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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/04/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2605/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il RI, composto da:
-dott. Michele Guernelli - Presidente Rel. est.
-dott. Antonio Costanzo - Giudice
-dott. Roberta Dioguardi - Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2605/2022 R. G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Claudia Bonizzato
ATTORE
Nei confronti di
( ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Giovanni Baracca
CONVENUTO
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo RI adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via principale:
1 - previo accertamento dell'inadempimento, da parte del Dott. dell'obbligo di Controparte_1 trasferire al Dott. - nel termine del 30.04.2021 e per il convenuto corrispettivo di Parte_1 Euro 54.000,00 (cinquantaquattromila) - la proprietà della quota ancora nella sua titolarità, di valore nominale pari ad Euro 1.000,00, rappresentante il 10% del capitale sociale della
[...]
con sede legale a Lugo (RA), Via Concordia n. 22/1, iscritta nel Controparte_2 Registro Imprese della CCIAA di Ravenna al R.E.A. n. 204577, c.f. n. , obbligo P.IVA_1 previsto all'art. 6 del contratto preliminare/accordo quadro dallo stesso sottoscritto (doc. 01 cit.), emettere - ex art. 2932 c.c. - sentenza avente efficacia traslativa tra le parti, che tenga luogo (per pronuncia costitutiva) del rogito definitivo di cessione della predetta quota a favore del Dott.
[...]
al convenuto prezzo di Euro 54.000,00, che il predetto si rende disponibile a versare in Parte_1 unica soluzione nel momento in cui il trasferimento della quota divenga definitivo;
- per gli effetti, disporre l'iscrizione della predetta sentenza costitutiva nel Registro delle imprese di Ravenna, ex art. 2470 c.c., ai fini della formalizzazione degli effetti della cessione nei confronti della e dei terzi, ordinando all'organo amministrativo in Controparte_2 carica di registrare nel libro soci della Società la conseguente modifica della titolarità delle quote di partecipazione nel capitale sociale della Società medesima e di attivarsi per l'esecuzione di tutti gli adempimenti formali, utili e necessari, al perfezionamento della predetta modifica, incluso il deposito al Registro Imprese di Ravenna.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per parte convenuta:
“Voglia il RI intestato rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, con la vittoria delle spese”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva dinnanzi all'adito RI , domandando, Controparte_1
previo accertamento del di lui inadempimento all'obbligo di trasferirgli la quota residua del 10% della società come Controparte_2 previsto da un accordo quadro inter partes dell'aprile 2018, la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. traslativa della definitiva cessione a sé medesimo della detta quota “al convenuto prezzo di Euro 54.000,00, che il predetto si rende disponibile a versare in unica soluzione nel momento in cui il trasferimento della quota divenga definitivo”, ordinandone l'iscrizione e il deposito al RI e l'iscrizione nel registro soci.
A sostegno della domanda l'attore esponeva che:
Cont
- l'originaria compagine sociale della (attività di servizi sanitari medico odontoiatrici e gestione di laboratori e servizi odontotecnici) era composta per il
2 60% da e per il 40% dalla figlia Controparte_1 Controparte_3 per il 40% e che con l'accordo quadro/contratto preliminare in questione il i era impegnato a cedergli il 50% delle quote per euro 270.000, come CP_1
in effetti avvenuto con cessione perfezionata il 6.4.2018; le parti avevano fra l'altro anche convenuto modifiche allo statuto sociale, perfezionate con adozione delle stesse nell'assemblea totalitaria del 12.9.2018;
- con lo stesso preliminare, i era obbligato a vendere, e CP_1 Parte_1
ad acquistare, il residuo 10% delle quote del primo al prezzo di euro 54.000 entro il 30.4.2021, cessione non perfezionatasi;
- prima della scadenza l'altra socia – che aveva firmato il preliminare ed era intervenuta alla prima cessione di quote “per rinunciare al diritto di prelazione ad essa spettante” (come precisato nell'atto), aveva stragiudizialmente eccepito l'invalidità della clausola di impegno al trasferimento della seconda quota per violazione del suo diritto statutario di prelazione;
- veva respinto le contestazioni e diffidato Parte_1 Controparte_1
alla stipula della seconda cessione, poi invitandolo avanti al notaio per una data prefissata, senza esito.
Argomentava l'attore che la socia era perfettamente a Controparte_3
conoscenza dei termini della seconda cessione, essendo stata parte ed avendo sottoscritto il preliminare in cui erano enunciati, e quindi a valere come denuntiatio della cessione stessa, in linea con il previgente statuto sociale;
conseguentemente aveva rinunciato all'esercizio della prelazione per facta concludentia, ovvero aveva fatto inutilmente decorrere il termine per esercitarla, così decadendo dalla relativa facoltà, neppure avendo dedotto alcun pregiudizio in ipotesi derivante dalla presunta violazione dello statuto.
Aggiungeva che la modifica statutaria di cui al preliminare, inerente la stessa clausola di prelazione, andava ex fide bona riferita ad eventuali cessioni a terzi, non ai soci/parti dell'accordo.
1.2. Si costituiva resistendo alla domanda, qualificando Controparte_1
l'accordo sulla seconda cessione quale diritto di opzione all'acquisto, ritenendo la
3 relativa richiesta di el 4.5.2021 tardiva, e comunque non integrante Parte_1
diffida ad adempiere, non contenendo offerta reale del corrispettivo, né le relative condizioni di pagamento.
Aggiungeva che la clausola statutaria di prelazione (applicabile lo statuto del 2018) aveva efficacia reale con opponibilità ai terzi, e l'eventuale cessione con essa contrastante avrebbe effetti obbligatori solo fra le parti, e non nei confronti di altri soci o della società, con conseguente eventuale diritto dell'attore al solo risarcimento del danno, mai allegato né dimostrato;
al più la socia aveva espresso la propria disponibilità a rinunciare al diritto, ove richiesta con l'attivazione delle modalità procedurali da statuto, e non la rinuncia vera e propria.
Negava conclusivamente la possibilità di trasferire la quota ex art. 2932 c.c. in violazione della clausola statutaria di prelazione;
al più, la sentenza ex art. 2932 doveva essere condizionata sia al pagamento del prezzo, sia al rispetto della clausola di prelazione.
Nessun ordine di iscrizione al RI poteva poi essere impartito alla società, non chiamata in giudizio.
1.3. La causa era solo documentalmente istruita;
veniva rimessa al collegio sulle conclusioni in epigrafe il 31.1.2025 a seguito di udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
2. Ritiene il Collegio che, sulla base delle acquisite risultanze processuali, vada accolta la domanda ex art. 2932 c.c..
2.1. Il c.d. “accordo quadro” (senza data, ma pacificamente risalente all'aprile 2018) indicava fra le “Parti” non solo e , Controparte_1 Parte_1
ma anche (che lo sottoscrisse in ogni pagina e alla fine) e Controparte_3 valeva espressamente “ad ogni effetto di legge” fra le stesse;
inoltre si precisava che “tra le parti si conviene e si pattuisce quanto segue”.
La vincolatività delle suddette previsioni anche per è Controparte_3
quindi chiaramente ricavabile dall'essere espressamente annoverata fra le “parti” e secondo quanto spora previsto.
4 Oltre alle altre clausole, in particolare l'art. 6 era rubricato “Impegno dell'acquirente all'acquisto di ulteriori quote..(da non traferire nello statuto)” e prevedeva (clausola 6.01) che “Entro il 30/04/2021 (“Periodo di trasferimento delle ulteriori Quote”) si impegna a vendere a Controparte_1 Parte_1
che si impegna ad acquistare, il 10% delle quote da esso detenute”.
Inoltre (clausola 6.02) “Durante il Periodo di trasferimento delle ulteriori Quote è fatto divieto al Venditore di trasferire le Quote a soggetti diversi dall'Acquirente.
Eventuali trasferimenti di ulteriori Quote in violazione di tale previsione negoziale saranno invalide e prive di effetti. Durante il Periodo di trasferimento delle ulteriori Quote altresì fatto divieto alle Parti di recedere dalla Società.”
Infine (6.03) “Il corrispettivo dell'acquisto del 10% delle Quote detenute da viene sin d'ora quantificato in Euro 54.000,00 Controparte_1
(cinquantaquattromila/00)”.
Da quanto sopra è possibile intanto concludere, come osservato dall'attore, che di vero preliminare di cessione di quote si tratti, e non di mera previsione di diritto di opzione, essendo stabilito un vero e proprio obbligo del di Parte_1
acquistare. Il preliminare è sotto questo aspetto completo, prevedendo tutti gli elementi essenziali del definitivo (bene da trasferire, corrispettivo, termine per l'adempimento).
Per ovviamente l'impegno specifico (peraltro Controparte_3
comprendente anche gli obblighi di cui alla soprariportata clausola 6.02, inerente il divieto di “trasferimenti a soggetti diversi dall'Acquirente” ) non poteva avere lo stesso contenuto come per il soggetto venditore e per quello acquirente, ma senz'altro la puntuazione ha assunto il valore di denuntiatio in relazione al diritto di prelazione (nella vecchia o nuova formulazione), come da giurisprudenza – seppure in tema di prelazione agraria - citata dall'attore (Cass. 16025/2010, e anche
1192/2007,1348/2009, 3760/2017 - essendo comunque stata assicurata la piena conoscenza della proposta di vendita nelle sue condizioni pattuite;
la sottoscrizione del preliminare però , così come per la prima vendita cui presenziò l'altra socia per espressa rinuncia alla prelazione (in evidente attuazione della precedente scrittura)
5 , può senz'altro valere come anticipato assenso alla cessione stessa e quindi anticipata rinuncia espressa, o quantomeno rinuncia tacita e per facta concludentia, al diritto stesso.
E' vero che l'accordo prevedeva al suo art. 7 una nuova formulazione procedurale del diritto di prelazione spettante ai soci da inserire nello statuto1 (inserimento poi effettivamente eseguito nell'assemblea straordinaria susseguente alla prima cessione delle quote), ma detta nuova formulazione non può, in una lettura complessiva della scrittura, essere riferita alla specifica previsione dell'articolo precedente, per il quale deve ritenersi operante l'assenso espresso della socia stessa.
Va poi notato che la clausola di impegno alla cessione di cui al preliminare, e la susseguente cessione se anche violasse il diritto di prelazione, non sarebbe di per sé nulla, ma comporterebbe, per l'efficacia reale prevista dalla giurisprudenza,
l'inefficacia relativa della cessione (comunque valida inter partes) verso gli altri soci e la società2, pur senza che ciò implichi un diritto di retratto per il socio 1 “ART. 7 DIRITTO DI PRELAZIONE – (da inserire in Statuto al posto dell'attuale previsione nell'art. 6)
7.01 La Parte che intenda cedere, conferire, permutare o donare, in tutto o in parte, le proprie Quote di Partecipazione, ovvero diritti o opzioni sulle stesse, dovrà offrirle in prelazione alle altre Parti, a parità di condizioni. L'offerta in prelazione dovrà essere comunicata dalla Parte che intende cedere le partecipazioni o i diritti sulle stesse alle altre Parti, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione del numero delle partecipazioni o dei diritti oggetto di cessione, il corrispettivo delle stesse, il nominativo del cessionario, le modalità di pagamento del corrispettivo e tutte le altre condizioni pattuite. La Parte cui sia stata indirizzata l'offerta dovrà comunicare la propria accettazione alla Parte offerente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'offerta medesima. L'esecuzione del pagamento ed il trasferimento delle partecipazioni o dei diritti oggetto di cessione, salvo i termini più favorevoli contenuti nell'offerta, dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione dell'offerta. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.» 2 Cass. 7003/2015 “In tema di società di capitali, l'acquisto di quote sociali effettuato in violazione del patto di prelazione statutariamente previsto in favore dei soci determina l'inefficacia, peraltro nella sola misura in cui si realizzi un'alterazione nella proporzione fra le rispettive quote, del relativo trasferimento nei confronti degli altri soci e della società, ma non anche la nullità del negozio traslativo tra il socio alienante ed il terzo acquirente.”
6 pretermesso (Cass. 12370/2014, 24559/2015), il cui interesse peraltro “non consiste nel mero rispetto del procedimento di cessione“ (Cass. 12797/2012).
2.2. Venendo alle altre condizioni per una pronuncia ex art. 2932 c.c. (azione di natura personale), va osservato che anche col suo difensore, invitò Parte_1
a stipulare prima della scadenza (doc. 5 attore, pec del 29.9.2020); lo CP_1
invitò poi avanti il notaio rogante per una data fissata, cui on si presentò CP_1
(doc. 8 , doc. 9 attore), senza alcun riscontro. Nell'invito a stipulare3 era implicita anche l'offerta del contestuale corrispettivo, da ritenersi fatta secondo gli usi, e comunque la seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, che escluda dubbi sulla concreta intenzione di adempiere (Cass. 2217/2013,
5875/2006).
Si deve quindi concludere che sia inadempiente al suo obbligo di CP_1
stipulare (che nega anche in questo giudizio); e che, se proprio fosse necessario attivare il procedimento statutario inerente la prelazione, anche detta mancanza sarebbe a lui addebitabile, poiché lo statuto vigente onera della relativa comunicazione il cedente, non il cessionario.
E' poi pacifico e non contestato che non si siano verificate le condizioni ostative di cui alla clausola 6.03 del preliminare.
Deve essere quindi pronunciata sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, condizionata al pagamento del corrispettivo convenuto di euro 54.000 in unica soluzione al momento della definitività della pronuncia stessa.
Cass. 12956/2016: “La clausola di prelazione di acquisto di quote sociali contenuta in un patto parasociale non è incompatibile con analoga clausola di prelazione statutaria (nella specie avente un oggetto più limitato, riguardando i soli atti di trasferimento a titolo oneroso e non anche quelli a titolo gratuito), atteso che, mentre la prelazione convenzionale ha esclusivamente effetti obbligatori tra le parti e la sua eventuale violazione, comportando unicamente un obbligo di risarcimento del danno in capo al soggetto inadempiente, non pone in discussione il corretto funzionamento dell'organizzazione sociale o la formazione del capitale, la prelazione statutaria ha efficacia reale e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente.” 3 “Ti invito pertanto a presentarti innanzi al predetto notaio in data 11 Maggio 2021, ore 18, per procedere alla vendita della quota, al prezzo stabilito di Euro 54.000,00 e ciò in adempimento degli obblighi contrattuali”
7 2.3. Quanto alla iscrizione della presente pronuncia al RI, richiesta da parte attrice, gli orientamenti non univoci dei giudici di merito si richiamano ora al principio di tassatività, ora a quello di completezza delle iscrizioni, con una interpretazione estensiva della formula “trasferimento” e “atto di trasferimento” di cui all'art. 2470
c.c.. Va adottato l'orientamento meno restrittivo (comprendente ad es. la domanda e la pronuncia di simulazione, cfr. Trib. Ferrara 9.5.2005 di questo estensore, Trib. Torino
4.6.2021, Trib. Napoli 22.10.2013; e anche di revocatoria, cfr. Trib. Milano
23.12.2014), ed è evidente che la sentenza traslativa ex art. 2932 c.c. modifica la titolarità delle quote, sicché la stessa va iscritta - solo una volta divenuta definitiva - al
RI, anche a cura della parte attrice stessa. Non possono invece essere impartiti “ordini”
a soggetti che non hanno partecipato al giudizio, né in questa sede al Conservatore del
RI, in difetto di specifica domanda da parte dell'attore.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (parametri fra i minimi e i medi, per la ridotta fase istruttoria/di trattazione).
P.Q.M.
Il RI, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dispone il trasferimento ex art. 2932 c.c. della proprietà della quota nella titolarità di ( ), di Controparte_1 CodiceFiscale_2
valore nominale pari ad Euro 1.000,00, rappresentante il 10% del capitale sociale della Società con sede legale a Lugo CP_2 Controparte_2
(RA), Via Concordia n. 22/1, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di
Ravenna al R.E.A. n. 204577, c.f. , in favore di P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), condizionatamente al versamento
[...] C.F._1
in unica soluzione a del corrispettivo convenuto di Controparte_1
euro 54.000 al momento della definitività della presente pronuncia;
2. dispone l'iscrizione della presente sentenza, una volta divenuta definitiva, presso il competente Registro delle Imprese di Ravenna, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità;
8 3. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore di , liquidate in euro 1.545 di Parte_1
anticipazioni ed euro 9.000 di compensi, oltre 15% spese generali, CP ed
IVA se dovuta.
Bologna, 30.4.2025
Il Presidente. rel. est.
Dott. Michele Guernelli
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il RI, composto da:
-dott. Michele Guernelli - Presidente Rel. est.
-dott. Antonio Costanzo - Giudice
-dott. Roberta Dioguardi - Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2605/2022 R. G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Claudia Bonizzato
ATTORE
Nei confronti di
( ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Giovanni Baracca
CONVENUTO
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo RI adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via principale:
1 - previo accertamento dell'inadempimento, da parte del Dott. dell'obbligo di Controparte_1 trasferire al Dott. - nel termine del 30.04.2021 e per il convenuto corrispettivo di Parte_1 Euro 54.000,00 (cinquantaquattromila) - la proprietà della quota ancora nella sua titolarità, di valore nominale pari ad Euro 1.000,00, rappresentante il 10% del capitale sociale della
[...]
con sede legale a Lugo (RA), Via Concordia n. 22/1, iscritta nel Controparte_2 Registro Imprese della CCIAA di Ravenna al R.E.A. n. 204577, c.f. n. , obbligo P.IVA_1 previsto all'art. 6 del contratto preliminare/accordo quadro dallo stesso sottoscritto (doc. 01 cit.), emettere - ex art. 2932 c.c. - sentenza avente efficacia traslativa tra le parti, che tenga luogo (per pronuncia costitutiva) del rogito definitivo di cessione della predetta quota a favore del Dott.
[...]
al convenuto prezzo di Euro 54.000,00, che il predetto si rende disponibile a versare in Parte_1 unica soluzione nel momento in cui il trasferimento della quota divenga definitivo;
- per gli effetti, disporre l'iscrizione della predetta sentenza costitutiva nel Registro delle imprese di Ravenna, ex art. 2470 c.c., ai fini della formalizzazione degli effetti della cessione nei confronti della e dei terzi, ordinando all'organo amministrativo in Controparte_2 carica di registrare nel libro soci della Società la conseguente modifica della titolarità delle quote di partecipazione nel capitale sociale della Società medesima e di attivarsi per l'esecuzione di tutti gli adempimenti formali, utili e necessari, al perfezionamento della predetta modifica, incluso il deposito al Registro Imprese di Ravenna.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per parte convenuta:
“Voglia il RI intestato rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, con la vittoria delle spese”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva dinnanzi all'adito RI , domandando, Controparte_1
previo accertamento del di lui inadempimento all'obbligo di trasferirgli la quota residua del 10% della società come Controparte_2 previsto da un accordo quadro inter partes dell'aprile 2018, la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. traslativa della definitiva cessione a sé medesimo della detta quota “al convenuto prezzo di Euro 54.000,00, che il predetto si rende disponibile a versare in unica soluzione nel momento in cui il trasferimento della quota divenga definitivo”, ordinandone l'iscrizione e il deposito al RI e l'iscrizione nel registro soci.
A sostegno della domanda l'attore esponeva che:
Cont
- l'originaria compagine sociale della (attività di servizi sanitari medico odontoiatrici e gestione di laboratori e servizi odontotecnici) era composta per il
2 60% da e per il 40% dalla figlia Controparte_1 Controparte_3 per il 40% e che con l'accordo quadro/contratto preliminare in questione il i era impegnato a cedergli il 50% delle quote per euro 270.000, come CP_1
in effetti avvenuto con cessione perfezionata il 6.4.2018; le parti avevano fra l'altro anche convenuto modifiche allo statuto sociale, perfezionate con adozione delle stesse nell'assemblea totalitaria del 12.9.2018;
- con lo stesso preliminare, i era obbligato a vendere, e CP_1 Parte_1
ad acquistare, il residuo 10% delle quote del primo al prezzo di euro 54.000 entro il 30.4.2021, cessione non perfezionatasi;
- prima della scadenza l'altra socia – che aveva firmato il preliminare ed era intervenuta alla prima cessione di quote “per rinunciare al diritto di prelazione ad essa spettante” (come precisato nell'atto), aveva stragiudizialmente eccepito l'invalidità della clausola di impegno al trasferimento della seconda quota per violazione del suo diritto statutario di prelazione;
- veva respinto le contestazioni e diffidato Parte_1 Controparte_1
alla stipula della seconda cessione, poi invitandolo avanti al notaio per una data prefissata, senza esito.
Argomentava l'attore che la socia era perfettamente a Controparte_3
conoscenza dei termini della seconda cessione, essendo stata parte ed avendo sottoscritto il preliminare in cui erano enunciati, e quindi a valere come denuntiatio della cessione stessa, in linea con il previgente statuto sociale;
conseguentemente aveva rinunciato all'esercizio della prelazione per facta concludentia, ovvero aveva fatto inutilmente decorrere il termine per esercitarla, così decadendo dalla relativa facoltà, neppure avendo dedotto alcun pregiudizio in ipotesi derivante dalla presunta violazione dello statuto.
Aggiungeva che la modifica statutaria di cui al preliminare, inerente la stessa clausola di prelazione, andava ex fide bona riferita ad eventuali cessioni a terzi, non ai soci/parti dell'accordo.
1.2. Si costituiva resistendo alla domanda, qualificando Controparte_1
l'accordo sulla seconda cessione quale diritto di opzione all'acquisto, ritenendo la
3 relativa richiesta di el 4.5.2021 tardiva, e comunque non integrante Parte_1
diffida ad adempiere, non contenendo offerta reale del corrispettivo, né le relative condizioni di pagamento.
Aggiungeva che la clausola statutaria di prelazione (applicabile lo statuto del 2018) aveva efficacia reale con opponibilità ai terzi, e l'eventuale cessione con essa contrastante avrebbe effetti obbligatori solo fra le parti, e non nei confronti di altri soci o della società, con conseguente eventuale diritto dell'attore al solo risarcimento del danno, mai allegato né dimostrato;
al più la socia aveva espresso la propria disponibilità a rinunciare al diritto, ove richiesta con l'attivazione delle modalità procedurali da statuto, e non la rinuncia vera e propria.
Negava conclusivamente la possibilità di trasferire la quota ex art. 2932 c.c. in violazione della clausola statutaria di prelazione;
al più, la sentenza ex art. 2932 doveva essere condizionata sia al pagamento del prezzo, sia al rispetto della clausola di prelazione.
Nessun ordine di iscrizione al RI poteva poi essere impartito alla società, non chiamata in giudizio.
1.3. La causa era solo documentalmente istruita;
veniva rimessa al collegio sulle conclusioni in epigrafe il 31.1.2025 a seguito di udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
2. Ritiene il Collegio che, sulla base delle acquisite risultanze processuali, vada accolta la domanda ex art. 2932 c.c..
2.1. Il c.d. “accordo quadro” (senza data, ma pacificamente risalente all'aprile 2018) indicava fra le “Parti” non solo e , Controparte_1 Parte_1
ma anche (che lo sottoscrisse in ogni pagina e alla fine) e Controparte_3 valeva espressamente “ad ogni effetto di legge” fra le stesse;
inoltre si precisava che “tra le parti si conviene e si pattuisce quanto segue”.
La vincolatività delle suddette previsioni anche per è Controparte_3
quindi chiaramente ricavabile dall'essere espressamente annoverata fra le “parti” e secondo quanto spora previsto.
4 Oltre alle altre clausole, in particolare l'art. 6 era rubricato “Impegno dell'acquirente all'acquisto di ulteriori quote..(da non traferire nello statuto)” e prevedeva (clausola 6.01) che “Entro il 30/04/2021 (“Periodo di trasferimento delle ulteriori Quote”) si impegna a vendere a Controparte_1 Parte_1
che si impegna ad acquistare, il 10% delle quote da esso detenute”.
Inoltre (clausola 6.02) “Durante il Periodo di trasferimento delle ulteriori Quote è fatto divieto al Venditore di trasferire le Quote a soggetti diversi dall'Acquirente.
Eventuali trasferimenti di ulteriori Quote in violazione di tale previsione negoziale saranno invalide e prive di effetti. Durante il Periodo di trasferimento delle ulteriori Quote altresì fatto divieto alle Parti di recedere dalla Società.”
Infine (6.03) “Il corrispettivo dell'acquisto del 10% delle Quote detenute da viene sin d'ora quantificato in Euro 54.000,00 Controparte_1
(cinquantaquattromila/00)”.
Da quanto sopra è possibile intanto concludere, come osservato dall'attore, che di vero preliminare di cessione di quote si tratti, e non di mera previsione di diritto di opzione, essendo stabilito un vero e proprio obbligo del di Parte_1
acquistare. Il preliminare è sotto questo aspetto completo, prevedendo tutti gli elementi essenziali del definitivo (bene da trasferire, corrispettivo, termine per l'adempimento).
Per ovviamente l'impegno specifico (peraltro Controparte_3
comprendente anche gli obblighi di cui alla soprariportata clausola 6.02, inerente il divieto di “trasferimenti a soggetti diversi dall'Acquirente” ) non poteva avere lo stesso contenuto come per il soggetto venditore e per quello acquirente, ma senz'altro la puntuazione ha assunto il valore di denuntiatio in relazione al diritto di prelazione (nella vecchia o nuova formulazione), come da giurisprudenza – seppure in tema di prelazione agraria - citata dall'attore (Cass. 16025/2010, e anche
1192/2007,1348/2009, 3760/2017 - essendo comunque stata assicurata la piena conoscenza della proposta di vendita nelle sue condizioni pattuite;
la sottoscrizione del preliminare però , così come per la prima vendita cui presenziò l'altra socia per espressa rinuncia alla prelazione (in evidente attuazione della precedente scrittura)
5 , può senz'altro valere come anticipato assenso alla cessione stessa e quindi anticipata rinuncia espressa, o quantomeno rinuncia tacita e per facta concludentia, al diritto stesso.
E' vero che l'accordo prevedeva al suo art. 7 una nuova formulazione procedurale del diritto di prelazione spettante ai soci da inserire nello statuto1 (inserimento poi effettivamente eseguito nell'assemblea straordinaria susseguente alla prima cessione delle quote), ma detta nuova formulazione non può, in una lettura complessiva della scrittura, essere riferita alla specifica previsione dell'articolo precedente, per il quale deve ritenersi operante l'assenso espresso della socia stessa.
Va poi notato che la clausola di impegno alla cessione di cui al preliminare, e la susseguente cessione se anche violasse il diritto di prelazione, non sarebbe di per sé nulla, ma comporterebbe, per l'efficacia reale prevista dalla giurisprudenza,
l'inefficacia relativa della cessione (comunque valida inter partes) verso gli altri soci e la società2, pur senza che ciò implichi un diritto di retratto per il socio 1 “ART. 7 DIRITTO DI PRELAZIONE – (da inserire in Statuto al posto dell'attuale previsione nell'art. 6)
7.01 La Parte che intenda cedere, conferire, permutare o donare, in tutto o in parte, le proprie Quote di Partecipazione, ovvero diritti o opzioni sulle stesse, dovrà offrirle in prelazione alle altre Parti, a parità di condizioni. L'offerta in prelazione dovrà essere comunicata dalla Parte che intende cedere le partecipazioni o i diritti sulle stesse alle altre Parti, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione del numero delle partecipazioni o dei diritti oggetto di cessione, il corrispettivo delle stesse, il nominativo del cessionario, le modalità di pagamento del corrispettivo e tutte le altre condizioni pattuite. La Parte cui sia stata indirizzata l'offerta dovrà comunicare la propria accettazione alla Parte offerente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'offerta medesima. L'esecuzione del pagamento ed il trasferimento delle partecipazioni o dei diritti oggetto di cessione, salvo i termini più favorevoli contenuti nell'offerta, dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione dell'offerta. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.» 2 Cass. 7003/2015 “In tema di società di capitali, l'acquisto di quote sociali effettuato in violazione del patto di prelazione statutariamente previsto in favore dei soci determina l'inefficacia, peraltro nella sola misura in cui si realizzi un'alterazione nella proporzione fra le rispettive quote, del relativo trasferimento nei confronti degli altri soci e della società, ma non anche la nullità del negozio traslativo tra il socio alienante ed il terzo acquirente.”
6 pretermesso (Cass. 12370/2014, 24559/2015), il cui interesse peraltro “non consiste nel mero rispetto del procedimento di cessione“ (Cass. 12797/2012).
2.2. Venendo alle altre condizioni per una pronuncia ex art. 2932 c.c. (azione di natura personale), va osservato che anche col suo difensore, invitò Parte_1
a stipulare prima della scadenza (doc. 5 attore, pec del 29.9.2020); lo CP_1
invitò poi avanti il notaio rogante per una data fissata, cui on si presentò CP_1
(doc. 8 , doc. 9 attore), senza alcun riscontro. Nell'invito a stipulare3 era implicita anche l'offerta del contestuale corrispettivo, da ritenersi fatta secondo gli usi, e comunque la seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, che escluda dubbi sulla concreta intenzione di adempiere (Cass. 2217/2013,
5875/2006).
Si deve quindi concludere che sia inadempiente al suo obbligo di CP_1
stipulare (che nega anche in questo giudizio); e che, se proprio fosse necessario attivare il procedimento statutario inerente la prelazione, anche detta mancanza sarebbe a lui addebitabile, poiché lo statuto vigente onera della relativa comunicazione il cedente, non il cessionario.
E' poi pacifico e non contestato che non si siano verificate le condizioni ostative di cui alla clausola 6.03 del preliminare.
Deve essere quindi pronunciata sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, condizionata al pagamento del corrispettivo convenuto di euro 54.000 in unica soluzione al momento della definitività della pronuncia stessa.
Cass. 12956/2016: “La clausola di prelazione di acquisto di quote sociali contenuta in un patto parasociale non è incompatibile con analoga clausola di prelazione statutaria (nella specie avente un oggetto più limitato, riguardando i soli atti di trasferimento a titolo oneroso e non anche quelli a titolo gratuito), atteso che, mentre la prelazione convenzionale ha esclusivamente effetti obbligatori tra le parti e la sua eventuale violazione, comportando unicamente un obbligo di risarcimento del danno in capo al soggetto inadempiente, non pone in discussione il corretto funzionamento dell'organizzazione sociale o la formazione del capitale, la prelazione statutaria ha efficacia reale e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente.” 3 “Ti invito pertanto a presentarti innanzi al predetto notaio in data 11 Maggio 2021, ore 18, per procedere alla vendita della quota, al prezzo stabilito di Euro 54.000,00 e ciò in adempimento degli obblighi contrattuali”
7 2.3. Quanto alla iscrizione della presente pronuncia al RI, richiesta da parte attrice, gli orientamenti non univoci dei giudici di merito si richiamano ora al principio di tassatività, ora a quello di completezza delle iscrizioni, con una interpretazione estensiva della formula “trasferimento” e “atto di trasferimento” di cui all'art. 2470
c.c.. Va adottato l'orientamento meno restrittivo (comprendente ad es. la domanda e la pronuncia di simulazione, cfr. Trib. Ferrara 9.5.2005 di questo estensore, Trib. Torino
4.6.2021, Trib. Napoli 22.10.2013; e anche di revocatoria, cfr. Trib. Milano
23.12.2014), ed è evidente che la sentenza traslativa ex art. 2932 c.c. modifica la titolarità delle quote, sicché la stessa va iscritta - solo una volta divenuta definitiva - al
RI, anche a cura della parte attrice stessa. Non possono invece essere impartiti “ordini”
a soggetti che non hanno partecipato al giudizio, né in questa sede al Conservatore del
RI, in difetto di specifica domanda da parte dell'attore.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (parametri fra i minimi e i medi, per la ridotta fase istruttoria/di trattazione).
P.Q.M.
Il RI, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dispone il trasferimento ex art. 2932 c.c. della proprietà della quota nella titolarità di ( ), di Controparte_1 CodiceFiscale_2
valore nominale pari ad Euro 1.000,00, rappresentante il 10% del capitale sociale della Società con sede legale a Lugo CP_2 Controparte_2
(RA), Via Concordia n. 22/1, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di
Ravenna al R.E.A. n. 204577, c.f. , in favore di P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), condizionatamente al versamento
[...] C.F._1
in unica soluzione a del corrispettivo convenuto di Controparte_1
euro 54.000 al momento della definitività della presente pronuncia;
2. dispone l'iscrizione della presente sentenza, una volta divenuta definitiva, presso il competente Registro delle Imprese di Ravenna, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità;
8 3. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore di , liquidate in euro 1.545 di Parte_1
anticipazioni ed euro 9.000 di compensi, oltre 15% spese generali, CP ed
IVA se dovuta.
Bologna, 30.4.2025
Il Presidente. rel. est.
Dott. Michele Guernelli
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