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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
TO ND, RE
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 505/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di ER
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - ER
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 125 2020 00054329 29 501 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 524/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.06.2025, l'agente della riscossione notificava alla sig.ra Ricorrente_1, in qualità di erede del sig. Nominativo_1, la cartella di pagamento oggetto di impugnazione, emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1973, per l'anno di imposta 2016.
Avverso la predetta cartella, ha proposto ricorso la parte, deducendo la decadenza della pretesa tributaria.
Nello specifico, la ricorrente assume che, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, la cartella debba essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, termine che, in virtù delle disposizioni emergenziali connesse alla pandemia da COVID-19, è stato, successivamente, prorogato di due anni.
Pertanto, la ricorrente riteneva che la cartella n. 12520200005432929501 dovesse essere notificata entro il 31.12.2022.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di ER che ha preso atto che la cartella di pagamento risulta effettivamente notificata oltre i termini previsti ed ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 546/1992.
Alla camera di consiglio del 9 dicembre 2025, il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto di quanto dichiarato nella memoria di costituzione da parte della Agenzia delle Entrate di ER in merito all'intervenuta notifica della cartella oltre i termini normativamente previsti e dichiara la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali, in considerazione della risoluzione in via preliminare della vicenda e sussistendo giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
TO ND, RE
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 505/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di ER
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - ER
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 125 2020 00054329 29 501 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 524/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.06.2025, l'agente della riscossione notificava alla sig.ra Ricorrente_1, in qualità di erede del sig. Nominativo_1, la cartella di pagamento oggetto di impugnazione, emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1973, per l'anno di imposta 2016.
Avverso la predetta cartella, ha proposto ricorso la parte, deducendo la decadenza della pretesa tributaria.
Nello specifico, la ricorrente assume che, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, la cartella debba essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, termine che, in virtù delle disposizioni emergenziali connesse alla pandemia da COVID-19, è stato, successivamente, prorogato di due anni.
Pertanto, la ricorrente riteneva che la cartella n. 12520200005432929501 dovesse essere notificata entro il 31.12.2022.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di ER che ha preso atto che la cartella di pagamento risulta effettivamente notificata oltre i termini previsti ed ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 546/1992.
Alla camera di consiglio del 9 dicembre 2025, il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto di quanto dichiarato nella memoria di costituzione da parte della Agenzia delle Entrate di ER in merito all'intervenuta notifica della cartella oltre i termini normativamente previsti e dichiara la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali, in considerazione della risoluzione in via preliminare della vicenda e sussistendo giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.