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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 152 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024
promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Quartu Parte_1 P.IVA_1
Sant'Elena presso lo studio dell'avv. Virgilio Isola, che la rappresenta e difende,
appellante
contro
(c.f. ), con sede legale in Nuoro ed elettivamente domiciliata in CP_1 P.IVA_2
Cagliari presso lo studio dell'avv. Massimo Lai, che la rappresenta e difende,
, Controparte_2
appellati
Pagina 1 all'udienza del 21 marzo 2025 la causa è stata decisa, mediante lettura del dispositivo, sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse della : la , come sopra Parte_1 Parte_1
rappresentata e difesa, chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita Voglia:
- riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto accogliere il presente appello e dichiarare valida ed efficace l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 12/21 emessa dalla Parte_1
con ogni conseguenza di legge;
[...]
- con rifusione di spese e competenze del giudizio di 1° grado e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di appello in favore del sottoscritto difensore il quale, per esse, fin d'ora si dichiara antistatario;
nell'interesse di si conclude perché l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia: CP_1
a. in via principale rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
b. in via subordinata, per la sola ipotesi di accoglimento dell'avverso appello, accogliere i motivi riproposti e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione opposta in primo grado ovvero annullarla in quanto infondata e illegittima;
c. in via ulteriormente subordinata accogliere la censura assorbita riproposta, sul quantum della sanzione;
- in ogni caso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 3 maggio 2021, e la Controparte_2 CP_1
avevano proposto opposizione avverso l'ordinanza n. 12/2021, emessa il 25 marzo 2021, con
Pagina 2 la quale la Provincia del Sud Sardegna, a seguito degli accertamenti effettuati dall' CP_3
presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Pabillonis ed oggetto del verbale n. 12562 del 18 aprile 2016, aveva ingiunto loro di pagare, al primo in qualità di trasgressore ed alla seconda in qualità di obbligata in solido, la somma di euro 6.000,00 a titolo di sanzione per la asserita violazione dell'art. 133, comma 1, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 a causa del superamento, per il parametro “azoto ammoniacale”, dei limiti previsti dalla tabella 3
dell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo.
I ricorrenti avevano, innanzi tutto, eccepito il difetto di legittimazione passiva evidenziando che al momento della riscontrata violazione, la conduzione dell'impianto era affidata alla
[...]
e la avevano poi sostenuto che i limiti previsti dalla Parte_2 CP_1
Tabella 3 non erano applicabili al depuratore che occupa, trattandosi di un depuratore di reflui
urbani, contestando, comunque, la sussistenza dell'asserito fuori norma. A questo proposito,
gli opponenti avevano sostenuto che il valore di 16,4 mg/l è compreso nel limite dell'errore
analitico del metodo utilizzato, compreso tra il 5 ed il 10%. L'applicazione del corretto
intervallo di confidenza, pertanto, avrebbe dovuto comportare la constatazione dell'assenza di
alcuna violazione del limite previsto dalla Tabella 3 citata. Ancora, in sede di audizione è stato
evidenziato come il risultato analitico sia viziato da una interferenza. In particolare, il metodo
analitico utilizzato parrebbe essere il 3030 APAT, ossia la determinazione di cationi in
cromatografia ionica. Risulta scientificamente evidente che, sulla base del valore di ammonio
presente, il cloro libero fosse “zero”, in quanto completamente combinato sotto forma di mono-
clorammina. A pH acidi, quali quelli presenti nella colonna analitica, il disproporzionamento
della monoclorammina, forma presente ai pH pressocché neutri del refluo, comporta la
Pagina 3 riformazione di parte dell'ammoniaca presente originariamente, incrementandone il valore.
Tale circostanza, associata all'errore analitico ha sicuramente contribuito alla produzione di
un valore superiore al limite tabellare.
Gli opponenti, infine, avevano sostenuto che non può essere attribuita a colpa dei ricorrenti
la circostanza che occasionalmente, nelle descritte condizioni di sovraccarico idraulico, si
possa essere verificato un (denegato) limitatissimo fuori norma che costituisce un
incontrollabile e imprevedibile comportamento dell'impianto che non possiede caratteristiche
tali da rispondere a qualsivoglia sollecitazione gestionale, contestando poi la misura della
sanzione applicata.
La si era costituita in giudizio ed aveva resistito. Parte_1
Istruita la causa mediante l'espletamento di una consulenza tecnica, il Tribunale di Cagliari,
con la sentenza n. 2609/23, in accoglimento dell'opposizione aveva annullato l'ordinanza ingiunzione impugnata e condannato la alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale, a sostegno di tale decisione, aveva, innanzi tutto, osservato che nel caso di
specie, nella scheda anagrafica depuratori del Centro di Documentazione Bacini Idrografici
della RAS, relativamente all'impianto di depurazione di Pabillonis, si dà atto che la tipologia
di acque scaricate è “acque reflue urbane con componente industriale” e che l'applicazione
della tabella 3 era specificatamente prevista dall'autorizzazione allo scarico n. 369/15 del
20.03.2015, che alla lettera b) punto 1) stabilisce che “devono essere rispettati “I valori limite
di emissione in acque superficiali i parametri di cui ai numeri 1, 2, 6, 7, 8, 26, 30, 33(
[...]
, concludendo che a fronte dei suddetti dati documentali, deve pertanto ritenersi Persona_1
che l'impianto in questione sia di tipo misto.
Il Tribunale, peraltro, in applicazione del principio della ragione più liquida, aveva anche
Pagina 4 evidenziato che il consulente tecnico d'ufficio, invitato a “determinare l'intervallo di
confidenza per l'esame analitico che, secondo il metodo utilizzato dall' ha condotto CP_3
alla individuazione del valore dell' allo scarico e, alla luce dello stesso, a Persona_1
valutare se e con quale grado di probabilità possa dirsi sussistente la violazione contestata”,
aveva richiesto all'amministrazione di fornirgli dei dati e che, poiché tale richiesta aveva avuto un esito negativo, lo stesso ausiliare aveva rappresentato l'impossibilità di rispondere al quesito.
Il Tribunale, inoltre, aveva sottolineato che il consulente ha poi svolto delle considerazioni
(che peraltro non sono state oggetto di alcuna osservazione critica tempestiva da parte della
amministrazione) sulla base delle quali ha concluso che appare ragionevole ritenere accertato
che, nelle condizioni nelle quali sono avvenuti il campionamento e le analisi, si siano generati
circa 5.35 mg/l di azoto ammoniacale che si sono aggiunti all'ammoniaca libera effettivamente
presente nel campione allo scarico: “dalla equazione 5 (Eq5) possiamo ipotizzare che, nelle
condizioni analitiche (a pH 3-4), 32 mg/L di monoclorammina disproporzionino formando
circa 5.35 mg/L di azoto ammoniacale (N-NH4+) che andranno a sommarsi all'ammoniaca
libera presente nel campione sotto-posto ad analisi, determinando in tal modo una interferenza
positiva sulla determinazione dell'azoto ammoniacale. In sostanza, a fronte di un risultato
analitico apparente di 16,4 mg/l, il valore allo scarico deve ritenersi attorno agli 11 mg/l (che
sarebbe pienamente conforme al limite di 15 mg/l previsto nella Tabella 3).
Il Giudice di primo grado, quindi, aveva concluso che all'esito della consulenza, sulla prima
contestazione dei ricorrenti si registra dunque una incertezza probatoria assoluta che non
appare colmabile attraverso l'attività istruttoria compiuta in giudizio e che le risultanze della
consulenza confermano invece la prospettazione di ricorso in relazione alla possibile presenza
di una sostanza interferente sul risultato e, ricordando che l'onere della prova in ordine alla
Pagina 5 correttezza del suddetto esame gravava pacificamente sulla amministrazione, sia in relazione
alla correttezza dell'intervallo di confidenza utilizzato, sia in relazione alla genuinità del dato
afferente l'azoto ammoniacale, aveva annullato l'ordinanza ingiunzione opposta.
