Articolo 22 della Legge 11 febbraio 1963, n. 479
Articolo 21Articolo 23
Versione
2 maggio 1963
Art. 22.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1951-52 sono stabiliti nelle seguenti somme

Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio finanziario
1951-52 (articolo 18)................. L. 264.469.207,21
Somme rimaste da riscuotere sui
residui degli esercizi precedenti
(articolo 20)......................... L. 2.861.450 -

Somme riscosse e non versate(colonna
s del riepilogo dell'entrata)......... L. --
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Residui attivi al 30 giugno 1952.. L. 267.330.663,31
Entrata in vigore il 2 maggio 1963