Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16814 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Picciotto Giovanni;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Maurici Alberto;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.2.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio , premes- Parte_1
1
, unione dalla quale sono nati due figli, economicamente autosufficien-
[...] ti e con autonomi nuclei familiari e che, venuta meno la comunione materia- le e spirituale tra i coniugi, gli stessi si sono separati con sentenza n.
5402/2015, emessa da questo Tribunale il 13/10/2015, ha chiesto di di- chiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, stabilendo l'obbligo a carico del coniuge di versare la somma di euro 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile in suo favore.
2. , costituitosi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
27.04.2023, pur aderendo alla domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio, si è opposto all'accoglimento della richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 12/05/2023, il Presidente, con ordinanza del 19/06/2023, ri- metteva le parti davanti al Giudice istruttore dichiarando cessato l'obbligo del resistente di versare mensilmente alla moglie l'importo di € 200,00 previ- sto nella sentenza di separazione.
Nel prosieguo la causa è stata istruita mediante assunzione all'udienza del
5.11.2024 dell'interrogatorio formale della ricorrente e della prova testimo- niale articolata dalla difesa del resistente.
Infine, all'udienza del 3.02.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti con- clusivi.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matri- monio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta l'11.03.2010. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con sentenza n. 5402/2015 pronunciata questo Tribunale il
- 2 - 13/10/2015, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
5. Provvedimenti di carattere economico
Venendo alle domande di carattere economico, ha proposto Parte_1 una domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile in proprio favore.
In punto di diritto non pare superfluo rammentare che la giurisprudenza più recente ha rielaborato i criteri per il riconoscimento (o il mantenimento) del diritto all'assegno divorzile, rinvenendo in esso una funzione principal- mente assistenziale con la quale può concorrere – in determinati casi e in via per lo più ancillare - una ratio compensativa (Cass. n. 6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno. Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art.5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il ri- conoscimento o mantenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autono- mamente e dignitosamente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell'an e del quantum dello stesso- al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
Sul punto, in ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere rico- nosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza- che ha rilevato la neces- sità di superare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ri-
- 3 - conoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con- sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natu- ra compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed eco- nomico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla forma- zione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del pro- filo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzia- lità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardan- ti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome- stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune ménage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati dalla norma, funzione valutativa importante.
- 4 - Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà va- lutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accerta- re la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita- to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patri- moniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contribu- to fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patri- monio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i parametri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div. come dianzi rilevati.
Nella vicenda in esame , all'udienza di comparizione dei co- Parte_1 niugi innanzi al Presidente del 12/05/2023, ha riferito: “Io vivo in via Hazol
Azolino n 17, a Brancaccio, di proprietà mia e di mio marito. Sostengo tutte le spese per la casa e svolgo qualche lavoretto occasionale, ma solo quando pos- so. Il mio guadagno dipende da quante volte mi chiamano (…)” (si veda verbale di udienza citato).
Ha omesso di depositare qualsivoglia documentazione reddituale e ha de- dotto di essere sostenuta economicamente dai genitori e dalla Caritas, circo- stanza quest'ultima, tuttavia, che non è stata provata, poiché nulla può evincersi dal documento denominato “Programmazione Distribuzione CARI-
- 5 - TAS” riportante la schermata delle conversazioni di un gruppo della messag- gistica “Whatsapp” (cfr. documentazione depositata il 23.02.2024).
Del resto, all'udienza del 5.11.2024 in sede di interrogatorio formale ha di- chiarato di non percepire alcun tipo di reddito (“alcune volte me lo concedo- no e altre volte me lo revocano”) e di essere invalida e, nondimeno, neppure tale assunto è stato dimostrato, atteso che dalla “documentazione medica” of- ferta in comunicazione, in gran parte illeggibile, si evince che la stessa è af- fetta da ipertensione arteriosa, depressione ansiosa, insonnia persistente, condizione di obesità, pregresso intervento per laminectomia L4-L5, ma non emerge alcuna invalidità o inabilità allo svolgimento di attività lavorativa (cfr. documentazione depositata il 23.02.2024).
Ha, poi, dedotto di aver istaurato un giudizio avverso l'INPS – del quale, peraltro, non si conosce l'esito – in quanto in seguito alla revoca del reddito di cittadinanza, le sarebbe stata rigettata la domanda volta ad ottenere la corresponsione dell'assegno di inclusione (cfr. documentazione depositata il
4.03.2024).
Quanto al resistente, sentito in sede di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente, ha raccontato di non lavorare, di percepire una pensione dell'importo di 510,00 euro al mese, con i quali ha dedotto di dover far fronte al pagamento del canone di locazione di 160,00 euro mensili dell'immobile in cui vive, ubicato a Mezzojuso (PA), e al mantenimento di due figli nati da una successiva relazione sentimentale: (nato il [...]) Controparte_3
e (nata il [...]), come risulta dalla deposizio- Controparte_4 ne testimoniale di , assunta all'udienza del 5/11/2024. CP_5
Ha soggiunto di non aver mai versato il contributo al mantenimento alla moglie, in mancanza di disponibilità economica e ha omesso anch'egli di de- positare documentazione reddituale.
Pertanto, alla luce degli scarni elementi di cui dispone il Collegio, poiché non è emersa la sussistenza di un significativo e attuale divario economico- reddituale tra le parti, il previo accertamento del quale è indispensabile ai fi- ni dell'attribuzione dell'assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativo-compensativo (Cass. n. 28936/2022), tenuto conto anche del fatto che vive nell'immobile un tempo adibito a casa coniuga- Parte_1
- 6 - le, in comproprietà con il marito e che, dunque, a differenza del predetto, non deve sostenere oneri abitativi, la domanda diretta ad ottenere in suo fa- vore un assegno divorzile non può essere accolta.
Non ricorrono, infatti, i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e, del resto, non può neppure mancarsi di evidenziare che la ricorrente nulla ha allegato rispetto al contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
6. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto del giudizio, e dell'esito complessivo del giudizio, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integral- mente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo il
22/09/1990, da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato Parte_2
Civile del medesimo Comune al n. 8, parte I dell'anno 1990;
2. rigetta la domanda proposta da diretta ad ottenere un Parte_1 assegno divorzile in suo favore;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
4. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 23/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice Relatore.
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