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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 919/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 919/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATALE ELEONORA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
Contro
contumace Controparte_1
contumace CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOZZI STEFANIA CP_2 C.F._2
APPELLATI
Avverso la sentenza 176 del 2022 emessa dal Tribunale di Piacenza
CONCLUSIONI
L'appellante avv. ha concluso come segue: Pt_1
“Voglia la Corte Ill.ma, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza,
- accertare che i signori nata a [...] il [...], C.F.: CP_3 [...]
e nato a [...] il [...], C.F.: C.F._3 CP_1 [...]
, in proprio e quali soci dell'azienda “ C.F._4 Controparte_1
, con sede in RE d'AR (PC), località Baselica -Mascudiera Piccola n. 28, codice fiscale
[...] e P.VA , nonché l'azienda , con sede in P.IVA_1 Controparte_1
RE d'AR (PC), località Baselica - Mascudiera Piccola n. 28, codice fiscale e P.VA
e la signora nata a [...] il [...], C.F.: P.IVA_1 CP_2
, sono tenuti a versare in solido tra loro all'avv. la somma di CodiceFiscale_5 Parte_1
pagina 1 di 9 Euro 120.000,00= (3% del valore di Euro 4.014.500,00=), oltre a I.V.A. e C.P.A. per la procurata vendita dei poderi “Case OR” e “Chiaravalle” alla nel Parte_2 dicembre 2012 al prezzo di Euro 4.014.500,00, nonché la somma di Euro 32.550,00= (3% del valore di
Euro 3.500.000,00=, detratto il valore del podere Chiaravalle) per la procurata vendita dell'azienda agricola “a cancelli chiusi” ai fratelli nel marzo 2014, oltre I.V.A. e C.P.A., detratto l'acconto Pt_3 di Euro 10.654,95 ricevuto in data 24 luglio 2014 dalla società agricola e, così, la complessiva CP_1 somma residua di Euro 141.895,05=, oltre I.V.A. e C.P.A, come per legge;
- condannare gli eredi di nata a [...] 19 Studio Legale Avv. Eleonora CP_3
Natale (Pc) il 23 febbraio 1936, C.F.: ; nato a [...] CodiceFiscale_3 CP_1 d'AR (Pc) il 26 febbraio 1963, C.F.: , in proprio e quale socio dell'azienda CodiceFiscale_4
, con sede in RE d'AR (PC), località Controparte_1 Baselica - Mascudiera Piccola n. 28, codice fiscale e P.VA: , nonché l'azienda “ P.IVA_1 [...]
, con sede in RE d'AR (PC), località Baselica - Controparte_1
Mascudiera Piccola n. 28, codice fiscale e P.VA erede di tutti in solido tra loro, al CP_3 pagamento, a favore dell'avv. della somma di Euro 141.895,05=, oltre I.V.A., C.P.A. ed Parte_1 interessi dal dì del dovuto al saldo.
Ed, occorrendo, in via alternativa:
- accertare che i signori nata a [...] il [...], C.F.: CP_3 [...]
, nato a [...] il [...], C.F.: C.F._3 CP_1 [...]
, in proprio e quali soci dell'azienda “ C.F._4 Controparte_1
, con sede in RE d'AR (PC), località Baselica - Mascudiera Piccola n. 28, codice fiscale
[...] CP_ e P.VA , nonché l'azienda , con sede in P.IVA_1 Controparte_1
RE d'AR (PC), località Baselica - Mascudiera Piccola n. 28, P.VA , e la signora P.IVA_1
nata a [...] il [...], C.F.: , CP_2 CodiceFiscale_5 sono tenuti a versare in solido tra loro all'avv. la somma di Euro 48.000,00= ( 3% del Parte_1 prezzo di rogito del podere “Case OR” venduto in data 25 marzo 2013 alla società agricola
[...]
, oltre I.V.A. e C.P.A come per legge, e la somma di Euro 105.000,00= (3% del valore di Parte_2 Euro 3.500.000,00=) per la procurata vendita dell'azienda agricola “a cancelli chiusi” ai fratelli Pt_3 nel marzo 2014, oltre I.V.A. e C.P.A., detratto l'acconto di Euro 10.654,95= ricevuto in data 24 luglio 2014 dalla società agricola e, così, la somma residua di euro 142.345,05=, o quella diversa CP_1 che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre I.V.A. e C.P.A, come per legge;
- condannare gli eredi di nata a [...] il [...], C.F.: CP_3
; nato a [...] il [...], C.F.: CodiceFiscale_6 CP_1
e la signora nata a [...] il 20 CodiceFiscale_7 CP_2 settembre 1975, C.F.: , in proprio e quale socio dell'azienda CodiceFiscale_5 [...]
, con sede in RE d'AR (PC), località Baselica - Controparte_1
Mascudiera Piccola n. 28, codice fiscale e P.VA , nonché l'azienda P.IVA_1 [...]
, con sede in RE d'AR (PC), località Baselica - Mascudiera Controparte_1
Piccola n. 28, codice fiscale e P.VA e la signora nata a [...] P.IVA_1 CP_2
d'AR (Pc) il 20 settembre 1975, C.F.: , in proprio e quale erede di CodiceFiscale_5 CP_3
tutti in solido tra loro, al pagamento, a favore dell'avv. della somma di Euro
[...] Parte_1
142.345,05= o di quella diversa che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre I.V.A., C.P.A. ed interessi dal dì del dovuto al saldo.
In ulteriore subordine:
- accertato che l'attore ha prestato attività di assistenza a favore dei convenuti nella gestione aziendale e nei rapporti con le banche ed i creditori e tenuto conto del valore e della natura dell'affare, del numero e all'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera e dei risultati e vantaggi, anche non economici, conseguiti dai clienti, nonché dell'urgenza e continuità delle prestazioni svolte, procedere a pagina 2 di 9 nuova liquidazione del compenso, sulla base del DM 127/2004 o comunque come meglio ritenuto dalla
Ecc.ma Corte adita. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio”.
L'appellata ha concluso come segue: CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, nel merito: disattesa ogni avversa istanza rigettare il proposto gravame e confermare la sentenza n.
176/2022 del Tribunale di Piacenza pubblicata in data 11 aprile 2022. Con vittoria di competenze e spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Avv con atto notificato nel marzo 2016, convenne in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Piacenza ciascuno sia in proprio che quale socio della TA CP_3 CP_1 UG e SA società agricola semplice, (con sede in RE d'AR, località Baselica – Mascudiera Piccola n.28, luogo di residenza dei soci), ed residente in [...], CP_2 chiedendone la condanna al pagamento in suo favore delle somme indicate nelle conclusioni in epigrafe.
Espose che nel settembre del 2011 socio e legale rappresentante della TA Controparte_1
UG e SA società agricola semplice, si era rivolto a lui, anche quale procuratore del figlio chiedendo assistenza e consulenza legale per la azienda, che versava in gravissima difficoltà CP_1 economica, e non riusciva a far fronte ai pagamenti. Il 21 settembre 2011, quindi, Controparte_1 unitamente alla moglie comproprietaria di alcuni terreni e fabbricati siti nella azienda, CP_3 rilasciavano all'avv. un incarico del seguente tenore: “Egregio Avvocato incarichiamo il suo Pt_1 Pt_1 studio a vendere al meglio i terreni ed i fabbricati che costituiscono l'azienda agricola
[...]
Il prezzo non deve essere inferiore a 4.000,00 Euro alla p.p. e dalle trattative Controparte_1 devono essere escluse le abitazioni di Mascudiera e San Bernardino, nonché il cortile di Chiaravalle, composto da fabbricati rurali e abitativi. La incarichiamo inoltre di fornirci assistenza nella gestione aziendale anche con le banche ed i creditori. Per la sua attività le verrà corrisposto il 3% delle transazioni necessarie”. ll 12 ottobre 2011 decedeva il sig. e la moglie e la figlia Controparte_1 CP_3 [...] confermavano l'incarico all'avv. CP_2 Pt_1
A quell'epoca il complesso dei beni era stimato 6 milioni di euro, ma gravato di ingenti debiti, (per Contr oltre 3 milioni e 600.000 euro, di cui la maggior parte nei confronti di creditrice di quasi tre milioni di euro per tre mutui erogati) e la azienda era priva di liquidità.
L'attore espose che durante il 2011 e 2012 egli aveva coltivato i rapporti con le banche ed i creditori, ove possibile con piani di rientro, riuscendo ad evitare procedure esecutive;
aveva regolarizzato gli accatastamenti delle case rurali ed i rapporti con gli inquilini delle medesime, aveva ricercato e condotto molteplici trattative per la vendita dell'intera azienda, ovvero di sue parti, al prezzo minimo di 4.000 euro alla pertica piacentina, senza esiti immediati, anche per le continue difficoltà create da ed i ripensamenti rispetto alle concrete prospettive che via via si erano presentate;
tra CP_3 gli interessati che si erano palesati vi erano tali fratelli presentati all'avv. dalla Coldiretti, Per_1 Pt_1 Contr che già tra aprile e maggio del 2012 visitarono due volte l'azienda, ed incontrarono anche la per avere chiarimenti in ordine ai mutui.
Nel novembre 2012, poi, tale legale rappresentante della impresa agricola Persona_2 [...] accettò di pagare 4.014.500 euro per i poderi Case OR e Chiaravalle, (933 Parte_2 pertiche di terreno, con i rispettivi fabbricati), esclusi quindi il centro aziendale Mascudiera con 140 pertiche, la mandria e il parco macchine, e la casa di San Bernardino, e l'avv. predispose il Pt_1
pagina 3 di 9 preliminare. Tuttavia la signora cambiò idea, e volle escludere dalla vendita il cortile CP_3
Chiaravalle; solo nel marzo del 2013 si pervenne quindi alla vendita al di una parte Per_2 dell'azienda, il podere Case OR, per il prezzo di € 1.615.000,00. La vendita fu preceduta dalla restrizione delle ipoteche, dalla predisposizione dei contratti di comodato delle case, e da quant'altro Contr necessario nei rapporti con creditrice ipotecaria. Con il ricavato vennero estinti i due mutui più onerosi, e tacitato qualche creditore privato.
L'avv. venne incaricato anche di risolvere una controversia con un dipendente della azienda, che Pt_1 avanzava pretese economiche per la cessazione del rapporto di lavoro, e formalizzò una transazione,
In seguito dichiarò all'avvocato che intendeva soprassedere ad altre vendite, e il CP_3 professionista ritenne concluso il proprio incarico, aspettandosi di ricevere la somma dovuta per le vendite che aveva procurato, anche se poi non definite, dunque 120.000 euro pari al 3 % del valore di
4.014.500,00. nel contempo gli chiese altri adempimenti: trattare un debito con l'INPS che aveva CP_2 bloccato il trasferimento delle quote PAC;
seguire l'acquisto di un rustico dal Comune, in San Bernardino, e l'acquisto della casa degli eredi di da parte della figlia (che per Controparte_1 prudenza aveva rinunciato alla eredità); occuparsi della richiesta di pagamento inviata dal Consorzio di
Bonifica al fratello e di una intestazione catastale della proprietà non aggiornata. CP_1
L'avv. comunque aveva anche proseguito, su richiesta della proprietà, nella ricerca di interessati, Pt_1 spendendosi in molteplici direzioni;
la proprietà lo aveva infatti informato di avere affidato l'incarico in esclusiva a ma nel novembre del 2013 gli aveva detto di continuare le ricerche facendo Per_3 intendere che eventualmente avrebbe pagato la penale a Per_3
All'inizio di febbraio del 2014, quindi, l'avv. concordò un sopralluogo in azienda con tali fratelli Pt_1
di Borgo San Giacomo in Pedernello (BS), che si dissero interessati, e giunsero a formulare Pt_3 una proposta concreta di acquisto per la somma di €.3.500.000; la proprietà rifiutò, perché nel frattempo gli stessi fratelli che avevano visitato l'azienda nel 2012 con l'avv. avevano Per_1 Pt_1 avanzato una nuova proposta, tramite la migliorativa rispetto a quella dei fratelli Per_3 Pt_3
L'attore aveva quindi chiesto il pagamento delle proprie competenze, indicate nella somma di 48.000,00 euro per la compravendita del podere Case OR (3% del prezzo di 1.600.000) e di 105.000,00 euro per la offerta di acquisto dei fratelli (3% di 3.500.000), ma l'azienda agricola Pt_3 aveva versato la sola somma di 11.388,01 euro, “a saldo di ogni prestazione”.
L'attore ciò premesso in via di fatto, sosteneva che la proprietà era consapevole di dover remunerare l'avvocato per le sue prestazioni, a prescindere dalla procurata vendita, come emergeva dal tenore della corrispondenza, in cui in più occasioni aveva manifestato apprezzamento per la CP_2 assistenza ricevuta, e offerto di remunerarla, riconoscendo già a fine 2011 che “lavorava gratis da diversi mesi”, e chiedendo nel dicembre 2012 “quanto sarà la sua parcella, oltre al 3 % della intermediazione”. L'avvocato nella corrispondenza con aveva dichiarato che il suo CP_2 compenso, definito in 120.000,00, pari alla percentuale del 3 % sul prezzo di acquisto di 4.014.500 (offerto a suo tempo dal poteva ritenersi comprensivo di tutte le prestazioni, mentre la pretesa Per_2 di contenere tutto il lavoro svolto nella percentuale per la vendita parziale non era accettabile.
Si costituiva nel giudizio sia in proprio che quale socia e legale rappresentante della CP_3 TA UG e SA società agricola semplice, (con sede in RE d'AR, località Baselica
– Mascudiera Piccola n.28, luogo di residenza dei soci), deducendo di avere integralmente saldato l'avv. (e il suo studio) per le prestazioni rese, e contestando la ricostruzione operata da controparte Pt_1
e l'interpretazione di parte attrice dell'unico mandato ad essa conferito in data 21.09.2011, oltre che la determinazione degli importi richiesti, fondata sulla tesi insostenibile di un diritto provvigionale conseguente ad una attività mediatoria che non può essere riconosciuto, per legge, ad un avvocato. pagina 4 di 9 Affermava che il mandato conferito si salva da nullità solo se ricondotto all'alveo di contratto professionale a natura aleatoria, non più vietato dalla legge, e comprensivo di tutte le attività espletate, al fine di pervenire alla vendita.
Richiamava la riforma cosiddetta “Bersani” del 2006, che aveva abrogato il terzo comma dell'art.2233
c.c. che vietava la pattuizione di un compenso percentuale sul risultato ottenuto, rilevando che le
Sezioni Unite della Suprema Corte avevano recentemente ribadito il prevalente indirizzo giurisprudenziale sul punto, affermando che “il patto di quota lite (e tanto vale per il compenso a percentuale) integra un contratto aleatorio in quanto il compenso varia in funzione dei benefici ottenuti in conseguenza dell'esito favorevole della lite e il suo tratto caratterizzante è dato, appunto, dal rischio, perché il risultato da raggiungere non è certo nel quantum nè, soprattutto, nell'an”(Cass. civ. Sezioni Unite del 25/11/2014 n. 25012).
Affermava che la somma dovuta era stata già integralmente saldata in data 4.7.2013 con i bonifici effettuati non solo all'avv. ma anche, su richiesta di questi, al figlio avv.Gianfranco Losi, Parte_1 anche se per tuziorismo la società aveva effettuato ulteriore bonifico in data 24.7.2014 per l'importo di euro 11.388,96 a favore dell'attore per garantirsi la prova dell'integrale pagamento del dovuto.
Contestava anche le modalità di adempimento dell'incarico da parte dell'avv. sostenendo che Pt_1 questi aveva condotto le trattative e predisposto i preliminari frettolosamente, senza preoccuparsi di valutare le condizioni finanziarie degli acquirenti, e di adattare l'oggetto delle pattuizioni agli effettivi interessi dei suoi clienti. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Si costituiva anche, separatamente, eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva, dal momento che il mandato non portava la sua sottoscrizione, ed ella intratteneva rapporti con l'avv. solo come portavoce della anziana madre, nel merito replicava la difesa Pt_1 CP_3 spiegata dalla società agricola e CP_3
La causa, istruita con documenti, veniva definita con la sentenza 176 del 2022 del Tribunale di Piacenza, pubblicata l'11.4.2022, che aderiva alla tesi dei convenuti, circa la stipula da parte del legale di un contratto sostanzialmente aleatorio, per l'inserimento del patto di quota lite, che commisurava il compenso alle vendite effettivamente realizzate con l'ausilio del professionista, riconoscendo tuttavia il conferimento al medesimo di alcuni separati incarichi, con la conseguente debbenza di un importo aggiuntivo, per cui condannava i convenuti al pagamento della ulteriore somma di 10.000,00 euro.
Avverso la sentenza, notificata il 13 aprile 2022, proponeva appello l'avv. con citazione Parte_1 notificata alla società agricola e ad presso il procuratore costituito l'11 maggio 2022, ed CP_2
a il 12 maggio 2022, articolando due motivi di appello, e chiedendo la condanna al CP_1 pagamento dell'intera somma originariamente richiesta.
Rimanevano contumaci la società agricola, e mentre si costituiva anche CP_1 CP_2 quale erede della madre contestando la fondatezza dell'appello, e chiedendo la CP_3 conferma della prima decisione.
La causa in appello veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate entro il termine assegnato, e dopo il deposito delle conclusionali e delle repliche.
***
Con il primo motivo di appello l'Avv. deduce che la conclusione raggiunta dal Tribunale, che Pt_1 l'accordo sia un patto di quota lite, non viene fatta derivare dall'interpretazione del mandato, “dato che in sentenza non si ritrovano punti in cui il Giudice si soffermi ad argomentare sul significato letterale dell'incarico, né sul senso da attribuire alle parole usate dalle parti, ma, al contrario viene enunciata dal contenuto di due e-mail scritte dall'attore nel corso dell'incarico, l'una del 17 dicembre 2012 (doc. n. 136 fascicolo attoreo) e l'altra del 3 marzo 2014 (doc. n.146 fascicolo attoreo), nelle quali, secondo pagina 5 di 9 la valutazione del Giudice, l'attore precisava che si era assunto il rischio di prestare assistenza nella compravendita subordinando il pagamento del proprio compenso al buon esito dell'affare”. Secondo l'appellante le mail citate dal Giudice non hanno quel significato, ma sono volte a ribadire che il compenso a percentuale previsto nel mandato era da intendersi ancorato alla vendita procurata dei terreni e dei fabbricati dell'azienda e, considerata l'importanza delle somme che gli sarebbero state riconosciute, avrebbero contenuto tutte le sue spettanze, mentre al contrario l'appellante aveva
“trovato un po' offensivo il tentativo di contenere il lavoro svolto a favore di tutta l'azienda nella percentuale per la vendita parziale”. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare questa e-mail e metterla in rapporto con le altre, mentre non lo ha fatto, così fornendo un'interpretazione non corretta degli accordi delle parti e, nella sostanza, opposta alle evidenze documentali.
In buona sostanza, secondo l'appellante l'attore richiedeva il 3% della vendita procurata e non certo il 3% della vendita effettiva, come erroneamente sostiene il Tribunale. Ma la conferma che la percentuale pattuita non era onnicomprensiva la si ricava anche dalla condotta di controparte, e in particolare dalla mail del 15.12.2012, in cui richiedeva “quanto sarà la sua parcella, oltre al 3 % della CP_2 intermediazione..”, con una ammissione che il Giudice non ha sufficientemente valorizzato:
Con il secondo motivo l'appellante deduce che il Tribunale ha erroneamente escluso delle attività di assistenza professionale non collegate alla compravendita dal mandato del 2011, le ha poi individuate solo in parte e ha liquidato erroneamente i compensi;
rileva infatti che a pagina 11 punto 2.6 della sentenza impugnata, il Giudice di primo grado riconosce che l'attore svolse anche attività diverse da quelle finalizzate alla vendita del compendio immobiliare della società agricola, ma sostiene
(erroneamente) che queste non erano ricomprese nel mandato del 2011. Procedendo, poi, ad individuare tali attività svolte dall'avvocato il Giudice cita alcune vertenze con terzi creditori Pt_1 dell'azienda, trattate e risolte dal 2012 all'estate del 2013 e pacificamente riconosciute da parte convenuta, e provvede alla relativa liquidazione sulla base dei parametri del DM 55/2014, applicando il parametro di valore indeterminabile di particolare importanza, senza fornire ulteriori chiarimenti sui criteri di valutazione seguiti.
L'appellante obietta che, nel mandato del 2011, era scritto testualmente: “La incarichiamo inoltre di fornirci assistenza nella gestione aziendale anche con le banche ed i creditori”, il che evidenzia che il giudizio espresso dal Tribunale non è corretto, proprio perché i coniugi non solo incaricarono CP_1 il professionista di fornire la sua assistenza nella compravendita, ma pure nella gestione aziendale ed anche nei rapporti con le banche ed i creditori, poiché la crisi economica della società era il primo e fondamentale problema da affrontare. Quindi si sofferma a descrivere, a sostegno della propria tesi, tutte le attività espletate dl professionista, assumendo che il Tribunale ha mancato di valorizzarle adeguatamente.
L'appellante contesta poi che nella liquidazione operata dal Tribunale non è chiaro se la somma debba considerarsi al netto degli accessori (spese generali, iva e cpa) oppure al lordo, e che la liquidazione è stata operata erroneamente con i criteri dettati dal Dm 55 del 2014, atteso che le prestazioni erano state rese nella vigenza del DM 127 del 2004.
I motivi, che si esaminano congiuntamente perché sono strettamente connessi, dipendendo la decisione di entrambi dalla interpretazione e qualificazione degli accordi presi dalle parti, sono infondati, tranne che per un profilo marginale.
Va premesso che l'incarico conferito dai signori e all'avv. comprendeva - CP_1 CP_3 Pt_1 pacificamente- sia la ricerca di acquirenti interessati alla azienda agricola e alle proprietà immobiliari indicate, che la assistenza nei rapporti con le banche ed i creditori: entrambe le parti in causa ammettono infatti che l'azienda era in crisi di liquidità, e gli immobili gravati di ipoteche, cosicchè era necessario evitare, nell'interesse di tutti, che qualche creditore procedesse esecutivamente;
si trattava, quindi, di svolgere stragiudizialmente una attività di assistenza alla gestione immobiliare e aziendale, pagina 6 di 9 concordando pagamenti rateizzati con i creditori, e proseguendo al meglio sia nei rapporti contrattuali con fornitori, inquilini, e banche, sia nella attività conservativa dei valori immobiliari, in attesa di vendere sul mercato i beni alle migliori condizioni possibili, per tacitare i creditori.
Sotto questo profilo è corretta la argomentazione svolta dall'appellante, nel secondo motivo di appello, anche se non comporta, visto il tenore degli accordi, le conseguenze auspicate dal medesimo appellante, ma piuttosto conseguenze di segno opposto, potenzialmente a lui sfavorevoli, seppure di fatto in concreto irrilevanti, in assenza di appello incidentale.
Questa lettura degli accordi è anche imposta, ove si consideri che l'avvocato non ha titolo per svolgere una attività di mediazione immobiliare, e trarre un compenso provvigionale e il suo intervento nella vicenda si comprende e giustifica solo valorizzando tutta l'attività di assistenza legale stragiudiziale appena descritta, finalizzata alla liquidazione: questo era chiaro e condiviso, tra le parti, che si sono sempre comportate di conseguenza, come si rileva dalla fitta corrispondenza intercorsa.
Ciò che si è rivelato non chiaro nell'accordo è infatti esclusivamente la pattuizione del compenso, così testualmente espressa: “per la sua attività le verrà corrisposto il 3 % delle transazioni necessarie”.
Il primo motivo di appello, con cui si contesta che il giudice di primo grado nel giungere a qualificare l'accordo sul compenso come patto di quota lite, che ancorava quindi la spettanza del compenso al risultato raggiunto, non abbia tenuto conto del testo letterale, non coglie nel segno: il Tribunale infatti ha esposto il proprio ragionamento proprio a partire dal testo letterale del mandato, che commisurava appunto il corrispettivo al “3 % delle transazioni necessarie”.
Va detto che entrambi i termini utilizzati sono imprecisi: certamente lo è il termine “transazione”, anche se la questione fortunatamente non rileva, perché le parti sono concordi nel tradurlo nell'assai più specifica “vendita”; quanto al significato di “necessario”, si osserva che tale aggettivo va interpretato tenendo conto comunque della libertà negoziale sempre riservata ai signori e CP_1
che non è stata mai posta in dubbio, nel lungo periodo di esecuzione del contratto, come pure CP_3
è evidente dalla corrispondenza intercorsa.
Ad avviso della Corte, inoltre, la interpretazione seguita dal primo Giudice è corretta, ed è l'unica perseguibile, tenendo conto del disposto degli artt.1362 ss cc, quindi della condotta delle parti nella esecuzione del contratto, come emerge dalla nutrita corrispondenza lungamente scambiata via mail, e del principio di buona fede.
Rileggendo le mail (vedi in particolare docc.ti 136 ss di parte attrice, qui appellante) è e rimane chiaro in primo luogo che il professionista nulla avrebbe chiesto per le altre attività svolte, a fronte del pagamento del 3 % del valore dell'intero compendio poi ceduto;
emerge altrettanto chiaro che la proprietà conservava pieno il diritto di vendere al maggiore offerente, perseguendo il proprio interesse;
che infine, a fronte della decisione presa dalla proprietà nel 2014 di avvalersi della libertà negoziale e vendere con parte del compendio, (perché le condizioni offerte erano migliori), l'avvocato, che Per_3 aveva confidato di ricevere il 3 % del valore dell'offerta raccolta, si è sentito (comprensibilmente, sul piano delle aspettative) defraudato di una consistente parte del dovuto.
D'altro canto, che il compenso del tre per cento sul valore dei beni in vendita non fosse assicurato in ogni caso, ma solo qualora fosse stato l'avv. a pervenire alla vendita, e quindi il patto Pt_1 condizionasse la debbenza del compenso percentuale a questo specifico risultato, come ritenuto dal Tribunale, trova positivo riscontro nella mail dell'avv. in cui questi ammise esplicitamente che in Pt_1 caso di vendita tramite la agenzia non avrebbe richiesto il compenso del 3 % (vedi, Per_3 specificamente, doc.146: Se venderete per il tramite della ovviamente a me non spetta nulla, Per_3 mentre se sceglierete i al mio Studio è dovuto quanto pattuito con l'incarico…). Solo nel luglio Pt_3
2014, amareggiato dalla conclusione della vicenda, il professionista avanzò una richiesta di riconoscimento della sua prestazione sulla offerta raccolta per la vendita non perfezionatasi (doc.127) pagina 7 di 9 E' vero che i mandanti, seppure non ritenevano di dovere pagare al legale il 3 % del valore dei cespiti che avevano infine venduto concludendo la trattativa mediante la erano disposti a riconoscere Per_3 che le attività complessivamente svolte dal legale meritavano un compenso maggiore del 3 % corrisposto per la sola vendita già perfezionata con l'acquirente procurato dall'avv. questo Per_2 Pt_1 elemento emerge dalla corrispondenza, ma, una volta interpretato e definito il contenuto oggettivo degli accordi stipulati, costituisce tuttalpiù espressione di un dovere morale, e non configura una obbligazione, vista la tipicità delle fonti di queste enumerate dall'art.1173 cc.
La decisione del primo giudice va quindi condivisa, in ragione del tenore testuale dell'accordo originario, e della interpretazione datane dalle parti, che ancorava la debbenza del 3 % al perfezionamento di vendite da parte dell'avv. d'altro canto, la tesi dell'appellante, che pretende il Pt_1 compenso anche sull'importo della vendita infine intermediata da comporterebbe Per_3 verosimilmente la illiceità del patto, atteso che secondo il diritto vivente il patto di quota lite, anche nel periodo in cui era astrattamente e generalmente lecito, era soggetto ad una valutazione in concreto della sua equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, cosicchè la liceità doveva essere comunque negata se il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risultasse sproporzionato per eccesso (Cass.28914 del 2022, 2135 del 2025).
Visto il tenore degli accordi, e la caratteristica aleatoria del compenso globale pattuito nella misura del
3 % delle vendite realizzate, non può essere accolto l'appello, nella parte in cui deduce la erronea individuazione e liquidazione delle prestazioni ulteriori svolte dal professionista: già il giudice di primo grado ha riconosciuto in effetti una somma aggiuntiva di 10.000 euro, a fronte dell'assistenza nella formulazione di piani di rateazione con alcuni creditori, prestazione certamente da ricomprendere nella complessiva attività di liquidazione;
inoltre una parte della attività di assistenza legale è stata compensata con il pagamento effettuato al figlio dell'Avv. nulla più può quindi ritenersi Parte_1 dovuto, per le attività complessivamente rese, che sono state tra l'altro allegate genericamente, in assenza di parametri di valutazione oggettiva.
L'appello può invece essere accolto nella parte in cui contesta che il Tribunale ha liquidato la somma aggiuntiva di €.10.000,00, a titolo di compensi, omettendo di riconoscere sulla medesima somma gli accessori (spese generali, iva e cpa).
La statuizione in ordine alla debbenza dei compensi stragiudiziali aggiuntivi così riconosciuti è passata in giudicato, perché non investita da appello incidentale;
il DM 55 del 2014, è applicabile alla fattispecie, atteso che l'art.28 ne prevede la applicazione a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, a prescindere dalla data di espletamento delle prestazioni;
infine le disposizioni generali del DM 55 prevedono la debbenza degli accessori su tutti i compensi, giudiziali o stragiudiziali: dunque gli accessori sono dovuti.
Le spese del grado si compensano per la metà, e la restante metà si pone a carico degli appellati, soccombenti, seppure per un valore di condanna modesto, nel giudizio e nel grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello e parziale modifica della sentenza 176 del 2022 emessa dal Tribunale di Piacenza, che conferma nel resto:
- condanna in proprio e in Controparte_5 qualità di erede di a pagare all'avvocato gli accessori di legge (spese generali, iva CP_3 Pt_1
e cpa) sulla somma di € 10.000,00;
- compensa per la metà le spese del grado, che si liquidano per l'intero in € 2.800,00 per compensi pagina 8 di 9 professionali, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA), ed esborsi, e condanna e SA Società Agricola Semplice ed in solido Controparte_1 CP_2 alla rifusione a favore dell'appellante della restante metà.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 919/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATALE ELEONORA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
Contro
contumace Controparte_1
contumace CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOZZI STEFANIA CP_2 C.F._2
APPELLATI
Avverso la sentenza 176 del 2022 emessa dal Tribunale di Piacenza
CONCLUSIONI
L'appellante avv. ha concluso come segue: Pt_1
“Voglia la Corte Ill.ma, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza,
- accertare che i signori nata a [...] il [...], C.F.: CP_3 [...]
e nato a [...] il [...], C.F.: C.F._3 CP_1 [...]
, in proprio e quali soci dell'azienda “ C.F._4 Controparte_1
, con sede in RE d'AR (PC), località Baselica -Mascudiera Piccola n. 28, codice fiscale
[...] e P.VA , nonché l'azienda , con sede in P.IVA_1 Controparte_1
RE d'AR (PC), località Baselica - Mascudiera Piccola n. 28, codice fiscale e P.VA
e la signora nata a [...] il [...], C.F.: P.IVA_1 CP_2
, sono tenuti a versare in solido tra loro all'avv. la somma di CodiceFiscale_5 Parte_1
pagina 1 di 9 Euro 120.000,00= (3% del valore di Euro 4.014.500,00=), oltre a I.V.A. e C.P.A. per la procurata vendita dei poderi “Case OR” e “Chiaravalle” alla nel Parte_2 dicembre 2012 al prezzo di Euro 4.014.500,00, nonché la somma di Euro 32.550,00= (3% del valore di
Euro 3.500.000,00=, detratto il valore del podere Chiaravalle) per la procurata vendita dell'azienda agricola “a cancelli chiusi” ai fratelli nel marzo 2014, oltre I.V.A. e C.P.A., detratto l'acconto Pt_3 di Euro 10.654,95 ricevuto in data 24 luglio 2014 dalla società agricola e, così, la complessiva CP_1 somma residua di Euro 141.895,05=, oltre I.V.A. e C.P.A, come per legge;
- condannare gli eredi di nata a [...] 19 Studio Legale Avv. Eleonora CP_3
Natale (Pc) il 23 febbraio 1936, C.F.: ; nato a [...] CodiceFiscale_3 CP_1 d'AR (Pc) il 26 febbraio 1963, C.F.: , in proprio e quale socio dell'azienda CodiceFiscale_4
, con sede in RE d'AR (PC), località Controparte_1 Baselica - Mascudiera Piccola n. 28, codice fiscale e P.VA: , nonché l'azienda “ P.IVA_1 [...]
, con sede in RE d'AR (PC), località Baselica - Controparte_1
Mascudiera Piccola n. 28, codice fiscale e P.VA erede di tutti in solido tra loro, al CP_3 pagamento, a favore dell'avv. della somma di Euro 141.895,05=, oltre I.V.A., C.P.A. ed Parte_1 interessi dal dì del dovuto al saldo.
Ed, occorrendo, in via alternativa:
- accertare che i signori nata a [...] il [...], C.F.: CP_3 [...]
, nato a [...] il [...], C.F.: C.F._3 CP_1 [...]
, in proprio e quali soci dell'azienda “ C.F._4 Controparte_1
, con sede in RE d'AR (PC), località Baselica - Mascudiera Piccola n. 28, codice fiscale
[...] CP_ e P.VA , nonché l'azienda , con sede in P.IVA_1 Controparte_1
RE d'AR (PC), località Baselica - Mascudiera Piccola n. 28, P.VA , e la signora P.IVA_1
nata a [...] il [...], C.F.: , CP_2 CodiceFiscale_5 sono tenuti a versare in solido tra loro all'avv. la somma di Euro 48.000,00= ( 3% del Parte_1 prezzo di rogito del podere “Case OR” venduto in data 25 marzo 2013 alla società agricola
[...]
, oltre I.V.A. e C.P.A come per legge, e la somma di Euro 105.000,00= (3% del valore di Parte_2 Euro 3.500.000,00=) per la procurata vendita dell'azienda agricola “a cancelli chiusi” ai fratelli Pt_3 nel marzo 2014, oltre I.V.A. e C.P.A., detratto l'acconto di Euro 10.654,95= ricevuto in data 24 luglio 2014 dalla società agricola e, così, la somma residua di euro 142.345,05=, o quella diversa CP_1 che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre I.V.A. e C.P.A, come per legge;
- condannare gli eredi di nata a [...] il [...], C.F.: CP_3
; nato a [...] il [...], C.F.: CodiceFiscale_6 CP_1
e la signora nata a [...] il 20 CodiceFiscale_7 CP_2 settembre 1975, C.F.: , in proprio e quale socio dell'azienda CodiceFiscale_5 [...]
, con sede in RE d'AR (PC), località Baselica - Controparte_1
Mascudiera Piccola n. 28, codice fiscale e P.VA , nonché l'azienda P.IVA_1 [...]
, con sede in RE d'AR (PC), località Baselica - Mascudiera Controparte_1
Piccola n. 28, codice fiscale e P.VA e la signora nata a [...] P.IVA_1 CP_2
d'AR (Pc) il 20 settembre 1975, C.F.: , in proprio e quale erede di CodiceFiscale_5 CP_3
tutti in solido tra loro, al pagamento, a favore dell'avv. della somma di Euro
[...] Parte_1
142.345,05= o di quella diversa che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre I.V.A., C.P.A. ed interessi dal dì del dovuto al saldo.
In ulteriore subordine:
- accertato che l'attore ha prestato attività di assistenza a favore dei convenuti nella gestione aziendale e nei rapporti con le banche ed i creditori e tenuto conto del valore e della natura dell'affare, del numero e all'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera e dei risultati e vantaggi, anche non economici, conseguiti dai clienti, nonché dell'urgenza e continuità delle prestazioni svolte, procedere a pagina 2 di 9 nuova liquidazione del compenso, sulla base del DM 127/2004 o comunque come meglio ritenuto dalla
Ecc.ma Corte adita. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio”.
L'appellata ha concluso come segue: CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, nel merito: disattesa ogni avversa istanza rigettare il proposto gravame e confermare la sentenza n.
176/2022 del Tribunale di Piacenza pubblicata in data 11 aprile 2022. Con vittoria di competenze e spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Avv con atto notificato nel marzo 2016, convenne in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Piacenza ciascuno sia in proprio che quale socio della TA CP_3 CP_1 UG e SA società agricola semplice, (con sede in RE d'AR, località Baselica – Mascudiera Piccola n.28, luogo di residenza dei soci), ed residente in [...], CP_2 chiedendone la condanna al pagamento in suo favore delle somme indicate nelle conclusioni in epigrafe.
Espose che nel settembre del 2011 socio e legale rappresentante della TA Controparte_1
UG e SA società agricola semplice, si era rivolto a lui, anche quale procuratore del figlio chiedendo assistenza e consulenza legale per la azienda, che versava in gravissima difficoltà CP_1 economica, e non riusciva a far fronte ai pagamenti. Il 21 settembre 2011, quindi, Controparte_1 unitamente alla moglie comproprietaria di alcuni terreni e fabbricati siti nella azienda, CP_3 rilasciavano all'avv. un incarico del seguente tenore: “Egregio Avvocato incarichiamo il suo Pt_1 Pt_1 studio a vendere al meglio i terreni ed i fabbricati che costituiscono l'azienda agricola
[...]
Il prezzo non deve essere inferiore a 4.000,00 Euro alla p.p. e dalle trattative Controparte_1 devono essere escluse le abitazioni di Mascudiera e San Bernardino, nonché il cortile di Chiaravalle, composto da fabbricati rurali e abitativi. La incarichiamo inoltre di fornirci assistenza nella gestione aziendale anche con le banche ed i creditori. Per la sua attività le verrà corrisposto il 3% delle transazioni necessarie”. ll 12 ottobre 2011 decedeva il sig. e la moglie e la figlia Controparte_1 CP_3 [...] confermavano l'incarico all'avv. CP_2 Pt_1
A quell'epoca il complesso dei beni era stimato 6 milioni di euro, ma gravato di ingenti debiti, (per Contr oltre 3 milioni e 600.000 euro, di cui la maggior parte nei confronti di creditrice di quasi tre milioni di euro per tre mutui erogati) e la azienda era priva di liquidità.
L'attore espose che durante il 2011 e 2012 egli aveva coltivato i rapporti con le banche ed i creditori, ove possibile con piani di rientro, riuscendo ad evitare procedure esecutive;
aveva regolarizzato gli accatastamenti delle case rurali ed i rapporti con gli inquilini delle medesime, aveva ricercato e condotto molteplici trattative per la vendita dell'intera azienda, ovvero di sue parti, al prezzo minimo di 4.000 euro alla pertica piacentina, senza esiti immediati, anche per le continue difficoltà create da ed i ripensamenti rispetto alle concrete prospettive che via via si erano presentate;
tra CP_3 gli interessati che si erano palesati vi erano tali fratelli presentati all'avv. dalla Coldiretti, Per_1 Pt_1 Contr che già tra aprile e maggio del 2012 visitarono due volte l'azienda, ed incontrarono anche la per avere chiarimenti in ordine ai mutui.
Nel novembre 2012, poi, tale legale rappresentante della impresa agricola Persona_2 [...] accettò di pagare 4.014.500 euro per i poderi Case OR e Chiaravalle, (933 Parte_2 pertiche di terreno, con i rispettivi fabbricati), esclusi quindi il centro aziendale Mascudiera con 140 pertiche, la mandria e il parco macchine, e la casa di San Bernardino, e l'avv. predispose il Pt_1
pagina 3 di 9 preliminare. Tuttavia la signora cambiò idea, e volle escludere dalla vendita il cortile CP_3
Chiaravalle; solo nel marzo del 2013 si pervenne quindi alla vendita al di una parte Per_2 dell'azienda, il podere Case OR, per il prezzo di € 1.615.000,00. La vendita fu preceduta dalla restrizione delle ipoteche, dalla predisposizione dei contratti di comodato delle case, e da quant'altro Contr necessario nei rapporti con creditrice ipotecaria. Con il ricavato vennero estinti i due mutui più onerosi, e tacitato qualche creditore privato.
L'avv. venne incaricato anche di risolvere una controversia con un dipendente della azienda, che Pt_1 avanzava pretese economiche per la cessazione del rapporto di lavoro, e formalizzò una transazione,
In seguito dichiarò all'avvocato che intendeva soprassedere ad altre vendite, e il CP_3 professionista ritenne concluso il proprio incarico, aspettandosi di ricevere la somma dovuta per le vendite che aveva procurato, anche se poi non definite, dunque 120.000 euro pari al 3 % del valore di
4.014.500,00. nel contempo gli chiese altri adempimenti: trattare un debito con l'INPS che aveva CP_2 bloccato il trasferimento delle quote PAC;
seguire l'acquisto di un rustico dal Comune, in San Bernardino, e l'acquisto della casa degli eredi di da parte della figlia (che per Controparte_1 prudenza aveva rinunciato alla eredità); occuparsi della richiesta di pagamento inviata dal Consorzio di
Bonifica al fratello e di una intestazione catastale della proprietà non aggiornata. CP_1
L'avv. comunque aveva anche proseguito, su richiesta della proprietà, nella ricerca di interessati, Pt_1 spendendosi in molteplici direzioni;
la proprietà lo aveva infatti informato di avere affidato l'incarico in esclusiva a ma nel novembre del 2013 gli aveva detto di continuare le ricerche facendo Per_3 intendere che eventualmente avrebbe pagato la penale a Per_3
All'inizio di febbraio del 2014, quindi, l'avv. concordò un sopralluogo in azienda con tali fratelli Pt_1
di Borgo San Giacomo in Pedernello (BS), che si dissero interessati, e giunsero a formulare Pt_3 una proposta concreta di acquisto per la somma di €.3.500.000; la proprietà rifiutò, perché nel frattempo gli stessi fratelli che avevano visitato l'azienda nel 2012 con l'avv. avevano Per_1 Pt_1 avanzato una nuova proposta, tramite la migliorativa rispetto a quella dei fratelli Per_3 Pt_3
L'attore aveva quindi chiesto il pagamento delle proprie competenze, indicate nella somma di 48.000,00 euro per la compravendita del podere Case OR (3% del prezzo di 1.600.000) e di 105.000,00 euro per la offerta di acquisto dei fratelli (3% di 3.500.000), ma l'azienda agricola Pt_3 aveva versato la sola somma di 11.388,01 euro, “a saldo di ogni prestazione”.
L'attore ciò premesso in via di fatto, sosteneva che la proprietà era consapevole di dover remunerare l'avvocato per le sue prestazioni, a prescindere dalla procurata vendita, come emergeva dal tenore della corrispondenza, in cui in più occasioni aveva manifestato apprezzamento per la CP_2 assistenza ricevuta, e offerto di remunerarla, riconoscendo già a fine 2011 che “lavorava gratis da diversi mesi”, e chiedendo nel dicembre 2012 “quanto sarà la sua parcella, oltre al 3 % della intermediazione”. L'avvocato nella corrispondenza con aveva dichiarato che il suo CP_2 compenso, definito in 120.000,00, pari alla percentuale del 3 % sul prezzo di acquisto di 4.014.500 (offerto a suo tempo dal poteva ritenersi comprensivo di tutte le prestazioni, mentre la pretesa Per_2 di contenere tutto il lavoro svolto nella percentuale per la vendita parziale non era accettabile.
Si costituiva nel giudizio sia in proprio che quale socia e legale rappresentante della CP_3 TA UG e SA società agricola semplice, (con sede in RE d'AR, località Baselica
– Mascudiera Piccola n.28, luogo di residenza dei soci), deducendo di avere integralmente saldato l'avv. (e il suo studio) per le prestazioni rese, e contestando la ricostruzione operata da controparte Pt_1
e l'interpretazione di parte attrice dell'unico mandato ad essa conferito in data 21.09.2011, oltre che la determinazione degli importi richiesti, fondata sulla tesi insostenibile di un diritto provvigionale conseguente ad una attività mediatoria che non può essere riconosciuto, per legge, ad un avvocato. pagina 4 di 9 Affermava che il mandato conferito si salva da nullità solo se ricondotto all'alveo di contratto professionale a natura aleatoria, non più vietato dalla legge, e comprensivo di tutte le attività espletate, al fine di pervenire alla vendita.
Richiamava la riforma cosiddetta “Bersani” del 2006, che aveva abrogato il terzo comma dell'art.2233
c.c. che vietava la pattuizione di un compenso percentuale sul risultato ottenuto, rilevando che le
Sezioni Unite della Suprema Corte avevano recentemente ribadito il prevalente indirizzo giurisprudenziale sul punto, affermando che “il patto di quota lite (e tanto vale per il compenso a percentuale) integra un contratto aleatorio in quanto il compenso varia in funzione dei benefici ottenuti in conseguenza dell'esito favorevole della lite e il suo tratto caratterizzante è dato, appunto, dal rischio, perché il risultato da raggiungere non è certo nel quantum nè, soprattutto, nell'an”(Cass. civ. Sezioni Unite del 25/11/2014 n. 25012).
Affermava che la somma dovuta era stata già integralmente saldata in data 4.7.2013 con i bonifici effettuati non solo all'avv. ma anche, su richiesta di questi, al figlio avv.Gianfranco Losi, Parte_1 anche se per tuziorismo la società aveva effettuato ulteriore bonifico in data 24.7.2014 per l'importo di euro 11.388,96 a favore dell'attore per garantirsi la prova dell'integrale pagamento del dovuto.
Contestava anche le modalità di adempimento dell'incarico da parte dell'avv. sostenendo che Pt_1 questi aveva condotto le trattative e predisposto i preliminari frettolosamente, senza preoccuparsi di valutare le condizioni finanziarie degli acquirenti, e di adattare l'oggetto delle pattuizioni agli effettivi interessi dei suoi clienti. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Si costituiva anche, separatamente, eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva, dal momento che il mandato non portava la sua sottoscrizione, ed ella intratteneva rapporti con l'avv. solo come portavoce della anziana madre, nel merito replicava la difesa Pt_1 CP_3 spiegata dalla società agricola e CP_3
La causa, istruita con documenti, veniva definita con la sentenza 176 del 2022 del Tribunale di Piacenza, pubblicata l'11.4.2022, che aderiva alla tesi dei convenuti, circa la stipula da parte del legale di un contratto sostanzialmente aleatorio, per l'inserimento del patto di quota lite, che commisurava il compenso alle vendite effettivamente realizzate con l'ausilio del professionista, riconoscendo tuttavia il conferimento al medesimo di alcuni separati incarichi, con la conseguente debbenza di un importo aggiuntivo, per cui condannava i convenuti al pagamento della ulteriore somma di 10.000,00 euro.
Avverso la sentenza, notificata il 13 aprile 2022, proponeva appello l'avv. con citazione Parte_1 notificata alla società agricola e ad presso il procuratore costituito l'11 maggio 2022, ed CP_2
a il 12 maggio 2022, articolando due motivi di appello, e chiedendo la condanna al CP_1 pagamento dell'intera somma originariamente richiesta.
Rimanevano contumaci la società agricola, e mentre si costituiva anche CP_1 CP_2 quale erede della madre contestando la fondatezza dell'appello, e chiedendo la CP_3 conferma della prima decisione.
La causa in appello veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate entro il termine assegnato, e dopo il deposito delle conclusionali e delle repliche.
***
Con il primo motivo di appello l'Avv. deduce che la conclusione raggiunta dal Tribunale, che Pt_1 l'accordo sia un patto di quota lite, non viene fatta derivare dall'interpretazione del mandato, “dato che in sentenza non si ritrovano punti in cui il Giudice si soffermi ad argomentare sul significato letterale dell'incarico, né sul senso da attribuire alle parole usate dalle parti, ma, al contrario viene enunciata dal contenuto di due e-mail scritte dall'attore nel corso dell'incarico, l'una del 17 dicembre 2012 (doc. n. 136 fascicolo attoreo) e l'altra del 3 marzo 2014 (doc. n.146 fascicolo attoreo), nelle quali, secondo pagina 5 di 9 la valutazione del Giudice, l'attore precisava che si era assunto il rischio di prestare assistenza nella compravendita subordinando il pagamento del proprio compenso al buon esito dell'affare”. Secondo l'appellante le mail citate dal Giudice non hanno quel significato, ma sono volte a ribadire che il compenso a percentuale previsto nel mandato era da intendersi ancorato alla vendita procurata dei terreni e dei fabbricati dell'azienda e, considerata l'importanza delle somme che gli sarebbero state riconosciute, avrebbero contenuto tutte le sue spettanze, mentre al contrario l'appellante aveva
“trovato un po' offensivo il tentativo di contenere il lavoro svolto a favore di tutta l'azienda nella percentuale per la vendita parziale”. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare questa e-mail e metterla in rapporto con le altre, mentre non lo ha fatto, così fornendo un'interpretazione non corretta degli accordi delle parti e, nella sostanza, opposta alle evidenze documentali.
In buona sostanza, secondo l'appellante l'attore richiedeva il 3% della vendita procurata e non certo il 3% della vendita effettiva, come erroneamente sostiene il Tribunale. Ma la conferma che la percentuale pattuita non era onnicomprensiva la si ricava anche dalla condotta di controparte, e in particolare dalla mail del 15.12.2012, in cui richiedeva “quanto sarà la sua parcella, oltre al 3 % della CP_2 intermediazione..”, con una ammissione che il Giudice non ha sufficientemente valorizzato:
Con il secondo motivo l'appellante deduce che il Tribunale ha erroneamente escluso delle attività di assistenza professionale non collegate alla compravendita dal mandato del 2011, le ha poi individuate solo in parte e ha liquidato erroneamente i compensi;
rileva infatti che a pagina 11 punto 2.6 della sentenza impugnata, il Giudice di primo grado riconosce che l'attore svolse anche attività diverse da quelle finalizzate alla vendita del compendio immobiliare della società agricola, ma sostiene
(erroneamente) che queste non erano ricomprese nel mandato del 2011. Procedendo, poi, ad individuare tali attività svolte dall'avvocato il Giudice cita alcune vertenze con terzi creditori Pt_1 dell'azienda, trattate e risolte dal 2012 all'estate del 2013 e pacificamente riconosciute da parte convenuta, e provvede alla relativa liquidazione sulla base dei parametri del DM 55/2014, applicando il parametro di valore indeterminabile di particolare importanza, senza fornire ulteriori chiarimenti sui criteri di valutazione seguiti.
L'appellante obietta che, nel mandato del 2011, era scritto testualmente: “La incarichiamo inoltre di fornirci assistenza nella gestione aziendale anche con le banche ed i creditori”, il che evidenzia che il giudizio espresso dal Tribunale non è corretto, proprio perché i coniugi non solo incaricarono CP_1 il professionista di fornire la sua assistenza nella compravendita, ma pure nella gestione aziendale ed anche nei rapporti con le banche ed i creditori, poiché la crisi economica della società era il primo e fondamentale problema da affrontare. Quindi si sofferma a descrivere, a sostegno della propria tesi, tutte le attività espletate dl professionista, assumendo che il Tribunale ha mancato di valorizzarle adeguatamente.
L'appellante contesta poi che nella liquidazione operata dal Tribunale non è chiaro se la somma debba considerarsi al netto degli accessori (spese generali, iva e cpa) oppure al lordo, e che la liquidazione è stata operata erroneamente con i criteri dettati dal Dm 55 del 2014, atteso che le prestazioni erano state rese nella vigenza del DM 127 del 2004.
I motivi, che si esaminano congiuntamente perché sono strettamente connessi, dipendendo la decisione di entrambi dalla interpretazione e qualificazione degli accordi presi dalle parti, sono infondati, tranne che per un profilo marginale.
Va premesso che l'incarico conferito dai signori e all'avv. comprendeva - CP_1 CP_3 Pt_1 pacificamente- sia la ricerca di acquirenti interessati alla azienda agricola e alle proprietà immobiliari indicate, che la assistenza nei rapporti con le banche ed i creditori: entrambe le parti in causa ammettono infatti che l'azienda era in crisi di liquidità, e gli immobili gravati di ipoteche, cosicchè era necessario evitare, nell'interesse di tutti, che qualche creditore procedesse esecutivamente;
si trattava, quindi, di svolgere stragiudizialmente una attività di assistenza alla gestione immobiliare e aziendale, pagina 6 di 9 concordando pagamenti rateizzati con i creditori, e proseguendo al meglio sia nei rapporti contrattuali con fornitori, inquilini, e banche, sia nella attività conservativa dei valori immobiliari, in attesa di vendere sul mercato i beni alle migliori condizioni possibili, per tacitare i creditori.
Sotto questo profilo è corretta la argomentazione svolta dall'appellante, nel secondo motivo di appello, anche se non comporta, visto il tenore degli accordi, le conseguenze auspicate dal medesimo appellante, ma piuttosto conseguenze di segno opposto, potenzialmente a lui sfavorevoli, seppure di fatto in concreto irrilevanti, in assenza di appello incidentale.
Questa lettura degli accordi è anche imposta, ove si consideri che l'avvocato non ha titolo per svolgere una attività di mediazione immobiliare, e trarre un compenso provvigionale e il suo intervento nella vicenda si comprende e giustifica solo valorizzando tutta l'attività di assistenza legale stragiudiziale appena descritta, finalizzata alla liquidazione: questo era chiaro e condiviso, tra le parti, che si sono sempre comportate di conseguenza, come si rileva dalla fitta corrispondenza intercorsa.
Ciò che si è rivelato non chiaro nell'accordo è infatti esclusivamente la pattuizione del compenso, così testualmente espressa: “per la sua attività le verrà corrisposto il 3 % delle transazioni necessarie”.
Il primo motivo di appello, con cui si contesta che il giudice di primo grado nel giungere a qualificare l'accordo sul compenso come patto di quota lite, che ancorava quindi la spettanza del compenso al risultato raggiunto, non abbia tenuto conto del testo letterale, non coglie nel segno: il Tribunale infatti ha esposto il proprio ragionamento proprio a partire dal testo letterale del mandato, che commisurava appunto il corrispettivo al “3 % delle transazioni necessarie”.
Va detto che entrambi i termini utilizzati sono imprecisi: certamente lo è il termine “transazione”, anche se la questione fortunatamente non rileva, perché le parti sono concordi nel tradurlo nell'assai più specifica “vendita”; quanto al significato di “necessario”, si osserva che tale aggettivo va interpretato tenendo conto comunque della libertà negoziale sempre riservata ai signori e CP_1
che non è stata mai posta in dubbio, nel lungo periodo di esecuzione del contratto, come pure CP_3
è evidente dalla corrispondenza intercorsa.
Ad avviso della Corte, inoltre, la interpretazione seguita dal primo Giudice è corretta, ed è l'unica perseguibile, tenendo conto del disposto degli artt.1362 ss cc, quindi della condotta delle parti nella esecuzione del contratto, come emerge dalla nutrita corrispondenza lungamente scambiata via mail, e del principio di buona fede.
Rileggendo le mail (vedi in particolare docc.ti 136 ss di parte attrice, qui appellante) è e rimane chiaro in primo luogo che il professionista nulla avrebbe chiesto per le altre attività svolte, a fronte del pagamento del 3 % del valore dell'intero compendio poi ceduto;
emerge altrettanto chiaro che la proprietà conservava pieno il diritto di vendere al maggiore offerente, perseguendo il proprio interesse;
che infine, a fronte della decisione presa dalla proprietà nel 2014 di avvalersi della libertà negoziale e vendere con parte del compendio, (perché le condizioni offerte erano migliori), l'avvocato, che Per_3 aveva confidato di ricevere il 3 % del valore dell'offerta raccolta, si è sentito (comprensibilmente, sul piano delle aspettative) defraudato di una consistente parte del dovuto.
D'altro canto, che il compenso del tre per cento sul valore dei beni in vendita non fosse assicurato in ogni caso, ma solo qualora fosse stato l'avv. a pervenire alla vendita, e quindi il patto Pt_1 condizionasse la debbenza del compenso percentuale a questo specifico risultato, come ritenuto dal Tribunale, trova positivo riscontro nella mail dell'avv. in cui questi ammise esplicitamente che in Pt_1 caso di vendita tramite la agenzia non avrebbe richiesto il compenso del 3 % (vedi, Per_3 specificamente, doc.146: Se venderete per il tramite della ovviamente a me non spetta nulla, Per_3 mentre se sceglierete i al mio Studio è dovuto quanto pattuito con l'incarico…). Solo nel luglio Pt_3
2014, amareggiato dalla conclusione della vicenda, il professionista avanzò una richiesta di riconoscimento della sua prestazione sulla offerta raccolta per la vendita non perfezionatasi (doc.127) pagina 7 di 9 E' vero che i mandanti, seppure non ritenevano di dovere pagare al legale il 3 % del valore dei cespiti che avevano infine venduto concludendo la trattativa mediante la erano disposti a riconoscere Per_3 che le attività complessivamente svolte dal legale meritavano un compenso maggiore del 3 % corrisposto per la sola vendita già perfezionata con l'acquirente procurato dall'avv. questo Per_2 Pt_1 elemento emerge dalla corrispondenza, ma, una volta interpretato e definito il contenuto oggettivo degli accordi stipulati, costituisce tuttalpiù espressione di un dovere morale, e non configura una obbligazione, vista la tipicità delle fonti di queste enumerate dall'art.1173 cc.
La decisione del primo giudice va quindi condivisa, in ragione del tenore testuale dell'accordo originario, e della interpretazione datane dalle parti, che ancorava la debbenza del 3 % al perfezionamento di vendite da parte dell'avv. d'altro canto, la tesi dell'appellante, che pretende il Pt_1 compenso anche sull'importo della vendita infine intermediata da comporterebbe Per_3 verosimilmente la illiceità del patto, atteso che secondo il diritto vivente il patto di quota lite, anche nel periodo in cui era astrattamente e generalmente lecito, era soggetto ad una valutazione in concreto della sua equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, cosicchè la liceità doveva essere comunque negata se il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risultasse sproporzionato per eccesso (Cass.28914 del 2022, 2135 del 2025).
Visto il tenore degli accordi, e la caratteristica aleatoria del compenso globale pattuito nella misura del
3 % delle vendite realizzate, non può essere accolto l'appello, nella parte in cui deduce la erronea individuazione e liquidazione delle prestazioni ulteriori svolte dal professionista: già il giudice di primo grado ha riconosciuto in effetti una somma aggiuntiva di 10.000 euro, a fronte dell'assistenza nella formulazione di piani di rateazione con alcuni creditori, prestazione certamente da ricomprendere nella complessiva attività di liquidazione;
inoltre una parte della attività di assistenza legale è stata compensata con il pagamento effettuato al figlio dell'Avv. nulla più può quindi ritenersi Parte_1 dovuto, per le attività complessivamente rese, che sono state tra l'altro allegate genericamente, in assenza di parametri di valutazione oggettiva.
L'appello può invece essere accolto nella parte in cui contesta che il Tribunale ha liquidato la somma aggiuntiva di €.10.000,00, a titolo di compensi, omettendo di riconoscere sulla medesima somma gli accessori (spese generali, iva e cpa).
La statuizione in ordine alla debbenza dei compensi stragiudiziali aggiuntivi così riconosciuti è passata in giudicato, perché non investita da appello incidentale;
il DM 55 del 2014, è applicabile alla fattispecie, atteso che l'art.28 ne prevede la applicazione a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, a prescindere dalla data di espletamento delle prestazioni;
infine le disposizioni generali del DM 55 prevedono la debbenza degli accessori su tutti i compensi, giudiziali o stragiudiziali: dunque gli accessori sono dovuti.
Le spese del grado si compensano per la metà, e la restante metà si pone a carico degli appellati, soccombenti, seppure per un valore di condanna modesto, nel giudizio e nel grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello e parziale modifica della sentenza 176 del 2022 emessa dal Tribunale di Piacenza, che conferma nel resto:
- condanna in proprio e in Controparte_5 qualità di erede di a pagare all'avvocato gli accessori di legge (spese generali, iva CP_3 Pt_1
e cpa) sulla somma di € 10.000,00;
- compensa per la metà le spese del grado, che si liquidano per l'intero in € 2.800,00 per compensi pagina 8 di 9 professionali, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA), ed esborsi, e condanna e SA Società Agricola Semplice ed in solido Controparte_1 CP_2 alla rifusione a favore dell'appellante della restante metà.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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