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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 24/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1212/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1212/2024
Oggi 24/04/2025, alle ore 12.20, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , la parte personalmente e l'avv. MADELLI MASSIMO Parte_1
Per l'avv. S. Duse, in sost. dell'avv. FAGGELLA Controparte_1
PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 24/04/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1212/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Madelli Parte_1 C.F._1
Massimo, domiciliato in Crema, via Mazzini n. 95, presso il difensore
- parte appellante - nei confronti di:
C.F. ), mandante di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Faggella Pellegrino Antonio Christian, domiciliata in Crema, via
Boldori n. 18, presso lo studio dell'avv. Silvio Duse
- parte appellata -
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “nel merito e in via principale: accogliere per tutti i motivi dedotti in atti il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6/2024 resa inter partes in data 05.01.2024 e depositata/pubblicata in data 09.01.2024 dal Giudice di Pace di Crema – Dott. – nell'ambito del giudizio n. 4436/2022 avente ad oggetto Persona_1
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 351/2022 – RG 2558/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate dall'appellante nel giudizio di primo grado che qui si riportano: nel merito e in via principale: revocare il decreto ingiuntivo n. 351/2022 - RG 2558/2022, emesso in data 19.07.2022 dal Giudice di Pace di Crema – Giudice Dott. Luciano De Vita per tutti i motivi esposti in narrativa. Nel merito e in via subordinata: respingere qualsiasi domanda proposta dall'opposta nei confronti del sig. per tutti i motivi Parte_1 esposti in narrativa. Nel merito e in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande ed eccezioni, contenere gli importi da riconoscere a nei limiti di quanto effettivamente provato e dovuto, Controparte_1
per tutti i motivi esposti in narrativa. Nelle spese: in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio come da nota spese che si allega”.
Per parte appellata: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348-bis c.p.c.; nel merito, in via principale: - respingere tutti i motivi di impugnazione sollevati da parte appellante e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte la appellata sentenza n. 6/2024 del Giudice di Pace di Crema. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1
ottenere, previa riforma della sentenza n. 6/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Crema, la revoca del decreto ingiuntivo n. 351/2022 emesso dallo stesso Giudice di Pace in favore dell'appellata, con il quale era ingiunto il pagamento della somma capitale di euro
2.896,69, in ragione del debito derivante da un rapporto di conto corrente instaurato dall'appellante con Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.
Il sig. lamenta l'erroneità della sentenza, in quanto, diversamente da Parte_1 quanto evidenziato dal giudice di primo grado, l'esistenza di un credito contestato riconducibile a un rapporto di conto corrente non può essere dimostrata mediante la sola produzione in giudizio del saldaconto.
Si costituiva nel procedimento d'appello mandante di Controparte_1 [...]
la quale, argomentato circa la fondatezza delle proprie pretese e Controparte_2
l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità sollevata da
[...]
ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., poiché il sig. ha Controparte_1 Parte_1 indicato chiaramente il capo della sentenza oggetto dell'impugnazione e ha esposto i motivi fondanti l'erroneità della sentenza appellata.
Ciò detto si rileva che il Giudice di Pace ha confermato il decreto ingiuntivo n.
351/2022 sulla base della seguente motivazione: “il credito azionato con il decreto ingiuntivo è stato adeguatamente provato con la produzione dell'estratto del saldaconto del conto corrente, non essendo richiesta una diversa forma di prova dall'art. 50 del TUB”.
La decisione è errata, stante il condivisibile orientamento espresso dalla Corte
Suprema di Cassazione nella sentenza n. 23313 del 27.9.2018 secondo cui “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare
l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni”. Nel giudizio di primo grado non ha prodotto Controparte_1
alcun estratto conto e dall'esame del saldaconto non è possibile comprendere l'origine del credito, in quanto il documento indica solamente gli importi dovuti per capitale e interessi.
Il saldo di un rapporto di conto corrente è connesso al compimento di plurime operazioni.
Nell'ipotesi in cui l'istituto bancario si limiti ad asserire l'esistenza di un credito, senza individuare alcuna specifica operazione effettuata dal correntista, quest'ultimo può soltanto negare l'esistenza dello stesso, giacché non è logicamente possibile contestare l'esecuzione di un'operazione sconosciuta. Nel caso di specie non opera il principio di non contestazione, poiché non ha individuato alcuna specifica Controparte_1 operazione posta in essere dall'appellante e il sig. ha correttamente negato Parte_1
l'esistenza del credito affermato dall'appellata.
In conclusione l'appello deve essere accolto e il decreto ingiuntivo n. 351/2022 emesso dal Giudice di Pace di Crema deve essere revocato, in quanto non vi è alcuna prova dell'esistenza del credito preteso da Controparte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 6/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Crema, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 351/2022 emesso dal Giudice di Pace di Crema;
- condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore del sig. che si liquidano in complessivi euro 250,00 per spese esenti Parte_1
e in euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 24/04/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1212/2024
Oggi 24/04/2025, alle ore 12.20, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , la parte personalmente e l'avv. MADELLI MASSIMO Parte_1
Per l'avv. S. Duse, in sost. dell'avv. FAGGELLA Controparte_1
PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 24/04/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1212/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Madelli Parte_1 C.F._1
Massimo, domiciliato in Crema, via Mazzini n. 95, presso il difensore
- parte appellante - nei confronti di:
C.F. ), mandante di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Faggella Pellegrino Antonio Christian, domiciliata in Crema, via
Boldori n. 18, presso lo studio dell'avv. Silvio Duse
- parte appellata -
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “nel merito e in via principale: accogliere per tutti i motivi dedotti in atti il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6/2024 resa inter partes in data 05.01.2024 e depositata/pubblicata in data 09.01.2024 dal Giudice di Pace di Crema – Dott. – nell'ambito del giudizio n. 4436/2022 avente ad oggetto Persona_1
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 351/2022 – RG 2558/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate dall'appellante nel giudizio di primo grado che qui si riportano: nel merito e in via principale: revocare il decreto ingiuntivo n. 351/2022 - RG 2558/2022, emesso in data 19.07.2022 dal Giudice di Pace di Crema – Giudice Dott. Luciano De Vita per tutti i motivi esposti in narrativa. Nel merito e in via subordinata: respingere qualsiasi domanda proposta dall'opposta nei confronti del sig. per tutti i motivi Parte_1 esposti in narrativa. Nel merito e in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande ed eccezioni, contenere gli importi da riconoscere a nei limiti di quanto effettivamente provato e dovuto, Controparte_1
per tutti i motivi esposti in narrativa. Nelle spese: in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio come da nota spese che si allega”.
Per parte appellata: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348-bis c.p.c.; nel merito, in via principale: - respingere tutti i motivi di impugnazione sollevati da parte appellante e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte la appellata sentenza n. 6/2024 del Giudice di Pace di Crema. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1
ottenere, previa riforma della sentenza n. 6/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Crema, la revoca del decreto ingiuntivo n. 351/2022 emesso dallo stesso Giudice di Pace in favore dell'appellata, con il quale era ingiunto il pagamento della somma capitale di euro
2.896,69, in ragione del debito derivante da un rapporto di conto corrente instaurato dall'appellante con Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.
Il sig. lamenta l'erroneità della sentenza, in quanto, diversamente da Parte_1 quanto evidenziato dal giudice di primo grado, l'esistenza di un credito contestato riconducibile a un rapporto di conto corrente non può essere dimostrata mediante la sola produzione in giudizio del saldaconto.
Si costituiva nel procedimento d'appello mandante di Controparte_1 [...]
la quale, argomentato circa la fondatezza delle proprie pretese e Controparte_2
l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità sollevata da
[...]
ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., poiché il sig. ha Controparte_1 Parte_1 indicato chiaramente il capo della sentenza oggetto dell'impugnazione e ha esposto i motivi fondanti l'erroneità della sentenza appellata.
Ciò detto si rileva che il Giudice di Pace ha confermato il decreto ingiuntivo n.
351/2022 sulla base della seguente motivazione: “il credito azionato con il decreto ingiuntivo è stato adeguatamente provato con la produzione dell'estratto del saldaconto del conto corrente, non essendo richiesta una diversa forma di prova dall'art. 50 del TUB”.
La decisione è errata, stante il condivisibile orientamento espresso dalla Corte
Suprema di Cassazione nella sentenza n. 23313 del 27.9.2018 secondo cui “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare
l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni”. Nel giudizio di primo grado non ha prodotto Controparte_1
alcun estratto conto e dall'esame del saldaconto non è possibile comprendere l'origine del credito, in quanto il documento indica solamente gli importi dovuti per capitale e interessi.
Il saldo di un rapporto di conto corrente è connesso al compimento di plurime operazioni.
Nell'ipotesi in cui l'istituto bancario si limiti ad asserire l'esistenza di un credito, senza individuare alcuna specifica operazione effettuata dal correntista, quest'ultimo può soltanto negare l'esistenza dello stesso, giacché non è logicamente possibile contestare l'esecuzione di un'operazione sconosciuta. Nel caso di specie non opera il principio di non contestazione, poiché non ha individuato alcuna specifica Controparte_1 operazione posta in essere dall'appellante e il sig. ha correttamente negato Parte_1
l'esistenza del credito affermato dall'appellata.
In conclusione l'appello deve essere accolto e il decreto ingiuntivo n. 351/2022 emesso dal Giudice di Pace di Crema deve essere revocato, in quanto non vi è alcuna prova dell'esistenza del credito preteso da Controparte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 6/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Crema, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 351/2022 emesso dal Giudice di Pace di Crema;
- condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore del sig. che si liquidano in complessivi euro 250,00 per spese esenti Parte_1
e in euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 24/04/2025
Il giudice
Daniele Moro