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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/10/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 793/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 793/2023 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1 genitoriale sul minore , rappresentato e difeso Persona_1 C.F._2 dall'avv. EMMANUELE TATONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in PESCARA, C.SO VITTORIO EMANUELE II N. 346
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCO M. DANESI DE LUCA e ROBERTO M. DANESI DE LUCA ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest'ultimo, presso la casella di posta elettronica certificata
Email_1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.6.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'Attore “Voglia l'On. Tribunale adito, accertata la responsabilità dell' convenuto e il CP_2 conseguente diritto dell'attore di vedersi risarcire tutti i danni subiti, condannare il convenuto CP_1 al pagamento in favore dell'attore, della somma indicata di € 39.470,36 (di cui € 37.493,00 per danno biologico, € 749,97 per spese mediche ed € 1.227,39 per i danni riportati dal motociclo), ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, con gli interessi di legge. Con vittoria di spese e competenze del presente Giudizio e maggiorazione del 15% per spese generali come per legge”.
Il Convenuto “… nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi e deduzioni d'udienza, così precisa le proprie conclusioni:
pagina 1 di 7 • in via principale, insistendo per l'integrale rigetto di tutte le domande avanzata dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto, con sua condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso;
• in via subordinata, per l'ipotesi in cui l' adito Tribunale dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda ex adverso proposta e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del
a qualsiasi titolo, si chiede che il Giudicante voglia, ai sensi dell' art. Controparte_1
1227, comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa a carico del minore Per_1
idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale che riterrà di individuare, la
[...] responsabilità del convenuto e, per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice per CP_1 quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del in Controparte_1 questo caso con compensazione delle spese e competenze di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 22.02.2023, citava in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale il affinché fosse accertata e dichiarata Controparte_1 la responsabilità dell'Ente in relazione all'infortunio occorso al figlio minore in data Persona_1
07.04.2022 quando, verso le ore 6.45 circa, alla guida del ciclomotore Yamaha Aerox targato X958ZX di proprietà dell'attore, percorrendo in la via G. Garibaldi in direzione stazione, Controparte_1 all'altezza del civico n. 10, nello svoltare a destra sulla via I maggio, perdeva il controllo del ciclomotore, cadendo rovinosamente a terra, a causa delle pessime condizioni del fondo stradale, reso sporco e scivoloso da un ammasso di terriccio, detriti e residuo di bitume, nonché dalla presenza di una buca non segnalata.
2. Dopo l'arrivo sul posto dell'ambulanza, il minore veniva accompagnato presso il Presidio
Ospedaliero “SS Trinità” di Popoli, dove gli veniva riscontrata la “frattura pluriframmentaria terzo medio distale diafisi femorale destra”, in relazione alla quale veniva sottoposto in data 11.04.2022 ad intervento di “riduzione ed osteosintesi con chiodo endomidollare T2-Stryker”.
Successivamente, in data 22.10.2022, effettuava visita medico-legale che evidenziava il “trauma arto inferiore destro con frattura femorale, spiroide scomposta trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in situ”, quantificando il danno biologico in misura non inferiore a 8-9%, con 10 giorni di inabilità temporanea totale, 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 120 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
Ritenendo il sinistro determinato dalla condizione della strada, chiedeva la condanna del
[...]
responsabile ex art. 2051 c.c., al pagamento della somma di € 39.470,36 (di cui € Controparte_1
pagina 2 di 7 37.493,00 per danno biologico, € 749,97 per spese mediche ed € 1.227,39 per i danni riportati dal motociclo).
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
3. Con comparsa depositata il 19.05.2023 si costituiva il contestando la Controparte_1 fondatezza della domanda ed assumendo che il sinistro fosse avvenuto per omessa adozione, da parte del conducente del motociclo, delle normali regole di prudenza.
Evidenziava che, sulla base dei rilievi effettuati e delle dichiarazioni testimoniali raccolte dalle persone intervenute sul posto subito dopo la caduta del minore, era emerso che il sinistro si era verificato a circa
13 metri di distanza rispetto a quello indicato nell'atto di citazione.
