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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/04/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2721/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2721/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Paoloandrea Monticelli, Fortunato Annunziata e Fabrizia Monticelli ed elettivamente domiciliata in Milano Via Durini n. 8 presso l'avv. Carmine Canonico giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Marco Bonavoglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via
Spreafico n. 3 giusta procura generale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dei motivi di fatto e di diritto esposti in atti, accogliere l'Appello e dichiarare nulla per motivazione apparente, illogica, inesistente, revocare e/o riformare la Sentenza n. 6811/2024 resa e pubblicata il 05.07.2024 dalla XI sezione civile del Tribunale di Milano per errore di fatto e diritto e omessa pronuncia e valutazione delle prove e, per l'effetto, accogliere le seguenti domande e conclusioni: I)
Voglia, accertare i fatti di causa, i rapporti intercorsi tra le parti ed i dedotti inadempimenti e danni e, previa revoca e/o annullamento della Ingiunzione del
Tribunale di Milano (D.I. n. 2040/2023), dichiarare che non è assolutamente dovuto dalla l'importo di € 36.570,78 oltre interessi e spese successive Parte_1
per la dedotta inesistenza, nullità, illiceità del credito e per l'assenza dei presupposti, delle condizioni, dei diritti vantati e degli inadempimenti e, comunque, compensare l'importo dell'Ingiunzione ove e nella misura dovuta con il maggior credito della società esponente. II) Voglia accertare dichiarare l'insussistenza del credito fatto valere in via monitoria da per l'inadempimento all'accordo concluso e alle Controparte_1
istruzioni impartite dalla committente e, per l'effetto, revocare la predetta Parte_1
Ingiunzione con ogni conseguente provvedimento di rito e di ragione, per la dedotta violazione dei doveri di correttezza e buona fede, per le false dichiarazioni ed pagina 2 di 10 informative, e per i gravissimi inadempimenti ed illeciti di cui si è resa responsabile la Contro e condannarla al risarcimento danni chiesti e quantificati in atti e, comunque, compensare l'importo della Ingiunzione ove dovuto con il maggior credito della società esponente. III) Voglia, previa revoca e/o annullamento della summenzionata
Ingiunzione, accertare e dichiarare gli inadempimenti ed illeciti della
[...]
nella esecuzione della prestazione, causa di tutti i danni subiti e patendi dalla CP_1
come quantificati in atti, oltre danni all'immagine e da Parte_1
discredito commerciale e mancato guadagno, ovvero della somma che si riterrà accertata nel corso del giudizio, ovvero da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente Contro apprezzamento dell'On.le Corte adita, condannando la al pagamento di quanto chiesto ed accertato, oltre interessi ex art. 1284, co. IV, c.c. e rivalutazione dalla costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo. IV) In ogni caso, Voglia determinare i rapporti di dare-avere tra le parti procedendo alla compensazione, anche impropria, sino ai corrispondenti importi, ed, all'esito, accertato il credito vantato dalla esponente nei confronti della Controparte, condanni la al pagamento di Controparte_1
quanto risulterà oltre interessi ex art. 1284, co. IV, c.c. e rivalutazione dalla costituzione in mora ovvero, in subordine, dalla domanda al saldo. Il tutto con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA (22%), CPA (4%), e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014 (15%), come per legge e con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova del corretto adempimento delle Contro obbligazioni della che spetta a quest'ultima, e si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie come articolate nella memoria n. 2 del 09.01.2024 e pedissequamente riproposte ex art. 346 c.p.c., ossia si deferisce interrogatorio formale alla Controparte e, di seguito, chiede ammettersi la prova per testi (consentendo la rogatoria essendo i testi residenti fuori dalla Regione Lombardia), indicando quali testimoni i sigg.ri Tes_1
e tutti domiciliati come in atti, sulle circostanze
[...] Tes_2 Testimone_3
pagina 3 di 10 esposte nella premessa della citazione ai capi da n. 1 a n. 8 (con espressa esclusione di ogni valutazione, ndr.), nonché sui capitoli articolati nella memoria n. 2 del 09.01.2024 ai numeri da n. 1 a n. 27, tutti preceduti dalla locuzione “Vero è che.
Inoltre, qualora l'Ill.ma Corte adito lo ritenesse opportuno si chiede l'ammissione di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di valutare e quantificare specificamente tutti i danni subiti dalla società in relazione ai fatti per cui è causa, così come dedotti in atti e provati mediante i documenti prodotti.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito: rigettare ogni domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e per ogni altro motivo che sarà ritenuto di giustizia e per l'effetto confermare la sentenza n. 6811/2024. In ogni caso, con condanna al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2840/2023, con cui il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento in favore di della complessiva Controparte_1
somma di € 36.570,78 oltre accessori, quale corrispettivo per la spedizione ed il trasporto di un macchinario per la produzione di mascherine sanitarie FFP2 da ritirare in
Cina e consegnare in Italia.
A sostegno dell'opposizione l'opponente eccepiva – per quanto ancora qui interessa - Contro l'inadempimento di per non aver eseguito nei termini stabiliti la consegna della merce e per non aver redatto la corretta documentazione doganale e chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella consegna.
pagina 4 di 10 Contro si costituiva in giudizio, deducendo che la spedizione e il trasporto erano avvenuti regolarmente, mentre i rallentamenti della spedizione erano dovuti alla errata documentazione doganale fornita dalla stessa parte opponente.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Milano respingeva l'opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure osservava, in particolare, che l'opponente non aveva contestato il corrispettivo esposto nella fattura azionata in sede monitoria né che la merce era stata regolarmente consegnata.
Rilevava inoltre che le parti, pur discutendo dell'urgenza della consegna della merce, non avevano espressamente previsto in contratto un termine per la consegna definitiva del macchinario importato dalla Cina, tantomeno avevano concordato un termine essenziale.
Ciò posto, osservava che dagli atti di causa si evinceva che in dogana erano stati riscontrati, nel corso della spedizione, problemi circa la titolarità della merce e che fu all'uopo necessario ottenere il parere favorevole del ministero, attività tempestivamente Contro svolta da che, dunque, aveva portato a termine l'incarico affidatole.
Contro Di conseguenza, non risultando in atti alcuna condotta inadempiente da parte di respingeva l'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente.
Rilevava in ogni caso che mancava anche la prova del danno lamentato da parte opponente la quale non aveva neppure provato il pagamento della merce da lei eseguito al fornitore cinese.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che Parte_1
saranno di seguito esaminati e ha concluso chiedendo, in sua integrale riforma,
l'accoglimento delle eccezioni e delle domande svolte nel giudizio di primo grado, previa eventuale ammissione delle istanze istruttorie articolate in atti.
pagina 5 di 10 si è costituita in giudizio concludendo per la conferma della Controparte_1
sentenza gravata.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha fissato l'udienza dell'11 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti fino al 13 febbraio 2025 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni e termini, calcolati a ritroso, rispetto alla data di detta udienza, di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 10 per il deposito delle note di replica.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'11 marzo 2025 e decisa nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha affermato che “… l'opposizione è infondata e dovrà essere rigettata
…” perché “… l'attrice non ha contestato il corrispettivo esposto nella fattura azionata in sede monitoria né che la merce è stata regolarmente consegnata, sicché tali circostanze possono ritenersi pacifiche”.
