CA
Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/05/2024, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 323/2020
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 323/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n. 441/2020 pronunciata e pubblicata il 23.09.2020 dal Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 1871/2017 R.G. avente ad oggetto: “contratti bancari”, vertente tra
” c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, quale mandataria e in nome e per conto di P.iva - già Controparte_1 P.IVA_2
- rappresentata e difesa dall'avv. Mario Controparte_2
Davì ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobasso, v. Monsignor
Bologna n. 18, come da procura in calce all'atto di appello.
CP_3
e P.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Judith Orsini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobasso, v. G. Mazzini n. 65, come da procura rilasciata in calce alla costituzione di nuovo procuratore valida anche per il presente grado di giudizio.
-APPELLATA-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza dell'11.10.2023,
entro i termini perentori assegnati con decreto del 12.09.2023.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 13.10.2023, concessi alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 14.09.2017, l'odierna appellata conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Campobasso la chiedendo la rettifica del saldo di conto corrente previa CP_1
espunzione di tutte le somme di danaro versate, in costanza di rapporto, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, di commissione di massimo scoperto, di spese trimestrali di tenuta conto, per lo scorretto computo degli interessi per giorni valuta, oltre al risarcimento del danno morale ed esistenziale;
la domanda si riferiva al conto corrente n. 418591 e conto correnti anticipi n. 447843
e n.470828 intrattenuti presso la filiale di Campobasso ancora in Controparte_5
essere; chiedeva , pertanto, previa dichiarazione di illegittimità e/o nullità d inefficacia delle condizioni applicate ai conti correnti, rideterminarsi il saldo degli stessi
L'Istituto di credito convenuto si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione, l'inammissibilità
della domanda essendo i conti correnti ancora aperti e, nel merito chiedeva il rigetto della domanda,
con vittoria delle spese di lite.
In fase istruttoria veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile. All'esito, con sentenza n. 441/2020 il Tribunale di Campobasso così provvedeva: “1) dichiara la
nullità e/o invalidità e/o inesistenza delle clausole con cui, nel rapporto di conto corrente recante il
n. 418591 e conto correnti anticipi collegati n. 447843 e n. 470828, è stata prevista la commissione
di massimo scoperto, spese e capitalizzazione trimestrale degli interessi non contrattualizzati;
2)
accerta e dichiara che, alla data del 31.12.2015, il saldo del conto corrente n. 418591 conto correnti
anticipi collegati era credito del correntista per l'importo di € 38.327,02 in luogo di quello risultante
dagli estratti conto della 3) condanna la convenuta alla relativa rettifica del saldo;
4) CP_1 CP_1
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
5) condanna la convenuta al pagamento, in CP_1
favore dell'Avvocato Veronica Judith Orsini, dichiaratasi antistataria, delle competenze di lite che
si liquidano in complessivi euro 7.254,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa,
nonché euro786,00 per esborsi sostenuti;
5) pone in via definitiva le spese di CTU a carico della
convenuta”. CP_1
Con citazione notificata il 4.11.2020 la ” (d'ora in avanti per Parte_1
brevità ha proposto appello, per i motivi di seguito precisati, avverso la suddetta sentenza CP_1
chiedendone l'integrale riforma ed il rigetto di ogni domanda della controparte, con il favore delle spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6.02.2021 si è costituita l'appellata
[...]
(d'ora in avanti per brevità correntista) la quale ha impugnato e contestato Controparte_4
il gravame avversario, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello, seguendo l'ordine di esposizione di cui all'atto di gravame, risultano essere:
“1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. avendo il giudicante emesso una pronuncia
ultrapetita, infatti errando sulle premesse della domanda attorea di indebito e non di rettifica del
saldo (come erroneamente rilevato dal GOT in sentenza) ha disposto in modo illegittimo, nell'ambito
di un giudizio di mero accertamento del saldo (che proceduralmente si deve concludere con una
sentenza dichiarativa) la condanna alla rettifica del saldo;
2. Illegittimità ed erroneità della sentenza di condanna alla rettifica del saldo nell'ambito di un
giudizio di mero accertamento del saldo (extrapetitum) che proceduralmente (nel rito) deve essere
definito con una sentenza dichiarativa (ossia che si limita ad accertare) e non di condanna alla
rettifica del saldo”.
I primi due motivi di appello, attese le questioni cui ineriscono, possono essere congiuntamente trattati, ed essi si palesano infondati.
Di vero, senz'altro si ravvisa, nel titolare del conto corrente ancora aperto un interesse, giuridicamente tutelato, a chiedere ed ottenere l'epurazione del conto da tutte le poste illegittimamente addebitate in applicazione di clausole contrattuali nulle con conseguente verifica dell'effettivo saldo, in dare e in avere, sussistente nei confronti dell'Istituto di credito.
Come costantemente sostenuto anche dalla Suprema Corte, “il correntista ha un interesse di sicura
consistenza all'accertamento giudiziale, anche prima della chiusura del conto, della nullità delle
clausole contrattuali contra legem e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle
appostazioni illegittime, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non attendibile senza la pronuncia del giudice, consistente
nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione
dell'affidamento concessogli siccome eroso da addebiti illegittimi e nella riduzione dell'importo che
la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto, allorquando
cioè dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito” (cfr. Cass. civ. Sez.
