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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/12/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Angelo Scarpati, all'udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 171/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: opposizione a D. I. n. 22/2024 del 25.1.2024 reso dal Tribunale di Vallo della Lucania- Sezione lavoro, e vertente
TRA
, in pers. del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 P.IVA_1
RC ZA, LU RI e RO ET, giusta procura in atti
Opponente
E
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Laura Inverso giusta mandato CP_1 C.F._1 in atti
Opposta
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso monitorio l'odierna opposta – con la qualifica funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, in servizio in Agropoli- rappresentava che, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, avrebbe espletato prestazioni aggiuntive rispetto all'orario normale di lavoro.
In particolare, avrebbe svolto detto lavoro per 402,98 ore, di tal che la somma dovuta e calcolata in base alla L. 178/2020 Covid sarebbe di € 20.149,00 mentre ad essa ricorrente venivano liquidate le ore straordinarie Covid effettivamente svolte solo per un importo di € 7.310,50; pertanto, la somma ancora spettante e da liquidare come differenza sarebbe di € 12.838,50.
In sostanza, la ricorrente in sede monitoria lamentava l'errata corresponsione della retribuzione per tale periodo in cui avrebbe svolto lavoro straordinario in violazione di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 464, della l. n. 178/20, come modificato e integrato dall'art. 20 del d.l. n. 41/2021; pertanto, come sopra detto, chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme di cui sopra, a titolo di prestazioni aggiuntive.
Con decreto n. 22/2024 del 25.1.2024 il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda monitoria;
avverso detto decreto l' spiegava opposizione. Parte_1
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto della discussione, ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione è fondata e va accolta, in ragione di quanto di seguito precisato.
Deve dirsi, in primo luogo, come oggetto della domanda proposta in sede monitoria è il mancato pagamento in favore dell'odierna opposta delle differenze retributive tra l'indennità aggiuntiva prevista dal d.l. n. 18/20, conv. in l. n. 27/2020, e in termini specifici nella l. n. 178 del 30.12.2020, art. 1 commi da 457 a 467, e quanto alla stessa corrisposto a titolo di straordinario diurno e festivo, per la prestazione resa presso i centri vaccinali nel periodo pandemico, a seguito dell'avvenuto reclutamento del personale attraverso l'acquisizione di dichiarazioni di manifestazione di interesse e disponibilità.
Ancora, non è oggetto di contestazione, tra le parti, la concreta prestazione delle lavorazioni da parte dell'istante in sede monitoria. 2 Tuttavia, sul punto, deve dirsi che la legge n. 1 del 08/01/2002 di
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”, all'art. 1 prevede che “Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica” stabilisce che, in caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le
[...]
e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e nei limiti delle CP_2 risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico, “previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l' prestazioni orarie aggiuntive rese al di CP_2 fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza;
tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all Sono ammessi a svolgere prestazioni Controparte_3 aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti”.
Il C.C.N.L. del Comparto dell'Area Sanità, anni 2016-2018, del 21/05/2018, prevede: - all'art. 6 c. 1 d) prevede che le Regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali, possano emanare linee generali di indirizzo, tra l'altro, in materia di prestazioni aggiuntive del personale;
- all'art. 61 c.
8. Che il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all'intramoenia;
Orbene, per quel che attiene alla Campania non è dato rinvenire alcun accordo tra la Regione e le OO.SS. per disciplinare iniziative strettamente correlate all'emergenza COVID-19 tese a dare adeguato riconoscimento, anche con l'istituto delle prestazioni aggiuntive, a tutti i lavoratori impegnati qualitativamente e quantitativamente in modo assolutamente eccezionale con estrema disponibilità, impegno e dedizione.
Difettando tale accordo non può essere riconosciuto l'invocato diritto a prestazioni aggiuntive.
Del resto nello stesso bando per l'acquisizione di dichiarazioni di manifestazione di interesse e disponibilità da parte del personale interessato è stata espressamente diramata con la chiara indicazione della clausola "Si rappresenta che la turnazione prevista si articolerà dalle ore 8.00 alle 18.00 ed il lavoro prestato sarà retribuito in regime di straordinario Covid 19".
3 Detto bando, costituente lex specialis (ex plurimis cfr. Cass. n. 31422 del 3/11/2021), è stato accettato dalla ricorrente all'atto della sua adesione alla suddetta manifestazione di interesse e disponibilità così come articolata dall
Da quanto osservato si evince che il reclutamento prospettato dal suddetto bando non includeva affatto l'erogazione di "prestazioni aggiuntive" ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del CCNL triennio 2016-2018, relativo comparto del S.S.N., di cui all'accordo del 21 maggio 2018.
Le anzidette modalità di reclutamento del personale escludono, quindi, che la ricorrente possa far valere ex post modalità di compenso diverse e non previste dal bando anzidetto, chiaramente e legittimamente ispirato ad esigenze aziendali di contenimento del tetto di spesa sanitaria.
In ragione di tutto quanto detto, in accoglimento della spiegata opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, va dichiarato che l' Parte_1 non è tenuta alla corresponsione, in favore della odierna opposta, della somma ingiunta in sede monitoria.
Spese compensate tenuto conto della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, previa revoca del D. I. n. 22/2024 del 25.1.2024 emesso dall'intestato Tribunale- Sez. Lavoro, dichiara che l' non è tenuta alla Parte_1 corresponsione, in favore della odierna opposta, della somma ingiunta in sede monitoria;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vallo della Lucania, così deciso il 15/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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