1.2 Averso tale decisione, la ha proposto tempestivo appello Parte_1
sostenendo, innanzi tutto, che la sentenza appare in primo luogo erronea e comunque
illegittima nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto di dover ammettere
l'espletamento di consulenza tecnica su quesiti posti dai ricorrenti in assenza di alcuna
allegazione di prova, tesi unicamente alla ricerca di elementi tali da inficiare la validità delle
analisi (e in tal senso la CTU è da considerarsi esplorativa) senza tenere in debito conto che
questa difesa già con primo atto di comparsa a chiare lettere manifestava perplessità circa
l'utilità e validità della stessa in quanto, da un lato, il ritenuto limite di errore analitico del
metodo utilizzato, indicato dai ricorrenti nella misura compresa tra il 5% e il 10%, in realtà
non trova riscontro nel Manuale APAT IRSA/CNR 29/2003, e dall'altro anche la sostanza
interferente citata (la monoclorammina, disinfettante a base di cloro utilizzato per il
trattamento dell'acqua potabile) in alcun modo trova riscontro tra le sostanze interferenti nel
Manuale APAT IRSA/CNR 29/2003, SEZ 3030 rubricato “Determinazione di cationi mediante
cromatografia ionica” adottato in sede di analisi ARPAS.
La Provincia ha poi affermato che la sentenza risulta altresì erronea nella parte (pag. 8) in
cui sostiene che “il consulente ha poi svolto delle considerazioni (che peraltro non sono state
oggetto di alcuna osservazione critica tempestiva da parte della amministrazione) sulla base
delle quali ha concluso che appare ragionevole ritenere accertato” giacché il consulente
tecnico non ha accertato alcunchè che avesse i connotati della ragionevolezza. Il professionista
ha infatti solo formulato una (delle molteplici) ipotesi sulla possibile presenza di sostanza
Pagina 6 interferente, sulla base di generici dati (o dati da egli ricavati).
L'appellante, ancora, dopo avere osservato che dalla lettura dell'ultimo capoverso si evince
dunque che il Giudice di primo grado abbia fondato la propria decisione circa la interferenza
della oltre che su una asserita ragionevolezza delle risultanze peritali, in Parte_3
realtà ottenute attraverso ricostruzioni formulate per ipotesi, anche sulla circostanza per la
quale non venivano forniti dalla P.A. i dati necessari al Consulente, ha sostenuto che la
sentenza risulta su tal punto erronea, e decisamente punitiva per la P.A. nella parte in cui ha
inteso operare l'inversione dell'onere della prova in capo a quest'ultima, aggiungendo poi che
il Giudicante non sembra, in sentenza, aver adeguatamente preso in considerazione che il
Gestore idrico aveva già avuto modo, nel pieno rispetto del contraddittorio e con ampia
garanzia del diritto di difesa, di richiedere la revisione delle analisi che avevano accertato il
superamento del limite tabellare in relazione al parametro azoto ammoniacale, se del caso
anche alla presenza di proprio consulente tecnico di fiducia.
ha contestato la fondatezza delle avverse censure riproponendo, altresì, i CP_1
motivi di opposizione assorbiti.
invece, è rimasto contumace. Controparte_2
La causa è stata, quindi, decisa sulle conclusioni sopra trascritte.
2.1 Orbene, come risulta dalla documentazione agli atti, l'impianto di depurazione oggetto di causa tratta le acque reflue provenienti dell'abitato di Pabillonis, la cui popolazione ammonta complessivamente a circa 2.980 residenti, dotato di rete fognaria di tipo misto.
In occasione del sopralluogo effettuato il 2 ed il 3 marzo 2016, i tecnici dell' avevano CP_3
prelevato dei campioni di acque finalizzate alla analisi batteriologiche e chimiche, che avevano evidenziato valori conformi ai limiti previsti dalle tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla parte III del
Pagina 7 D.Lgs. 152/2006 ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale.
Le analisi, infatti, avevano rilevato una concentrazione allo scarico pari a 16,4 mg/l,
superiore (seppur di poco) al limite tabellare di 15 mg/l.
2.2 In questo quadro, come si è accennato, gli opponenti avevano sostenuto che il valore di
16,4 mg/l è compreso nel limite dell'errore analitico del metodo utilizzato, compreso tra il 5 ed
il 10%. L'applicazione del corretto intervallo di confidenza, pertanto, avrebbe dovuto
comportare la constatazione dell'assenza di alcuna violazione del limite previsto dalla Tabella
3 citata, aggiungendo poi che il risultato analitico sia viziato da una interferenza. In
particolare, il metodo analitico utilizzato parrebbe essere il 3030 APAT, ossia la
determinazione di cationi in cromatografia ionica. Risulta scientificamente evidente che, sulla
base del valore di ammonio presente, il cloro libero fosse “zero”, in quanto completamente
combinato sotto forma di monoclorammina. A pH acidi, quali quelli presenti nella colonna
analitica, il disproporzionamento della monoclorammina, forma presente ai pH pressocché
neutri del refluo, comporta la riformazione di parte dell'ammoniaca presente originariamente,
incrementandone il valore.
Gli opponenti, dunque, tra i motivi di opposizione, avevano dedotto anche specifiche circostanze il cui accertamento e la cui valutazione richiedevano certamente speciali cognizioni tecniche, cosicché bene aveva fatto il Tribunale a nominare un consulente tecnico d'ufficio, al quale, del resto, erano stati proposti quesiti puntuali (“Provveda il C.T.U.: 1) a determinare
l'intervallo di confidenza per l'esame analitico che, secondo il metodo utilizzato dall' CP_3
ha condotto alla individuazione del valore dell' allo scarico e, alla luce Persona_1
dello stesso, a valutare se e con quale grado di probabilità possa dirsi sussistente la violazione
contestata; 2) a verificare, sulla base dei dati emergenti dall'esame analitico, se il risultato
Pagina 8 contestato sia stato viziato da interferenza;
in particolare, se si sia verificato che il
disproporzionamento della monoclorammina, forma presente ai pH pressoché neutri del refluo,
abbia comportato la riformazione di parte dell'ammoniaca presente originariamente,
incrementandone il valore”) e non, invece, come sostenuto dall'appellante, un incarico esplorativo.
2.3 L'appellante, come si è già detto, ha sostenuto che il ritenuto limite di errore analitico
del metodo utilizzato, indicato dai ricorrenti nella misura compresa tra il 5% e il 10%, in realtà
non trova riscontro nel Manuale APAT IRSA/CNR 29/2003, ma tale affermazione non è
corretta.
Come è noto, infatti, i risultati delle analisi di laboratorio non sono certi ma, attorno al loro valore, esiste una zona grigia di incertezza entro la quale il dato “vero” si situa. L'esistenza della zona grigia, detta più propriamente intervallo di confidenza, è determinata dall'incertezza estesa, errore della misura, e naturalmente è contemplata anche dal Manuale APAT IRSA/CNR
29/2003, il quale, già nella parte generale, dedica un paragrafo (il 1040) alla Qualità del dato
analitico, soffermandosi anche sull'intervallo di confidenza (paragrafo 4.3).
2.4 Nel caso in esame, d'altra parte, il risultato della analisi di laboratorio (16,4 mg/l) era risultato solo di poco superiore al valore limite previsto dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 (15
mg/l), cosicché è ben possibile che quest'ultimo cadesse entro la predetta zona grigia (con il conseguente dubbio che fosse stato effettivamente superato).
2.5 Il Consulente tecnico d'ufficio, tuttavia, nella relazione depositata il 3 ottobre 2022 aveva concluso che non è stato possibile fornire risposta al quesito n° 1 poiché non sono stati messi
Part a disposizione della scrivente da parte dell' e della Provincia del i dati CP_3 Pt_1
necessari per il calcolo dell'intervallo di confidenza per l'esame analitico dell'azoto
Pagina 9 ammoniacale allo scarico e tale affermazione non era stata in alcun modo contestata dai tecnici di parte.
2.5 In questo quadro, dunque, l'affermazione del Tribunale, secondo la quale sulla prima
contestazione dei ricorrenti si registra dunque una incertezza probatoria assoluta che non
appare colmabile attraverso l'attività istruttoria compiuta in giudizio, risulta certamente condivisibile.
L'art. 6, comma 11, del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), d'altra parte, prevede che Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
dell'opponente.
La decisione del Tribunale, che ha annullato l'ordinanza ingiunzione opposta, dunque, è
corretta.
2.6 Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, commisurato all'importo della sanzione, e della complessiva attività svolta.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n. 2609/2023 Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 31 ottobre 2023;
Pagina 10 2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi euro 2.547,00, oltre spese generali (15%) ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari il 21 marzo 2025
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
Pagina 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 152 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024
promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Quartu Parte_1 P.IVA_1
Sant'Elena presso lo studio dell'avv. Virgilio Isola, che la rappresenta e difende,
appellante
contro
(c.f. ), con sede legale in Nuoro ed elettivamente domiciliata in CP_1 P.IVA_2
Cagliari presso lo studio dell'avv. Massimo Lai, che la rappresenta e difende,
, Controparte_2
appellati
Pagina 1 all'udienza del 21 marzo 2025 la causa è stata decisa, mediante lettura del dispositivo, sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse della : la , come sopra Parte_1 Parte_1
rappresentata e difesa, chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita Voglia:
- riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto accogliere il presente appello e dichiarare valida ed efficace l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 12/21 emessa dalla Parte_1
con ogni conseguenza di legge;
[...]
- con rifusione di spese e competenze del giudizio di 1° grado e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di appello in favore del sottoscritto difensore il quale, per esse, fin d'ora si dichiara antistatario;
nell'interesse di si conclude perché l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia: CP_1
a. in via principale rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
b. in via subordinata, per la sola ipotesi di accoglimento dell'avverso appello, accogliere i motivi riproposti e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione opposta in primo grado ovvero annullarla in quanto infondata e illegittima;
c. in via ulteriormente subordinata accogliere la censura assorbita riproposta, sul quantum della sanzione;
- in ogni caso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 3 maggio 2021, e la Controparte_2 CP_1
avevano proposto opposizione avverso l'ordinanza n. 12/2021, emessa il 25 marzo 2021, con
Pagina 2 la quale la Provincia del Sud Sardegna, a seguito degli accertamenti effettuati dall' CP_3
presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Pabillonis ed oggetto del verbale n. 12562 del 18 aprile 2016, aveva ingiunto loro di pagare, al primo in qualità di trasgressore ed alla seconda in qualità di obbligata in solido, la somma di euro 6.000,00 a titolo di sanzione per la asserita violazione dell'art. 133, comma 1, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 a causa del superamento, per il parametro “azoto ammoniacale”, dei limiti previsti dalla tabella 3
dell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo.
I ricorrenti avevano, innanzi tutto, eccepito il difetto di legittimazione passiva evidenziando che al momento della riscontrata violazione, la conduzione dell'impianto era affidata alla
[...]
e la avevano poi sostenuto che i limiti previsti dalla Parte_2 CP_1
Tabella 3 non erano applicabili al depuratore che occupa, trattandosi di un depuratore di reflui
urbani, contestando, comunque, la sussistenza dell'asserito fuori norma. A questo proposito,
gli opponenti avevano sostenuto che il valore di 16,4 mg/l è compreso nel limite dell'errore
analitico del metodo utilizzato, compreso tra il 5 ed il 10%. L'applicazione del corretto
intervallo di confidenza, pertanto, avrebbe dovuto comportare la constatazione dell'assenza di
alcuna violazione del limite previsto dalla Tabella 3 citata. Ancora, in sede di audizione è stato
evidenziato come il risultato analitico sia viziato da una interferenza. In particolare, il metodo
analitico utilizzato parrebbe essere il 3030 APAT, ossia la determinazione di cationi in
cromatografia ionica. Risulta scientificamente evidente che, sulla base del valore di ammonio
presente, il cloro libero fosse “zero”, in quanto completamente combinato sotto forma di mono-
clorammina. A pH acidi, quali quelli presenti nella colonna analitica, il disproporzionamento
della monoclorammina, forma presente ai pH pressocché neutri del refluo, comporta la
Pagina 3 riformazione di parte dell'ammoniaca presente originariamente, incrementandone il valore.
Tale circostanza, associata all'errore analitico ha sicuramente contribuito alla produzione di
un valore superiore al limite tabellare.
Gli opponenti, infine, avevano sostenuto che non può essere attribuita a colpa dei ricorrenti
la circostanza che occasionalmente, nelle descritte condizioni di sovraccarico idraulico, si
possa essere verificato un (denegato) limitatissimo fuori norma che costituisce un
incontrollabile e imprevedibile comportamento dell'impianto che non possiede caratteristiche
tali da rispondere a qualsivoglia sollecitazione gestionale, contestando poi la misura della
sanzione applicata.
La si era costituita in giudizio ed aveva resistito. Parte_1
Istruita la causa mediante l'espletamento di una consulenza tecnica, il Tribunale di Cagliari,
con la sentenza n. 2609/23, in accoglimento dell'opposizione aveva annullato l'ordinanza ingiunzione impugnata e condannato la alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale, a sostegno di tale decisione, aveva, innanzi tutto, osservato che nel caso di
specie, nella scheda anagrafica depuratori del Centro di Documentazione Bacini Idrografici
della RAS, relativamente all'impianto di depurazione di Pabillonis, si dà atto che la tipologia
di acque scaricate è “acque reflue urbane con componente industriale” e che l'applicazione
della tabella 3 era specificatamente prevista dall'autorizzazione allo scarico n. 369/15 del
20.03.2015, che alla lettera b) punto 1) stabilisce che “devono essere rispettati “I valori limite
di emissione in acque superficiali i parametri di cui ai numeri 1, 2, 6, 7, 8, 26, 30, 33(
[...]
, concludendo che a fronte dei suddetti dati documentali, deve pertanto ritenersi Persona_1
che l'impianto in questione sia di tipo misto.
Il Tribunale, peraltro, in applicazione del principio della ragione più liquida, aveva anche
Pagina 4 evidenziato che il consulente tecnico d'ufficio, invitato a “determinare l'intervallo di
confidenza per l'esame analitico che, secondo il metodo utilizzato dall' ha condotto CP_3
alla individuazione del valore dell' allo scarico e, alla luce dello stesso, a Persona_1
valutare se e con quale grado di probabilità possa dirsi sussistente la violazione contestata”,
aveva richiesto all'amministrazione di fornirgli dei dati e che, poiché tale richiesta aveva avuto un esito negativo, lo stesso ausiliare aveva rappresentato l'impossibilità di rispondere al quesito.
Il Tribunale, inoltre, aveva sottolineato che il consulente ha poi svolto delle considerazioni
(che peraltro non sono state oggetto di alcuna osservazione critica tempestiva da parte della
amministrazione) sulla base delle quali ha concluso che appare ragionevole ritenere accertato
che, nelle condizioni nelle quali sono avvenuti il campionamento e le analisi, si siano generati
circa 5.35 mg/l di azoto ammoniacale che si sono aggiunti all'ammoniaca libera effettivamente
presente nel campione allo scarico: “dalla equazione 5 (Eq5) possiamo ipotizzare che, nelle
condizioni analitiche (a pH 3-4), 32 mg/L di monoclorammina disproporzionino formando
circa 5.35 mg/L di azoto ammoniacale (N-NH4+) che andranno a sommarsi all'ammoniaca
libera presente nel campione sotto-posto ad analisi, determinando in tal modo una interferenza
positiva sulla determinazione dell'azoto ammoniacale. In sostanza, a fronte di un risultato
analitico apparente di 16,4 mg/l, il valore allo scarico deve ritenersi attorno agli 11 mg/l (che
sarebbe pienamente conforme al limite di 15 mg/l previsto nella Tabella 3).
Il Giudice di primo grado, quindi, aveva concluso che all'esito della consulenza, sulla prima
contestazione dei ricorrenti si registra dunque una incertezza probatoria assoluta che non
appare colmabile attraverso l'attività istruttoria compiuta in giudizio e che le risultanze della
consulenza confermano invece la prospettazione di ricorso in relazione alla possibile presenza
di una sostanza interferente sul risultato e, ricordando che l'onere della prova in ordine alla
Pagina 5 correttezza del suddetto esame gravava pacificamente sulla amministrazione, sia in relazione
alla correttezza dell'intervallo di confidenza utilizzato, sia in relazione alla genuinità del dato
afferente l'azoto ammoniacale, aveva annullato l'ordinanza ingiunzione opposta.
1.2 Averso tale decisione, la ha proposto tempestivo appello Parte_1
sostenendo, innanzi tutto, che la sentenza appare in primo luogo erronea e comunque
illegittima nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto di dover ammettere
l'espletamento di consulenza tecnica su quesiti posti dai ricorrenti in assenza di alcuna
allegazione di prova, tesi unicamente alla ricerca di elementi tali da inficiare la validità delle
analisi (e in tal senso la CTU è da considerarsi esplorativa) senza tenere in debito conto che
questa difesa già con primo atto di comparsa a chiare lettere manifestava perplessità circa
l'utilità e validità della stessa in quanto, da un lato, il ritenuto limite di errore analitico del
metodo utilizzato, indicato dai ricorrenti nella misura compresa tra il 5% e il 10%, in realtà
non trova riscontro nel Manuale APAT IRSA/CNR 29/2003, e dall'altro anche la sostanza
interferente citata (la monoclorammina, disinfettante a base di cloro utilizzato per il
trattamento dell'acqua potabile) in alcun modo trova riscontro tra le sostanze interferenti nel
Manuale APAT IRSA/CNR 29/2003, SEZ 3030 rubricato “Determinazione di cationi mediante
cromatografia ionica” adottato in sede di analisi ARPAS.
La Provincia ha poi affermato che la sentenza risulta altresì erronea nella parte (pag. 8) in
cui sostiene che “il consulente ha poi svolto delle considerazioni (che peraltro non sono state
oggetto di alcuna osservazione critica tempestiva da parte della amministrazione) sulla base
delle quali ha concluso che appare ragionevole ritenere accertato” giacché il consulente
tecnico non ha accertato alcunchè che avesse i connotati della ragionevolezza. Il professionista
ha infatti solo formulato una (delle molteplici) ipotesi sulla possibile presenza di sostanza
Pagina 6 interferente, sulla base di generici dati (o dati da egli ricavati).
L'appellante, ancora, dopo avere osservato che dalla lettura dell'ultimo capoverso si evince
dunque che il Giudice di primo grado abbia fondato la propria decisione circa la interferenza
della oltre che su una asserita ragionevolezza delle risultanze peritali, in Parte_3
realtà ottenute attraverso ricostruzioni formulate per ipotesi, anche sulla circostanza per la
quale non venivano forniti dalla P.A. i dati necessari al Consulente, ha sostenuto che la
sentenza risulta su tal punto erronea, e decisamente punitiva per la P.A. nella parte in cui ha
inteso operare l'inversione dell'onere della prova in capo a quest'ultima, aggiungendo poi che
il Giudicante non sembra, in sentenza, aver adeguatamente preso in considerazione che il
Gestore idrico aveva già avuto modo, nel pieno rispetto del contraddittorio e con ampia
garanzia del diritto di difesa, di richiedere la revisione delle analisi che avevano accertato il
superamento del limite tabellare in relazione al parametro azoto ammoniacale, se del caso
anche alla presenza di proprio consulente tecnico di fiducia.
ha contestato la fondatezza delle avverse censure riproponendo, altresì, i CP_1
motivi di opposizione assorbiti.
invece, è rimasto contumace. Controparte_2
La causa è stata, quindi, decisa sulle conclusioni sopra trascritte.
2.1 Orbene, come risulta dalla documentazione agli atti, l'impianto di depurazione oggetto di causa tratta le acque reflue provenienti dell'abitato di Pabillonis, la cui popolazione ammonta complessivamente a circa 2.980 residenti, dotato di rete fognaria di tipo misto.
In occasione del sopralluogo effettuato il 2 ed il 3 marzo 2016, i tecnici dell' avevano CP_3
prelevato dei campioni di acque finalizzate alla analisi batteriologiche e chimiche, che avevano evidenziato valori conformi ai limiti previsti dalle tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla parte III del
Pagina 7 D.Lgs. 152/2006 ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale.
Le analisi, infatti, avevano rilevato una concentrazione allo scarico pari a 16,4 mg/l,
superiore (seppur di poco) al limite tabellare di 15 mg/l.
2.2 In questo quadro, come si è accennato, gli opponenti avevano sostenuto che il valore di
16,4 mg/l è compreso nel limite dell'errore analitico del metodo utilizzato, compreso tra il 5 ed
il 10%. L'applicazione del corretto intervallo di confidenza, pertanto, avrebbe dovuto
comportare la constatazione dell'assenza di alcuna violazione del limite previsto dalla Tabella
3 citata, aggiungendo poi che il risultato analitico sia viziato da una interferenza. In
particolare, il metodo analitico utilizzato parrebbe essere il 3030 APAT, ossia la
determinazione di cationi in cromatografia ionica. Risulta scientificamente evidente che, sulla
base del valore di ammonio presente, il cloro libero fosse “zero”, in quanto completamente
combinato sotto forma di monoclorammina. A pH acidi, quali quelli presenti nella colonna
analitica, il disproporzionamento della monoclorammina, forma presente ai pH pressocché
neutri del refluo, comporta la riformazione di parte dell'ammoniaca presente originariamente,
incrementandone il valore.
Gli opponenti, dunque, tra i motivi di opposizione, avevano dedotto anche specifiche circostanze il cui accertamento e la cui valutazione richiedevano certamente speciali cognizioni tecniche, cosicché bene aveva fatto il Tribunale a nominare un consulente tecnico d'ufficio, al quale, del resto, erano stati proposti quesiti puntuali (“Provveda il C.T.U.: 1) a determinare
l'intervallo di confidenza per l'esame analitico che, secondo il metodo utilizzato dall' CP_3
ha condotto alla individuazione del valore dell' allo scarico e, alla luce Persona_1
dello stesso, a valutare se e con quale grado di probabilità possa dirsi sussistente la violazione
contestata; 2) a verificare, sulla base dei dati emergenti dall'esame analitico, se il risultato
Pagina 8 contestato sia stato viziato da interferenza;
in particolare, se si sia verificato che il
disproporzionamento della monoclorammina, forma presente ai pH pressoché neutri del refluo,
abbia comportato la riformazione di parte dell'ammoniaca presente originariamente,
incrementandone il valore”) e non, invece, come sostenuto dall'appellante, un incarico esplorativo.
2.3 L'appellante, come si è già detto, ha sostenuto che il ritenuto limite di errore analitico
del metodo utilizzato, indicato dai ricorrenti nella misura compresa tra il 5% e il 10%, in realtà
non trova riscontro nel Manuale APAT IRSA/CNR 29/2003, ma tale affermazione non è
corretta.
Come è noto, infatti, i risultati delle analisi di laboratorio non sono certi ma, attorno al loro valore, esiste una zona grigia di incertezza entro la quale il dato “vero” si situa. L'esistenza della zona grigia, detta più propriamente intervallo di confidenza, è determinata dall'incertezza estesa, errore della misura, e naturalmente è contemplata anche dal Manuale APAT IRSA/CNR
29/2003, il quale, già nella parte generale, dedica un paragrafo (il 1040) alla Qualità del dato
analitico, soffermandosi anche sull'intervallo di confidenza (paragrafo 4.3).
2.4 Nel caso in esame, d'altra parte, il risultato della analisi di laboratorio (16,4 mg/l) era risultato solo di poco superiore al valore limite previsto dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 (15
mg/l), cosicché è ben possibile che quest'ultimo cadesse entro la predetta zona grigia (con il conseguente dubbio che fosse stato effettivamente superato).
2.5 Il Consulente tecnico d'ufficio, tuttavia, nella relazione depositata il 3 ottobre 2022 aveva concluso che non è stato possibile fornire risposta al quesito n° 1 poiché non sono stati messi
Part a disposizione della scrivente da parte dell' e della Provincia del i dati CP_3 Pt_1
necessari per il calcolo dell'intervallo di confidenza per l'esame analitico dell'azoto
Pagina 9 ammoniacale allo scarico e tale affermazione non era stata in alcun modo contestata dai tecnici di parte.
2.5 In questo quadro, dunque, l'affermazione del Tribunale, secondo la quale sulla prima
contestazione dei ricorrenti si registra dunque una incertezza probatoria assoluta che non
appare colmabile attraverso l'attività istruttoria compiuta in giudizio, risulta certamente condivisibile.
L'art. 6, comma 11, del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), d'altra parte, prevede che Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
dell'opponente.
La decisione del Tribunale, che ha annullato l'ordinanza ingiunzione opposta, dunque, è
corretta.
2.6 Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, commisurato all'importo della sanzione, e della complessiva attività svolta.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n. 2609/2023 Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 31 ottobre 2023;
Pagina 10 2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi euro 2.547,00, oltre spese generali (15%) ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari il 21 marzo 2025
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
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