6-1, ordinanza n. 21646 del 5.09.2018; Cass. civ. Sez. 1, 16.03.2023 n. 7697).
In sostanza, il correntista non può agire nei confronti dell'istituto di credito con l'azione di ripetizione fino a quando non venga chiuso il conto in relazione al quale ha promosso il giudizio, posto che fino a quel momento non si può propriamente parlare di pagamenti aventi natura solutoria. Ciò non esclude, tuttavia, che fino alla chiusura del conto il correntista possa comunque esperire un'azione di accertamento negativo per la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali ed il conseguente storno dell'annotazione indebita. Nel caso che ci occupa, inoltre, diversamente da quanto rappresentato dall'appellante, la domanda giudiziale, sin dalla sua proposizione, veniva correttamente formulata, e tale qualificata dal Tribunale,
come “domanda di accertamento del saldo “ (in atto di citazione, pag. 27:”A) accertare e
dichiarare che il saldo del conto corrente di corrispondenza n° 418591 e suoi collegati conto
corrente anticipi n° 447843 e conto corrente anticipi n° 470828 presso la filiale di Campobasso della
(ora passa, da un debito di euro 49.422,14, ad un credito di Controparte_6 Pt_1
euro 74.396,65=; B) accertare e dichiarare che agli attori, previo riconoscimento della ragione,
vanno ristornati complessivamente Euro 123.818,79= come dal risultato della rielaborazione della
perizia tecnica contabile di parte allegata al presente atto.”. [Il ristorno, erroneamente inteso dalla come richiesta di pagamento, altro non è che una partita contrabile, una annotazione da CP_1
effettuare, nel caso che ci occupa, in conto corrente].
Il giudice di primo grado, correttamente statuendo in ragione di quanto richiesto, anche alla luce della espletata CTU, in alcun modo è, pertanto, incorso in extrapetitum violando il disposto di cui all'art. 112. c.p.c.
Assume altresì la essere errata la sentenza gravata in ragione del fatto che il giudice ha CP_1
condannato la stessa, illegittimamente, alla “rettifica del saldo”, laddove l'unica forma di sentenza prevista in tali fattispecie è quella della sentenza dichiarativa.
Sul punto, a smentire la tesi sostenuta dall'appellante in ragione del fatto che l'ordine di rettifica del saldo altro non è che la rappresentazione contabile del diritto esercitato dal correntista, finalizzato alla declaratoria di nullità di clausole contrattuali in forza delle quali la aveva ad addebitare CP_1
poste illegittime, si rileva che il correntista, in costanza di rapporto, potendo ottenere la rettifica del saldo, nella sostanza consegue quella “restituzione”, da intendersi come annotazione in rettifica del saldo, delle somme che la non gli aveva accreditato, riacquistandone immediatamente la CP_1
disponibilità sul proprio c.c. che potrà, conseguentemente, liberamente prelevare.
Si ritiene altresì che nei casi in cui venga proposta, relativamente ad un c.c. ancora attivo, una domanda di ripetizione dell' indebito, per versamenti in c.c. illegittimamente appostati negativamente dalla in virtù di condizioni contrattuali illegittime, possa ritenersi insita, in una tale domanda, CP_1
altresì una domanda di rideterminazione del saldo di c.c., sicchè il giudice nel pronunciare la condanna della alla rideterminazione del saldo, non incorre nel vizio di ultrapetizione. CP_1
Sorregge l'affermazione che precede la considerazione dell'identità di causa petendi e il fatto che la domanda di restituzione contenga in sé la domanda del previo accertamento e dunque abbia un
petitum sostanziale più ampio nel quale è ricompreso l'accertamento. Invero la causa petendi , sia della domanda di ripetizione dell'indebito versamento in c.c., che della rideterminazione del saldo di c.c., è rappresentata dall'assenza di una valida causa debendi delle appostazioni negative effettuate dalla Banca. In definitiva l'azione di accertamento del diverso e più favorevole saldo, conseguente all'epurazione dal c.c. delle clausole illegittime, consente, nella pratica, di far conseguire al correntista l'accredito in c.c. delle somme corrispondenti al saldo derivante dall'accertamento giudiziale e dunque una sorta di “restituzione”. Il correntista ben potrà, quindi, in costanza di rapporto,
richiedere tale accertamento e, conseguentemente, la rettifica del saldo (anche laddove formuli una domanda di ripetizione dell'indebito, che dovrà, per quanto si è detto, essere qualificata come di rideterminazione del saldo), e ciò pure al fine di evitare i pregiudizi che potrebbero derivargli dall'attesa della chiusura del conto, come ad esempio nel caso che la Banca opponga l'intervenuta prescrizione, nonché per evitare che, al fine di poter agire in giudizio per conseguire il proprio diritto,
sia costretto necessariamente a chiudere il conto.
Infondato anche il terzo motivo di gravame: “3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
per omissione di pronuncia relativamente al petitum del giudizio connesso alla eccezione di
inammissibilità probatoria della domanda ex art. 2697 c,c, nonché per violazione dell'art. 2697 c.c.
per carenza probatoria connessa alla mancata produzione integrale da parte attorea degli estratti
conto e conseguente richiesta di declaratoria di inammissibilità della domanda e di rigetto della
stessa”, a mezzo del quale la assume essere viziata la sentenza appellata per violazione dell'art. CP_1
112 c.p.c., in quanto il giudice a quo, in violazione dell'art. 2697 c.c., avrebbe accolto la domanda attorea, invece di dichiararne l'inammissibilità per carenza probatoria. La produzione parziale degli estratti conto non comporta, come diversamente sostenuto dalla CP_1
l'inammissibilità della domanda, bensì la rideterminazione del saldo del rapporto bancario oggetto di indagine limitatamente al periodo documentato
Va infatti al riguardo ribadito il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 35979 del 2022, secondo cui, “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione
dalla banca di danaro che afferma essere stato a costei indebitamente dato nel corso dell'intera
durata del rapporto sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente
relative alla misura degli interessi e al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura
superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta, per come determinato in base alle
disposizioni della L. n. 108 del 1996, nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è
onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante
deposito degli estratti conto periodici di tale conto corrente riferiti all'intera durata del rapporto,
con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di tali estratti periodici di conto corrente,
egli, da un lato, non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro,
l'omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e
dell'avere fra le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo (nella specie, a debito) dal
cliente documentalmente riscontrato”. E ancora: “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il
correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla CP_1
ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del
conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie
riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di
partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o
da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più
sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della
prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che
aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali”), v. Cass. civ., Sez. I,
27,12.2022 n. 37800.
In ragione ed in applicazione dei principi sopra enunciati, nel caso di specie, ritenuta l'ammissibilità
della domanda, avendo prodotto l'odierna appellata tutta la serie di estratti conto dal 31.12.2001 al
31.12.2015, il Tribunale ha ammesso la CTU con rielaborazione del rapporto partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto utile.
Per le medesime argomentazioni già esposte a confutazione del primo e del secondo motivo di appello, va reputato infondato anche il quarto, così rubricato: “4. Violazione e falsa applicazione del
principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza a SS.UU. n. 24418 e nella
sentenza di Cassazione n. 798/13, che sancisce il principio secondo cui la domanda di indebito su
conto corrente acceso risulta inammissibile e la stessa inammissibilità si estende alla domanda di
mero accertamento”, atteso che la domanda di accertamento del debito avanzata dalla è Parte_2
ammissibile e sempre proponibili in costanza di conto corrente non ancora chiuso in ragione dell'esistenza di un interesse del correntista, come già trattato, giuridicamente riconosciuto e tutelato dalla legge.
Si ribadisce che l'azione di ripetizione di indebito riferita a poste (asseritamente) illegittime riportate in conto corrente matura solo alla chiusura del conto, poiché solo da quel momento il credito diventa esigibile. Tuttavia ciò non esclude che, a conto ancora aperto, il correntista abbia interesse ad ottenere l'eliminazione di poste illegittimamente addebitate ed il riaccredito virtuale sul conto delle relative somme, esercitando un'azione di accertamento negativo.
Con il quinto motivo di impugnazione: “5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c.”, la
Banca lamenta essere erronea la sentenza appellata, in ragion del fatto che il giudice di primo grado,
nonostante l'operato adeguamento alla delibera CICR 09.02.2000, avvenuto a mezzo pubblicazione sulla G.U., abbia ritenuto illegittima la praticata capitalizzazione degli interessi anche per il periodo successivo al 30.06.2000, data prevista dalla succitata delibera entro la quale l'adeguamento andava effettuato. Anche tale critica è priva di pregio.
L'invocato adeguamento non equivale a legittimazione, ex post, di clausole nulle e, comunque,
l'introduzione della pari capitalizzazione trimestrale implica l'introduzione di una clausola peggiorativa richiedente, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, co.3, della Delibera su citata,
una espressa ricontrattualizzazione, di cui, nel caso in esame, la Banca non ha dato prova, né tale può
considerarsi la comunicazione operata in calce agli estratti conto periodicamente trasmessi sotto la voce “comunicazione di modifica unilaterale”.
“L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla delibera
CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risulta sufficiente ad assicurare, neppure per
il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che
prevedeva la capitalizzazione degl'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione
scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In
assenza di tale convenzione, deve escludersi l'applicabilità del decreto legislativo n. 385 del 1993,
articolo 120, come modificato dal decreto legislativo n. 342 del 1999, art. 25, il quale non recava
una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al
CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della
pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in
riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'articolo 1339
del c.c., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla
delibera CICR. L'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'articolo 7, comma
2, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale
disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma 1, di
provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'articolo 6 della
medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica” - Cass.
civ., Sez. I, 24.07.2023, n. 22007 -. “…la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi
all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale
anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali
precedentemente applicate al conto corrente, sicchè sarebbe stato necessario un nuovo accordo
espresso fra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale” – Cass. civ., n. 7105,
12.03.2020 -.
E ancora: “Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che, in ragione della pronuncia di
incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite
in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera 9 febbraio Org_1
2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto
dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o Org_1
meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicchè in tali
contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è
necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass.
19.05.2020, n. 9140; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29420)” – Cass. civ., 04.11.2021, n. 31702.
Con il sesto motivo di appello la eccepisce “Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. CP_1
relativamente alla eccezione di prescrizione sollevata dalla e nel rispetto del Controparte_7
principio sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 15895/2019, erroneamente applicato dal
giudicante nella sentenza appellata”.
Il motivo è infondato con conferma della sentenza di primo grado anche sotto tale profilo.
Infatti la rideterminazione del saldo ancora aperto prescinde del tutto dall'eventuale maturazione del termine prescrizionale, ponendosi soltanto in caso di domanda di ripetizione, perché solo una volta chiuso il conto e ricostruito l'intero rapporto può dirsi se un versamento effettuato dal correntista integri una rimessa solutoria o ripristinatoria e se dunque sia possibile la ripetizione.
Con il motivo di appello di cui si discorre, parte appellante formula richiesta di riforma sulla base di ipotesi di ricalcolo effettuate dal CTU a seguito di osservazioni formulate dal CTP della stessa e non in ragione dei quesiti posti dal giudice (pertanto non valutabili), al solo fine, come dalla stessa CTU
riportato, “di evitare inutili lungaggini processuali ed al fine di lasciare il più ampio potere
discrezionale al G.I., la scrivente ha ritenuto opportuno formulare una ulteriore ipotesi di ricalcolo
sulla scorta delle richieste avanzate da parte convenuta in sede di osservazioni.”.
La riforma della sentenza impugnata nei termini richiesti dalla in ragione del fatto che la CP_1
stessa fonda la sua unica ragione sulla base di risultanze non conformi ai quesiti posti dal giudice,
pertanto, non valutabili, non può trovare accoglimento alcuno. Sul punto si ritiene doveroso, altresì,
evidenziare e valorizzare quanto nella relazione tecnica dichiarato dalla dr.ssa (CTU) a Per_1
seguito dell'indagine svolta e finalizzata alla verifica delle rimesse solutorie, indagine all'esito della quale la predetta rappresentava, a pag. 15 dell'elaborato che: “2) L'esame del conto corrente
evidenzia un'alternanza di saldi negativi e positivi nel periodo ultradecennale all'atto di citazione
con saldi negativi che però non eccedono il limite di fido concesso”.
Assume ulteriormente parte appellante che la sentenza risulterebbe errata anche in ragione del fatto che, relativamente alla sollevata eccezione di prescrizione, il Tribunale avrebbe statuito in assenza di prova dell'affidamento, di cui parte appellata è onerata.
Anche tale motivo deve essere respinto, per le assorbenti considerazioni che seguono.
La S.C. (Sez.
1 - Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021) ha condivisibilmente chiarito che “in tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo”.
La Corte ha osservato che la rettifica del conto non è altro che una conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del titolo su cui si fonda la stessa annotazione, stando a quanto emerge dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 24418/2010, secondo cui "... il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica del conto in suo favore delle risultanze del conto stesso..."; ove pertanto venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto.
La stessa pronuncia ha reputato la soluzione conforme con quanto affermato dalla Consulta nella sentenza n. 78 del 2012, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, L.
26/02/2011 n. 10: la norma censurata, con riguardo alle operazioni bancarie in conto corrente, aveva individuato, con effetto retroattivo, il dies a quo della prescrizione nella data di annotazione in conto dei diritti nascenti dall'annotazione stessa;
per la Corte Cost. "…non è esatto che con tale espressione si dovrebbero intendere i diritti di contestazione, sul piano cartolare, e dunque di rettifica o eliminazione delle annotazioni conseguenti ad atti o negozi accertati come nulli, ovvero basati su errori di calcolo. Se così fosse, la norma sarebbe inutile, perché il correntista può sempre agire per far dichiarare la nullità - con azione imprescrittibile (art. 1422 cod. civ.) - del titolo su cui l'annotazione illegittima si basa, e, di conseguenza, per ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto...".
L'eccezione e, quindi, il motivo di gravame è infondato anche sotto tale ulteriore profilo.
Con il settimo ed ultimo motivo di gravame la assume la “Violazione e falsa applicazione CP_1
dell'art. 91 c.p.c.”, ritenendo errata la regolazione delle spese di lite da parte del giudice di prime cure.
L'art. 91 c.p.c., che parte appellante ritiene essere stato violato dal Tribunale risulta, diversamente da quanto rappresentato, correttamente applicato, attesa la liquidazione delle spese di giudizio operata,
in ragione dell'accoglimento parziale della domanda attorea, con riguardo al decisum, ossia al contenuto effettivo della decisione del giudice (in altre parole, la somma attribuita alla parte vittoriosa) e non al diverso criterio del disputatum ovvero a quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio.
“Il valore della controversia, al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente,
va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di
avvocato all'opera professionale effettivamente prestata sulla base del criterio del disputatum (ossia
di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo
della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito
non consegua ad un adempimento intervenuto, nl corso del processo, ad opera della parte debitrice,
convenuta in giudizio, (…)”, Cass. civ. 9.01.2020, n. 197 (conf. Cass. civ., 09.09.2019, n. 22462).
Per tali ragioni, l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri minimi, posto che non si sono affrontate questioni di particolare novità e difficoltà, per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 38.327,02).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 323/2020 R.G., sull'appello proposto dalla ” quale Parte_1
mandataria e in nome e per conto di - già Controparte_1 Controparte_2
- con citazione notificata il 4.11.2020 nei confronti della
[...] [...]
avverso la sentenza n. 441/2020 pronunciata e pubblicata il 23.09.2020 dal Controparte_4
Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica a conclusione del giudizio n.
