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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 25/11/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5805 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato rilasciato con foglio sperato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Michele Galiano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Sala Consilina (SA), alla Via Mezzacapo, n. 61;
PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
, subentrante a titolo universale nei rapporti Controparte_1
di incorporante di (C.F.: Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato P.IVA_1
1 in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Paolina Gentile ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Santa Maria la Carità (Na), alla Via Visitazione, n 247;
PEC: Email_2
Resistente
E
(C.F.: ), Controparte_4 P.IVA_2
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dott. Notaio in Roma, dall'avv. Francesco Per_1
Bove, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Salerno, al Corso
Garibaldi, n.38, presso l'Ufficio Legale della Sede dell' di Salerno;
CP_4
PEC: t;
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 19/10/2023, agiva nei Parte_1
confronti dell' e dell' deducendo l'illegittimità CP_4 Controparte_1
dell'iscrizione ipotecaria n. 10076202300000957000, notificata in data 04/10/2023, e relativa ai crediti indicati nel dettaglio in detta intimazione, azionati con gli avvisi di addebito nn. 40020160007387302000, 40020170005332886000, 40020180004502947000,
40020190009910371000 e 40020190004847636000 emessi da Controparte_1
per presunti crediti previdenziali relativi agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e
[...]
2019.
2 In particolare, assumeva la prescrizione dei crediti previdenziali vantati dall' CP_4
considerato che al momento della notifica dell'iscrizione ipotecaria era già decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi al provvedimento impugnato, il difetto di motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, non essendo state chiarite le presunte omissioni di versamento previdenziale e/o assistenziale e i presupposti legittimanti le relative richieste,
nonché la violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, per omessa notifica delle cartelle di pagamento o degli altri atti che legittimassero la successiva iscrizione nei termini previsti dalla norma.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la parte concludeva chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di:
<Dichiarare la nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria n.10076202300000957000
contenente tra gli altri i seguenti presunti crediti vantati dall' di Battipaglia per presunto CP_4
mancato pagamento dei seguenti atti emessi per contributi IVS fissi/percentuale per le
annualità 2015, 2016,2017,2018 e 2019:
1) avviso di addebito n. 40020160007387302000 notificato, a dire del concessionario,
in data 14.11.2016 per complessivi euro 2703,33 per annualità 2015
2) avviso di addebito n. 40020170005332886000 notificato, a dire del concessionario in
data 16.10.2017 per euro 5.427,72 per annualità 2016
3) avviso di addebito n. 40020180004502947000 notificato, a dire del concessionario in
data 12.07.2018 per euro 2.683,06 per annualità 2017
4) avviso di addebito n. 40020190009910371000 notificato, a dire del concessionario in
data 22.12.2019 per euro 1.250,19 per annualità 2018
5) avviso di addebito n. 40020190004847636000 notificato, a dire del concessionario in
data 24.07.2019 per euro 1.292,94 per annualità 2018
3 e conseguentemente dichiarare non dovuti gli importi su elencati per i motivi di merito e di
legittimità suesposti.>>.
Con vittoria delle spese del giudizio da attribuire al procuratore antistatario.
2. Con memoria difensiva depositata telematicamente il 13/02/2024, si costituiva in giudizio l , la quale rilevava, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_5
della domanda, essendo decorso il termine per proporre impugnazione previsto dalla legge.
Evidenziava, inoltre, la carenza di legittimazione passiva dell' in Controparte_6
favore degli Enti impositori, in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento e alla formazione del ruolo, non avendo alcuna responsabilità in merito ai vizi degli atti prodromici e alle ulteriori attività degli stessi.
Contestava, altresì, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione spiegata dalla ricorrente,
essendo stati, per tutti gli avvisi di addebito impugnati, regolarmente notificati gli atti interruttivi e considerato, altresì, il periodo di sospensione della prescrizione introdotto dalla disciplina emergenziale Covid-19.
Per tali motivi concludeva chiedendo:
<< - In via principale per la declaratoria di infondatezza in fatto e in diritto delle domande e,
per l'effetto, per il rigetto delle stesse;
- In via principale per l'estromissione della dal presente Controparte_1
giudizio e/o in via subordinata per la condanna degli Enti impositori a manlevare e tenere
indenne la medesima da ogni somma che dovesse Controparte_1
risultare dovuta a parte opponente, ivi incluse le spese di lite.
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. >>.
3. Con memoria difensiva depositata telematicamente il 20/02/2024, si costituiva in giudizio l che contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, essendo stati CP_4
i titoli presupposti tutti regolarmente notificati e non opposti nei termini di legge, con conseguente formazione di giudicato circa il merito della pretesa creditoria.
4 Inoltre, evidenziava l'interruzione dei termini di prescrizione a seguito delle azioni esecutive intraprese dalla società concessionaria della riscossione e dei pagamenti parziali effettuati dopo la notifica dei titoli, nonché degli atti interruttivi notificati dall' Controparte_1
e della sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa
[...]
emergenziale da Covid-19, in virtù della quale i termini di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali erano stati sospesi per il periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021, cioè
per 1 anno, 5 mesi e 26 giorni.
Infine, contestava l'eccezione di difetto di motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria,
essendo stato gli atti presupposti regolarmente notificati e, quindi, l'obbligo di motivazione adempiuto per relationem, ovverosia mediante il riferimento agli atti legittimanti la pretesa creditoria già noti al ricorrente.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
< Alla luce di quanto sopra esposto, Voglia il Giudice adito, dichiarare inammissibile ed
infondata la domanda e confermare la comunicazione preventiva opposta e tutti gli avvisi di
addebito indicati in ricorso;
in via subordinata, ordinare uno sgravio parziale dei titoli opposti
entro i limiti della diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio e della
quale si richiede l'accertamento.>>
Vinte le spese de giudizio.
4. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli, la causa veniva calendarizzata per la discussione per l'udienza del 15/04/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
replicando alle deduzioni delle controparti e riportandosi alle conclusioni formulate nei propri atti difensivi.
5 Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato perché le deduzioni poste a base dell'opposizione risultano infondate.
1. Va, in primo luogo, evidenziato che l ha fornito piena prova, versando agli atti le CP_4
buste elettroniche delle notificazioni eseguite a mezzo PEC attestanti l'avvenuta consegna degli AVA ricompresi nel preavviso di iscrizione ipotecaria in parola, dell'avvenuta notifica dei titoli oggetto dell'odierna opposizione.
In punto di diritto, in tema di regolarità delle notificazioni degli Avvisi di addebito avvenuta a mezzo PEC va rammentato che la notifica ai contribuenti degli atti impositivi a mezzo PEC
è espressamente consentita dal comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 (“La notifica della
cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del
destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un
indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto
della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”), nel rispetto delle modalità di cui al d.p.r. 11.2.2005, n. 68, il cui art. 3 precisa che è necessaria la notificazione di un
'documento informatico'; a al fine, per documento informatico deve intendersi anche il documento PDF contenente l'avviso di addebito, che non è una semplice fotocopia del documento cartaceo scannerizzata, ma un vero e proprio atto nato informatico che, come tutti gli atti informatici, possono essere stampati su supporto cartaceo: non ci si trova quindi di fronte ad un duplicato informatico per la cui validità è necessaria l'attestazione di
6 conformità, ma ad un vero e proprio originale firmato a mezzo stampa ai sensi di legge ed inviato direttamente tramite PEC al destinatario senza necessità di stamparlo.
Nel caso di specie le buste elettroniche versate in atti dall' comprovano senza alcuna CP_4
incertezza l'avvenuta consegna degli AVA presso la casella PEC indubitabilmente riferibile alla ricorrente;
e ciò vale anche relativamente alla notificazione dell'AVA n.
40020160007387302000, posto che ai sensi di legge sono validi a dimostrare l'avvenuta notificazione non soltanto i files di formato “.eml” ma anche i files di formato “.xml”, i quali recano comunque i dati identificativi e certificati della comunicazione. Né parte attrice, al di là di una generica asserzione di disconoscimento della riferibilità delle PEC agli AVA de
quibus, ampiamente smentita dalle prove documentali prodotte dall' , ha fornito CP_4
elementi idonei a far supporre che la comunicazione elettronica in parola potesse non contenere l'AVA in questione o che si riferisse a comunicazione di tipo diverso.
Come può agevolmente rilevarsi alla luce di quanto precede, le deduzioni difensive concernenti l'omessa notifica degli AVA posti a base del preavviso di iscrizione ipotecaria sono del tutto prive di fondamento.
2. Ovviamente, appurata la regolare notifica dei titoli esecutivi e stante la mancata opposizione avverso di essi nei termini di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, vanno giudicate tardive ed inammissibili le deduzioni che mirano a contestare la sussistenza dei titoli esecutivi e la sussistenza nel merito dei crediti dell' , ormai divenuti irretrattabili a CP_4
seguito del decorso del termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto.
Ed, invero, va rammentato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999 (o agli AVA che sono giuridicamente ad esse equipollenti), determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità
del credito contributivo.
7 Di conseguenza in caso di mancata impugnazione tempestiva degli AVA – come consta essere avvenuto nel caso in esame – non possono essere più fatti valere, in sede esecutiva o pre-esecutiva, ipotetici vizi attinenti al procedimento di formazione del ruolo antecedenti a detta inoppugnabilità del credito.
Ciò vale sia per la doglianza concernente l'avvenuta prescrizione delle pretese contributive per decorso del termine quinquennale estintivo del credito prima della notifica degli avvisi sia per ogni eventuale deduzione involgente presunti vizi formali degli AVA e, in particolare,
con riferimento alla deduzione concernente la supposta decadenza dal potere di procedere all'iscrizione a ruolo per inosservanza dei termini di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/1973, da ritenersi ormai inammissibile per tardività della domanda.
3. Quanto, poi, alla doglianza concernente l'asserita prescrizione dei crediti maturatasi successivamente alla notifica dei titoli è sufficiente evidenziare che tra la notifica degli AVA
– la prima delle quali risulta avvenuta il 14.11.2016 e l'ultima il 24.7.2019 – e la notifica dall'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione, avvenuta, come detto, il
4.10.2023, non è trascorso il quinquennio necessario a far maturare la causa estintiva.
In particolare, risulta essere stata notificata a parte ricorrente, in data 28.7.2022, con consegna dell'atto a mani di familiare convivente, l'intimazione di pagamento n.
1002022900563202000, pienamente efficace come atto interruttivo con riferimento a tutti gli
AVA in questione, la quale è intervenuta certamente antecedentemente ad un quinquennio dalla notifica dei titoli.
E, infatti, va rammentato che, a seguito dei molteplici provvedimenti legislativi emergenziali di sospensione adottati nel corso della pandemia da Covid-19, vi è stata sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali per il periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021 (con tre interruzioni), per un periodo complessivo di 478 gg.
E' del tutto evidente, in definitiva, come non si sia verificata alcuna prescrizione dei crediti dei quali è stato preannunziata l'iscrizione ipotecaria l'atto oggetto dell'odierna opposizione.
8 4. Palesemente inconsistente, infine, risulta la deduzione di difetto di motivazione dell'atto impugnato, posto che il preavviso di iscrizione ipotecaria di cui si discute risulta compiutamente motivato, contenendo tutti gli elementi necessari per consentire al destinatario di comprendere senza alcuna difficoltà quali siano i crediti per cui si procede,
quali siano gli strumenti posti a sua difesa e di avere contezza di tutte le informazioni attinenti al caso di specie, come del resto risulta indirettamente dimostrato proprio dall'odierna opposizione.
5. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sicché il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., alla rifusione in favore di ciascuno dei resistenti delle spese di giudizio, nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5805 del ruolo generale dell'anno 2023, promosso da Parte_1
nei confronti di e , in persona dei rispettivi ll.rr.p.t., Controparte_1 CP_4
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei resistenti, delle spese di giudizio, che liquida, per ciascuna delle parti convenute, in € 1.865,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 14.5.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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