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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 11/02/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1495 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
PRINCIPATO e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Aversa (CE) alla Via P. Riverso n. 202
Appellante/appellata incidentale
E
elettivamente domiciliata in AVERSA alla Via Controparte_1
Leonardo da Vinci n. 66, presso l'avv. Maddalena De Rosa che la rappresenta e difende
Appellata/appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato presso questa Corte in data 01.06.2024,
[...]
proponeva tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza n. 2241/2024 pubblicata in data 03.05.2024, con la quale il
Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento della domanda di la condannava al Controparte_1 pagamento della somma di € 16.283,32 a titolo di differenze retributive per il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 01.10.2015 al 25.09.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e della metà delle spese di lite.
Censurava la sentenza impugnata lamentando “Violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia di onere della prova – mancata valutazione di prove documentali aventi valore “confessorio”” [in particolare A) della Racc.ta A/R del
24/10/2018 inviata dalla Sig.ra alla IMPRESA SOCIALE Controparte_1
“LA PICCOLA REGGIA S.A.S.”, mediante la quale la prima, nello specificare con esattezza il riferimento all'intero periodo di lavoro, vale a dire dal
01.10.2015 al 25.09.2018, richiedeva alla seconda esclusivamente:
1. La consegna delle buste paga da luglio 2018 a settembre 2018; 2. Il pagamento della retribuzione di luglio 2018 (importo erogato in acconto € 200,00);
3. Il pagamento della retribuzione di agosto 2018 (importo erogato in acconto € 200,00);
4. Il pagamento della retribuzione di settembre 2018; 5. Trattamento di Fine Rapporto;
6. Ratei di ferie e permessi residui e non goduti;
B) della Richiesta di tentativo di conciliazione del 23/11/2018 depositata dalla Sig.ra presso l'Ispettorato Controparte_1
Territoriale del Lavoro di Caserta, mediante la quale la medesima – nello specificare con esattezza il riferimento all'intero periodo di lavoro (dal 01.10.2015 al 25.09.2018) - chiedeva che venisse esperito un tentativo di conciliazione nei confronti della IMPRESA SOCIALE “LA PICCOLA REGGIA S.A.S.”, esclusivamente per le seguenti causali:
1. Differenze paga dal 07/2018 al 09/2018;
2. Ferie non godute dal 01/10/2015 al 25/09/2018; 3. Gratifica natalizia 14^ mensilità dal 01/10/2015 al 25/09/2018; 4. T.F.R.], l'omessa ammissione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale della lavoratrice con riferimento all'avvenuto pagamento in contanti della retribuzione. Contestava nuovamente i conteggi ritenendoli del tutto inattendibili; censurava, infine, la sentenza con riferimento al regime delle spese processuali.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'integrale rigetto della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si è costituita resistendo all'appello e, nel contempo, Controparte_1
proponendo appello incidentale: lamenta, infatti, che erroneamente il giudice non ha considerato l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa per 36 ore settimanali, in luogo delle 16 risultanti dalla busta paga (circostanza sulla quale aveva chiesto l'ammissione della prova testimoniale); censura, inoltre la sentenza con riferimento al regime delle spese. Ha concluso chiedendo: “in accoglimento dell'appello incidentale proposto, in parziale riforma della sentenza n. 2241/2024, emessa dal Tribunale di Napoli Nord- Sezione lavoro- Giudice Paladino
Giannicola- in data 03/05/2024 e pubblicata in pari data, previo accertamento del diritto di credito dell'appellante incidentale in € 42768,58, condannare la
[...]
in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., sedente per la carica in PARETE (CE) alla via S. D'Acquisto n.
82, al pagamento della differenza tra la somma di € 42768,58 (S.E.& O.), e gli importi già versati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero di quella maggiore o minore somma, che risulterà dalla richiesta CTU tecnico-contabile o che l'Ecc.ma adita Corte riterrà equo liquidare, decurtando, in ogni caso, le somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
All'esito dell'udienza odierna, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Destituita di fondamento, infatti, si palesa la prima censura.
Secondo l'appellante le richieste avanzate dalla ricorrente (odierna appellata/appellante incidentale) con la del 24/10/2018 e con la CP_3
Richiesta di tentativo di conciliazione del 23/11/2018 – con cui la , nello CP_1 specificare con esattezza il riferimento all'intero periodo di lavoro avanzava la propria pretesa esclusivamente per le differenze paga dal 07/2018 al 09/2018, le ferie non godute dal 01/10/2015 al 25/09/2018, la gratifica natalizia, la 14^ mensilità dal 01/10/2015 al 25/09/2018 e il T.F.R. – lascerebbero intendere chiaramente “l'avvenuto incasso da parte della medesima di tutte le somme non richieste nei predetti documenti dalla stessa sottoscritti”.
La prospettazione non è assolutamente condivisibile.
Ed invero, è noto che ha valore confessorio stragiudiziale la dichiarazione di scienza contenente (come elemento essenziale) l'affermazione inequivoca e consapevole in ordine ad un fatto storico dubbio. La Suprema Corte, in particolare, ha evidenziato che “Una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione”.
Le dichiarazioni cui fa riferimento l'appellante non hanno alcuna delle caratteristiche sopra evidenziate, essendosi la lavoratrice limitata a chiedere il pagamento di una parte (per altro consistente) delle proprie spettanze retributive.
Ciò in disparte la considerazione che le differenze paga dal 07/2018 al 09/2018, le ferie non godute dal 01/10/2015 al 25/09/2018, la gratifica natalizia, la 14^ mensilità dal 01/10/2015 al 25/09/2018 e il T.F.R. costituiscono esattamente una parte dell'oggetto della odierna domanda.
Altrettanto infondata è la seconda censura.
Il giudice di primo grado, infatti, richiamando precedente giurisprudenziale, ha escluso potesse ammettersi una prova orale in merito all'avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione.
Questa Corte condivide l'assunto che è perfettamente conforme a quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui “Secondo il consolidato e risalente orientamento di questa Corte regolatrice, poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (così in motivazione Cass. civ. sez. II n.
7940/2020).
Nel caso di specie la datrice di lavoro non ha addotto alcun motivo che potesse giustificare l'erogazione in contanti delle somme dovute per l'attività lavorativa prestata dalla , cosicché la prova testimoniale richiesta non può che essere CP_1
disattesa.
Fondato, al contrario, appare l'appello incidentale.
La parte, invero censura la sentenza impugnata rimarcando che il giudice non avrebbe considerato le ore di lavoro effettivamente prestate (36 in luogo delle 16 indicate nelle buste paga) e, nel chiedere l'ammissione della prova orale sul punto, ha anche chiesto – in riforma della sentenza impugnata – la condanna della appellante principale/appellata incidentale al pagamento di tutte le differenze retributive come calcolate con il ricorso di primo grado.
La censura è parzialmente destituita di fondamento.
In realtà, il giudice ha ritenuto pacifici non soltanto l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in ricorso, ma anche lo svolgimento dell'attività lavorativa per 36 ore settimanali: “è incontestato, oltre che documentalmente provato, che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 1.10.2015 al 25.9.2018 secondo l'inquadramento nel livello 1 ACCUDIENTI del CCNL Scuole Private Laiche per 36 ore settimanali
(cfr. contratto e lettera di assunzione, estratto contributivo e certificato c2 storico)”.
Ha, viceversa, escluso la fondatezza della domanda “con riferimento alle ferie e ai permessi per festività soppresse, in quanto parte ricorrente non ha allegato di non aver goduto delle stesse indicando i relativi periodi” e “con riferimento allo straordinario”. Su questo punto, in mancanza di censure (del resto la parte chiede di essere ammessa a provare esclusivamente lo svolgimento di 36 ore settimanali) deve ritenersi caduto il giudicato.
Sulla base di queste coordinate il Tribunale ha invitato la lavoratrice alla riformulazione dei conteggi. Senonché, da un'attenta analisi di questi ultimi e della somma riconosciuta come dovuta in sentenza emerge chiaramente una erronea lettura delle somme come nuovamente calcolate dalla parte. Per una evidente svista, il Tribunale ha preso in considerazione come dovute solo le somme relative al periodo gennaio – settembre 2018: infatti, sottraendo dalla somma di € 19.385,21 la somma di € 3.101,89 (pagata dalla società a titolo di retribuzioni per il periodo luglio – settembre 2018) risulta esattamente la somma di € 16.283,32 liquidata dal
Tribunale.
È evidente, tuttavia, che il nuovo conteggio depositato dalla parte è perfettamente rispondente al quesito posto dal giudice. Cosicché si devono ritenere dovute tutte le somme indicate nel conteggio sottraendovi € 3.101,89 (non vi è, infatti, sul punto alcuna censura) e cioè € 1.413,94 per l'anno 2015, € 5.346,74 per l'anno 2016, €
5.822,79 per l'anno 2017 ed € 19.385,21 per l'anno 2018 per un totale di €
31.968,68, meno € 3.101,89 = € 28.866,79 cui vanno aggiunti € 3.155,24 a titolo di
T.F.R. Su tali somme ex art. 429 c.p.c. sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo.
L'accoglimento della domanda implica una riforma della sentenza anche sotto il profilo delle spese di lite. Tenuto, dunque, conto dell'accoglimento parziale della domanda, appare equa una compensazione per 1/4 delle spese di lite la cui restante parte, per il principio della soccombenza, viene posta a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata che per la restante parte conferma, condanna Parte_1
l pagamento della somma di € 28.866,79 a titolo di differenze retributive e
[...] di € 3.155,24 a titolo di T.F.R. oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo. Compensa per ¼ le spese di lite.
Condanna al Parte_1
pagamento della restante parte delle spese di lite che, già compensate si liquidano in € 3471,75 per il primo grado ed in € 3.747,00 per il secondo grado oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge. Dà atto che ricorrono – con riferimento alla posizione dell'appellante principale - le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro