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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 16/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1514/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1514/2023 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. CATERINA CATTANI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'Avv. LUCIA ALBANESI Controparte_1 C.F._2
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo: - di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con Controparte_1 addebito alla resistente;
- di confermare l'affido esclusivo del figlio minore al padre nonché Per_1
l'assegnazione al ricorrente della casa familiare sita in Rottofreno (PC) via Guareschi 18, regolamentando la frequentazione tra il minore e la madre;
- di porre a carico della madre il Per_1 versamento di un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore oltre al 50 % delle spese straordinarie occorrenti per il figlio.
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in data 29 agosto 2001 in Belsh (Albania), atto poi trascritto in Rottofreno att. n. 66 p. II serie B
anno 2013, e dalla loro unione nasceva il figlio a Piacenza il 12 giugno 2011; - sino al 26 Per_1 gennaio 2023, il nucleo familiare risiedeva in Rottofreno via Guarechi 18 nell'appartamento di proprietà di entrambi i coniugi;
- era titolare di una Ditta individuale con un reddito complessivo di
€ 15.000/16.000 mentre la resistente lavorava presso il Polo Logistico di Zara in Castel San
Giovanni (PC); - era titolare di un conto corrente bancario presso Credit Agricole e n. 7 polizze assicurative di investimento presso il medesimo Istituto Bancario;
- purtroppo, la Resistente era affetta da depressione ed altre patologie psichiche ed era in cura presso il Centro di Salute mentale di Borgonovo Val Tidone (PC) ed a partire dal 2018, si era resa autrice di condotte penalmente rilevanti, riportando condanne per furto;
- la situazione era nel tempo peggiorata dal momento che la resistente aveva cominciato a porre in essere comportamenti aggressivi nei confronti del marito e del figlio, tanto da indurre il ricorrente in data 25 gennaio 2023 a depositare dinanzi al Tribunale di
Piacenza ricorso ex artt. 342 bis e ter contro gli abusi familiari;
- con provvedimento del 26 gennaio 2023, il Tribunale di Piacenza, nella persona del giudice dott. Fazio ordinava a CP_1
“la cessazione immediata delle condotte pregiudizievoli nei confronti del marito e del figlio
[...]
e autorizzava l'allontanamento di entrambi dalla casa familiare” e da quel momento viveva con il figlio in un albergo, come alloggio temporaneo.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 15 luglio 2023 ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Mariachiara Vanini, che fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 19 settembre 2023 ed assegnava al
Ricorrente il termine la notifica del ricorso ed il decreto, nonché il termine alla Resistente per costituirsi in giudizio.
pagina 2 di 7 Si costituiva in giudizio la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
chiedeva, in via preliminare, di nominare un Curatore Speciale per il Minore ed Persona_2
affidare la supervisione del minore al Servizio Sociale del Comune di Rottofreno;
in via principale, di dichiarare la separazione dei coniugi con addebito;
di disporre dichiarare l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale assegnare la casa familiare sita in Comune di Rottofreno, via Guareschi 18; - di dichiarare il Ricorrente tenuto al versamento in via indiretta del mantenimento per il minore, nella misura di € 500,00 mensili, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie, oltre al versamento di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento per la resistente ed infine, di condannare il Ricorrente a liquidare in favore della moglie la somma di € 80.000,00 a titolo di risarcimento del danno endofamiliare.
A sostegno di tali conclusioni, Parte resistente eccepiva che: - in data 29 agosto 2001, veniva celebrato il “matrimonio combinato” tra le Parti, quando la stessa aveva solo 18 anni e dalla loro unione, in data 12 giugno 2011, nasceva il figlio;
- il matrimonio era costellato da continui Per_1
atti di violenza e maltrattamenti psicologici da parte del marito nei confronti della moglie, la quale viveva isolata dal mondo in quanto il marito le impediva di intrattenere amicizie e di contattare anche solo telefonicamente le sorelle ed il fratello consentendole di chiamare unicamente la madre residente, al tempo, in Albania;
- il rapporto era caratterizzato altresì da continui tradimenti da parte del marito;
- aveva sviluppato una depressione, per la quale veniva curata alternativamente dal Centro di Salute Mentale di Borgonovo V.T. nella persona del Dott. e privatamente dal CP_2
Dott. - nel 2018 il disturbo depressivo evolveva in bipolarità e portava la Persona_3
resistente a commettere piccoli furti;
- in data 23 novembre 2022 era nuovamente vittima dei maltrattamenti del marito e la stessa, dopo essersi recata al Pronto Soccorso, lo denunciava per maltrattamenti ex art 572 c.p.; - in data 8 gennaio 2023, il ricorrente maltrattava sia la moglie che la suocera settantenne e le stesse sporgevano denuncia querela;
- in data 11 gennaio 2023, dopo uno scontro verbale con la moglie che si recava a prendere il figlio, il ricorrente lasciava la casa coniugale, portando con sé il minore e denunciava la moglie per maltrattamenti, chiedendo Per_1
un ordine di protezione per sè e per;
- in data 31 gennaio 2023, il Giudice Dott. Fazio Per_1 concedeva l'ordine di protezione ed in data 06 luglio 2023 concedeva alla madre gli incontri protetti con il figlio con cadenza quindicinale;
la resistente aveva lavorato per 12 anni, con contratto a tempo indeterminato, presso la Vama Snc, con sede in Rottofreno Via Grilli n. 10, Zona
Industriale Cattagnina;
- il rendimento scolastico di era carente, ma non addebitabile ai Per_1
problemi psicologici della madre;
- durante gli incontri protetti con i servizi sociali, la madre pagina 3 di 7 notava ostilità del bambino nei suoi confronti, dimostrando un'influenza paterna negativa sulla considerazione che il figlio ha della madre.
Alla prima udienza, il Giudice sentiva liberamente le Parti e con ordinanza del 20 novembre 2023, disponeva l'ascolto del minore, assegnando termine ai competenti Servizi Sociali per l'inoltro di una relazione sul monitoraggio del nucleo familiare.
All'esito del deposito della relazione dei Servizi, il Giudice all'udienza del 26 settembre 2023 procedeva all'ascolto del minore e all'esito riservava la decisione.
A scioglimento della riserva, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza;
disponeva l'affidamento esclusivo di al padre con Per_1
residenza abituale presso lo stesso e possibilità di incontrare la madre con le modalità predisposte dai Servizi Sociali;
assegnava la casa familiare, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, al padre con il figlio minorenne, con obbligo per la madre di lasciarla libera di sé e dei propri effetti personali entro il 30.11.2023; poneva carico di il versamento dell'assegno mensile di € 400,00 Parte_1
a favore di da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, Controparte_1
assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati;
disponeva CTU psicologica e psicodiagnostica con nomina del CTU Dott.ssa nonché il proseguo del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Persona_4 competenti Servizi Sociali e fissava per il giuramento del CTU l'udienza del 7 novembre 2023.
Il CTU nominato depositava la perizia in data 28 aprile 2024 e alla successiva udienza del 30 aprile
2024 il Giudice disponeva il proseguo del monitoraggio da parte dei Servizi, con termine per il deposito di relazione periodica entro il 20 settembre 2024 e fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 1° ottobre 2024.
Con decreto presidenziale n. 27/2024, il procedimento veniva assegnato alla dott.ssa Ventriglia che alla predetta udienza, in conformità alle conclusioni del Servizio sociale incaricato, demandava allo stesso di proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità e negli interventi di educativa domiciliare già avviati nonché nella pianificazione di incontri protetti madre-figlio e rinviava per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 25 febbraio 2025, assegnando termine al Servizio sociale sino al 27 gennaio 2025 per depositare una relazione di aggiornamento sull'attività svolta.
Nelle more dell'udienza, le Parti davano atto di avere raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione chiedendo che l'udienza del 25 febbraio 2025 venisse svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; autorizzata la predetta istanza, il Giudice delegato, con pagina 4 di 7 ordinanza in data 26 febbraio 2025, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
All'udienza del 13 febbraio 2025, le Parti hanno raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione, così come da conclusioni congiunte depositate in atti.
In particolare, all'esito di un lungo percorso di sostegno al nucleo familiare, di cui fa parte il minore , per il quale è stato incaricato il Servizio sociale Asp Azalea, che sin da subito si è Per_1
attivato assicurando un percorso di sostegno alla genitorialità in favore del padre e della madre, nonché con interventi di educativa domiciliare e calendarizzando gli incontri protetti madre-figlio,
che sono stati prontamente interrotti quando ritenuti disturbanti per il Minore, i Genitori sono addivenuti ad un accordo definitivo che prevede l'affidamento esclusivo del figlio minore al Per_1
padre, con collocamento presso lo stesso e con possibilità per la madre di vedere il figlio, allo stato,
solo con modalità protette e sotto la supervisione del Servizio sociale incaricato, dal momento che, purtroppo, la stessa negli ultimi anni ha sviluppato un quadro clinico da “Disturbo Depressivo ricorrente”, che successivamente ha virato verso una forma di tipo “Bipolare” ed i suoi comportamenti hanno di recente fatto nascere in sentimenti di rigetto e rabbia nei confronti Per_1
della madre.
Del resto, dopo il deposito della CTU, nella quale la dott.ssa aveva concluso nel senso che: Per_4
“considerata l'età di e il recente ritorno con il padre nella sua casa già coniugale, non si Per_1
ritiene al momento nel suo esclusivo interesse, di proporre una modifica tempestiva e non rispettosa della gradualità ma soprattutto della sua volontà che è quella di continuare a
permanere con il padre. Tuttavia è fondamentale che i tempi di frequentazione madre e figlio vengano aumentati per permettere il recupero della loro relazione. Si confermo la necessità che i
Servizi Sociali mantengano in carico il nucleo familiare prestando particolare attenzione ad entrambi i genitori e a ”, era stato previsto un tentativo di liberalizzazione degli incontri Per_1
madre-figlio ma a seguito di segnalazione da parte dei Servizi sociali, in data 5 luglio 2024, in merito ad una situazione di grave pregiudizio alla quale era stato esposto il Minore in occasione di un incontro con la madre, il Tribunale ha dovuto disporre l'immediato ripristino degli incontri in forma protetta tra la madre e , attribuendo al Servizio sociale incaricato la possibilità di Per_1
interromperli in ogni momento se disturbanti per il Minore stesso, così come avvenuto nel mese di febbraio 2025, allorquando ha dichiarato di essere arrabbiato con la madre, al punto di non Per_1 voler partecipare all'incontro protetto. pagina 5 di 7 Ne consegue che – allo stato – in conformità a quanto concordato dalle Parti, anche alla luce delle considerazioni espresse dal sociale Asp Azalea, gli incontri madre-figlio potranno essere CP_3
ripresi solo in modalità protetta, con cadenza mensile, laddove non disturbanti per il Minore, demandando al Servizio sociale Asp Azalea di proseguire nell'attività di monitoraggio e vigilanza del nucleo familiare di cui fa parte il minore e di valutare un loro progressivo ampliamento Per_1 nel tempo e nei modi con particolare riguardo all'interesse del Minore.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse del minore , il quale ha manifestato anche in sede di ascolto dinanzi Per_1
al Giudice la propria volontà di vivere con il padre.
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle Parti, così decide:
− dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in data 29 agosto 2001 a Belsh, in Albania (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rottofreno (PC), atto n. 66, p. 2, S B, anno 2013);
− assegna la casa familiare, sita in Rottofreno, via Guareschi, n. 18, con ogni arredo e pertinenza, al signor che la abiterà insieme al figlio minore e ivi Parte_1 Per_1
manterranno la loro residenza, fatto salvo il diritto di proprietà al 50% della Sig.ra
[...] dell'immobile e degli arredi in essa contenuti;
CP_1
− affida in via esclusiva il figlio minore al padre, signor Persona_2 Parte_1
− dispone che la madre potrà incontrare il figlio una volta al mese in Controparte_1
ambiente protetto e alla presenza di personale del Servizio Sociale, senza la possibilità di avere altri contatti, neppure telefonici, con il Minore. Tali incontri e i contatti anche telefonici potranno essere incrementati nel tempo e nei modi, come da indicazioni del
Servizio Sociale incaricato del monitoraggio;
− pone a carico del signor il versamento dell'assegno mensile di € 300,00 (euro Parte_1
trecento/00) in favore della signora da versarsi in via anticipata entro il Controparte_1
giorno 15 di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul pagina 6 di 7 costo della vita per famiglie di operai ed impiegati a decorrere dalla data del presente provvedimento;
− dispone che allorquando ne abbia la capacità economica, partecipi per il Controparte_1
50% alle sole spese straordinarie sostenute dal signor per il figlio inerenti alla Parte_1
scuola (a mero titolo esemplificativo si indicano le spese relative alle tasse di iscrizione, alle rette, ai libri, agli accessori: cartelle, zaini, cancelleria ecc.), all'utenza personale del cellulare, ad attività sportive, ricreative o culturali e vacanze studio, alle spese mediche e dentistiche, debitamente documentate e comunque a tutte quelle individuate e determinate dal Protocollo allo stato in uso presso l'intestato Tribunale;
le somme relative alle spese straordinarie verranno versate da entro il giorno 15 del mese successivo a Controparte_1
quello in cui sono state sostenute dal signor singola mensilità, mediante Parte_1 bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultimo;
− autorizza al cambio del cognome su tutti i suoi documenti, da “ a Controparte_1 CP_1
“ , suo cognome da nubile;
Per_5
− ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico di Parte ricorrente.
Così deciso in Piacenza, il 16 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1514/2023 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. CATERINA CATTANI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'Avv. LUCIA ALBANESI Controparte_1 C.F._2
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo: - di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con Controparte_1 addebito alla resistente;
- di confermare l'affido esclusivo del figlio minore al padre nonché Per_1
l'assegnazione al ricorrente della casa familiare sita in Rottofreno (PC) via Guareschi 18, regolamentando la frequentazione tra il minore e la madre;
- di porre a carico della madre il Per_1 versamento di un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore oltre al 50 % delle spese straordinarie occorrenti per il figlio.
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in data 29 agosto 2001 in Belsh (Albania), atto poi trascritto in Rottofreno att. n. 66 p. II serie B
anno 2013, e dalla loro unione nasceva il figlio a Piacenza il 12 giugno 2011; - sino al 26 Per_1 gennaio 2023, il nucleo familiare risiedeva in Rottofreno via Guarechi 18 nell'appartamento di proprietà di entrambi i coniugi;
- era titolare di una Ditta individuale con un reddito complessivo di
€ 15.000/16.000 mentre la resistente lavorava presso il Polo Logistico di Zara in Castel San
Giovanni (PC); - era titolare di un conto corrente bancario presso Credit Agricole e n. 7 polizze assicurative di investimento presso il medesimo Istituto Bancario;
- purtroppo, la Resistente era affetta da depressione ed altre patologie psichiche ed era in cura presso il Centro di Salute mentale di Borgonovo Val Tidone (PC) ed a partire dal 2018, si era resa autrice di condotte penalmente rilevanti, riportando condanne per furto;
- la situazione era nel tempo peggiorata dal momento che la resistente aveva cominciato a porre in essere comportamenti aggressivi nei confronti del marito e del figlio, tanto da indurre il ricorrente in data 25 gennaio 2023 a depositare dinanzi al Tribunale di
Piacenza ricorso ex artt. 342 bis e ter contro gli abusi familiari;
- con provvedimento del 26 gennaio 2023, il Tribunale di Piacenza, nella persona del giudice dott. Fazio ordinava a CP_1
“la cessazione immediata delle condotte pregiudizievoli nei confronti del marito e del figlio
[...]
e autorizzava l'allontanamento di entrambi dalla casa familiare” e da quel momento viveva con il figlio in un albergo, come alloggio temporaneo.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 15 luglio 2023 ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Mariachiara Vanini, che fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 19 settembre 2023 ed assegnava al
Ricorrente il termine la notifica del ricorso ed il decreto, nonché il termine alla Resistente per costituirsi in giudizio.
pagina 2 di 7 Si costituiva in giudizio la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
chiedeva, in via preliminare, di nominare un Curatore Speciale per il Minore ed Persona_2
affidare la supervisione del minore al Servizio Sociale del Comune di Rottofreno;
in via principale, di dichiarare la separazione dei coniugi con addebito;
di disporre dichiarare l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale assegnare la casa familiare sita in Comune di Rottofreno, via Guareschi 18; - di dichiarare il Ricorrente tenuto al versamento in via indiretta del mantenimento per il minore, nella misura di € 500,00 mensili, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie, oltre al versamento di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento per la resistente ed infine, di condannare il Ricorrente a liquidare in favore della moglie la somma di € 80.000,00 a titolo di risarcimento del danno endofamiliare.
A sostegno di tali conclusioni, Parte resistente eccepiva che: - in data 29 agosto 2001, veniva celebrato il “matrimonio combinato” tra le Parti, quando la stessa aveva solo 18 anni e dalla loro unione, in data 12 giugno 2011, nasceva il figlio;
- il matrimonio era costellato da continui Per_1
atti di violenza e maltrattamenti psicologici da parte del marito nei confronti della moglie, la quale viveva isolata dal mondo in quanto il marito le impediva di intrattenere amicizie e di contattare anche solo telefonicamente le sorelle ed il fratello consentendole di chiamare unicamente la madre residente, al tempo, in Albania;
- il rapporto era caratterizzato altresì da continui tradimenti da parte del marito;
- aveva sviluppato una depressione, per la quale veniva curata alternativamente dal Centro di Salute Mentale di Borgonovo V.T. nella persona del Dott. e privatamente dal CP_2
Dott. - nel 2018 il disturbo depressivo evolveva in bipolarità e portava la Persona_3
resistente a commettere piccoli furti;
- in data 23 novembre 2022 era nuovamente vittima dei maltrattamenti del marito e la stessa, dopo essersi recata al Pronto Soccorso, lo denunciava per maltrattamenti ex art 572 c.p.; - in data 8 gennaio 2023, il ricorrente maltrattava sia la moglie che la suocera settantenne e le stesse sporgevano denuncia querela;
- in data 11 gennaio 2023, dopo uno scontro verbale con la moglie che si recava a prendere il figlio, il ricorrente lasciava la casa coniugale, portando con sé il minore e denunciava la moglie per maltrattamenti, chiedendo Per_1
un ordine di protezione per sè e per;
- in data 31 gennaio 2023, il Giudice Dott. Fazio Per_1 concedeva l'ordine di protezione ed in data 06 luglio 2023 concedeva alla madre gli incontri protetti con il figlio con cadenza quindicinale;
la resistente aveva lavorato per 12 anni, con contratto a tempo indeterminato, presso la Vama Snc, con sede in Rottofreno Via Grilli n. 10, Zona
Industriale Cattagnina;
- il rendimento scolastico di era carente, ma non addebitabile ai Per_1
problemi psicologici della madre;
- durante gli incontri protetti con i servizi sociali, la madre pagina 3 di 7 notava ostilità del bambino nei suoi confronti, dimostrando un'influenza paterna negativa sulla considerazione che il figlio ha della madre.
Alla prima udienza, il Giudice sentiva liberamente le Parti e con ordinanza del 20 novembre 2023, disponeva l'ascolto del minore, assegnando termine ai competenti Servizi Sociali per l'inoltro di una relazione sul monitoraggio del nucleo familiare.
All'esito del deposito della relazione dei Servizi, il Giudice all'udienza del 26 settembre 2023 procedeva all'ascolto del minore e all'esito riservava la decisione.
A scioglimento della riserva, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza;
disponeva l'affidamento esclusivo di al padre con Per_1
residenza abituale presso lo stesso e possibilità di incontrare la madre con le modalità predisposte dai Servizi Sociali;
assegnava la casa familiare, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, al padre con il figlio minorenne, con obbligo per la madre di lasciarla libera di sé e dei propri effetti personali entro il 30.11.2023; poneva carico di il versamento dell'assegno mensile di € 400,00 Parte_1
a favore di da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, Controparte_1
assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati;
disponeva CTU psicologica e psicodiagnostica con nomina del CTU Dott.ssa nonché il proseguo del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Persona_4 competenti Servizi Sociali e fissava per il giuramento del CTU l'udienza del 7 novembre 2023.
Il CTU nominato depositava la perizia in data 28 aprile 2024 e alla successiva udienza del 30 aprile
2024 il Giudice disponeva il proseguo del monitoraggio da parte dei Servizi, con termine per il deposito di relazione periodica entro il 20 settembre 2024 e fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 1° ottobre 2024.
Con decreto presidenziale n. 27/2024, il procedimento veniva assegnato alla dott.ssa Ventriglia che alla predetta udienza, in conformità alle conclusioni del Servizio sociale incaricato, demandava allo stesso di proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità e negli interventi di educativa domiciliare già avviati nonché nella pianificazione di incontri protetti madre-figlio e rinviava per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 25 febbraio 2025, assegnando termine al Servizio sociale sino al 27 gennaio 2025 per depositare una relazione di aggiornamento sull'attività svolta.
Nelle more dell'udienza, le Parti davano atto di avere raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione chiedendo che l'udienza del 25 febbraio 2025 venisse svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; autorizzata la predetta istanza, il Giudice delegato, con pagina 4 di 7 ordinanza in data 26 febbraio 2025, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
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All'udienza del 13 febbraio 2025, le Parti hanno raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione, così come da conclusioni congiunte depositate in atti.
In particolare, all'esito di un lungo percorso di sostegno al nucleo familiare, di cui fa parte il minore , per il quale è stato incaricato il Servizio sociale Asp Azalea, che sin da subito si è Per_1
attivato assicurando un percorso di sostegno alla genitorialità in favore del padre e della madre, nonché con interventi di educativa domiciliare e calendarizzando gli incontri protetti madre-figlio,
che sono stati prontamente interrotti quando ritenuti disturbanti per il Minore, i Genitori sono addivenuti ad un accordo definitivo che prevede l'affidamento esclusivo del figlio minore al Per_1
padre, con collocamento presso lo stesso e con possibilità per la madre di vedere il figlio, allo stato,
solo con modalità protette e sotto la supervisione del Servizio sociale incaricato, dal momento che, purtroppo, la stessa negli ultimi anni ha sviluppato un quadro clinico da “Disturbo Depressivo ricorrente”, che successivamente ha virato verso una forma di tipo “Bipolare” ed i suoi comportamenti hanno di recente fatto nascere in sentimenti di rigetto e rabbia nei confronti Per_1
della madre.
Del resto, dopo il deposito della CTU, nella quale la dott.ssa aveva concluso nel senso che: Per_4
“considerata l'età di e il recente ritorno con il padre nella sua casa già coniugale, non si Per_1
ritiene al momento nel suo esclusivo interesse, di proporre una modifica tempestiva e non rispettosa della gradualità ma soprattutto della sua volontà che è quella di continuare a
permanere con il padre. Tuttavia è fondamentale che i tempi di frequentazione madre e figlio vengano aumentati per permettere il recupero della loro relazione. Si confermo la necessità che i
Servizi Sociali mantengano in carico il nucleo familiare prestando particolare attenzione ad entrambi i genitori e a ”, era stato previsto un tentativo di liberalizzazione degli incontri Per_1
madre-figlio ma a seguito di segnalazione da parte dei Servizi sociali, in data 5 luglio 2024, in merito ad una situazione di grave pregiudizio alla quale era stato esposto il Minore in occasione di un incontro con la madre, il Tribunale ha dovuto disporre l'immediato ripristino degli incontri in forma protetta tra la madre e , attribuendo al Servizio sociale incaricato la possibilità di Per_1
interromperli in ogni momento se disturbanti per il Minore stesso, così come avvenuto nel mese di febbraio 2025, allorquando ha dichiarato di essere arrabbiato con la madre, al punto di non Per_1 voler partecipare all'incontro protetto. pagina 5 di 7 Ne consegue che – allo stato – in conformità a quanto concordato dalle Parti, anche alla luce delle considerazioni espresse dal sociale Asp Azalea, gli incontri madre-figlio potranno essere CP_3
ripresi solo in modalità protetta, con cadenza mensile, laddove non disturbanti per il Minore, demandando al Servizio sociale Asp Azalea di proseguire nell'attività di monitoraggio e vigilanza del nucleo familiare di cui fa parte il minore e di valutare un loro progressivo ampliamento Per_1 nel tempo e nei modi con particolare riguardo all'interesse del Minore.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse del minore , il quale ha manifestato anche in sede di ascolto dinanzi Per_1
al Giudice la propria volontà di vivere con il padre.
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle Parti, così decide:
− dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in data 29 agosto 2001 a Belsh, in Albania (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rottofreno (PC), atto n. 66, p. 2, S B, anno 2013);
− assegna la casa familiare, sita in Rottofreno, via Guareschi, n. 18, con ogni arredo e pertinenza, al signor che la abiterà insieme al figlio minore e ivi Parte_1 Per_1
manterranno la loro residenza, fatto salvo il diritto di proprietà al 50% della Sig.ra
[...] dell'immobile e degli arredi in essa contenuti;
CP_1
− affida in via esclusiva il figlio minore al padre, signor Persona_2 Parte_1
− dispone che la madre potrà incontrare il figlio una volta al mese in Controparte_1
ambiente protetto e alla presenza di personale del Servizio Sociale, senza la possibilità di avere altri contatti, neppure telefonici, con il Minore. Tali incontri e i contatti anche telefonici potranno essere incrementati nel tempo e nei modi, come da indicazioni del
Servizio Sociale incaricato del monitoraggio;
− pone a carico del signor il versamento dell'assegno mensile di € 300,00 (euro Parte_1
trecento/00) in favore della signora da versarsi in via anticipata entro il Controparte_1
giorno 15 di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul pagina 6 di 7 costo della vita per famiglie di operai ed impiegati a decorrere dalla data del presente provvedimento;
− dispone che allorquando ne abbia la capacità economica, partecipi per il Controparte_1
50% alle sole spese straordinarie sostenute dal signor per il figlio inerenti alla Parte_1
scuola (a mero titolo esemplificativo si indicano le spese relative alle tasse di iscrizione, alle rette, ai libri, agli accessori: cartelle, zaini, cancelleria ecc.), all'utenza personale del cellulare, ad attività sportive, ricreative o culturali e vacanze studio, alle spese mediche e dentistiche, debitamente documentate e comunque a tutte quelle individuate e determinate dal Protocollo allo stato in uso presso l'intestato Tribunale;
le somme relative alle spese straordinarie verranno versate da entro il giorno 15 del mese successivo a Controparte_1
quello in cui sono state sostenute dal signor singola mensilità, mediante Parte_1 bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultimo;
− autorizza al cambio del cognome su tutti i suoi documenti, da “ a Controparte_1 CP_1
“ , suo cognome da nubile;
Per_5
− ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico di Parte ricorrente.
Così deciso in Piacenza, il 16 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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