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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Portale Gabriella Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1257 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
con l'avv.to GIORDANO LUIGI Parte_1 appellante
E
CP_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Paola ha rigettato il ricorso proposto da volto ad ottenere Parte_1 la declaratoria di illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza, di cui era beneficiaria, comunicata in data 28.10.2022 dall , avendo affermato che non era stata dedotta né CP_1 provata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del diritto alla provvidenza richiesta.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado, lamentando che erroneamente il giudice di prime cure le ha addossato un onere della prova gravante sull' , che aveva revocato la provvidenza senza fornire alcuna motivazione. CP_2
Allo scadere del termine fissato con decreto del 11.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c. ed in assenza di note di trattazione scritta, la Corte decide nei termini che seguono. 1.Il Collegio reputa che la disamina delle censure dell'appellante sia preclusa dalla preliminare constatazione che la ricorrente ha omesso di depositare le note di trattazione scritta e non ha documentato né ha chiesto di documentare di aver notificato alla controparte l'atto di gravame.
La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta ed acquisita al fascicolo telematico.
L'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'impugnazione
(cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più recenti, Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”).
2. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
3. Stante la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del presupposto soggettivo di esenzione (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 22.12.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Paola,
[...] giudice del lavoro, n. 341/2023, così provvede:
1. dichiara l'appello improcedibile;
2. non luogo a provvedere sulle spese del grado;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 5.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Portale Gabriella Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1257 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
con l'avv.to GIORDANO LUIGI Parte_1 appellante
E
CP_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Paola ha rigettato il ricorso proposto da volto ad ottenere Parte_1 la declaratoria di illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza, di cui era beneficiaria, comunicata in data 28.10.2022 dall , avendo affermato che non era stata dedotta né CP_1 provata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del diritto alla provvidenza richiesta.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado, lamentando che erroneamente il giudice di prime cure le ha addossato un onere della prova gravante sull' , che aveva revocato la provvidenza senza fornire alcuna motivazione. CP_2
Allo scadere del termine fissato con decreto del 11.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c. ed in assenza di note di trattazione scritta, la Corte decide nei termini che seguono. 1.Il Collegio reputa che la disamina delle censure dell'appellante sia preclusa dalla preliminare constatazione che la ricorrente ha omesso di depositare le note di trattazione scritta e non ha documentato né ha chiesto di documentare di aver notificato alla controparte l'atto di gravame.
La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta ed acquisita al fascicolo telematico.
L'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'impugnazione
(cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più recenti, Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”).
2. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
3. Stante la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del presupposto soggettivo di esenzione (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 22.12.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Paola,
[...] giudice del lavoro, n. 341/2023, così provvede:
1. dichiara l'appello improcedibile;
2. non luogo a provvedere sulle spese del grado;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 5.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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