periodo invernale dalle 07:00 alle 15:00. A.D.R. Gli
ordini venivano impartiti dal sig. NN al mattino in azienda. A.D.R. Il terreno dedicato alla coltivazione degli ortaggi era di circa un ettaro. A.D.R. Ricordo che lavoravano con me il sig.
, , e . A.D.R. Venivamo pagati circa 43 Pt_3 Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 euro al giorno pagati in acconto ogni 10-15 giorni. A.D.R. Ho avuto per lo stesso anno un
CP_ contenzioso con l' definito positivamente.”
Ebbene, dall'articolo 2697 c.c. si ricava una regola formale di giudizio, in forza della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Nel caso in esame detta prova non è stata fornita. All'esito dell'istruttoria non si è
formata infatti la prova per il periodo di esame relativo all'anno 2019. In primo luogo,
si osserva che la documentazione prodotta da parte ricorrente (contratto di lavoro e buste paga), non è idonea a ritenere fondate le richieste della stessa poiché, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr.
Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000). In secondo luogo, va considerato che la valutazione delle risultanze istruttorie deve essere effettuata in un'ottica complessiva della deposizione acquisita. Pertanto, ne deriva che il costrutto offerto dai testi in esame è quantomai debole considerata la genericità delle attività riferite. La
conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del rapporto di lavoro in agricoltura. Infine, sul punto occorre significare che, all'esito dell'accertamento, gli ispettori hanno evidenziato anomalie sulla reale consistenza dell'attività lavorativa svolta nella suddetta azienda, ed hanno illustrato che il numero di lavoratori assunti è risultato sproporzionato per eccesso al fine di ottenere prestazioni assistenziali altrimenti non spettanti. L'istituto ha dunque dedotto l'antieconomicità dell'impresa rilevando l'assoluta sproporzione economica tra le spese a carico dell'azienda e gli utili dichiarati.
Ed invero all'udienza del 23/10/2023 il teste Ispettore dichiara: …….”nel Tes_4 CP_1
2019 dalla documentazione dell'azienda risultavano denunciati 24 lavoratori ed erano state
autorizzate 500 giornate lavorative, mentre la ditta aveva denunciato, con le denunce trimestrali
lavoratori per circa duemila e cinquecento giornate lavorative. ADR posso infine precisare che
non sono state riscontrate fatture e/o costi confacenti all'attività svolta o che rendessero sostenibile, da un punto di vista economico, l'attività svolta.” Circostanze accertate dagli ispettori che parte ricorrente non è stata in grado di sovvertire con la propria attività
istruttoria.
Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., avendo il ricorrente, nella dichiarazione di responsabilità in atti, ritualmente dichiarato di possedere i requisiti di legge.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa
- Rigetta il ricorso formulato da;
Parte_1
- Nulla per le spese.
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 28/05/2025
IL GIUDICE
dott. Davide De Leo