Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2085/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2085/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 02.12.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente, Via Bolognese n.102, C.F. C.F._1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 residente in [...] interno 10, C.F.
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to C.F._2
Giovanni Battista Salvietti del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Via Cavour n.51 giuste procure in atti;
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 02.12.2024, Parte_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Maddaloni (CE) in data 04.08.2016, precisavano che dall'unione era nato il figlio (il 23.05.2018). Per_1
Le parti evidenziavano che nell'anno 2024 sorgevano contrasti tali da rendere impossibile la prosecuzione della vita familiare e quindi, dall'agosto 2024, decidevano concordemente di interrompere la convivenza e di intraprendere un percorso di mediazione familiare, culminato con la sottoscrizione di contratto di mediazione.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, continuando il SI. a vivere in quella che un tempo era la Parte_1 casa familiare sita in Pistoia, Via Bolognese n.102 e la SI.ra nella sua nuova dimora in Pistoia, viale Vittorio Veneto Parte_2
n.25;
PIANO GENITORIALE
Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i Persona_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Il figlio sarà collocato in modo equo presso la Persona_2 casa della madre e del padre secondo il calendario su base
2 quindicinale stabilito in sede di mediazione parentale e che si ha qui sinteticamente riportato:
Prima settimana
Seconda settimana
Il suddetto calendario è valido per il periodo scolastico e per il periodo in cui frequenterà il/i campi estivi. Nel restante periodo di vacanze scolastiche il calendario sarà il medesimo con la sola eccezione che il bambino sarà portato e ripreso presso la casa dei genitori.
Riguardo alle vacanze di Natale e Pasqua: il figlio resterà presso l'uno e l'altro genitore metà del tempo previsto dalle vacanze scolastiche, i genitori di anno in anno si accorderanno rispetto ai giorni di reciproca spettanza, tenendo di conto delle ricorrenze che coinvolgeranno anche le famiglie di origine.
3 Riguardo alle vacanze estive del figlio: il figlio resterà presso ciascun genitore almeno due settimane anche non consecutive, i genitori si accorderanno sulle settimane entro la fine del mese di maggio, tenendo di conto del periodo di ferie che avranno a disposizione.
Riguardo ai contatti telefonici del figlio con il genitore non presente: si prevede la possibilità di mantenere un contatto quotidiano, che verrà gestito e garantito dai genitori in modo flessibile.
I coniugi, già da ora, si prestano reciprocamente ogni più ampio ed illimitato consenso per ottenere dalla competente autorità il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti anche per il figlio . Persona_2
Il marito verserà alla moglie , Parte_1 Parte_2 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese ed a partire dalla sottoscrizione del presente atto, un assegno di mantenimento per il figlio pari ad €.250,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
In relazione agli assegni familiari/assegno unico i genitori incasseranno le relative somme nella misura del 50% ciascuno sino al compimento della maggiore età del figlio, raggiunta la quale le stesse saranno da costui direttamente incamerate.
Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ed a tal fine le parti precisano che devono intendersi spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo:
a. le spese sanitarie caratterizzate da necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del S.S.N, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, ortopediche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto);
b. spese scolastiche e di istruzione, ossia rette, tasse d'iscrizione imposte da istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, mensa della scuola, tablet e p.c. per uso scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche senza pernottamento;
4 mentre sono spese straordinarie che, invece, richiedono il consenso espresso e tacito di entrambi i genitori:
c. sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche, spese per interventi chirurgici non in regime di urgenza, spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortopedici, cicli di psicoterapia e logopedia;
d. scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private, stages, corsi di lingua, corsi di selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente la frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni e master) viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola;
e. extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei;
acquisto di cellulare, spese per acquisto mezzi di locomozione e del casco;
corso per il conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative
(acquisto strumenti musicali, corsi di informatica); spese per festeggiamenti (ad es. di compleanno) dedicati al figlio, spese per attività ludiche e di svago.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
i coniugi si dichiarano sin da ora pienamente autosufficienti e pertanto non richiedono l'attribuzione di alcun assegno di mantenimento a carico dell'uno ed a favore dell'altro.
In considerazione del fatto che il marito continuerà a vivere in quella che era un tempo la casa familiare e che la stessa è stata parzialmente arredata con mobilio di proprietà della moglie, il sig. Parte_1 si impegna a corrispondere alla SI.ra la somma di Parte_2
€.5.750,00= a titolo di rimborso delle spese di acquisto del mobilio da lei sostenute in numero 24 rate, di cui le prime 23 da €.240,00=
5 cadauna e l'ultima da €.230,00=, con scadenza il 10 di ogni mese ed partire dal gennaio 2025.
La SI.ra , consenziente sin da ora il SI. Parte_2 Parte_1 provvederà entro il mese di febbraio 2025 a chiudere il conto corrente aperto presso ed indicato in premessa, incassando Controparte_1 le somme ivi presenti ove a credito o pagando quanto dovuto ove a debito.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 22.01.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...]
Maddaloni (CE) il 13.04.1989, che hanno contratto matrimonio in
6 Maddaloni (CE) in data 04.08.2016, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maddaloni (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 19, P. I, anno 2016);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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