Ha osservato in senso contrario l'appellante di aver immediatamente contestato la fattura Contro emessa da (come da corrispondenza versata in atti) e di aver eccepito Contro l'inadempimento di per non aver eseguito l'obbligazione di consegna della merce al destinatario finale nonché l'inadempimento agli obblighi di spedizione e trasporto, con riguardo alle operazioni di sdoganamento e trasporto dall'aeroporto alla sede del destinatario, con l'urgenza del “servizio express”.
pagina 6 di 10 Censura, in secondo luogo, la sentenza ove afferma che “… le parti, pur discutendo dell'urgenza della consegna della merce, non hanno espressamente previsto in contratto un termine per la consegna definitiva del macchinario importato dalla Cina, tantomeno hanno concordato un termine essenziale …” evidenziando che non occorre concordare un termine laddove si scelga “l'opzione di spedizione . CP_1
Rileva inoltre che il primo Giudice aveva confuso il termine (non essenziale), entro cui espletare la consegna, con l'inadempimento quale causa di risoluzione per la mancata la consegna al destinatario finale, non avendo considerato che la consegna non era Contro avvenuta da parte di ma a cura e spese della per il tramite di un altro Parte_1
vettore.
Censura poi la sentenza laddove afferma che “… è comprovato che in dogana furono riscontrati, nel corso della spedizione, problemi circa la titolarità della merce e che fu all'uopo necessario ottenere il parere favorevole del ministero … attività Contro tempestivamente svolta da che, dunque, ha portato a termine l'incarico affidatole”, sostenendo che incaricati di e del destinatario finale avevano dovuto Parte_1
provvedere alla consegna della merce e all'attività di sdoganamento a causa dell'inesatta indicazione nella lettera di vettura della informative sulla merce e sul destinatario.
Censura da ultimo la sentenza laddove afferma che “… manca in atti anche la prova del danno lamentato da parte opponente la quale non ha neppure prodotto il pagamento della merce da lei eseguito al fornitore cinese …, deducendo di aver prodotto l'ordine di acquisto del macchinario dalla per €. 95.770,00, la fattura di acquisto del Parte_2
macchinario del 30/12/2021 al prezzo di € 108,000,00 con pagamento a franco, la nota di credito dell'11/02/2022 alla con causale “sconto incondizionato per CP_2
ritardata consegna”, la comunicazione del 17/02/2021 con cui la CP_2
annullava un secondo ordine e chiedeva la restituzione dell'acconto di € 40.000,00 a fronte della pro-forma n.13/2022.
pagina 7 di 10 Con il secondo motivo d'appello l'appellante ribadisce tali censure, lamentando la nullità della sentenza per motivazione apparente e con il terzo motivo lamenta l'omessa valutazione delle prove con riguardo al risarcimento dei danni e alla compensazione tra i rispettivi crediti.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Contro È pacifico tra le parti che aveva assunto l'incarico di eseguire, per conto di
[...]
, la spedizione e il trasporto Air cargo di un macchinario per la produzione Parte_1
di mascherine FFP2, da ritirare in Cina e consegnare in Italia, macchinario che
[...]
aveva acquistato dalla società Creostamp di Marzaiuolo Eduardo. Parte_1
Risulta dagli scambi e-mail intercorsi tra le parti che, nel momento in cui il macchinario Contro era giunto all'aeroporto di Roma Fiumicino, non aveva potuto eseguire lo sdoganamento, in quanto la dogana aveva richiesto la firma e il timbro di chi aveva Contro fornito i documenti di importazione (così e-mail inviata da il 26 gennaio 2022, prodotta da parte opponente quale doc. n. 18).
Una volta inviati i documenti richiesti dalla dogana, il 27 gennaio 2022 erano emerse ulteriori difficoltà nella procedura di sdoganamento, in quanto l'Ufficio doganale aveva richiesto la documentazione tecnica relativa al macchinario importato. Gli accertamenti della dogana erano poi proseguiti il giorno successivo attraverso la “visita fisica del macchinario” (così mail del 28.1.2022, doc. 24 fascicolo appellante) all'esito della quale la dogana aveva ritenuto opportuno trasmettere tutta la documentazione al MISE per richiedere “il benestare per l'utilizzo nel territorio italiano della macchina” (così citata mail del 28.1.2022).
