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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/06/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10795/2024 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 10795/2024, promosso congiuntamente da:
, con l'Avv. SCHIAVON ELISA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
con l'Avv. SCHIAVON ELISA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
oggetto: separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri
dello Stato Civile del Comune di Padova;
2. Confermare che le parti risultano essere attualmente economicamente autosufficienti e che le stesse
hanno definito ogni rapporto di carattere patrimoniale ed economico con il marito, così che ambedue
non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra;
3. Confermare che la casa coniugale sita in Padova, via L. Ariosto n. 42 risulta già abitata unicamente
dalla sig.ra ed il sig. risulta risiedere all'estero. Pt_1 CP_1
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
FATTO E DIRITTO 2
I sigg. e anno contratto matrimonio in PADOVA Parte_1 CP_1
in data 30.09.2021 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PADOVA,
dell'anno 2021, al N.ro 239, Parte I, vol. 01.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti, in data 18.09.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data
5.11.2024, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 851/2024 pubblicata il
19.11.2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, con note depositate in data 16.05.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio,
sopra riportate, producendo documentazione economica aggiornata.
***
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del
Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3
lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi, l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento 1259/2010
pertanto la domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), L.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la 3
separazione perdura ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi dall'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi in data 5.11.2024
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità,
delle stesse va preso atto. La condizione di cui al n. 3, pur facendo parte dell'accordo volto alla regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio,
costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
n data 30.09.2021 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
PADOVA, dell'anno 2021, al N.ro 239, Parte I, vol. 01.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 3.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato