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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 18/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 2782 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
NEOS SPA (p. iva n. 08254440012), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. GATTI EUGENIA NICOLETTA e dell'Avv.GIANLUIGI VILLASCHI, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec dei difensori eugenia.gatti@milano.pecavvocati.it e gianluigi.villaschi@milano.pecavvocati.it;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
VA ER (nato a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
TARQUINIO MICHELE, con domicilio eletto in Busto Arsizio al Viale delle Rimembranze n.16, presso lo studio dell'Avvocato Malacrida;
PARTE APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo ER AN ha adito il Giudice di Pace di Busto Arsizio per ottenere l'ingiunzione di pagamento nei confronti di Neos s.p.a. in relazione al ritardo del volo da Milano Malpensa a
Mombasa del 26 febbraio 2020 chiedendo l'indennizzo previsto dall'articolo 7 comma 1 lettera c) del
Regolamento CE 261/2004 nella somma di euro 600,00 in quanto il volo giungeva a destinazione con tre ore e
37 minuti di ritardo.
Con atto di opposizione ritualmente notificato Neos s.p.a. ha contestato: l'esonero di responsabilità del vettore per essere intervenuta una circostanza eccezionale e cioè il danneggiamento dell'aeromobile proveniente dalla precedente rotazione da parte della società di handling;
la inesatta misura della compensazione pecuniaria, che avrebbe dovuto essere ridotta della metà ai sensi dell'articolo 7.2. del Regolamento CE 261/2004 in quanto il ritardo era inferiore alle quattro ore.
Ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e in subordine ha chiesto di ridurre l'importo della compensazione pecuniaria.
Si è costituita in giudizio la parte opposta contestando in fatto e in diritto le doglianze dell'opponente e concludendo con la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo e in via subordinata chiedendo la condanna della
Neos s.p.a. al pagamento della somma di euro 300,00.
Con sentenza n. 74/2024 depositata e pubblicata in data 22.01.2024 il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione
- 1 - confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando Neos s.p.a. al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione, con atto di citazione ritualmente notificato Neos s.p.a. ha proposto appello deducendo che erroneamente il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione in quanto sussisteva la circostanza eccezionale dedotta e comunque la compensazione avrebbe dovuto essere dimezzata e ha chiesto la riforma della sentenza del Giudice di Pace e per l'effetto ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo mandando assolta
Neos da ogni obbligo di pagamento in favore dell'appellato e in via subordinata ha chiesto comunque di dimezzare l'importo della compensazione previa revoca del decreto ingiuntivo con compensazione delle spese di lite.
Si è costituita parte appellata ribadendo le eccezioni sollevate in primo grado e concludendo per il rigetto dell'appello e chiedendo in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna di parte appellante al pagamento della somma pari ad euro 600,00 oltre alla conferma della parte della sentenza di primo grado in punto di spese legali;
in via ulteriormente subordinata ha chiesto di condannare la Neos s.p.a. al pagamento della somma di euro 300,00 e di confermare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese legali.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
281 sexies c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Parte appellata aveva agito in giudizio in primo grado in via monitoria per ottenere la condanna di Neos s.p.a. al pagamento della compensazione pecuniaria nella misura di euro 600,00 prevista dall'art. 7 del Regolamento CE
261/2004 a causa dell'arrivo con 3 ore e 37 di ritardo a Mombasa del volo partito da Milano Malpensa in data
26.02.2020.
In primo grado il Giudice di Pace, aveva rigettato l'opposizione proposta da Neos s.p.a. non ritenendo sussistente la circostanza eccezionale dedotta da Neos e non dimezzando l'importo dovuto in compensazione.
Ebbene mentre deve, seppur con diversa motivazione, confermarsi la mancata sussistenza di una circostanza eccezionale, non si può condividere la decisione del Giudice di primo grado di non procedere al dimezzamento della compensazione.
Quanto alla circostanza eccezionale, infatti, va osservato che sulla scorta della giurisprudenza della Corte di
Giustizia, non costituisce ipotesi di esenzione il problema tecnico occorso ad un aeromobile, che determini la cancellazione o il ritardo del volo, non rientrando nella nozione di «circostanze eccezionali», individuabili esclusivamente in quegli eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo (Corte di Giustizia UE 19.11.2009 C-402/07C-432/07; Corte di Giustizia UE Sez IV
22.12.2008 C-549/07).
Nel caso di specie, il problema tecnico che ha cagionato il ritardo è individuabile nel danno alla fusoliera dell'aeromobile causato dal non corretto posizionamento dei cunei che bloccano le ruote dell'aereo effettuato dalla società di Handling dell'aeroporto di Milano Malpensa, ossia da un evento inerente l'attività ordinaria dell'aeroporto e, quindi, non ad una «circostanza eccezionale» (su un caso analogo: Corte di Giustizia Sez V
14.11.2014 C-394/14).
- 2 - Quanto invece all'accoglimento del motivo di appello relativo alla dimidiazione dell'importo spettante al passeggero va osservato quanto segue.
In via generale va precisato che i diritti minimi dei passeggeri nei casi di negato imbarco, cancellazione e ritardo dei voli aerei, smarrimento dei bagagli, sono fissati dal Regolamento CE n. 261/2004, che pone a carico delle compagnie aeree precisi obblighi di assistenza, informazione, compensazione pecuniaria.
Detto regolamento ha istituito una vera e propria "Carta dei diritti del passeggero" (direttamente applicabile negli
Stati membri e rinvenibile sul sito internet dell'ENAC) relativa ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario o da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione per un aeroporto comunitario quando la compagnia aerea è comunitaria.
Viene quindi in rilievo l'art. 7 del Regolamento CE 261/2004, che prevede il "diritto a compensazione pecuniaria", cd. denied-boarding compensation, predeterminando importi fissi in base alle tratte (espresse in chilometri), che la compagnia aerea deve corrispondere non solo in caso di cancellazione ma anche in caso di ritardo (oltre al rimborso del biglietto, alla riprotezione su altro volo e all'assistenza specifica): "1…i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:
• a) 250 EURO per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
• b) 400 EURO per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
• c) 600 EURO per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b)".
È peraltro principio ormai consolidato che il sistema della compensazione pecuniaria operi anche nei casi di ritardo prolungato del volo oltre le tre ore rispetto all'orario di arrivo programmato, dovendosi equiparare tali casi a quelli di negato imbarco o cancellazione.
Ed invero, come affermato dalla Corte di Giustizia Europea, sulla scorta del principio di parità di trattamento, "Gli
artt. 5,6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore,
ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo" (Corte di Giustizia Europea C-402/07 Sturgeon 2009). Analogamente, con la successiva sentenza del 26.2.2013 (nella causa C-11/11 tra A.F. e H. - G.F. e L. - T.F.) si stabilisce che "allorché subiscano un ritardo prolungato, ovvero di durata pari o superiore a tre ore, i passeggeri dei voli in tal modo ritardati, analogamente ai passeggeri il cui volo iniziale sia stato cancellato … dispongono di un diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 261/2004, dal momento che subiscono una perdita di tempo irreversibile e, di conseguenza, un disagio analoghi" (v. anche, negli stessi termini, sentenza 23.10.2012 nella causa C-344/04 I.A.T. Association, dove si afferma che "il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri).
Pertanto, al fine di evitare ingiuste differenziazioni e di rafforzare la tutela di tutti i passeggeri (scopo primario del
Regolamento CE, come emerge anche dagli iniziali "considerando"), si è ormai radicata un'interpretazione estensiva della normativa citata, nel senso di applicarla anche ai casi di ritardo prolungato (v. anche art. 2.4
- 3 - della Carta di Diritti del Passeggero, su sito ENAC).
Ciò precisato, e venendo al caso di specie va osservato che il volo oggetto di giudizio è arrivato a destinazione con 3 ore e 37 minuti di ritardo.
Dunque la compensazione che sarebbe prevista nel caso di specie alla luce della distanza tra i due aeroporti ( pari ad euro 600,00) dovrà essere decurtata del 50% ai sensi dell'art. 7, n°2, lettera C, posto che l'appellante ha raggiunto la destinazione finale con un ritardo di tre ore e 37 minuti e dunque non superiore a quattro rispetto all'originario programma di viaggio.
L'applicabilità della suddetta decurtazione è stata affermata dalla Corte di Giustizia U.E. che, con la citata sentenza 19.11.2009, al punto 63 ha stabilito quanto segue:
'Occorre precisare che l'importo della compensazione pecuniaria dovuta ad un passeggero ai sensi dell'art. 7, n.
1, del regolamento n. 261/2004 può essere ridotto del 50% se sono presenti le condizioni stabilite dal n. 2 di tale articolo. Sebbene quest'ultima disposizione menzioni unicamente l'ipotesi dell'imbarco su un volo alternativo, va constatato che la riduzione dell'importo della compensazione pecuniaria prevista dipende unicamente dal ritardo in cui sono incorsi i passeggeri, per cui nulla impedisce di applicare mutatis mutandis tale disposizione alle compensazioni versate ai passeggeri di voli ritardati.”
Ne consegue che l'importo della compensazione pecuniaria dovuta al passeggero di un volo ritardato che giunge alla destinazione finale tre ore o più dopo l'orario d'arrivo originariamente previsto può essere ridotto del
50%, ai sensi dell'art. 7, n. 2, lett. c), del regolamento n. 261/2004, quando il ritardo, per un volo che non rientra nell'art. 7, n. 2, lett. a) e b), rimanga inferiore a quattro ore'.
Tutto ciò premesso e accertato che non è contestato che il passeggero sia arrivato nella destinazione finale del suo viaggio con un ritardo di tre ore e 37 minuti in assenza della prova ( che doveva essere fornita da parte appellante) di un qualche fatto estintivo o modificativo del corrispondente obbligo del vettore (di assicurare la tempestività del viaggio), ossia un qualche caso fortuito, forza maggiore od altro fatto non imputabile, e tenuto conto della distanza tra i due aeroporti e della riduzione del 50 per cento per il ritardo inferiore alle quattro ore ai sensi dell'articolo 7 n. 2 lettera c) del Regolamento Ce 261/2004, l'appello deve essere parzialmente accolto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.1173/2020 emesso dal Giudice di Pace di Busto Arsizio e con la conseguente condanna di Neos s.p.a. alla corresponsione della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7, n. 2, lett. c), del regolamento UE n. 261/2004 in favore di AN ER da liquidarsi nella misura di 300,00 euro.
Su tale somma andranno calcolati gli interessi dalla data di costituzione in mora della convenuta (data della notifica del decreto ingiuntivo- 17.12.2020).
Si perviene così alla conclusione per cui la somma complessiva dovuta a parte appellata è pari ad € 300.00, oltre interessi legali dal 17.12.2020 fino al saldo.
Tanto premesso, in parziale accoglimento dell'appello, e riformando la sentenza di primo grado con revoca del decreto ingiuntivo opposto, Neos s.p.a. deve essere condannata alla corresponsione in favore di AN ER
della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7, n. 2, lett. c), del regolamento UE n. 261/2004, che liquida nella misura di 300,00 euro oltre interessi legali dal 17.12.2020 e fino al saldo.
In applicazione dell'art. 336 c.p.c. e all'esito di una valutazione complessiva della lite, in base ad un criterio unitario e globale della stessa nonché al comportamento processuale delle parti, le spese di lite, del doppio
- 4 - grado, alla luce del solo parziale accoglimento dell'appello possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 74/2024 del Giudice di Pace di Busto Arsizio depositata il 22.01.2024, proposto da Neos s.p.a. nei confronti di AN ER, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo n. 1173/2020 emesso dal Giudice di Pace di Busto Arsizio e condanna Neos s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di AN ER della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7, n. 2, lett. c), del regolamento UE n. 261/2004, che liquida nella misura di 300,00 euro oltre interessi legali dal 17.12.2020 e fino al saldo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Busto Arsizio, il 18/03/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 2782 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
NEOS SPA (p. iva n. 08254440012), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. GATTI EUGENIA NICOLETTA e dell'Avv.GIANLUIGI VILLASCHI, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec dei difensori eugenia.gatti@milano.pecavvocati.it e gianluigi.villaschi@milano.pecavvocati.it;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
VA ER (nato a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
TARQUINIO MICHELE, con domicilio eletto in Busto Arsizio al Viale delle Rimembranze n.16, presso lo studio dell'Avvocato Malacrida;
PARTE APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo ER AN ha adito il Giudice di Pace di Busto Arsizio per ottenere l'ingiunzione di pagamento nei confronti di Neos s.p.a. in relazione al ritardo del volo da Milano Malpensa a
Mombasa del 26 febbraio 2020 chiedendo l'indennizzo previsto dall'articolo 7 comma 1 lettera c) del
Regolamento CE 261/2004 nella somma di euro 600,00 in quanto il volo giungeva a destinazione con tre ore e
37 minuti di ritardo.
Con atto di opposizione ritualmente notificato Neos s.p.a. ha contestato: l'esonero di responsabilità del vettore per essere intervenuta una circostanza eccezionale e cioè il danneggiamento dell'aeromobile proveniente dalla precedente rotazione da parte della società di handling;
la inesatta misura della compensazione pecuniaria, che avrebbe dovuto essere ridotta della metà ai sensi dell'articolo 7.2. del Regolamento CE 261/2004 in quanto il ritardo era inferiore alle quattro ore.
Ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e in subordine ha chiesto di ridurre l'importo della compensazione pecuniaria.
Si è costituita in giudizio la parte opposta contestando in fatto e in diritto le doglianze dell'opponente e concludendo con la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo e in via subordinata chiedendo la condanna della
Neos s.p.a. al pagamento della somma di euro 300,00.
Con sentenza n. 74/2024 depositata e pubblicata in data 22.01.2024 il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione
- 1 - confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando Neos s.p.a. al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione, con atto di citazione ritualmente notificato Neos s.p.a. ha proposto appello deducendo che erroneamente il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione in quanto sussisteva la circostanza eccezionale dedotta e comunque la compensazione avrebbe dovuto essere dimezzata e ha chiesto la riforma della sentenza del Giudice di Pace e per l'effetto ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo mandando assolta
Neos da ogni obbligo di pagamento in favore dell'appellato e in via subordinata ha chiesto comunque di dimezzare l'importo della compensazione previa revoca del decreto ingiuntivo con compensazione delle spese di lite.
Si è costituita parte appellata ribadendo le eccezioni sollevate in primo grado e concludendo per il rigetto dell'appello e chiedendo in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna di parte appellante al pagamento della somma pari ad euro 600,00 oltre alla conferma della parte della sentenza di primo grado in punto di spese legali;
in via ulteriormente subordinata ha chiesto di condannare la Neos s.p.a. al pagamento della somma di euro 300,00 e di confermare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese legali.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
281 sexies c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Parte appellata aveva agito in giudizio in primo grado in via monitoria per ottenere la condanna di Neos s.p.a. al pagamento della compensazione pecuniaria nella misura di euro 600,00 prevista dall'art. 7 del Regolamento CE
261/2004 a causa dell'arrivo con 3 ore e 37 di ritardo a Mombasa del volo partito da Milano Malpensa in data
26.02.2020.
In primo grado il Giudice di Pace, aveva rigettato l'opposizione proposta da Neos s.p.a. non ritenendo sussistente la circostanza eccezionale dedotta da Neos e non dimezzando l'importo dovuto in compensazione.
Ebbene mentre deve, seppur con diversa motivazione, confermarsi la mancata sussistenza di una circostanza eccezionale, non si può condividere la decisione del Giudice di primo grado di non procedere al dimezzamento della compensazione.
Quanto alla circostanza eccezionale, infatti, va osservato che sulla scorta della giurisprudenza della Corte di
Giustizia, non costituisce ipotesi di esenzione il problema tecnico occorso ad un aeromobile, che determini la cancellazione o il ritardo del volo, non rientrando nella nozione di «circostanze eccezionali», individuabili esclusivamente in quegli eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo (Corte di Giustizia UE 19.11.2009 C-402/07C-432/07; Corte di Giustizia UE Sez IV
22.12.2008 C-549/07).
Nel caso di specie, il problema tecnico che ha cagionato il ritardo è individuabile nel danno alla fusoliera dell'aeromobile causato dal non corretto posizionamento dei cunei che bloccano le ruote dell'aereo effettuato dalla società di Handling dell'aeroporto di Milano Malpensa, ossia da un evento inerente l'attività ordinaria dell'aeroporto e, quindi, non ad una «circostanza eccezionale» (su un caso analogo: Corte di Giustizia Sez V
14.11.2014 C-394/14).
- 2 - Quanto invece all'accoglimento del motivo di appello relativo alla dimidiazione dell'importo spettante al passeggero va osservato quanto segue.
In via generale va precisato che i diritti minimi dei passeggeri nei casi di negato imbarco, cancellazione e ritardo dei voli aerei, smarrimento dei bagagli, sono fissati dal Regolamento CE n. 261/2004, che pone a carico delle compagnie aeree precisi obblighi di assistenza, informazione, compensazione pecuniaria.
Detto regolamento ha istituito una vera e propria "Carta dei diritti del passeggero" (direttamente applicabile negli
Stati membri e rinvenibile sul sito internet dell'ENAC) relativa ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario o da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione per un aeroporto comunitario quando la compagnia aerea è comunitaria.
Viene quindi in rilievo l'art. 7 del Regolamento CE 261/2004, che prevede il "diritto a compensazione pecuniaria", cd. denied-boarding compensation, predeterminando importi fissi in base alle tratte (espresse in chilometri), che la compagnia aerea deve corrispondere non solo in caso di cancellazione ma anche in caso di ritardo (oltre al rimborso del biglietto, alla riprotezione su altro volo e all'assistenza specifica): "1…i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:
• a) 250 EURO per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
• b) 400 EURO per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
• c) 600 EURO per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b)".
È peraltro principio ormai consolidato che il sistema della compensazione pecuniaria operi anche nei casi di ritardo prolungato del volo oltre le tre ore rispetto all'orario di arrivo programmato, dovendosi equiparare tali casi a quelli di negato imbarco o cancellazione.
Ed invero, come affermato dalla Corte di Giustizia Europea, sulla scorta del principio di parità di trattamento, "Gli
artt. 5,6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore,
ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo" (Corte di Giustizia Europea C-402/07 Sturgeon 2009). Analogamente, con la successiva sentenza del 26.2.2013 (nella causa C-11/11 tra A.F. e H. - G.F. e L. - T.F.) si stabilisce che "allorché subiscano un ritardo prolungato, ovvero di durata pari o superiore a tre ore, i passeggeri dei voli in tal modo ritardati, analogamente ai passeggeri il cui volo iniziale sia stato cancellato … dispongono di un diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 261/2004, dal momento che subiscono una perdita di tempo irreversibile e, di conseguenza, un disagio analoghi" (v. anche, negli stessi termini, sentenza 23.10.2012 nella causa C-344/04 I.A.T. Association, dove si afferma che "il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri).
Pertanto, al fine di evitare ingiuste differenziazioni e di rafforzare la tutela di tutti i passeggeri (scopo primario del
Regolamento CE, come emerge anche dagli iniziali "considerando"), si è ormai radicata un'interpretazione estensiva della normativa citata, nel senso di applicarla anche ai casi di ritardo prolungato (v. anche art. 2.4
- 3 - della Carta di Diritti del Passeggero, su sito ENAC).
Ciò precisato, e venendo al caso di specie va osservato che il volo oggetto di giudizio è arrivato a destinazione con 3 ore e 37 minuti di ritardo.
Dunque la compensazione che sarebbe prevista nel caso di specie alla luce della distanza tra i due aeroporti ( pari ad euro 600,00) dovrà essere decurtata del 50% ai sensi dell'art. 7, n°2, lettera C, posto che l'appellante ha raggiunto la destinazione finale con un ritardo di tre ore e 37 minuti e dunque non superiore a quattro rispetto all'originario programma di viaggio.
L'applicabilità della suddetta decurtazione è stata affermata dalla Corte di Giustizia U.E. che, con la citata sentenza 19.11.2009, al punto 63 ha stabilito quanto segue:
'Occorre precisare che l'importo della compensazione pecuniaria dovuta ad un passeggero ai sensi dell'art. 7, n.
1, del regolamento n. 261/2004 può essere ridotto del 50% se sono presenti le condizioni stabilite dal n. 2 di tale articolo. Sebbene quest'ultima disposizione menzioni unicamente l'ipotesi dell'imbarco su un volo alternativo, va constatato che la riduzione dell'importo della compensazione pecuniaria prevista dipende unicamente dal ritardo in cui sono incorsi i passeggeri, per cui nulla impedisce di applicare mutatis mutandis tale disposizione alle compensazioni versate ai passeggeri di voli ritardati.”
Ne consegue che l'importo della compensazione pecuniaria dovuta al passeggero di un volo ritardato che giunge alla destinazione finale tre ore o più dopo l'orario d'arrivo originariamente previsto può essere ridotto del
50%, ai sensi dell'art. 7, n. 2, lett. c), del regolamento n. 261/2004, quando il ritardo, per un volo che non rientra nell'art. 7, n. 2, lett. a) e b), rimanga inferiore a quattro ore'.
Tutto ciò premesso e accertato che non è contestato che il passeggero sia arrivato nella destinazione finale del suo viaggio con un ritardo di tre ore e 37 minuti in assenza della prova ( che doveva essere fornita da parte appellante) di un qualche fatto estintivo o modificativo del corrispondente obbligo del vettore (di assicurare la tempestività del viaggio), ossia un qualche caso fortuito, forza maggiore od altro fatto non imputabile, e tenuto conto della distanza tra i due aeroporti e della riduzione del 50 per cento per il ritardo inferiore alle quattro ore ai sensi dell'articolo 7 n. 2 lettera c) del Regolamento Ce 261/2004, l'appello deve essere parzialmente accolto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.1173/2020 emesso dal Giudice di Pace di Busto Arsizio e con la conseguente condanna di Neos s.p.a. alla corresponsione della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7, n. 2, lett. c), del regolamento UE n. 261/2004 in favore di AN ER da liquidarsi nella misura di 300,00 euro.
Su tale somma andranno calcolati gli interessi dalla data di costituzione in mora della convenuta (data della notifica del decreto ingiuntivo- 17.12.2020).
Si perviene così alla conclusione per cui la somma complessiva dovuta a parte appellata è pari ad € 300.00, oltre interessi legali dal 17.12.2020 fino al saldo.
Tanto premesso, in parziale accoglimento dell'appello, e riformando la sentenza di primo grado con revoca del decreto ingiuntivo opposto, Neos s.p.a. deve essere condannata alla corresponsione in favore di AN ER
della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7, n. 2, lett. c), del regolamento UE n. 261/2004, che liquida nella misura di 300,00 euro oltre interessi legali dal 17.12.2020 e fino al saldo.
In applicazione dell'art. 336 c.p.c. e all'esito di una valutazione complessiva della lite, in base ad un criterio unitario e globale della stessa nonché al comportamento processuale delle parti, le spese di lite, del doppio
- 4 - grado, alla luce del solo parziale accoglimento dell'appello possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 74/2024 del Giudice di Pace di Busto Arsizio depositata il 22.01.2024, proposto da Neos s.p.a. nei confronti di AN ER, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo n. 1173/2020 emesso dal Giudice di Pace di Busto Arsizio e condanna Neos s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di AN ER della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7, n. 2, lett. c), del regolamento UE n. 261/2004, che liquida nella misura di 300,00 euro oltre interessi legali dal 17.12.2020 e fino al saldo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Busto Arsizio, il 18/03/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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