Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 9
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 42 DPR 600/1973 per mancanza delega sottoscrizione

    La delega di firma per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di semplice delega di firma e non di funzioni, ed è imputabile all'organo delegante. La delega può avvenire tramite ordini di servizio interno senza necessità di indicazione nominativa. Non vi è obbligo di allegare la delega all'atto impugnato.

  • Rigettato
    Violazione art. 109 TUIR e art. 5 D.Lgs. 446/97

    Per la deducibilità di un costo, il contribuente deve provare l'esistenza, la natura, la ragione e la coerenza economica del costo, oltre alla corretta contabilizzazione. La ricorrente non ha fornito documentazione sufficiente a giustificare i costi contabilizzati.

  • Rigettato
    Violazione art. 19 DPR 633/72

    Per la deducibilità di un costo e la detraibilità dell'IVA, il contribuente deve provare l'esistenza, la natura, la ragione e la coerenza economica del costo. La ricorrente non ha fornito documentazione sufficiente a giustificare i costi contabilizzati.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 comma 5 bis D.Lgs. 546/92

    L'Amministrazione ha provato le ragioni oggettive dell'accertamento, dimostrando che la società non è riuscita a fornire la documentazione a corredo dei costi contabilizzati e contestati.

  • Rigettato
    Violazione principio affidamento e buona fede (art. 10 L. 212/2000)

    Le violazioni contestate riguardavano spese di rappresentanza e operazioni oggettivamente inesistenti, definite con ravvedimento speciale. L'eccezione è pretestuosa.

  • Rigettato
    Violazione art. 2697 c.c. (onere della prova)

    L'onere di provare l'inerenza di un costo spetta al contribuente. La ricorrente non ha provato la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 109 TUIR né ha fornito elementi di documentazione.

  • Rigettato
    Violazione art. 41 bis DPR 600/73

    L'accertamento parziale può essere emesso su qualsiasi elemento, non richiede elementi certi ma presunzioni gravi, precise e concordanti. Il recupero a tassazione può avvenire anche con una sola verifica.

  • Rigettato
    Violazione art. 163 DPR 917/1986 e art. 67 c.1 DPR 600/1973

    I costi dedotti dalla ricorrente, essendo privi di documentazione a supporto, sono stati ripresi a tassazione dall'Ufficio. Non si ravvisa doppia imposizione fiscale.

  • Rigettato
    Violazione art. 17 D.Lgs. 472/1997 (sanzioni)

    Le sanzioni amministrative sono a carico della persona giuridica e sono state irrogate contestualmente all'accertamento.

  • Rigettato
    Jus Superveniens

    L'eccezione è generica e priva di fondamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
    Numero : 9
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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