Con mail del 4 febbraio 2022, inviata alle ore 17:09 (v. doc. n. 28 fascicolo opponente) Contro comunicava alla controparte che non appena completata la visita fisica del macchinario e applicate le targhette, la merce sarebbe stata svincolata.
pagina 8 di 10 Con due successive mail inviate il 4 febbraio 2022 alle ore 17:59 e alle ore 18:30 (v. docc. n. 29 e 30) replicava che, essendo pervenuta la bolla doganale, la Parte_1
Contro merce era pronta per il ritiro e, in assenza di riscontro da parte di avrebbe provveduto al trasferimento del macchinario con mezzi propri.
Ciò posto, le produzioni documentali qui esaminate confermano che la spedizione era stata oggetto di verifiche e chiarimenti da parte dei funzionari doganali e che lo svincolo della spedizione avvenne quando il MISE diede esito positivo. Il breve tratto finale del trasporto venne poi eseguito da altro vettore su richiesta di che, del tutto Parte_1
Contro inopinatamente, revocò a l'incarico di portare a termine il trasporto, senza attendere il completamento delle operazioni doganali, che si trovavano nella loro fase finale.
Le considerazioni che precedono evidenziano, pertanto, che il trasporto del macchinario Contro non era stato portato a termine da parte di per volontà dello stesso appellante, che aveva deciso di affidare il tratto finale del trasporto ad altro vettore.
Non è configurabile, pertanto, l'eccezione di inadempimento sollevata da parte appellante, dovendo piuttosto ritenersi che il vettore abbia posto in essere tutto quanto era in suo potere per portare a termine l'incarico affidatogli.
In conclusione, non essendo configurabile alcuna condotta inadempiente da parte di Contro
le censure debbono essere respinte, con conseguente conferma della sentenza impugnata
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.000 ad euro 52.000) con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
pagina 9 di 10 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6811/2024 resa in data
5 luglio 2024 e pubblicata in pari data che, per l'effetto, conferma;
condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
grado, che liquida in euro 6.946,00, oltre al rimborso forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano in camera di consiglio il 19 marzo 2025
Il consigliere est
Cesira D'Anella
Il Presidente
Carlo Maddaloni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2721/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Paoloandrea Monticelli, Fortunato Annunziata e Fabrizia Monticelli ed elettivamente domiciliata in Milano Via Durini n. 8 presso l'avv. Carmine Canonico giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Marco Bonavoglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via
Spreafico n. 3 giusta procura generale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dei motivi di fatto e di diritto esposti in atti, accogliere l'Appello e dichiarare nulla per motivazione apparente, illogica, inesistente, revocare e/o riformare la Sentenza n. 6811/2024 resa e pubblicata il 05.07.2024 dalla XI sezione civile del Tribunale di Milano per errore di fatto e diritto e omessa pronuncia e valutazione delle prove e, per l'effetto, accogliere le seguenti domande e conclusioni: I)
Voglia, accertare i fatti di causa, i rapporti intercorsi tra le parti ed i dedotti inadempimenti e danni e, previa revoca e/o annullamento della Ingiunzione del
Tribunale di Milano (D.I. n. 2040/2023), dichiarare che non è assolutamente dovuto dalla l'importo di € 36.570,78 oltre interessi e spese successive Parte_1
per la dedotta inesistenza, nullità, illiceità del credito e per l'assenza dei presupposti, delle condizioni, dei diritti vantati e degli inadempimenti e, comunque, compensare l'importo dell'Ingiunzione ove e nella misura dovuta con il maggior credito della società esponente. II) Voglia accertare dichiarare l'insussistenza del credito fatto valere in via monitoria da per l'inadempimento all'accordo concluso e alle Controparte_1
istruzioni impartite dalla committente e, per l'effetto, revocare la predetta Parte_1
Ingiunzione con ogni conseguente provvedimento di rito e di ragione, per la dedotta violazione dei doveri di correttezza e buona fede, per le false dichiarazioni ed pagina 2 di 10 informative, e per i gravissimi inadempimenti ed illeciti di cui si è resa responsabile la Contro e condannarla al risarcimento danni chiesti e quantificati in atti e, comunque, compensare l'importo della Ingiunzione ove dovuto con il maggior credito della società esponente. III) Voglia, previa revoca e/o annullamento della summenzionata
Ingiunzione, accertare e dichiarare gli inadempimenti ed illeciti della
[...]
nella esecuzione della prestazione, causa di tutti i danni subiti e patendi dalla CP_1
come quantificati in atti, oltre danni all'immagine e da Parte_1
discredito commerciale e mancato guadagno, ovvero della somma che si riterrà accertata nel corso del giudizio, ovvero da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente Contro apprezzamento dell'On.le Corte adita, condannando la al pagamento di quanto chiesto ed accertato, oltre interessi ex art. 1284, co. IV, c.c. e rivalutazione dalla costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo. IV) In ogni caso, Voglia determinare i rapporti di dare-avere tra le parti procedendo alla compensazione, anche impropria, sino ai corrispondenti importi, ed, all'esito, accertato il credito vantato dalla esponente nei confronti della Controparte, condanni la al pagamento di Controparte_1
quanto risulterà oltre interessi ex art. 1284, co. IV, c.c. e rivalutazione dalla costituzione in mora ovvero, in subordine, dalla domanda al saldo. Il tutto con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA (22%), CPA (4%), e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014 (15%), come per legge e con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova del corretto adempimento delle Contro obbligazioni della che spetta a quest'ultima, e si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie come articolate nella memoria n. 2 del 09.01.2024 e pedissequamente riproposte ex art. 346 c.p.c., ossia si deferisce interrogatorio formale alla Controparte e, di seguito, chiede ammettersi la prova per testi (consentendo la rogatoria essendo i testi residenti fuori dalla Regione Lombardia), indicando quali testimoni i sigg.ri Tes_1
e tutti domiciliati come in atti, sulle circostanze
[...] Tes_2 Testimone_3
pagina 3 di 10 esposte nella premessa della citazione ai capi da n. 1 a n. 8 (con espressa esclusione di ogni valutazione, ndr.), nonché sui capitoli articolati nella memoria n. 2 del 09.01.2024 ai numeri da n. 1 a n. 27, tutti preceduti dalla locuzione “Vero è che.
Inoltre, qualora l'Ill.ma Corte adito lo ritenesse opportuno si chiede l'ammissione di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di valutare e quantificare specificamente tutti i danni subiti dalla società in relazione ai fatti per cui è causa, così come dedotti in atti e provati mediante i documenti prodotti.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito: rigettare ogni domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e per ogni altro motivo che sarà ritenuto di giustizia e per l'effetto confermare la sentenza n. 6811/2024. In ogni caso, con condanna al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2840/2023, con cui il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento in favore di della complessiva Controparte_1
somma di € 36.570,78 oltre accessori, quale corrispettivo per la spedizione ed il trasporto di un macchinario per la produzione di mascherine sanitarie FFP2 da ritirare in
Cina e consegnare in Italia.
A sostegno dell'opposizione l'opponente eccepiva – per quanto ancora qui interessa - Contro l'inadempimento di per non aver eseguito nei termini stabiliti la consegna della merce e per non aver redatto la corretta documentazione doganale e chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella consegna.
pagina 4 di 10 Contro si costituiva in giudizio, deducendo che la spedizione e il trasporto erano avvenuti regolarmente, mentre i rallentamenti della spedizione erano dovuti alla errata documentazione doganale fornita dalla stessa parte opponente.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Milano respingeva l'opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure osservava, in particolare, che l'opponente non aveva contestato il corrispettivo esposto nella fattura azionata in sede monitoria né che la merce era stata regolarmente consegnata.
Rilevava inoltre che le parti, pur discutendo dell'urgenza della consegna della merce, non avevano espressamente previsto in contratto un termine per la consegna definitiva del macchinario importato dalla Cina, tantomeno avevano concordato un termine essenziale.
Ciò posto, osservava che dagli atti di causa si evinceva che in dogana erano stati riscontrati, nel corso della spedizione, problemi circa la titolarità della merce e che fu all'uopo necessario ottenere il parere favorevole del ministero, attività tempestivamente Contro svolta da che, dunque, aveva portato a termine l'incarico affidatole.
Contro Di conseguenza, non risultando in atti alcuna condotta inadempiente da parte di respingeva l'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente.
Rilevava in ogni caso che mancava anche la prova del danno lamentato da parte opponente la quale non aveva neppure provato il pagamento della merce da lei eseguito al fornitore cinese.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che Parte_1
saranno di seguito esaminati e ha concluso chiedendo, in sua integrale riforma,
l'accoglimento delle eccezioni e delle domande svolte nel giudizio di primo grado, previa eventuale ammissione delle istanze istruttorie articolate in atti.
pagina 5 di 10 si è costituita in giudizio concludendo per la conferma della Controparte_1
sentenza gravata.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha fissato l'udienza dell'11 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti fino al 13 febbraio 2025 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni e termini, calcolati a ritroso, rispetto alla data di detta udienza, di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 10 per il deposito delle note di replica.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'11 marzo 2025 e decisa nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha affermato che “… l'opposizione è infondata e dovrà essere rigettata
…” perché “… l'attrice non ha contestato il corrispettivo esposto nella fattura azionata in sede monitoria né che la merce è stata regolarmente consegnata, sicché tali circostanze possono ritenersi pacifiche”.
Ha osservato in senso contrario l'appellante di aver immediatamente contestato la fattura Contro emessa da (come da corrispondenza versata in atti) e di aver eccepito Contro l'inadempimento di per non aver eseguito l'obbligazione di consegna della merce al destinatario finale nonché l'inadempimento agli obblighi di spedizione e trasporto, con riguardo alle operazioni di sdoganamento e trasporto dall'aeroporto alla sede del destinatario, con l'urgenza del “servizio express”.
pagina 6 di 10 Censura, in secondo luogo, la sentenza ove afferma che “… le parti, pur discutendo dell'urgenza della consegna della merce, non hanno espressamente previsto in contratto un termine per la consegna definitiva del macchinario importato dalla Cina, tantomeno hanno concordato un termine essenziale …” evidenziando che non occorre concordare un termine laddove si scelga “l'opzione di spedizione . CP_1
Rileva inoltre che il primo Giudice aveva confuso il termine (non essenziale), entro cui espletare la consegna, con l'inadempimento quale causa di risoluzione per la mancata la consegna al destinatario finale, non avendo considerato che la consegna non era Contro avvenuta da parte di ma a cura e spese della per il tramite di un altro Parte_1
vettore.
Censura poi la sentenza laddove afferma che “… è comprovato che in dogana furono riscontrati, nel corso della spedizione, problemi circa la titolarità della merce e che fu all'uopo necessario ottenere il parere favorevole del ministero … attività Contro tempestivamente svolta da che, dunque, ha portato a termine l'incarico affidatole”, sostenendo che incaricati di e del destinatario finale avevano dovuto Parte_1
provvedere alla consegna della merce e all'attività di sdoganamento a causa dell'inesatta indicazione nella lettera di vettura della informative sulla merce e sul destinatario.
Censura da ultimo la sentenza laddove afferma che “… manca in atti anche la prova del danno lamentato da parte opponente la quale non ha neppure prodotto il pagamento della merce da lei eseguito al fornitore cinese …, deducendo di aver prodotto l'ordine di acquisto del macchinario dalla per €. 95.770,00, la fattura di acquisto del Parte_2
macchinario del 30/12/2021 al prezzo di € 108,000,00 con pagamento a franco, la nota di credito dell'11/02/2022 alla con causale “sconto incondizionato per CP_2
ritardata consegna”, la comunicazione del 17/02/2021 con cui la CP_2
annullava un secondo ordine e chiedeva la restituzione dell'acconto di € 40.000,00 a fronte della pro-forma n.13/2022.
pagina 7 di 10 Con il secondo motivo d'appello l'appellante ribadisce tali censure, lamentando la nullità della sentenza per motivazione apparente e con il terzo motivo lamenta l'omessa valutazione delle prove con riguardo al risarcimento dei danni e alla compensazione tra i rispettivi crediti.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Contro È pacifico tra le parti che aveva assunto l'incarico di eseguire, per conto di
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, la spedizione e il trasporto Air cargo di un macchinario per la produzione Parte_1
di mascherine FFP2, da ritirare in Cina e consegnare in Italia, macchinario che
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aveva acquistato dalla società Creostamp di Marzaiuolo Eduardo. Parte_1
Risulta dagli scambi e-mail intercorsi tra le parti che, nel momento in cui il macchinario Contro era giunto all'aeroporto di Roma Fiumicino, non aveva potuto eseguire lo sdoganamento, in quanto la dogana aveva richiesto la firma e il timbro di chi aveva Contro fornito i documenti di importazione (così e-mail inviata da il 26 gennaio 2022, prodotta da parte opponente quale doc. n. 18).
Una volta inviati i documenti richiesti dalla dogana, il 27 gennaio 2022 erano emerse ulteriori difficoltà nella procedura di sdoganamento, in quanto l'Ufficio doganale aveva richiesto la documentazione tecnica relativa al macchinario importato. Gli accertamenti della dogana erano poi proseguiti il giorno successivo attraverso la “visita fisica del macchinario” (così mail del 28.1.2022, doc. 24 fascicolo appellante) all'esito della quale la dogana aveva ritenuto opportuno trasmettere tutta la documentazione al MISE per richiedere “il benestare per l'utilizzo nel territorio italiano della macchina” (così citata mail del 28.1.2022).
Con mail del 4 febbraio 2022, inviata alle ore 17:09 (v. doc. n. 28 fascicolo opponente) Contro comunicava alla controparte che non appena completata la visita fisica del macchinario e applicate le targhette, la merce sarebbe stata svincolata.
pagina 8 di 10 Con due successive mail inviate il 4 febbraio 2022 alle ore 17:59 e alle ore 18:30 (v. docc. n. 29 e 30) replicava che, essendo pervenuta la bolla doganale, la Parte_1
Contro merce era pronta per il ritiro e, in assenza di riscontro da parte di avrebbe provveduto al trasferimento del macchinario con mezzi propri.
Ciò posto, le produzioni documentali qui esaminate confermano che la spedizione era stata oggetto di verifiche e chiarimenti da parte dei funzionari doganali e che lo svincolo della spedizione avvenne quando il MISE diede esito positivo. Il breve tratto finale del trasporto venne poi eseguito da altro vettore su richiesta di che, del tutto Parte_1
Contro inopinatamente, revocò a l'incarico di portare a termine il trasporto, senza attendere il completamento delle operazioni doganali, che si trovavano nella loro fase finale.
Le considerazioni che precedono evidenziano, pertanto, che il trasporto del macchinario Contro non era stato portato a termine da parte di per volontà dello stesso appellante, che aveva deciso di affidare il tratto finale del trasporto ad altro vettore.
Non è configurabile, pertanto, l'eccezione di inadempimento sollevata da parte appellante, dovendo piuttosto ritenersi che il vettore abbia posto in essere tutto quanto era in suo potere per portare a termine l'incarico affidatogli.
In conclusione, non essendo configurabile alcuna condotta inadempiente da parte di Contro
le censure debbono essere respinte, con conseguente conferma della sentenza impugnata
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.000 ad euro 52.000) con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
pagina 9 di 10 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6811/2024 resa in data
5 luglio 2024 e pubblicata in pari data che, per l'effetto, conferma;
condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
grado, che liquida in euro 6.946,00, oltre al rimborso forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano in camera di consiglio il 19 marzo 2025
Il consigliere est
Cesira D'Anella
Il Presidente
Carlo Maddaloni
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