Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 2546/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato l'08/02/2024 avverso il provvedimento emesso il
12/12/2023 dalla Questura di Verona e notificato il 09/01/2024, promossa da:
(C.F. , nato in Parte_1 C.F._1
Nigeria il 23.02.1982, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolò
Maria Vallini Vaccari
-attore- CONTRO
Controparte_1
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: previ gli accertamenti richiesti, riconoscere il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali ex art. 19 comma 1.1 TUI, sussistendone i requisiti e, per l'effetto, ordinare al Questore di rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno speciale, sussistendone i presupposti.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Il ricorrente, in Italia ha svolto interamente i propri percorsi di preparazione professionale (cfr. doc. 4 – attestato di frequenza al corso attività a rischio elevato).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha reperito plurime occupazioni lavorative, a tempo determinato, dalle quali ha conseguito un reddito che gli garantisce una sostanziale autonomia economica in Italia (cfr. doc. 3; 11; 12 – documentazione lavorativa). Si veda in particolare la busta paga di dicembre 2024 comprovante la percezione di una retribuzione di 1.646,00 euro (cfr. doc. 11).
Dall'estratto contributivo (cfr. doc. 15) si evince la continuità CP_2 lavorativa sin dal 2019, nonché l'adempimento degli obblighi contributivi.
In séguito l'interessato ha firmato un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 21/02/2025 presso la sita in Isola della Controparte_3
Pag. 2 di 3 Scala (VR) (cfr. doc. 14 – contratto a tempo indeterminato).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Spese compensate, essendosi valorizzate circostanze sopravvenute alla definizione della fase amministrativa della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di al rilascio di un Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 19
T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
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Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Chiara
Bivi.
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