Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1404 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara composto da
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. BARBIERI ROBERTO Controparte_1
RICORRENTE
contumace CP_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio Conclusioni di parte ricorrente
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e CP_1 [...] avanti il Comune di Fiscaglia (Ferrara) il girono 20/09/2016 così trascritto CP_2 nell'Ufficio dello Stato Civile: Anno 2016; Parte I;
Serie: Atto N. 7; con le medesime condizioni già previste in sede di separazione.
(
1. La signora unitamente al figlio minore abiterà e Parte_1 Persona_1 risiederà presso l'abitazione di proprietà sita in Fiscaglia (Ferrara), Via Riviera Confaloni, n. 63.
2. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento dichiarando di nulla avere a pretendere uno dall'altro per detto titolo.
3. Il figlio minore è affidato esclusivamente e in via rafforzata alla madre, la quale Per_1 assumerà per esso tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse.
4. Il padre potrà frequentare e vedere il figlio solo previo accordo con la madre e Per_1 con impegno a comunicare i propri recapiti e i propri futuri spostamenti.
- Disporre che il padre contribuisca al mantenimento ordinario del figlio nella Per_1 misura di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, da effettuarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico sul conto corrente intestato alla signora , acceso presso Monte dei Paschi, filiale di Migliarino alle seguenti CP_1 coordinate bancarie [...];
5. Disporre che il padre contribuisca al 50% delle spese straordinarie anticipate dalla madre nell'interesse del figlio minore, a prima richiesta della stessa e previa presentazione dei giustificativi di spesa)
Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
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Tribunale di Ferrara pronunciasse la separazione personale dei coniugi CP_1
e e, successivamente, il divorzio.
[...] CP_2
Narrava la ricorrente che dal matrimonio era nato il figlio minorenne. Per_1
I rapporti tra i coniugi si erano andati progressivamente deteriorando fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale. Affermava sul punto che la causa della crisi coniugale era da ricercarsi nelle “intemperanze caratteriali del marito” che lo avevano indotto ad abbandonare la famiglia nel 2018. Chiedeva dunque l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate evidenziando che il marito, da sempre completamente disinteressatosi della famiglia, era stato arrestato in
Germania e ristretto presso il carcere di Braunseweig.
Con sentenza n. 36/2024 del 15.1.2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Nelle more del giudizio non è intervenuto alcun mutamento nelle situazione del nucleo familiare, sicchè possono essere accolte le domande originariamente formulate. Va quindi disposto l'affidamento esclusivo “rafforzato” del minore alla Persona_1 madre, con facoltà di adottare autonomamente ogni decisione riguardante il figlio, compresa la facoltà di chiedere l'emissione o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
Quanto alla frequentazione, si dispone che il padre possa vedere il figlio previo accordo con la madre e in presenza di quest'ultima o di persona di sua fiducia. Si dispone dunque che gli incontri avvengano nella giornata di mercoledì (salvo diverso accordo), presso l'abitazione della madre, dalle ore 17.00 alle 20.00. Sul contributo al mantenimento.
In assenza di notizie sulla situazione economica del resistente, si pone a carico del padre un ridotto contributo al mantenimento che si ritiene equo determinare in € 200,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. A carico del resistente va posto il 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
in Fiscaglia, in data 20.9.2016 (atto trascritto al n. 7, p. I). CP_2 Dispone l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre Persona_1
, con facoltà per quest'ultima di adottare autonomamente ogni Controparte_1 decisione riguardante il figlio, compresa la facoltà di chiedere l'emissione o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio. Pone a carico di l'obbligo versare un contributo al mantenimento del CP_2 figlio di € 200,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dispone in ordine alla frequentazione come da parte motiva.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente CP_2 liquidate in € 2.800,00 per compensi,€ 98,00 per spese, oltre I.V.A., CPA e rimborso forfettario.
Ordina che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 19.12.2024
L'estensore Il presidente Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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