1871/2017 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte appellata, liquidandole in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. n. 115/2022.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 26 aprile
2024. Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 323/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n. 441/2020 pronunciata e pubblicata il 23.09.2020 dal Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 1871/2017 R.G. avente ad oggetto: “contratti bancari”, vertente tra
” c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, quale mandataria e in nome e per conto di P.iva - già Controparte_1 P.IVA_2
- rappresentata e difesa dall'avv. Mario Controparte_2
Davì ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobasso, v. Monsignor
Bologna n. 18, come da procura in calce all'atto di appello.
CP_3
e P.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Judith Orsini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobasso, v. G. Mazzini n. 65, come da procura rilasciata in calce alla costituzione di nuovo procuratore valida anche per il presente grado di giudizio.
-APPELLATA-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza dell'11.10.2023,
entro i termini perentori assegnati con decreto del 12.09.2023.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 13.10.2023, concessi alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 14.09.2017, l'odierna appellata conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Campobasso la chiedendo la rettifica del saldo di conto corrente previa CP_1
espunzione di tutte le somme di danaro versate, in costanza di rapporto, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, di commissione di massimo scoperto, di spese trimestrali di tenuta conto, per lo scorretto computo degli interessi per giorni valuta, oltre al risarcimento del danno morale ed esistenziale;
la domanda si riferiva al conto corrente n. 418591 e conto correnti anticipi n. 447843
e n.470828 intrattenuti presso la filiale di Campobasso ancora in Controparte_5
essere; chiedeva , pertanto, previa dichiarazione di illegittimità e/o nullità d inefficacia delle condizioni applicate ai conti correnti, rideterminarsi il saldo degli stessi
L'Istituto di credito convenuto si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione, l'inammissibilità
della domanda essendo i conti correnti ancora aperti e, nel merito chiedeva il rigetto della domanda,
con vittoria delle spese di lite.
In fase istruttoria veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile. All'esito, con sentenza n. 441/2020 il Tribunale di Campobasso così provvedeva: “1) dichiara la
nullità e/o invalidità e/o inesistenza delle clausole con cui, nel rapporto di conto corrente recante il
n. 418591 e conto correnti anticipi collegati n. 447843 e n. 470828, è stata prevista la commissione
di massimo scoperto, spese e capitalizzazione trimestrale degli interessi non contrattualizzati;
2)
accerta e dichiara che, alla data del 31.12.2015, il saldo del conto corrente n. 418591 conto correnti
anticipi collegati era credito del correntista per l'importo di € 38.327,02 in luogo di quello risultante
dagli estratti conto della 3) condanna la convenuta alla relativa rettifica del saldo;
4) CP_1 CP_1
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
5) condanna la convenuta al pagamento, in CP_1
favore dell'Avvocato Veronica Judith Orsini, dichiaratasi antistataria, delle competenze di lite che
si liquidano in complessivi euro 7.254,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa,
nonché euro786,00 per esborsi sostenuti;
5) pone in via definitiva le spese di CTU a carico della
convenuta”. CP_1
Con citazione notificata il 4.11.2020 la ” (d'ora in avanti per Parte_1
brevità ha proposto appello, per i motivi di seguito precisati, avverso la suddetta sentenza CP_1
chiedendone l'integrale riforma ed il rigetto di ogni domanda della controparte, con il favore delle spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6.02.2021 si è costituita l'appellata
[...]
(d'ora in avanti per brevità correntista) la quale ha impugnato e contestato Controparte_4
il gravame avversario, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello, seguendo l'ordine di esposizione di cui all'atto di gravame, risultano essere:
“1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. avendo il giudicante emesso una pronuncia
ultrapetita, infatti errando sulle premesse della domanda attorea di indebito e non di rettifica del
saldo (come erroneamente rilevato dal GOT in sentenza) ha disposto in modo illegittimo, nell'ambito
di un giudizio di mero accertamento del saldo (che proceduralmente si deve concludere con una
sentenza dichiarativa) la condanna alla rettifica del saldo;
2. Illegittimità ed erroneità della sentenza di condanna alla rettifica del saldo nell'ambito di un
giudizio di mero accertamento del saldo (extrapetitum) che proceduralmente (nel rito) deve essere
definito con una sentenza dichiarativa (ossia che si limita ad accertare) e non di condanna alla
rettifica del saldo”.
I primi due motivi di appello, attese le questioni cui ineriscono, possono essere congiuntamente trattati, ed essi si palesano infondati.
Di vero, senz'altro si ravvisa, nel titolare del conto corrente ancora aperto un interesse, giuridicamente tutelato, a chiedere ed ottenere l'epurazione del conto da tutte le poste illegittimamente addebitate in applicazione di clausole contrattuali nulle con conseguente verifica dell'effettivo saldo, in dare e in avere, sussistente nei confronti dell'Istituto di credito.
Come costantemente sostenuto anche dalla Suprema Corte, “il correntista ha un interesse di sicura
consistenza all'accertamento giudiziale, anche prima della chiusura del conto, della nullità delle
clausole contrattuali contra legem e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle
appostazioni illegittime, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non attendibile senza la pronuncia del giudice, consistente
nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione
dell'affidamento concessogli siccome eroso da addebiti illegittimi e nella riduzione dell'importo che
la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto, allorquando
cioè dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito” (cfr. Cass. civ. Sez.
6-1, ordinanza n. 21646 del 5.09.2018; Cass. civ. Sez. 1, 16.03.2023 n. 7697).
In sostanza, il correntista non può agire nei confronti dell'istituto di credito con l'azione di ripetizione fino a quando non venga chiuso il conto in relazione al quale ha promosso il giudizio, posto che fino a quel momento non si può propriamente parlare di pagamenti aventi natura solutoria. Ciò non esclude, tuttavia, che fino alla chiusura del conto il correntista possa comunque esperire un'azione di accertamento negativo per la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali ed il conseguente storno dell'annotazione indebita. Nel caso che ci occupa, inoltre, diversamente da quanto rappresentato dall'appellante, la domanda giudiziale, sin dalla sua proposizione, veniva correttamente formulata, e tale qualificata dal Tribunale,
come “domanda di accertamento del saldo “ (in atto di citazione, pag. 27:”A) accertare e
dichiarare che il saldo del conto corrente di corrispondenza n° 418591 e suoi collegati conto
corrente anticipi n° 447843 e conto corrente anticipi n° 470828 presso la filiale di Campobasso della
(ora passa, da un debito di euro 49.422,14, ad un credito di Controparte_6 Pt_1
euro 74.396,65=; B) accertare e dichiarare che agli attori, previo riconoscimento della ragione,
vanno ristornati complessivamente Euro 123.818,79= come dal risultato della rielaborazione della
perizia tecnica contabile di parte allegata al presente atto.”. [Il ristorno, erroneamente inteso dalla come richiesta di pagamento, altro non è che una partita contrabile, una annotazione da CP_1
effettuare, nel caso che ci occupa, in conto corrente].
Il giudice di primo grado, correttamente statuendo in ragione di quanto richiesto, anche alla luce della espletata CTU, in alcun modo è, pertanto, incorso in extrapetitum violando il disposto di cui all'art. 112. c.p.c.
Assume altresì la essere errata la sentenza gravata in ragione del fatto che il giudice ha CP_1
condannato la stessa, illegittimamente, alla “rettifica del saldo”, laddove l'unica forma di sentenza prevista in tali fattispecie è quella della sentenza dichiarativa.
Sul punto, a smentire la tesi sostenuta dall'appellante in ragione del fatto che l'ordine di rettifica del saldo altro non è che la rappresentazione contabile del diritto esercitato dal correntista, finalizzato alla declaratoria di nullità di clausole contrattuali in forza delle quali la aveva ad addebitare CP_1
poste illegittime, si rileva che il correntista, in costanza di rapporto, potendo ottenere la rettifica del saldo, nella sostanza consegue quella “restituzione”, da intendersi come annotazione in rettifica del saldo, delle somme che la non gli aveva accreditato, riacquistandone immediatamente la CP_1
disponibilità sul proprio c.c. che potrà, conseguentemente, liberamente prelevare.
Si ritiene altresì che nei casi in cui venga proposta, relativamente ad un c.c. ancora attivo, una domanda di ripetizione dell' indebito, per versamenti in c.c. illegittimamente appostati negativamente dalla in virtù di condizioni contrattuali illegittime, possa ritenersi insita, in una tale domanda, CP_1
altresì una domanda di rideterminazione del saldo di c.c., sicchè il giudice nel pronunciare la condanna della alla rideterminazione del saldo, non incorre nel vizio di ultrapetizione. CP_1
Sorregge l'affermazione che precede la considerazione dell'identità di causa petendi e il fatto che la domanda di restituzione contenga in sé la domanda del previo accertamento e dunque abbia un
petitum sostanziale più ampio nel quale è ricompreso l'accertamento. Invero la causa petendi , sia della domanda di ripetizione dell'indebito versamento in c.c., che della rideterminazione del saldo di c.c., è rappresentata dall'assenza di una valida causa debendi delle appostazioni negative effettuate dalla Banca. In definitiva l'azione di accertamento del diverso e più favorevole saldo, conseguente all'epurazione dal c.c. delle clausole illegittime, consente, nella pratica, di far conseguire al correntista l'accredito in c.c. delle somme corrispondenti al saldo derivante dall'accertamento giudiziale e dunque una sorta di “restituzione”. Il correntista ben potrà, quindi, in costanza di rapporto,
richiedere tale accertamento e, conseguentemente, la rettifica del saldo (anche laddove formuli una domanda di ripetizione dell'indebito, che dovrà, per quanto si è detto, essere qualificata come di rideterminazione del saldo), e ciò pure al fine di evitare i pregiudizi che potrebbero derivargli dall'attesa della chiusura del conto, come ad esempio nel caso che la Banca opponga l'intervenuta prescrizione, nonché per evitare che, al fine di poter agire in giudizio per conseguire il proprio diritto,
sia costretto necessariamente a chiudere il conto.
Infondato anche il terzo motivo di gravame: “3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
per omissione di pronuncia relativamente al petitum del giudizio connesso alla eccezione di
inammissibilità probatoria della domanda ex art. 2697 c,c, nonché per violazione dell'art. 2697 c.c.
per carenza probatoria connessa alla mancata produzione integrale da parte attorea degli estratti
conto e conseguente richiesta di declaratoria di inammissibilità della domanda e di rigetto della
stessa”, a mezzo del quale la assume essere viziata la sentenza appellata per violazione dell'art. CP_1
112 c.p.c., in quanto il giudice a quo, in violazione dell'art. 2697 c.c., avrebbe accolto la domanda attorea, invece di dichiararne l'inammissibilità per carenza probatoria. La produzione parziale degli estratti conto non comporta, come diversamente sostenuto dalla CP_1
l'inammissibilità della domanda, bensì la rideterminazione del saldo del rapporto bancario oggetto di indagine limitatamente al periodo documentato
Va infatti al riguardo ribadito il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 35979 del 2022, secondo cui, “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione
dalla banca di danaro che afferma essere stato a costei indebitamente dato nel corso dell'intera
durata del rapporto sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente
relative alla misura degli interessi e al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura
superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta, per come determinato in base alle
disposizioni della L. n. 108 del 1996, nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è
onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante
deposito degli estratti conto periodici di tale conto corrente riferiti all'intera durata del rapporto,
con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di tali estratti periodici di conto corrente,
egli, da un lato, non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro,
l'omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e
dell'avere fra le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo (nella specie, a debito) dal
cliente documentalmente riscontrato”. E ancora: “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il
correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla CP_1
ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del
conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie
riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di
partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o
da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più
sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della
prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che
aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali”), v. Cass. civ., Sez. I,
27,12.2022 n. 37800.
In ragione ed in applicazione dei principi sopra enunciati, nel caso di specie, ritenuta l'ammissibilità
della domanda, avendo prodotto l'odierna appellata tutta la serie di estratti conto dal 31.12.2001 al
31.12.2015, il Tribunale ha ammesso la CTU con rielaborazione del rapporto partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto utile.
Per le medesime argomentazioni già esposte a confutazione del primo e del secondo motivo di appello, va reputato infondato anche il quarto, così rubricato: “4. Violazione e falsa applicazione del
principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza a SS.UU. n. 24418 e nella
sentenza di Cassazione n. 798/13, che sancisce il principio secondo cui la domanda di indebito su
conto corrente acceso risulta inammissibile e la stessa inammissibilità si estende alla domanda di
mero accertamento”, atteso che la domanda di accertamento del debito avanzata dalla è Parte_2
ammissibile e sempre proponibili in costanza di conto corrente non ancora chiuso in ragione dell'esistenza di un interesse del correntista, come già trattato, giuridicamente riconosciuto e tutelato dalla legge.
Si ribadisce che l'azione di ripetizione di indebito riferita a poste (asseritamente) illegittime riportate in conto corrente matura solo alla chiusura del conto, poiché solo da quel momento il credito diventa esigibile. Tuttavia ciò non esclude che, a conto ancora aperto, il correntista abbia interesse ad ottenere l'eliminazione di poste illegittimamente addebitate ed il riaccredito virtuale sul conto delle relative somme, esercitando un'azione di accertamento negativo.
Con il quinto motivo di impugnazione: “5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c.”, la
Banca lamenta essere erronea la sentenza appellata, in ragion del fatto che il giudice di primo grado,
nonostante l'operato adeguamento alla delibera CICR 09.02.2000, avvenuto a mezzo pubblicazione sulla G.U., abbia ritenuto illegittima la praticata capitalizzazione degli interessi anche per il periodo successivo al 30.06.2000, data prevista dalla succitata delibera entro la quale l'adeguamento andava effettuato. Anche tale critica è priva di pregio.
L'invocato adeguamento non equivale a legittimazione, ex post, di clausole nulle e, comunque,
l'introduzione della pari capitalizzazione trimestrale implica l'introduzione di una clausola peggiorativa richiedente, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, co.3, della Delibera su citata,
una espressa ricontrattualizzazione, di cui, nel caso in esame, la Banca non ha dato prova, né tale può
considerarsi la comunicazione operata in calce agli estratti conto periodicamente trasmessi sotto la voce “comunicazione di modifica unilaterale”.
“L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla delibera
CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risulta sufficiente ad assicurare, neppure per
il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che
prevedeva la capitalizzazione degl'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione
scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In
assenza di tale convenzione, deve escludersi l'applicabilità del decreto legislativo n. 385 del 1993,
articolo 120, come modificato dal decreto legislativo n. 342 del 1999, art. 25, il quale non recava
una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al
CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della
pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in
riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'articolo 1339
del c.c., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla
delibera CICR. L'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'articolo 7, comma
2, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale
disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma 1, di
provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'articolo 6 della
medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica” - Cass.
civ., Sez. I, 24.07.2023, n. 22007 -. “…la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi
all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale
anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali
precedentemente applicate al conto corrente, sicchè sarebbe stato necessario un nuovo accordo
espresso fra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale” – Cass. civ., n. 7105,
12.03.2020 -.
E ancora: “Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che, in ragione della pronuncia di
incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite
in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera 9 febbraio Org_1
2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto
dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o Org_1
meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicchè in tali
contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è
necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass.
19.05.2020, n. 9140; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29420)” – Cass. civ., 04.11.2021, n. 31702.
Con il sesto motivo di appello la eccepisce “Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. CP_1
relativamente alla eccezione di prescrizione sollevata dalla e nel rispetto del Controparte_7
principio sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 15895/2019, erroneamente applicato dal
giudicante nella sentenza appellata”.
Il motivo è infondato con conferma della sentenza di primo grado anche sotto tale profilo.