Assumeva che, nel punto in cui si era verificato il sinistro, il fondo stradale era privo di terriccio, detriti e residui di bitume e che la direzione di marcia del conducente era tangente rispetto a quella della buca.
4. Assegnati alle parti i termini di legge, era stata ammessa ed assunta all'udienza del 17.4.2024 la prova per testi capitolata dall'attore.
Ritenuto opportuno pronunciare preliminarmente sentenza sull'an della controversia, riservando all'esito di valutare la necessità di disporre CTU medico legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.6.2025, nella quale veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge previsti dall'art. 190 cpc.
***
La domanda spiegata dall'attore è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
La disciplina di cui all'art. 2051 c.c. invocata dall'attore appare pienamente applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, trattandosi di danno cagionato da cosa in custodia.
Va al riguardo precisato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato;
si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo
pagina 3 di 7 ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno” (Cass. civ., Sez. III,
08.02.2023, n. 3739).
La Suprema Corte ha altresì chiarito gli estremi del caso fortuito, “inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell' articolo 1227, comma 1 c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. civ., Sez. VI, 30.03.2022, n. 10188).
Nel caso di responsabilità civile per danni da cose in custodia, rispetto alle strade aperte al pubblico transito, la Cassazione ha inoltre ritenuto che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre, secondo la
Corte, aver riguardo, per quanto concerne pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato (Cass. civ., 03.04.2009, n. 8157).
Conseguentemente, nello specifico caso di caduta dal motorino in corrispondenza di una buca stradale, non può sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano (Cass. civ., Sez. III, 09.02.2023, n. 4051).
B. Sulle modalità di verificazione del sinistro
Il fatto storico così come dedotto in giudizio dall'attore è stato accertato all'esito dell'istruttoria.
L'attore ha infatti fornito la prova tanto del sinistro, quanto delle condizioni di tempo e di luogo in cui il medesimo si è verificato, allegando fotografie e filmati che rappresentano lo stato dei luoghi nei giorni immediatamente successivi alla data del sinistro, avvenuto il 7.4.2022 verso le ore 6.45 circa (cfr fotografia sub doc 2 e filmati registrati in data 29.4.2022 e in data 1.5.2022). pagina 4 di 7 Ha inoltre allegato un filmato, registrato in data 29.6.2022 in cui si vede che, quella parte del manto stradale nel quale erano presenti la buca e le anomalie denunciate dall'attore, era stato ripristinato con la posa in opera di nuovo strato di asfalto.
In merito alla dinamica del sinistro la teste sentita all'udienza del 17.04.2024, ha Testimone_1 dichiarato che “Lo scooter del ragazzo era davanti alla mia vettura. Ho visto che, svoltando a destra, il ragazzo perdeva il controllo della moto con la ruota di dietro. Ho visto il ragazzo che cercava di riprendere il controllo del motorino, ma poi è caduto”.
La teste ha poi confermato che “Il fondo stradale era nelle condizioni raffigurate nella foto 2 che mi si mostra (doc 2 parte attrice). Mentre aspettavo i soccorsi mi sono chiesta perché questo ragazzino aveva perso il controllo della moto e ho visto, qualche metro più in giù rispetto al punto in cui stava il ragazzino, che c'erano delle buche. All'inizio ho visto solo che il ragazzino aveva perso il controllo del motorino con la ruota di dietro. Non era giorno pieno e non si vedeva bene. Le buche alle quali mi riferisco sono quelle che si vedono nella fotografia 2, dove ci sono le strisce pedonali”.
Emerge, dalle dichiarazioni rese dalla teste sia la scarsa visibilità al momento del fatto, avvenuto alle
6.45 del 07.04.2022 (“Non era giorno pieno e non si vedeva bene. […] La visibilità era molto scarsa”) che la scivolosità del manto stradale a causa della pioggia (“Ricordo che il manto della strada era scivoloso perché piovigginava”), circostanza confermata dalle persone intervenute subito dopo il sinistro: e sentiti rispettivamente in data 18.05.2022 e in data Testimone_2 Testimone_3
23.05.2022 dalla Polizia Municipale di (cfr doc. nn. 4 e 5 parte convenuta). Controparte_1
Sia che hanno dichiarato che, al momento del sinistro, “Il fondo Testimone_2 Testimone_3 stradale era privo di terriccio, bitume o altri detriti, ma era bagnato per causa della precipitazione piovosa avutasi poche ore prima” e “Il fondo stradale era bagnato causa precipitazione piovosa”
Rilevato che, sul fondo stradale bagnato dalla pioggia, le buche ed il pietrisco, presenti nelle fotografie e nei filmati allegati dall'attore, erano certamente poco visibili, considerato l'effetto dilavamento del fondo stradale provocato dalla pioggia, che aveva inoltre verosimilmente colmato d'acqua le buche, si può quindi ritenere che, il conducente del ciclomotore, dopo aver perso aderenza, nel punto interessato dal fondo stradale dissestato, fosse effettivamente caduto poco più avanti: (“Ho visto il ragazzo che cercava di riprendere il controllo del motorino, ma poi è caduto. […] Qualche metro più in giù rispetto al punto in cui stava il ragazzino, che c'erano delle buche” cfr. testimonianza di ). Testimone_1
Considerato il dissesto di quel tratto di strada, la scivolosità del fondo stradale, bagnato dalla pioggia e la scarsa visibilità, trattandosi di sinistro avvenuto nella prime ora del mattino (6.45 del 7.4.2022) si può ritenere senz'altro sussistente la responsabilità dell'Ente proprietario della strada, considerato che il conducente del ciclomotore, tenuto conto dell'orario e delle condizioni meteo, non era in grado di pagina 5 di 7 rendersi conto delle precarie condizioni del fondo stradale, idonee a costituire pericolo per un veicolo a due ruote.
L'esame delle difese svolte dal convenuto non permette invece di ritenere integrato il caso fortuito.
Va infatti precisato che il fortuito è qualificabile come fatto incontrollabile, imprevedibile ed inevitabile con l'uso della diligenza normale, tale da interrompere il nesso di causa intercorrente tra fatto e res custodita.
In relazione alla condotta di guida del conducente del ciclomotore la teste ha Testimone_4 dichiarato che, al momento del fatto “c'erano molte macchine di altri genitori che accompagnavano i figli in stazione. Procedevamo a velocità ridotta”.
Accertato che, dall'istruttoria svolta, non è emersa prova di una carenza di cautela o diligenza nella condotta di guida del conducente del ciclomotore, che le dichiarazioni rese dalla teste Tes_4 parzialmente confermate dalle persone sentite a sommarie informazioni dalla Polizia Municipale (cfr doc. 3, 4 e 5), non sono state altrimenti contraddette, il sinistro va quindi ascritto, in via esclusiva al convenuto. CP_1
C. Sul quantum risarcitorio
Alla luce di quanto sopra esposto, la causa va rimessa in istruttoria per l'espletamento di una CTU medico-legale, finalizzata a valutare la natura e l'entità dei postumi subiti dall'attore, a seguito del sinistro.
Per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, prima dell'eventuale conferimento dell'incarico ad un perito medico-legale, appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis cpc, che tiene conto dei parametri indicati dalle tabelle milanesi del 2024, atteso che nei sinistri che involgono la responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. non può trovare applicazione, neppure con riguardo alle microlesioni, il codice delle assicurazioni private.
Considerata l'entità delle lesioni riportate in data 7.4.2022 dal minore nato Persona_1
l'8.10.2006, esaminata la relazione medico-legale redatta dalla dott.ssa Persona_2 considerato che la CTP ha precisato che gli esiti permanenti sull'arto inferiore destro si sono concretizzati in un deficit algo-disfunzionale che, pur con idoneo trattamento chirurgico, ha comportato una riduzione del range articolare con impaccio motorio e alterazione dello schema del passo, formula alle parti la seguente proposta conciliativa che prevede il riconoscimento, in favore dell'attore ed a carico del delle seguenti voci risarcitorie: Controparte_1
- danno biologico permanente valutato nella misura dell'8% liquidato in € 16.845,00 pagina 6 di 7 - danno biologico temporaneo, quantificato in € 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale, ridotto sulla base delle percentuali riconosciute e liquidato complessivamente in € 8.050,00, così suddivisi: invalidità temporanea totale al 100% per 10 giorni, parziale al 75% per 20 giorni, parziale al
50% per 30 giorni e parziale al 25% per ulteriori 120 giorni;
- danno morale liquidato nell'importo di € 4.211,00;
- rimborso delle spese mediche sostenute e documentate dall'attore, liquidato in € 749,97;
- risarcimento del danno patrimoniale emergente, conseguente al danneggiamento del ciclomotore liquidato sulla base del preventivo in atti nell'importo di € 1.227,39
La sommatoria delle diverse voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale sopra indicate, porta ad un totale di € 31.083,36.
Sulla somma sopra indicata spetteranno all'attore gli interessi calcolati sulla somma via via devalutata e rivalutata dal 7.10.2022, data di presumibile stabilizzazione dei postumi, fino alla data di perfezionamento dell'accordo conciliativo ed il rimborso delle spese di lite, liquidate in € 545,00 per diritti ed € 5.700,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Avverte le parti che conseguirà ex lege il rilievo, anche ai fini della definitiva distribuzione delle spese di lite, del rifiuto eventualmente pretestuoso delle parti, ovvero di taluna di esse, all'accettazione della proposta conciliativa come sopra formulata.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. 793/2023,
DICHIARA che il sinistro avvenuto in data 17 aprile 2022 si è verificato per colpa esclusiva del
[...]
Controparte_1
RIMETTE la causa in istruttoria per le causali di cui in motivazione, come da separata ordinanza.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Mattia Liberatore, funzionario addetto all'Ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 793/2023 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1 genitoriale sul minore , rappresentato e difeso Persona_1 C.F._2 dall'avv. EMMANUELE TATONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in PESCARA, C.SO VITTORIO EMANUELE II N. 346
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCO M. DANESI DE LUCA e ROBERTO M. DANESI DE LUCA ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest'ultimo, presso la casella di posta elettronica certificata
Email_1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.6.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'Attore “Voglia l'On. Tribunale adito, accertata la responsabilità dell' convenuto e il CP_2 conseguente diritto dell'attore di vedersi risarcire tutti i danni subiti, condannare il convenuto CP_1 al pagamento in favore dell'attore, della somma indicata di € 39.470,36 (di cui € 37.493,00 per danno biologico, € 749,97 per spese mediche ed € 1.227,39 per i danni riportati dal motociclo), ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, con gli interessi di legge. Con vittoria di spese e competenze del presente Giudizio e maggiorazione del 15% per spese generali come per legge”.
Il Convenuto “… nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi e deduzioni d'udienza, così precisa le proprie conclusioni:
pagina 1 di 7 • in via principale, insistendo per l'integrale rigetto di tutte le domande avanzata dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto, con sua condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso;
• in via subordinata, per l'ipotesi in cui l' adito Tribunale dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda ex adverso proposta e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del
a qualsiasi titolo, si chiede che il Giudicante voglia, ai sensi dell' art. Controparte_1
1227, comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa a carico del minore Per_1
idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale che riterrà di individuare, la
[...] responsabilità del convenuto e, per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice per CP_1 quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del in Controparte_1 questo caso con compensazione delle spese e competenze di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 22.02.2023, citava in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale il affinché fosse accertata e dichiarata Controparte_1 la responsabilità dell'Ente in relazione all'infortunio occorso al figlio minore in data Persona_1
07.04.2022 quando, verso le ore 6.45 circa, alla guida del ciclomotore Yamaha Aerox targato X958ZX di proprietà dell'attore, percorrendo in la via G. Garibaldi in direzione stazione, Controparte_1 all'altezza del civico n. 10, nello svoltare a destra sulla via I maggio, perdeva il controllo del ciclomotore, cadendo rovinosamente a terra, a causa delle pessime condizioni del fondo stradale, reso sporco e scivoloso da un ammasso di terriccio, detriti e residuo di bitume, nonché dalla presenza di una buca non segnalata.
2. Dopo l'arrivo sul posto dell'ambulanza, il minore veniva accompagnato presso il Presidio
Ospedaliero “SS Trinità” di Popoli, dove gli veniva riscontrata la “frattura pluriframmentaria terzo medio distale diafisi femorale destra”, in relazione alla quale veniva sottoposto in data 11.04.2022 ad intervento di “riduzione ed osteosintesi con chiodo endomidollare T2-Stryker”.
Successivamente, in data 22.10.2022, effettuava visita medico-legale che evidenziava il “trauma arto inferiore destro con frattura femorale, spiroide scomposta trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in situ”, quantificando il danno biologico in misura non inferiore a 8-9%, con 10 giorni di inabilità temporanea totale, 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 120 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
Ritenendo il sinistro determinato dalla condizione della strada, chiedeva la condanna del
[...]
responsabile ex art. 2051 c.c., al pagamento della somma di € 39.470,36 (di cui € Controparte_1
pagina 2 di 7 37.493,00 per danno biologico, € 749,97 per spese mediche ed € 1.227,39 per i danni riportati dal motociclo).
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
3. Con comparsa depositata il 19.05.2023 si costituiva il contestando la Controparte_1 fondatezza della domanda ed assumendo che il sinistro fosse avvenuto per omessa adozione, da parte del conducente del motociclo, delle normali regole di prudenza.
Evidenziava che, sulla base dei rilievi effettuati e delle dichiarazioni testimoniali raccolte dalle persone intervenute sul posto subito dopo la caduta del minore, era emerso che il sinistro si era verificato a circa
13 metri di distanza rispetto a quello indicato nell'atto di citazione.
Assumeva che, nel punto in cui si era verificato il sinistro, il fondo stradale era privo di terriccio, detriti e residui di bitume e che la direzione di marcia del conducente era tangente rispetto a quella della buca.
4. Assegnati alle parti i termini di legge, era stata ammessa ed assunta all'udienza del 17.4.2024 la prova per testi capitolata dall'attore.
Ritenuto opportuno pronunciare preliminarmente sentenza sull'an della controversia, riservando all'esito di valutare la necessità di disporre CTU medico legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.6.2025, nella quale veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge previsti dall'art. 190 cpc.
***
La domanda spiegata dall'attore è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
La disciplina di cui all'art. 2051 c.c. invocata dall'attore appare pienamente applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, trattandosi di danno cagionato da cosa in custodia.
Va al riguardo precisato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato;
si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo
pagina 3 di 7 ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno” (Cass. civ., Sez. III,
08.02.2023, n. 3739).
La Suprema Corte ha altresì chiarito gli estremi del caso fortuito, “inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell' articolo 1227, comma 1 c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. civ., Sez. VI, 30.03.2022, n. 10188).
Nel caso di responsabilità civile per danni da cose in custodia, rispetto alle strade aperte al pubblico transito, la Cassazione ha inoltre ritenuto che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre, secondo la
Corte, aver riguardo, per quanto concerne pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato (Cass. civ., 03.04.2009, n. 8157).
Conseguentemente, nello specifico caso di caduta dal motorino in corrispondenza di una buca stradale, non può sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano (Cass. civ., Sez. III, 09.02.2023, n. 4051).
B. Sulle modalità di verificazione del sinistro
Il fatto storico così come dedotto in giudizio dall'attore è stato accertato all'esito dell'istruttoria.
L'attore ha infatti fornito la prova tanto del sinistro, quanto delle condizioni di tempo e di luogo in cui il medesimo si è verificato, allegando fotografie e filmati che rappresentano lo stato dei luoghi nei giorni immediatamente successivi alla data del sinistro, avvenuto il 7.4.2022 verso le ore 6.45 circa (cfr fotografia sub doc 2 e filmati registrati in data 29.4.2022 e in data 1.5.2022). pagina 4 di 7 Ha inoltre allegato un filmato, registrato in data 29.6.2022 in cui si vede che, quella parte del manto stradale nel quale erano presenti la buca e le anomalie denunciate dall'attore, era stato ripristinato con la posa in opera di nuovo strato di asfalto.
In merito alla dinamica del sinistro la teste sentita all'udienza del 17.04.2024, ha Testimone_1 dichiarato che “Lo scooter del ragazzo era davanti alla mia vettura. Ho visto che, svoltando a destra, il ragazzo perdeva il controllo della moto con la ruota di dietro. Ho visto il ragazzo che cercava di riprendere il controllo del motorino, ma poi è caduto”.
La teste ha poi confermato che “Il fondo stradale era nelle condizioni raffigurate nella foto 2 che mi si mostra (doc 2 parte attrice). Mentre aspettavo i soccorsi mi sono chiesta perché questo ragazzino aveva perso il controllo della moto e ho visto, qualche metro più in giù rispetto al punto in cui stava il ragazzino, che c'erano delle buche. All'inizio ho visto solo che il ragazzino aveva perso il controllo del motorino con la ruota di dietro. Non era giorno pieno e non si vedeva bene. Le buche alle quali mi riferisco sono quelle che si vedono nella fotografia 2, dove ci sono le strisce pedonali”.
Emerge, dalle dichiarazioni rese dalla teste sia la scarsa visibilità al momento del fatto, avvenuto alle
6.45 del 07.04.2022 (“Non era giorno pieno e non si vedeva bene. […] La visibilità era molto scarsa”) che la scivolosità del manto stradale a causa della pioggia (“Ricordo che il manto della strada era scivoloso perché piovigginava”), circostanza confermata dalle persone intervenute subito dopo il sinistro: e sentiti rispettivamente in data 18.05.2022 e in data Testimone_2 Testimone_3
23.05.2022 dalla Polizia Municipale di (cfr doc. nn. 4 e 5 parte convenuta). Controparte_1
Sia che hanno dichiarato che, al momento del sinistro, “Il fondo Testimone_2 Testimone_3 stradale era privo di terriccio, bitume o altri detriti, ma era bagnato per causa della precipitazione piovosa avutasi poche ore prima” e “Il fondo stradale era bagnato causa precipitazione piovosa”
Rilevato che, sul fondo stradale bagnato dalla pioggia, le buche ed il pietrisco, presenti nelle fotografie e nei filmati allegati dall'attore, erano certamente poco visibili, considerato l'effetto dilavamento del fondo stradale provocato dalla pioggia, che aveva inoltre verosimilmente colmato d'acqua le buche, si può quindi ritenere che, il conducente del ciclomotore, dopo aver perso aderenza, nel punto interessato dal fondo stradale dissestato, fosse effettivamente caduto poco più avanti: (“Ho visto il ragazzo che cercava di riprendere il controllo del motorino, ma poi è caduto. […] Qualche metro più in giù rispetto al punto in cui stava il ragazzino, che c'erano delle buche” cfr. testimonianza di ). Testimone_1
Considerato il dissesto di quel tratto di strada, la scivolosità del fondo stradale, bagnato dalla pioggia e la scarsa visibilità, trattandosi di sinistro avvenuto nella prime ora del mattino (6.45 del 7.4.2022) si può ritenere senz'altro sussistente la responsabilità dell'Ente proprietario della strada, considerato che il conducente del ciclomotore, tenuto conto dell'orario e delle condizioni meteo, non era in grado di pagina 5 di 7 rendersi conto delle precarie condizioni del fondo stradale, idonee a costituire pericolo per un veicolo a due ruote.
L'esame delle difese svolte dal convenuto non permette invece di ritenere integrato il caso fortuito.
Va infatti precisato che il fortuito è qualificabile come fatto incontrollabile, imprevedibile ed inevitabile con l'uso della diligenza normale, tale da interrompere il nesso di causa intercorrente tra fatto e res custodita.
In relazione alla condotta di guida del conducente del ciclomotore la teste ha Testimone_4 dichiarato che, al momento del fatto “c'erano molte macchine di altri genitori che accompagnavano i figli in stazione. Procedevamo a velocità ridotta”.
Accertato che, dall'istruttoria svolta, non è emersa prova di una carenza di cautela o diligenza nella condotta di guida del conducente del ciclomotore, che le dichiarazioni rese dalla teste Tes_4 parzialmente confermate dalle persone sentite a sommarie informazioni dalla Polizia Municipale (cfr doc. 3, 4 e 5), non sono state altrimenti contraddette, il sinistro va quindi ascritto, in via esclusiva al convenuto. CP_1
C. Sul quantum risarcitorio
Alla luce di quanto sopra esposto, la causa va rimessa in istruttoria per l'espletamento di una CTU medico-legale, finalizzata a valutare la natura e l'entità dei postumi subiti dall'attore, a seguito del sinistro.
Per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, prima dell'eventuale conferimento dell'incarico ad un perito medico-legale, appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis cpc, che tiene conto dei parametri indicati dalle tabelle milanesi del 2024, atteso che nei sinistri che involgono la responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. non può trovare applicazione, neppure con riguardo alle microlesioni, il codice delle assicurazioni private.
Considerata l'entità delle lesioni riportate in data 7.4.2022 dal minore nato Persona_1
l'8.10.2006, esaminata la relazione medico-legale redatta dalla dott.ssa Persona_2 considerato che la CTP ha precisato che gli esiti permanenti sull'arto inferiore destro si sono concretizzati in un deficit algo-disfunzionale che, pur con idoneo trattamento chirurgico, ha comportato una riduzione del range articolare con impaccio motorio e alterazione dello schema del passo, formula alle parti la seguente proposta conciliativa che prevede il riconoscimento, in favore dell'attore ed a carico del delle seguenti voci risarcitorie: Controparte_1
- danno biologico permanente valutato nella misura dell'8% liquidato in € 16.845,00 pagina 6 di 7 - danno biologico temporaneo, quantificato in € 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale, ridotto sulla base delle percentuali riconosciute e liquidato complessivamente in € 8.050,00, così suddivisi: invalidità temporanea totale al 100% per 10 giorni, parziale al 75% per 20 giorni, parziale al
50% per 30 giorni e parziale al 25% per ulteriori 120 giorni;
- danno morale liquidato nell'importo di € 4.211,00;
- rimborso delle spese mediche sostenute e documentate dall'attore, liquidato in € 749,97;
- risarcimento del danno patrimoniale emergente, conseguente al danneggiamento del ciclomotore liquidato sulla base del preventivo in atti nell'importo di € 1.227,39
La sommatoria delle diverse voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale sopra indicate, porta ad un totale di € 31.083,36.
Sulla somma sopra indicata spetteranno all'attore gli interessi calcolati sulla somma via via devalutata e rivalutata dal 7.10.2022, data di presumibile stabilizzazione dei postumi, fino alla data di perfezionamento dell'accordo conciliativo ed il rimborso delle spese di lite, liquidate in € 545,00 per diritti ed € 5.700,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Avverte le parti che conseguirà ex lege il rilievo, anche ai fini della definitiva distribuzione delle spese di lite, del rifiuto eventualmente pretestuoso delle parti, ovvero di taluna di esse, all'accettazione della proposta conciliativa come sopra formulata.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. 793/2023,
DICHIARA che il sinistro avvenuto in data 17 aprile 2022 si è verificato per colpa esclusiva del
[...]
Controparte_1
RIMETTE la causa in istruttoria per le causali di cui in motivazione, come da separata ordinanza.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Mattia Liberatore, funzionario addetto all'Ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.
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