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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 5755/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 09.04.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5755/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. VARCACCIO Parte_1 C.F._1
GAROFALO GUIDO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. ANZIANO LUIGI ( ); CP_1 P.IVA_1 C.F._3
( – avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_2 P.IVA_2
( ); C.F._4
- avv. MEMOLA VALENTINA Controparte_3
( ); C.F._5
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 29.11.2024, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione avverso le cartelle esattoriali di cui ai nn.
10020140031500932000, 1002015002149956900,
CP_ 10020160014301655000, 10020170012744692000 per premi nonché CP_ degli avvisi di addebito per contributi di cui ai nn.
40020140006082104000, 40020150000535340000,
40020150004993474000, 40020150005614756000,
40020160001871788000, 40020160006061139000,
40020170000394182000, 40020170000417941000,
40020170000899521000, 40020170003296792000, tutti fatti oggetto di intimazione di pagamento n. 10020249014032815000, notificata in data
15.11.2024. Eccepiva, in particolare, la prescrizione dei crediti esattoriali vantati dagli enti impositori, nonché l'intervenuta decadenza ex art. 25
d.lgs. 46/99.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano tutte tempestivamente in giudizio, concludendo come in atti.
Va, in primo luogo, qualificata la domanda attorea come opposizione all'intimazione di pagamento, la quale è stata versata in atti coevamente all'atto introduttivo.
Orbene, quanto alla prescrizione, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c.
(cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della
P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con
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la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine
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concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.
Tornando al caso di specie, non essendo in contestazione l'avvenuta notifica degli atti esattoriali presupposti, per il calcolo della prescrizione quinquennale occorre incrociare i dati evincibili dall'intimazione e tenere conto della sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale
Covid-19 e che l'ultimo atto interruttivo è costituito proprio dalla intimazione notificata il 07.11.2024.
Sotto quest'ultimo aspetto, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali, pari a 311 giorni complessivi (art. 37 d.l. 18/20 e art. 11 d.l.
183/20). Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per
i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
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sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta una ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.02.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Nel dettaglio:
- la cartella n. 10020140031500932000 risulta notificata il 09.07.2014 ed è prescritta;
- la cartella n. 1002015002149956900 risulta notificata il 07.07.2015 ed è oramai prescritta;
- la cartella n. 10020160014301655000 risulta notificata il 25.08.2016 ed è oramai prescritta;
- la cartella n. 10020170012744692000 risulta notificata il 22.09.2017 ed è prescritta in data 31.07.2023.
Quanto agli avvisi di addebito:
- il n. 40020140006082104000 è stato notificato il 18.11.2014 ed è prescritto;
- il n. 40020150000535340000 è stato notificato il 06.06.2015 ed è prescritto;
- il n. 40020150004993474000 è stato notificato il 04.11.2015 ed è prescritto;
- il n. 40020150005614756000 è stato notificato il 21.12.2015 ed è prescritto;
- il n. 40020160001871788000 è stato notificato il 04.05.2016 ed è prescritto;
- il n. 40020160006061139000 è stato notificato il 06.11.2016 ed è prescritto;
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- il n. 40020170000394182000 è stato notificato il 12.04.2017 ed è prescritto;
- il n. 40020170000417941000 è stato notificato il 12.04.2017 ed è prescritto;
- il n. 40020170000899521000 è stato notificato il 31.07.2017 ed è prescritto;
- il n. 40020170003296792000 è stato notificato il 28.05.2018 e si è prescritto il 03.04.2024.
Ne discende l'annullamento della intimazione di pagamento e la declaratoria di estinzione di tutti i titoli assicurativi e contributivi ivi portati per intervenuta prescrizione.
Sono assorbiti gli altri profili del ricorso.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, il decidente condivide l'orientamento di legittimità secondo cui, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' Controparte_4
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di
[...] pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (cfr. Cass. n. 7716/22). Ne deriva la compensazione delle spese CP_ CP_ processuali tra la parte ricorrente da un lato e l e l dall'altro, mentre quelle tra la parte ricorrente e l'agente di riscossione sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
10020249014032815000 e dichiara estinti i titoli contributivi e assicurativi ivi portati per intervenuta prescrizione;
2) condanna l al pagamento delle spese Controparte_3 processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 6.873,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi;
CP_ CP_
3) compensa le spese processuali tra la parte ricorrente e l e l
Nocera Inferiore, 09.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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