Infatti la rideterminazione del saldo ancora aperto prescinde del tutto dall'eventuale maturazione del termine prescrizionale, ponendosi soltanto in caso di domanda di ripetizione, perché solo una volta chiuso il conto e ricostruito l'intero rapporto può dirsi se un versamento effettuato dal correntista integri una rimessa solutoria o ripristinatoria e se dunque sia possibile la ripetizione.
Con il motivo di appello di cui si discorre, parte appellante formula richiesta di riforma sulla base di ipotesi di ricalcolo effettuate dal CTU a seguito di osservazioni formulate dal CTP della stessa e non in ragione dei quesiti posti dal giudice (pertanto non valutabili), al solo fine, come dalla stessa CTU
riportato, “di evitare inutili lungaggini processuali ed al fine di lasciare il più ampio potere
discrezionale al G.I., la scrivente ha ritenuto opportuno formulare una ulteriore ipotesi di ricalcolo
sulla scorta delle richieste avanzate da parte convenuta in sede di osservazioni.”.
La riforma della sentenza impugnata nei termini richiesti dalla in ragione del fatto che la CP_1
stessa fonda la sua unica ragione sulla base di risultanze non conformi ai quesiti posti dal giudice,
pertanto, non valutabili, non può trovare accoglimento alcuno. Sul punto si ritiene doveroso, altresì,
evidenziare e valorizzare quanto nella relazione tecnica dichiarato dalla dr.ssa (CTU) a Per_1
seguito dell'indagine svolta e finalizzata alla verifica delle rimesse solutorie, indagine all'esito della quale la predetta rappresentava, a pag. 15 dell'elaborato che: “2) L'esame del conto corrente
evidenzia un'alternanza di saldi negativi e positivi nel periodo ultradecennale all'atto di citazione
con saldi negativi che però non eccedono il limite di fido concesso”.
Assume ulteriormente parte appellante che la sentenza risulterebbe errata anche in ragione del fatto che, relativamente alla sollevata eccezione di prescrizione, il Tribunale avrebbe statuito in assenza di prova dell'affidamento, di cui parte appellata è onerata.
Anche tale motivo deve essere respinto, per le assorbenti considerazioni che seguono.
La S.C. (Sez.
1 - Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021) ha condivisibilmente chiarito che “in tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo”.
La Corte ha osservato che la rettifica del conto non è altro che una conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del titolo su cui si fonda la stessa annotazione, stando a quanto emerge dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 24418/2010, secondo cui "... il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica del conto in suo favore delle risultanze del conto stesso..."; ove pertanto venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto.
La stessa pronuncia ha reputato la soluzione conforme con quanto affermato dalla Consulta nella sentenza n. 78 del 2012, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, L.
26/02/2011 n. 10: la norma censurata, con riguardo alle operazioni bancarie in conto corrente, aveva individuato, con effetto retroattivo, il dies a quo della prescrizione nella data di annotazione in conto dei diritti nascenti dall'annotazione stessa;
per la Corte Cost. "…non è esatto che con tale espressione si dovrebbero intendere i diritti di contestazione, sul piano cartolare, e dunque di rettifica o eliminazione delle annotazioni conseguenti ad atti o negozi accertati come nulli, ovvero basati su errori di calcolo. Se così fosse, la norma sarebbe inutile, perché il correntista può sempre agire per far dichiarare la nullità - con azione imprescrittibile (art. 1422 cod. civ.) - del titolo su cui l'annotazione illegittima si basa, e, di conseguenza, per ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto...".
L'eccezione e, quindi, il motivo di gravame è infondato anche sotto tale ulteriore profilo.
Con il settimo ed ultimo motivo di gravame la assume la “Violazione e falsa applicazione CP_1
dell'art. 91 c.p.c.”, ritenendo errata la regolazione delle spese di lite da parte del giudice di prime cure.
L'art. 91 c.p.c., che parte appellante ritiene essere stato violato dal Tribunale risulta, diversamente da quanto rappresentato, correttamente applicato, attesa la liquidazione delle spese di giudizio operata,
in ragione dell'accoglimento parziale della domanda attorea, con riguardo al decisum, ossia al contenuto effettivo della decisione del giudice (in altre parole, la somma attribuita alla parte vittoriosa) e non al diverso criterio del disputatum ovvero a quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio.
“Il valore della controversia, al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente,
va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di
avvocato all'opera professionale effettivamente prestata sulla base del criterio del disputatum (ossia
di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo
della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito
non consegua ad un adempimento intervenuto, nl corso del processo, ad opera della parte debitrice,
convenuta in giudizio, (…)”, Cass. civ. 9.01.2020, n. 197 (conf. Cass. civ., 09.09.2019, n. 22462).
Per tali ragioni, l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri minimi, posto che non si sono affrontate questioni di particolare novità e difficoltà, per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 38.327,02).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 323/2020 R.G., sull'appello proposto dalla ” quale Parte_1
mandataria e in nome e per conto di - già Controparte_1 Controparte_2
- con citazione notificata il 4.11.2020 nei confronti della
[...] [...]
avverso la sentenza n. 441/2020 pronunciata e pubblicata il 23.09.2020 dal Controparte_4
Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica a conclusione del giudizio n.
1871/2017 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte appellata, liquidandole in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. n. 115/2022.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 26 aprile
2024. Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico