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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/06/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 924/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
924/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in Parte_1
calce al ricorso, dall'Avv.to Prof. Antonio D'Aloia del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Borgo
Venti Marzo, n. 7;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Parma, Strada del Quartiere n. 2/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Luca Petraglia del Foro di Parma e Alessandra Ottaviano del
Foro di Brindisi, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Strada del Quartiere n. 2/A;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 25.10.2024 e ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
, deducendo l'illegittimità della sanzione della revoca dell'incarico senza
[...]
Contro preavviso di cui all'art. 39 dell' 31 marzo 2020, comunicata alla ricorrente con
PEC del 02.02.2024 e di ogni altro atto presupposto o, comunque, collegato e, conseguentemente, domandando la condanna dell'Amministrazione convenuta alla reintegrazione della ricorrente nella sua posizione lavorativa nonché al risarcimento del danno dalla medesima patito, pari alle retribuzioni non percepite a far data dalla revoca dell'incarico.
A fondamento della domanda, rappresentava, in particolare: a) di avere prestato la propria attività lavorativa, dal 2011 fino a febbraio 2024, presso l di Parma, e CP_3
in particolare, presso l'UOS NPIA di Fidenza – Sede di Noceto, in qualità di medico specialista ambulatoriale nella disciplina neuropsichiatria infantile;
b) di avere svolto per anni le mansioni cui era preposta, le quali consistevano per la massima parte nello Contro svolgimento di visite domiciliari ex del 31 marzo 2020; c) di avere avuto in carico, nonostante un monte lavorativo pari a 20 ore settimanali, un numero di pazienti sproporzionato rispetto a quello dei propri colleghi (doc. 5 fasc. parte ricorrente); d) di essere stata, altresì, continuamente esposta a insistenti richieste, da parte del responsabile dell'UOS NPIA di Fidenza, dott.ssa Persona_1
e) di prestare servizio anche in altri distretti, nonostante la propria attività dovesse essere circoscritta alla sede di Noceto;
f) di essere stata preposta, da sola, al bacino di utenza di tutti i pazienti dei comuni di Noceto (PR), Fontevivo (PR), Fontanellato
(PR) e Ponte Taro (PR), nonché di tutte le scuole secondarie di secondo grado della città di Parma;
g) di avere presentato per due volte istanza di mobilità intra-aziendale per la sede di Traversetolo, più vicina al proprio luogo di residenza, ma di non aver ricevuto alcun riscontro in proposito nonostante, per l'anno 2023, risultasse prima e unica candidata nell'elenco dei soggetti richiedenti (doc.ti 6 e 11 fasc. parte ricorrente); h) che l'azienda convenuta, in data 02.02.2024, comunicava alla ricorrente, a mezzo PEC, la sanzione della revoca senza preavviso dell'incarico ai Contro sensi dell'art. 39, comma 9, lett. b) dell del 31 marzo 2020 per la violazione delle seguenti norme: - comma 1, lett. a), b), c), h) e l) del codice di disciplina;
- art. 14, comma 3 del codice di comportamento;
- artt. 2104 e 2015 c.c.; i) che la predetta sanzione disciplinare veniva comminata all'esito del procedimento disciplinare n.
71045/2023, incardinato per i seguenti fatti: - l'aver ricevuto, nell'ambito di una visita privata a pagamento, il paziente sig. , minore affetto Controparte_4
da psicopatologia, beneficiario della L. n. 104/1992 e già in carico alla ricorrente;
- il rilascio di Certificato di Diagnosi Funzionale dietro corresponsione della somma di euro 130,00, da parte della madre del sig. ; - l'avere sistematicamente CP_4
timbrato l'uscita dal lavoro utilizzando un timbratore marcatempo collocato presso la
Casa della Comunità di Traversetolo anziché presso la Casa della Comunità di
Noceto; l) di essere stata, altresì, diffidata dalla convenuta, in data 21.03.2024, al pagamento della somma complessiva di Euro 74.014,69, calcolata mediante l'azzeramento totale delle ore relative alle giornate per cui risultavano anche solo minime irregolarità relative alle procedure di timbratura;
m) di avere, quindi, formalmente impugnato il provvedimento di revoca in data 29.03.2024, evidenziando, altresì, l'infondatezza della richiesta di pagamento pervenuta in data
21.03.2024.
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento di revoca sotto un duplice profilo: a) l'insussistenza dei fatti contestati;
b) la sproporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla gravità della condotta censurata.
Tanto premesso ed esposto, la ricorrente instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO
1) accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione della revoca dell'incarico Contr senza preavviso di cui all'art. 39 dell 31 marzo 2020, comunicata alla ricorrente con PEC del 02.02.2024, e di ogni altro atto presupposto o comunque collegato, e per l'effetto,
2) annullare tali atti e/o disapplicarli e/o riformarli;
3) conseguentemente, condannare l'Azienda convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della ricorrente nella sua posizione lavorativa ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni intercorrenti dalla revoca alla reintegra sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari (al momenti della revoca) ad euro 1.923,13, oltre che dei danni legati alla lesione dell'identità e dell'immagine professionale della ricorrente, violata e pregiudicata dalla sanzione della revoca dell'incarico, e dall'allontanamento dalla posizione lavorativa avvenuto in conseguenza del suddetto provvedimento sanzionatorio, per motivazioni che offendono l'integrità professionale della ricorrente;
danni che ci si riserva di quantificare e dei quali comunque si chiede in subordine la liquidazione in via equitativa.
Sul piano istruttorio si chiede altresì che la depositi il Registro delle Parte_2
visite domiciliari prenotate ed effettuate dalla dott.ssa nel periodo 2021/2023, Pt_1
e che in mancanza l'Ecc.mo Giudice adito ne ordini l'esibizione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e
CPA e come per legge..”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 11.11.2024 si costituiva in giudizio l , contestando la fondatezza Controparte_1
delle pretese attoree e instando per la reiezione del ricorso.
1.3. Fallito il tentativo di bonario componimento della controversia, la causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 12.06.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le motivazione che si andranno ad esporre.
2.2. Occorre preliminarmente evidenziare che le condotte contestate all'odierna ricorrente sono consistite:
a) nel rilascio su carta intestata del certificato di Diagnosi funzionale a Parte_2
favore di un paziente in carico al Servizio N.P.I. afferente all – Parte_2
Distretto di Fidenza, e, in particolare, di un soggetto minore affetto da psicopatologia, beneficiario di Legge n. 104/1992, dietro corresponsione di una somma di danaro;
b) nelle reiterate ed ingiustificate omissioni di timbratura in uscita limitatamente agli anni 2021, 2022 e 2023 nonché nell'abusivo utilizzo della timbratura attestante la presenza in servizio, con riguardo al medesimo periodo, stante la sistematica attestazione dell'orario di uscita dal lavoro attraverso timbrature effettuate presso un ambulatorio N.P.I.A. diverso da quello corrispondente alla sede del Servizio cui la professionista afferiva.
A tale ultimo riguardo, è stato accertato dall'Amministrazione convenuta che le timbrature in uscita sono state reiteratamente effettuate presso una sede diversa da quella di assegnazione, e, cioè, presso l'ambulatorio di Traversetolo, afferente al
Distretto sanitario Sud-Est (Langhirano), anziché presso l'ambulatorio N.P.I.A. ubicato a Noceto e rientrante nel Distretto sanitario di Fidenza, di afferenza del
Servizio territoriale di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza presso cui la ricorrente espletava la propria attività lavorativa, come da contratto di incarico (doc.
n.1 fasc. parte resistente).
2.3. Tali condotte possono dirsi provate alla stregua dei riscontri documentali offerti dall'Amministrazione procedente, non risultando, peraltro, le deduzioni difensive svolte dalla ricorrente suscettibili di inficiare la ricostruzione fattuale offerta dalla convenuta.
Quanto al primo contegno addebitato, occorre evidenziare che tale circostanza trova puntuale riscontro nel documento n. 2 prodotto dall convenuta, e, in CP_1
particolare: - nell'allegato certificato di diagnosi funzionale rilasciato dalla professionista, in data 24.05.2023, su carta intestata - nell'ordine di Parte_2
bonifico disposto dalla madre del paziente, in data 26.05.2023, con causale “diagnosi funzionale Polvere Raffaele”; - nella segnalazione dell'accaduto trasmessa dalla madre del paziente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Distretto di Fidenza, con e-mail del 15.09.2023.
La ricorrente, a fronte di tali riscontri documentali, lungi dal provare (o dall'offrirsi di provare circostanze fattuali suscettibili di smentire tale ricostruzione), si è limitata a dedurre che, in realtà, il certificato rilasciato alla madre del piccolo paziente a fronte del pagamento di Euro 130,00 non era la Diagnosi funzionale, bensì una mera relazione di aggiornamento della condizione clinica del ragazzo, che la professionista aveva rilasciato mentre non era in servizio, per via del suo stato di malattia, al solo scopo di rilasciare successivamente, al proprio rientro al lavoro, il certificato di diagnosi funzionale.
Orbene, siffatta tesi risulta, all'evidenza, smentita, sia dalla coincidenza temporale tra la data in cui la dr.ssa risultava in malattia (doc. n. 9 fasc. parte resistente - Pt_1
certificato telematico comprovante lo stato di malattia della ricorrente dal 24 maggio al 25 maggio 2023) e la data riportata sul certificato di diagnosi funzionale – la quale attesta incontrovertibilmente che il documento rilasciato dalla ricorrente mentre la stessa non era in servizio era il certificato di Diagnosi Funzionale – sia dalla circostanza per cui l'ordine di bonifico di pagamento dell'importo di € 130,00, eseguito dalla madre del paziente in favore della dott.ssa – il quale risale al Pt_1
26.05.2023 (doc. n. 10 fasc. parte resistente - elenco delle operazioni di bonifico) reca, quale causale, la dicitura “diagnosi funzionale Polvere Raffaele”.
Risulta, dunque, documentalmente provato che la madre del piccolo paziente ha sostenuto un esborso di euro 130,00, non già per la redazione dell'asserita relazione di aggiornamento, bensì per il rilascio del certificato di diagnosi funzionale.
Le deduzioni difensive svolte dalla difesa attorea nella presente sede risultano, peraltro, plasticamente contraddette dalle argomentazioni spese dalla lavoratrice nell'ambito del procedimento disciplinare, nell'ambito del quale la dott.ssa ha Pt_1 fornito una versione diversa da quella sostenuta nell'ambito del presente giudizio, avendo la medesima allora serenamente ammesso di aver rilasciato, a fronte della corresponsione della somma di € 130,00, proprio il certificato Diagnosi Funzionale.
Quanto alla seconda condotta contestata, la documentazione versata in atti dall'Azienda convenuta attesta che, nel corso di tre anni (dal 2021 al 2023), la
Dott.ssa , con condotte reiterate nell'arco di tale ampio intervallo di tempo, Pt_1
talvolta ha omesso le timbrature in uscita, talaltra ha registrato la propria uscita da lavoro timbrando impropriamente il cartellino marcatempo presso l'ambulatorio
N.P.I.A di Traversetolo - luogo più prossimo al proprio domicilio - anziché presso l'ambulatorio N.P.I.A. di Noceto (sede di lavoro della medesima), pur in assenza di ragioni di servizio legittimanti la presenza della professionista in un luogo di lavoro diverso dalla sede di propria pertinenza.
Se le omesse timbrature risultano agevolmente riscontrabili, la circostanza relativa all'uscita della ricorrente presso una sede di lavoro distinta da quella di propria pertinenza, risulta provata, in particolare, alla stregua dalla semplice disamina dei cartellini orari relativi agli anni 2021 - 2022 – 2023, acquisiti nell'ambito del procedimento disciplinare e prodotti in seno al presente giudizio (doc. n. 12 fasc. parte resistente), laddove, secondo la legenda codici orologi indicata nel margine inferiore di ciascun cartellino orario, il codice di rilevazione 0612, e, cioè, quello riscontrabile in uscita numerosissime volte nel corso di ogni mese di ciascuno dei suindicati tre anni, corrisponde al lettore badge collocato presso la struttura sanitaria di Traversetolo;
circostanza, questa, risultante per tabulas e non contestata tra le parti.
Anche con riguardo a tale addebito, a fronte della prova fornita dalla convenuta in ordine alla materialità delle condotte contestate, la ricorrente, da un tato, con riguardo alla contestazione relativa alle omesse timbrature in uscita, nulla ha dedotto, e, in relazione all'ulteriore contegno contestato, ha invocato la ricorrenza di cause di esclusione dell'antigiuridicità dei fatti contestati, deducendo che tali timbrature si giustificavano in ragione delle “numerose visite domiciliari” che la medesima “era chiamata ad effettuare” e che la possibilità di timbrare nel marcatempo più vicino in caso di visite domiciliari, accordata dai precedenti responsabili della UOS NPIA di
Fidenza, aveva ingenerato un legittimo affidamento in capo alla lavoratrice.
Orbene, tali circostanze non sono state dimostrate dalla ricorrente, la quale nulla ha prodotto a suffragio della tesi sostenuta, né si è offerta di provare i fatti allegati
(articolando, sul punto, adeguati capitoli di prova), limitandosi, a riguardo, a formulare una richiesta di esibizione del registro della sede di Noceto. CP_3
Questo Giudice non ha dato corso a tale richiesta di esibizione, dal momento che l convenuta, contestualmente al deposito della memoria difensiva, ha CP_1
prodotto il file contenente l'estrapolazione delle prestazioni rese dalla Dott.ssa in favore dei pazienti alla medesima in carico, nel periodo dal 2021 Parte_1
al 2023, dal quale è possibile evincere in quale sede le suddette prestazioni sono state erogate (doc. n. 12 fasc. parte resistente).
La convenuta, sul punto, ha così dedotto: “trattasi, in specie, di dati estratti dalla piattaforma “CURE”, cioè dal sistema informativo (Cartella Unificata Regionale
Elettronica) di gestione della cartella informatizzata integrata degli assistiti che si rivolgono ai Servizi del Dipartimento Salute Mentale e della Psicologia Clinica della
Regione Emilia-Romagna (Psichiatria Adulti, NPIA, SerDP), che nasce in Regione
Emilia Romagna proprio al fine di supportare la gestione della documentazione socio-sanitaria degli assistiti, facilitare l'integrazione tra i professionisti, aumentare
l'appropriatezza nella progettazione dei percorsi di cura individualizzati”.
Dai dati estratti dal richiamato sistema informativo, si ricava che solamente dieci dei pazienti seguiti dalla dott.ssa nel periodo in controversia (ossia il triennio Pt_1
2021-2022-2023) risiedevano fuori dalla sede lavorativa della ricorrente e che, ciononostante, le prestazioni rese in loro favore risultano essere state erogate presso la sede di servizio indicata nella lettera di incarico della professionista (Noceto), o, al massimo, presso i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale del Distretto di Fidenza. Dalla disamina del file si evince, altresì, che, tra le visite domiciliari registrate dalla stessa dr.ssa , sulla cartella informatizzata non ve ne è neppure una erogata a Pt_1
Traversetolo o, comunque, in uno dei comuni/località limitrofi.
Orbene, a fronte di tale riscontro probatorio, la ricorrente nulla ha dedotto ed eccepito, rendendo, dunque, assolutamente inconferente l'esibizione della documentazione richiesta.
2.4. Le condotte contestate – oltreché rilevanti sotto il profilo disciplinare – risultano, all'evidenza, proporzionate alla gravità dei fatti contestati.
Le condotte addebitate all'odierna ricorrente, invero, rilevano sotto il profilo disciplinare in quanto contrarie – oltreché agli obblighi di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ. - alle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), h) , l) dell'allegato 5 Contro dell del 31 marzo 20201 e, ancora, all'art 14 del Codice di comportamento per 1 L'art. 1 dell'allegato 5 – rubricato “CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E PROFESSIONISTI SANITARI (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI” – così recita:
“Lo specialista ambulatoriale, il veterinario od il professionista sanitario, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, nello svolgimento della propria attività deve, in particolare:
a) mantenere nei rapporti interpersonali con gli utenti e terzi un comportamento adeguato al proprio ruolo ed una condotta informata a principi di correttezza e rispetto ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
b) assicurare lo svolgimento dei propri compiti nel rispetto della normativa contrattuale, della legislazione vigente e, per quanto di pertinenza, dei programmi di attività concordati con l'
[...]
; CP_1
c) assicurare la presenza in servizio nell'orario indicato nella lettera d'incarico, nel rispetto del Cont regolamento organizzativo della UCCP o struttura di appartenenza;
d) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado e dei conviventi;
e) astenersi dal chiedere pagamenti non dovuti per prestazioni rese agli utenti, o accettare omaggi
o altre utilità per sé o per i propri familiari, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore;
f) astenersi dal generare condizioni causa di incompatibilità; g) informare l'Azienda Sanitaria di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
h) rispettare le norme di legge e le disposizioni contrattuali in materia di esercizio dell'attività libero professionale;
i) applicare le disposizioni vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza per malattia;
j) assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali;
il personale operante presso le aziende sanitarie e CP_3 CP_1 [...]
[...] Parte_3 2 (documento n. 15 fasc. parte resistente).
Quanto alla gravità di tali condotte, occorre evidenziare – oltreché la rilevanza penale dei fatti commessi3 e, dunque, la riconducibilità dei fatti contestati alla fattispecie di
Contro cui alla lettera e) dell'Allegato 6 – Sanzioni Disciplinari - del richiamato 4 –
k) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; l) non utilizzare beni e strumenti dell'Azienda, preordinati all'espletamento dell'attività istituzionale, per finalità private o diverse da quelle previste;
m) avere cura dei locali o altri beni strumentali affidati in ragione dell'attività prestata”. 2 L'art. 14 del richiamato Codice di Comportamento – rubricato “Gestione delle liste di attesa e attività libero professionale” – così prevede:
“
1. Le liste di attesa sono gestite con il massimo rigore e secondo criteri di trasparenza rispettando l'ordine cronologico di prenotazione ed i criteri di priorità fissati per l'accesso alle prestazioni, evitando ogni forma di condizionamento derivante dall'attività libero professionale o da altri interessi non istituzionali.
2. L'esercizio dell'attività libero professionale deve essere autorizzata dalle Aziende e svolta nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia. Non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali delle e deve essere organizzato in modo tale da CP_1 garantire il prioritario svolgimento e il rispetto dei volumi dell'attività istituzionale, nonché la funzionalità dei servizi.
3. Il destinatario tiene rigorosamente separate l'attività libero professionale da quella istituzionale secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, dagli indirizzi e dalle direttive regionali in materia (cfr. in particolare DGR n. 1131/2013 “Linee guida regionali attuative dell'art. 1, comma
4, della Legge n. 120/2007 “Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”, come modificato dal decreto legge n. 158/2012); nel suo svolgimento non deve ritardare, intralciare o condizionare l'attività istituzionale, con particolare attenzione al fenomeno dello sviamento dei pazienti verso l'attività libero professionale, propria o altrui, a discapito e/o in sostituzione dello svolgimento dell'attività istituzionale.
4. Le Aziende vigilano sul corretto svolgimento dell'attività libero professionale, in particolare per quanto attiene alla libera scelta dell'assistito, al rispetto del corretto rapporto fra volumi di attività istituzionale e libero professionale e alla corretta e trasparente informazione al paziente”. 3 Le condotte addebitate alla Dott.ssa integrano, invero, come correttamente evidenziato Pt_1 dall'Azienda convenuta, l'ipotesi di reato della truffa ai sensi dell'art. 640 , 1° e 2° comma c.p., che si configura in capo a chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Contr 4 L'allegato 6 – rubricato “SANZIONI DISCIPLINARI – del richiamato così prevede:
“
1. Le violazioni del Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti (biologi, chimici, psicologi) danno luogo all'applicazione di sanzioni, avuto riguardo dei seguenti criteri:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrata, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni contrattuali;
c) responsabilità connesse con l'incarico ricoperto, nonché con la gravità della lesione al prestigio dell' e del;
CP_1 Controparte_6
d) grado di danno o di pericolo o di disservizio provocati a persone e a cose;
e) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dallo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista o al concorso nella violazione di più persone;
f) recidiva di sanzioni disciplinari nel biennio precedente.
2. Comportamenti che danno luogo a sanzioni:
a) rimprovero scritto, per:
I. infrazioni di lieve entità, a carattere occasionale, comprese quelle relative alle disposizioni sulle prescrizioni e proposte di trattamenti assistenziali;
II. sporadiche irregolarità nell'utilizzo della ricetta del SSN;
III. inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, purché non abbia determinato un danno o ripercussioni negative per gli utenti o l'Azienda; IV. ingiustificato ritardo o mancato rispetto dell'orario di inizio e di fine dei turni;
V. episodici comportamenti non conformi ai principi di correttezza e di rispetto;
VI. irregolarità nella compilazione e tenuta della documentazione a carattere sanitario;
VII. mancata comunicazione tempestiva all' di essere stato rinviato a giudizio o di CP_1 avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
VIII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore eccedente i 150 Euro nell'anno solare;
b) sanzione pecuniaria, per:
I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato la sanzione del rimprovero scritto;
II. uso improprio delle risorse messe a disposizione dal;
Controparte_6
III. assenza ingiustificata o arbitrario abbandono della sede di servizio senza conseguenze nei confronti degli utenti;
IV. comportamenti minacciosi, ingiuriosi o calunniosi nei confronti di utenti, colleghi o dipendenti aziendali;
V. violazione di obblighi da cui sia derivato disservizio agli utenti;
VI. violazione degli obblighi e compiti, stabiliti da norme legislative o da disposizioni contrattuali, che abbiano comportato danno economico o pregiudizio per l' ; CP_1
VII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore rilevante;
c) sospensione dall'incarico e dal trattamento economico, per: I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato sanzione pecuniaria;
II. sistematici e comprovati comportamenti aggressivi o denigratori;
minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni nei confronti degli utenti, dei colleghi, dell'Azienda e dei suoi dipendenti;
III. ripetute assenze ingiustificate dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;
in tale ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista, agli eventuali danni causati all' , agli utenti o a CP_1 terzi;
IV. comportamento gravemente negligente od omissivo nella tenuta del Controparte_7
e della restante documentazione sanitaria connessa all'espletamento della sua attività
[...] da cui sia derivato un danno per l' o per terzi;
CP_1
V. violazione delle norme di legge in materia di prescrizione di farmaci o persistente inappropriatezza clinica nell'attività prescrittiva;
VI. testimonianza falsa o reticente nell'ambito di procedimenti disciplinari;
VII. responsabilità in alterchi con ricorso a vie di fatto, nell'esercizio della propria attività, nei confronti di colleghi, utenti o terzi;
VIII. atti e comportamenti lesivi della dignità della persona, ivi compresi quelli discriminatori e le molestie sessuali;
anche la frequenza con cui gli episodi delle timbrature scorrette – o omesse – si sono verificati, peraltro in un apprezzabile arco temporale;
frequenza che consente di ritenere che si tratti di una condotta connotata da sistematicità e abitualità, e di escludere, per contro, l'eccezionalità e l'occasionalità sostenute dalla ricorrente.
2.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
3. Sulle spese di lite.
IX. altre gravi violazioni non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all' ; CP_1 d) revoca dell'incarico con preavviso, per: I. recidiva di infrazioni che abbiano comportato la sospensione del rapporto;
II. falsità documentali o dichiarative in costanza del rapporto di lavoro;
III. omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti indebiti benefici economici;
IV. rilascio di false certificazioni di malattia, relative ad assenza dal lavoro, che attestino dati clinici non desunti da visita, in coerenza con la buona pratica medica;
V. mancato rispetto delle norme contrattuali in materia di espletamento di attività libero professionale;
VI. accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, per prestazioni previste dagli Accordi rese agli utenti;
VII. mancato rispetto delle norme in tema di incompatibilità in costanza di incarico, ad esclusione della fattispecie prevista dall'articolo 38, comma 3, lettera e); VIII. condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
IX. responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi al di fuori dell'attività di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato e non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto;
e) revoca dell'incarico senza preavviso, per infrazioni, relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali, o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l e da non consentire la prosecuzione, neppure CP_1 provvisoria, del rapporto di lavoro.
In caso di revoca per i motivi di cui al presente comma, lettera d), punti VII, VIII e IX e lettera e), allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista non può essere conferito un nuovo incarico convenzionale ai sensi del presente ACN;
negli altri casi di revoca, è possibile presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie decorsi due anni dalla cessazione. Contr L' può attivare la procedura di conciliazione, non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare della revoca dell'incarico, da instaurare e concludere entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione, concordemente determinata all'esito di tali procedure, non può essere di specie diversa da quella prevista per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo.
4. Il consenso dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista deve risultare da atto sottoscritto congiuntamente dalle parti”. Le spese di lite, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza
(art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità bassa): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.524,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di
[...]
, spese che si liquidano in euro 4.524,00 Controparte_9
per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il 12 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
924/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in Parte_1
calce al ricorso, dall'Avv.to Prof. Antonio D'Aloia del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Borgo
Venti Marzo, n. 7;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Parma, Strada del Quartiere n. 2/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Luca Petraglia del Foro di Parma e Alessandra Ottaviano del
Foro di Brindisi, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Strada del Quartiere n. 2/A;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 25.10.2024 e ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
, deducendo l'illegittimità della sanzione della revoca dell'incarico senza
[...]
Contro preavviso di cui all'art. 39 dell' 31 marzo 2020, comunicata alla ricorrente con
PEC del 02.02.2024 e di ogni altro atto presupposto o, comunque, collegato e, conseguentemente, domandando la condanna dell'Amministrazione convenuta alla reintegrazione della ricorrente nella sua posizione lavorativa nonché al risarcimento del danno dalla medesima patito, pari alle retribuzioni non percepite a far data dalla revoca dell'incarico.
A fondamento della domanda, rappresentava, in particolare: a) di avere prestato la propria attività lavorativa, dal 2011 fino a febbraio 2024, presso l di Parma, e CP_3
in particolare, presso l'UOS NPIA di Fidenza – Sede di Noceto, in qualità di medico specialista ambulatoriale nella disciplina neuropsichiatria infantile;
b) di avere svolto per anni le mansioni cui era preposta, le quali consistevano per la massima parte nello Contro svolgimento di visite domiciliari ex del 31 marzo 2020; c) di avere avuto in carico, nonostante un monte lavorativo pari a 20 ore settimanali, un numero di pazienti sproporzionato rispetto a quello dei propri colleghi (doc. 5 fasc. parte ricorrente); d) di essere stata, altresì, continuamente esposta a insistenti richieste, da parte del responsabile dell'UOS NPIA di Fidenza, dott.ssa Persona_1
e) di prestare servizio anche in altri distretti, nonostante la propria attività dovesse essere circoscritta alla sede di Noceto;
f) di essere stata preposta, da sola, al bacino di utenza di tutti i pazienti dei comuni di Noceto (PR), Fontevivo (PR), Fontanellato
(PR) e Ponte Taro (PR), nonché di tutte le scuole secondarie di secondo grado della città di Parma;
g) di avere presentato per due volte istanza di mobilità intra-aziendale per la sede di Traversetolo, più vicina al proprio luogo di residenza, ma di non aver ricevuto alcun riscontro in proposito nonostante, per l'anno 2023, risultasse prima e unica candidata nell'elenco dei soggetti richiedenti (doc.ti 6 e 11 fasc. parte ricorrente); h) che l'azienda convenuta, in data 02.02.2024, comunicava alla ricorrente, a mezzo PEC, la sanzione della revoca senza preavviso dell'incarico ai Contro sensi dell'art. 39, comma 9, lett. b) dell del 31 marzo 2020 per la violazione delle seguenti norme: - comma 1, lett. a), b), c), h) e l) del codice di disciplina;
- art. 14, comma 3 del codice di comportamento;
- artt. 2104 e 2015 c.c.; i) che la predetta sanzione disciplinare veniva comminata all'esito del procedimento disciplinare n.
71045/2023, incardinato per i seguenti fatti: - l'aver ricevuto, nell'ambito di una visita privata a pagamento, il paziente sig. , minore affetto Controparte_4
da psicopatologia, beneficiario della L. n. 104/1992 e già in carico alla ricorrente;
- il rilascio di Certificato di Diagnosi Funzionale dietro corresponsione della somma di euro 130,00, da parte della madre del sig. ; - l'avere sistematicamente CP_4
timbrato l'uscita dal lavoro utilizzando un timbratore marcatempo collocato presso la
Casa della Comunità di Traversetolo anziché presso la Casa della Comunità di
Noceto; l) di essere stata, altresì, diffidata dalla convenuta, in data 21.03.2024, al pagamento della somma complessiva di Euro 74.014,69, calcolata mediante l'azzeramento totale delle ore relative alle giornate per cui risultavano anche solo minime irregolarità relative alle procedure di timbratura;
m) di avere, quindi, formalmente impugnato il provvedimento di revoca in data 29.03.2024, evidenziando, altresì, l'infondatezza della richiesta di pagamento pervenuta in data
21.03.2024.
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento di revoca sotto un duplice profilo: a) l'insussistenza dei fatti contestati;
b) la sproporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla gravità della condotta censurata.
Tanto premesso ed esposto, la ricorrente instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO
1) accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione della revoca dell'incarico Contr senza preavviso di cui all'art. 39 dell 31 marzo 2020, comunicata alla ricorrente con PEC del 02.02.2024, e di ogni altro atto presupposto o comunque collegato, e per l'effetto,
2) annullare tali atti e/o disapplicarli e/o riformarli;
3) conseguentemente, condannare l'Azienda convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della ricorrente nella sua posizione lavorativa ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni intercorrenti dalla revoca alla reintegra sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari (al momenti della revoca) ad euro 1.923,13, oltre che dei danni legati alla lesione dell'identità e dell'immagine professionale della ricorrente, violata e pregiudicata dalla sanzione della revoca dell'incarico, e dall'allontanamento dalla posizione lavorativa avvenuto in conseguenza del suddetto provvedimento sanzionatorio, per motivazioni che offendono l'integrità professionale della ricorrente;
danni che ci si riserva di quantificare e dei quali comunque si chiede in subordine la liquidazione in via equitativa.
Sul piano istruttorio si chiede altresì che la depositi il Registro delle Parte_2
visite domiciliari prenotate ed effettuate dalla dott.ssa nel periodo 2021/2023, Pt_1
e che in mancanza l'Ecc.mo Giudice adito ne ordini l'esibizione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e
CPA e come per legge..”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 11.11.2024 si costituiva in giudizio l , contestando la fondatezza Controparte_1
delle pretese attoree e instando per la reiezione del ricorso.
1.3. Fallito il tentativo di bonario componimento della controversia, la causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 12.06.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le motivazione che si andranno ad esporre.
2.2. Occorre preliminarmente evidenziare che le condotte contestate all'odierna ricorrente sono consistite:
a) nel rilascio su carta intestata del certificato di Diagnosi funzionale a Parte_2
favore di un paziente in carico al Servizio N.P.I. afferente all – Parte_2
Distretto di Fidenza, e, in particolare, di un soggetto minore affetto da psicopatologia, beneficiario di Legge n. 104/1992, dietro corresponsione di una somma di danaro;
b) nelle reiterate ed ingiustificate omissioni di timbratura in uscita limitatamente agli anni 2021, 2022 e 2023 nonché nell'abusivo utilizzo della timbratura attestante la presenza in servizio, con riguardo al medesimo periodo, stante la sistematica attestazione dell'orario di uscita dal lavoro attraverso timbrature effettuate presso un ambulatorio N.P.I.A. diverso da quello corrispondente alla sede del Servizio cui la professionista afferiva.
A tale ultimo riguardo, è stato accertato dall'Amministrazione convenuta che le timbrature in uscita sono state reiteratamente effettuate presso una sede diversa da quella di assegnazione, e, cioè, presso l'ambulatorio di Traversetolo, afferente al
Distretto sanitario Sud-Est (Langhirano), anziché presso l'ambulatorio N.P.I.A. ubicato a Noceto e rientrante nel Distretto sanitario di Fidenza, di afferenza del
Servizio territoriale di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza presso cui la ricorrente espletava la propria attività lavorativa, come da contratto di incarico (doc.
n.1 fasc. parte resistente).
2.3. Tali condotte possono dirsi provate alla stregua dei riscontri documentali offerti dall'Amministrazione procedente, non risultando, peraltro, le deduzioni difensive svolte dalla ricorrente suscettibili di inficiare la ricostruzione fattuale offerta dalla convenuta.
Quanto al primo contegno addebitato, occorre evidenziare che tale circostanza trova puntuale riscontro nel documento n. 2 prodotto dall convenuta, e, in CP_1
particolare: - nell'allegato certificato di diagnosi funzionale rilasciato dalla professionista, in data 24.05.2023, su carta intestata - nell'ordine di Parte_2
bonifico disposto dalla madre del paziente, in data 26.05.2023, con causale “diagnosi funzionale Polvere Raffaele”; - nella segnalazione dell'accaduto trasmessa dalla madre del paziente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Distretto di Fidenza, con e-mail del 15.09.2023.
La ricorrente, a fronte di tali riscontri documentali, lungi dal provare (o dall'offrirsi di provare circostanze fattuali suscettibili di smentire tale ricostruzione), si è limitata a dedurre che, in realtà, il certificato rilasciato alla madre del piccolo paziente a fronte del pagamento di Euro 130,00 non era la Diagnosi funzionale, bensì una mera relazione di aggiornamento della condizione clinica del ragazzo, che la professionista aveva rilasciato mentre non era in servizio, per via del suo stato di malattia, al solo scopo di rilasciare successivamente, al proprio rientro al lavoro, il certificato di diagnosi funzionale.
Orbene, siffatta tesi risulta, all'evidenza, smentita, sia dalla coincidenza temporale tra la data in cui la dr.ssa risultava in malattia (doc. n. 9 fasc. parte resistente - Pt_1
certificato telematico comprovante lo stato di malattia della ricorrente dal 24 maggio al 25 maggio 2023) e la data riportata sul certificato di diagnosi funzionale – la quale attesta incontrovertibilmente che il documento rilasciato dalla ricorrente mentre la stessa non era in servizio era il certificato di Diagnosi Funzionale – sia dalla circostanza per cui l'ordine di bonifico di pagamento dell'importo di € 130,00, eseguito dalla madre del paziente in favore della dott.ssa – il quale risale al Pt_1
26.05.2023 (doc. n. 10 fasc. parte resistente - elenco delle operazioni di bonifico) reca, quale causale, la dicitura “diagnosi funzionale Polvere Raffaele”.
Risulta, dunque, documentalmente provato che la madre del piccolo paziente ha sostenuto un esborso di euro 130,00, non già per la redazione dell'asserita relazione di aggiornamento, bensì per il rilascio del certificato di diagnosi funzionale.
Le deduzioni difensive svolte dalla difesa attorea nella presente sede risultano, peraltro, plasticamente contraddette dalle argomentazioni spese dalla lavoratrice nell'ambito del procedimento disciplinare, nell'ambito del quale la dott.ssa ha Pt_1 fornito una versione diversa da quella sostenuta nell'ambito del presente giudizio, avendo la medesima allora serenamente ammesso di aver rilasciato, a fronte della corresponsione della somma di € 130,00, proprio il certificato Diagnosi Funzionale.
Quanto alla seconda condotta contestata, la documentazione versata in atti dall'Azienda convenuta attesta che, nel corso di tre anni (dal 2021 al 2023), la
Dott.ssa , con condotte reiterate nell'arco di tale ampio intervallo di tempo, Pt_1
talvolta ha omesso le timbrature in uscita, talaltra ha registrato la propria uscita da lavoro timbrando impropriamente il cartellino marcatempo presso l'ambulatorio
N.P.I.A di Traversetolo - luogo più prossimo al proprio domicilio - anziché presso l'ambulatorio N.P.I.A. di Noceto (sede di lavoro della medesima), pur in assenza di ragioni di servizio legittimanti la presenza della professionista in un luogo di lavoro diverso dalla sede di propria pertinenza.
Se le omesse timbrature risultano agevolmente riscontrabili, la circostanza relativa all'uscita della ricorrente presso una sede di lavoro distinta da quella di propria pertinenza, risulta provata, in particolare, alla stregua dalla semplice disamina dei cartellini orari relativi agli anni 2021 - 2022 – 2023, acquisiti nell'ambito del procedimento disciplinare e prodotti in seno al presente giudizio (doc. n. 12 fasc. parte resistente), laddove, secondo la legenda codici orologi indicata nel margine inferiore di ciascun cartellino orario, il codice di rilevazione 0612, e, cioè, quello riscontrabile in uscita numerosissime volte nel corso di ogni mese di ciascuno dei suindicati tre anni, corrisponde al lettore badge collocato presso la struttura sanitaria di Traversetolo;
circostanza, questa, risultante per tabulas e non contestata tra le parti.
Anche con riguardo a tale addebito, a fronte della prova fornita dalla convenuta in ordine alla materialità delle condotte contestate, la ricorrente, da un tato, con riguardo alla contestazione relativa alle omesse timbrature in uscita, nulla ha dedotto, e, in relazione all'ulteriore contegno contestato, ha invocato la ricorrenza di cause di esclusione dell'antigiuridicità dei fatti contestati, deducendo che tali timbrature si giustificavano in ragione delle “numerose visite domiciliari” che la medesima “era chiamata ad effettuare” e che la possibilità di timbrare nel marcatempo più vicino in caso di visite domiciliari, accordata dai precedenti responsabili della UOS NPIA di
Fidenza, aveva ingenerato un legittimo affidamento in capo alla lavoratrice.
Orbene, tali circostanze non sono state dimostrate dalla ricorrente, la quale nulla ha prodotto a suffragio della tesi sostenuta, né si è offerta di provare i fatti allegati
(articolando, sul punto, adeguati capitoli di prova), limitandosi, a riguardo, a formulare una richiesta di esibizione del registro della sede di Noceto. CP_3
Questo Giudice non ha dato corso a tale richiesta di esibizione, dal momento che l convenuta, contestualmente al deposito della memoria difensiva, ha CP_1
prodotto il file contenente l'estrapolazione delle prestazioni rese dalla Dott.ssa in favore dei pazienti alla medesima in carico, nel periodo dal 2021 Parte_1
al 2023, dal quale è possibile evincere in quale sede le suddette prestazioni sono state erogate (doc. n. 12 fasc. parte resistente).
La convenuta, sul punto, ha così dedotto: “trattasi, in specie, di dati estratti dalla piattaforma “CURE”, cioè dal sistema informativo (Cartella Unificata Regionale
Elettronica) di gestione della cartella informatizzata integrata degli assistiti che si rivolgono ai Servizi del Dipartimento Salute Mentale e della Psicologia Clinica della
Regione Emilia-Romagna (Psichiatria Adulti, NPIA, SerDP), che nasce in Regione
Emilia Romagna proprio al fine di supportare la gestione della documentazione socio-sanitaria degli assistiti, facilitare l'integrazione tra i professionisti, aumentare
l'appropriatezza nella progettazione dei percorsi di cura individualizzati”.
Dai dati estratti dal richiamato sistema informativo, si ricava che solamente dieci dei pazienti seguiti dalla dott.ssa nel periodo in controversia (ossia il triennio Pt_1
2021-2022-2023) risiedevano fuori dalla sede lavorativa della ricorrente e che, ciononostante, le prestazioni rese in loro favore risultano essere state erogate presso la sede di servizio indicata nella lettera di incarico della professionista (Noceto), o, al massimo, presso i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale del Distretto di Fidenza. Dalla disamina del file si evince, altresì, che, tra le visite domiciliari registrate dalla stessa dr.ssa , sulla cartella informatizzata non ve ne è neppure una erogata a Pt_1
Traversetolo o, comunque, in uno dei comuni/località limitrofi.
Orbene, a fronte di tale riscontro probatorio, la ricorrente nulla ha dedotto ed eccepito, rendendo, dunque, assolutamente inconferente l'esibizione della documentazione richiesta.
2.4. Le condotte contestate – oltreché rilevanti sotto il profilo disciplinare – risultano, all'evidenza, proporzionate alla gravità dei fatti contestati.
Le condotte addebitate all'odierna ricorrente, invero, rilevano sotto il profilo disciplinare in quanto contrarie – oltreché agli obblighi di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ. - alle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), h) , l) dell'allegato 5 Contro dell del 31 marzo 20201 e, ancora, all'art 14 del Codice di comportamento per 1 L'art. 1 dell'allegato 5 – rubricato “CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E PROFESSIONISTI SANITARI (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI” – così recita:
“Lo specialista ambulatoriale, il veterinario od il professionista sanitario, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, nello svolgimento della propria attività deve, in particolare:
a) mantenere nei rapporti interpersonali con gli utenti e terzi un comportamento adeguato al proprio ruolo ed una condotta informata a principi di correttezza e rispetto ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
b) assicurare lo svolgimento dei propri compiti nel rispetto della normativa contrattuale, della legislazione vigente e, per quanto di pertinenza, dei programmi di attività concordati con l'
[...]
; CP_1
c) assicurare la presenza in servizio nell'orario indicato nella lettera d'incarico, nel rispetto del Cont regolamento organizzativo della UCCP o struttura di appartenenza;
d) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado e dei conviventi;
e) astenersi dal chiedere pagamenti non dovuti per prestazioni rese agli utenti, o accettare omaggi
o altre utilità per sé o per i propri familiari, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore;
f) astenersi dal generare condizioni causa di incompatibilità; g) informare l'Azienda Sanitaria di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
h) rispettare le norme di legge e le disposizioni contrattuali in materia di esercizio dell'attività libero professionale;
i) applicare le disposizioni vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza per malattia;
j) assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali;
il personale operante presso le aziende sanitarie e CP_3 CP_1 [...]
[...] Parte_3 2 (documento n. 15 fasc. parte resistente).
Quanto alla gravità di tali condotte, occorre evidenziare – oltreché la rilevanza penale dei fatti commessi3 e, dunque, la riconducibilità dei fatti contestati alla fattispecie di
Contro cui alla lettera e) dell'Allegato 6 – Sanzioni Disciplinari - del richiamato 4 –
k) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; l) non utilizzare beni e strumenti dell'Azienda, preordinati all'espletamento dell'attività istituzionale, per finalità private o diverse da quelle previste;
m) avere cura dei locali o altri beni strumentali affidati in ragione dell'attività prestata”. 2 L'art. 14 del richiamato Codice di Comportamento – rubricato “Gestione delle liste di attesa e attività libero professionale” – così prevede:
“
1. Le liste di attesa sono gestite con il massimo rigore e secondo criteri di trasparenza rispettando l'ordine cronologico di prenotazione ed i criteri di priorità fissati per l'accesso alle prestazioni, evitando ogni forma di condizionamento derivante dall'attività libero professionale o da altri interessi non istituzionali.
2. L'esercizio dell'attività libero professionale deve essere autorizzata dalle Aziende e svolta nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia. Non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali delle e deve essere organizzato in modo tale da CP_1 garantire il prioritario svolgimento e il rispetto dei volumi dell'attività istituzionale, nonché la funzionalità dei servizi.
3. Il destinatario tiene rigorosamente separate l'attività libero professionale da quella istituzionale secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, dagli indirizzi e dalle direttive regionali in materia (cfr. in particolare DGR n. 1131/2013 “Linee guida regionali attuative dell'art. 1, comma
4, della Legge n. 120/2007 “Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”, come modificato dal decreto legge n. 158/2012); nel suo svolgimento non deve ritardare, intralciare o condizionare l'attività istituzionale, con particolare attenzione al fenomeno dello sviamento dei pazienti verso l'attività libero professionale, propria o altrui, a discapito e/o in sostituzione dello svolgimento dell'attività istituzionale.
4. Le Aziende vigilano sul corretto svolgimento dell'attività libero professionale, in particolare per quanto attiene alla libera scelta dell'assistito, al rispetto del corretto rapporto fra volumi di attività istituzionale e libero professionale e alla corretta e trasparente informazione al paziente”. 3 Le condotte addebitate alla Dott.ssa integrano, invero, come correttamente evidenziato Pt_1 dall'Azienda convenuta, l'ipotesi di reato della truffa ai sensi dell'art. 640 , 1° e 2° comma c.p., che si configura in capo a chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Contr 4 L'allegato 6 – rubricato “SANZIONI DISCIPLINARI – del richiamato così prevede:
“
1. Le violazioni del Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti (biologi, chimici, psicologi) danno luogo all'applicazione di sanzioni, avuto riguardo dei seguenti criteri:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrata, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni contrattuali;
c) responsabilità connesse con l'incarico ricoperto, nonché con la gravità della lesione al prestigio dell' e del;
CP_1 Controparte_6
d) grado di danno o di pericolo o di disservizio provocati a persone e a cose;
e) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dallo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista o al concorso nella violazione di più persone;
f) recidiva di sanzioni disciplinari nel biennio precedente.
2. Comportamenti che danno luogo a sanzioni:
a) rimprovero scritto, per:
I. infrazioni di lieve entità, a carattere occasionale, comprese quelle relative alle disposizioni sulle prescrizioni e proposte di trattamenti assistenziali;
II. sporadiche irregolarità nell'utilizzo della ricetta del SSN;
III. inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, purché non abbia determinato un danno o ripercussioni negative per gli utenti o l'Azienda; IV. ingiustificato ritardo o mancato rispetto dell'orario di inizio e di fine dei turni;
V. episodici comportamenti non conformi ai principi di correttezza e di rispetto;
VI. irregolarità nella compilazione e tenuta della documentazione a carattere sanitario;
VII. mancata comunicazione tempestiva all' di essere stato rinviato a giudizio o di CP_1 avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
VIII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore eccedente i 150 Euro nell'anno solare;
b) sanzione pecuniaria, per:
I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato la sanzione del rimprovero scritto;
II. uso improprio delle risorse messe a disposizione dal;
Controparte_6
III. assenza ingiustificata o arbitrario abbandono della sede di servizio senza conseguenze nei confronti degli utenti;
IV. comportamenti minacciosi, ingiuriosi o calunniosi nei confronti di utenti, colleghi o dipendenti aziendali;
V. violazione di obblighi da cui sia derivato disservizio agli utenti;
VI. violazione degli obblighi e compiti, stabiliti da norme legislative o da disposizioni contrattuali, che abbiano comportato danno economico o pregiudizio per l' ; CP_1
VII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore rilevante;
c) sospensione dall'incarico e dal trattamento economico, per: I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato sanzione pecuniaria;
II. sistematici e comprovati comportamenti aggressivi o denigratori;
minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni nei confronti degli utenti, dei colleghi, dell'Azienda e dei suoi dipendenti;
III. ripetute assenze ingiustificate dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;
in tale ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista, agli eventuali danni causati all' , agli utenti o a CP_1 terzi;
IV. comportamento gravemente negligente od omissivo nella tenuta del Controparte_7
e della restante documentazione sanitaria connessa all'espletamento della sua attività
[...] da cui sia derivato un danno per l' o per terzi;
CP_1
V. violazione delle norme di legge in materia di prescrizione di farmaci o persistente inappropriatezza clinica nell'attività prescrittiva;
VI. testimonianza falsa o reticente nell'ambito di procedimenti disciplinari;
VII. responsabilità in alterchi con ricorso a vie di fatto, nell'esercizio della propria attività, nei confronti di colleghi, utenti o terzi;
VIII. atti e comportamenti lesivi della dignità della persona, ivi compresi quelli discriminatori e le molestie sessuali;
anche la frequenza con cui gli episodi delle timbrature scorrette – o omesse – si sono verificati, peraltro in un apprezzabile arco temporale;
frequenza che consente di ritenere che si tratti di una condotta connotata da sistematicità e abitualità, e di escludere, per contro, l'eccezionalità e l'occasionalità sostenute dalla ricorrente.
2.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
3. Sulle spese di lite.
IX. altre gravi violazioni non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all' ; CP_1 d) revoca dell'incarico con preavviso, per: I. recidiva di infrazioni che abbiano comportato la sospensione del rapporto;
II. falsità documentali o dichiarative in costanza del rapporto di lavoro;
III. omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti indebiti benefici economici;
IV. rilascio di false certificazioni di malattia, relative ad assenza dal lavoro, che attestino dati clinici non desunti da visita, in coerenza con la buona pratica medica;
V. mancato rispetto delle norme contrattuali in materia di espletamento di attività libero professionale;
VI. accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, per prestazioni previste dagli Accordi rese agli utenti;
VII. mancato rispetto delle norme in tema di incompatibilità in costanza di incarico, ad esclusione della fattispecie prevista dall'articolo 38, comma 3, lettera e); VIII. condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
IX. responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi al di fuori dell'attività di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato e non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto;
e) revoca dell'incarico senza preavviso, per infrazioni, relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali, o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l e da non consentire la prosecuzione, neppure CP_1 provvisoria, del rapporto di lavoro.
In caso di revoca per i motivi di cui al presente comma, lettera d), punti VII, VIII e IX e lettera e), allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista non può essere conferito un nuovo incarico convenzionale ai sensi del presente ACN;
negli altri casi di revoca, è possibile presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie decorsi due anni dalla cessazione. Contr L' può attivare la procedura di conciliazione, non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare della revoca dell'incarico, da instaurare e concludere entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione, concordemente determinata all'esito di tali procedure, non può essere di specie diversa da quella prevista per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo.
4. Il consenso dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista deve risultare da atto sottoscritto congiuntamente dalle parti”. Le spese di lite, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza
(art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità bassa): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.524,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di
[...]
, spese che si liquidano in euro 4.524,00 Controparte_9
per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il 12 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri