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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 06/10/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Maria Teresa De Sanctis - Presidente rel. dott. Evelina Iaquinti - Giudice dott. Martina Badano - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.
Letto il ricorso n. 22/2025 PU, proposto da ex dipendente, per l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale della società (c.f./p.Iva Controparte_1
) con sede legale in Sanremo, Strada San Martino 122, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
vista la contumacia del debitore come da notifica pec del 18.7.2025; esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente;
ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCI poiché la società debitrice ha sede legale in Sanremo come risultante dalla visura camerale, ove si presume svolga l'attività direttiva, amministrativa e organizzativa;
osservato che la società debitrice svolge attività commerciale, posto che sulla base visura camerale risulta avere ad oggetto l'acquisto e la vendita di veicoli e loro riparazione;
ritenuta sussistente la legittimazione ad assumere l'iniziativa per la dichiarazione della liquidazione giudiziale dell'istante, sig. il cui credito verso la società, per Parte_1
l'importo di € 45.577,85 oltre interessi e spese processuali, è fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per il quale agli atti del presente giudizio non consta esservi stata opposizione, reso dal Tribunale di Imperia in funzione di Giudice del Lavoro n. 80/2025 del
29.4.2025; ravvisata la sussistenza della condizione di procedibilità ex art. 49, co. 5, CC.II posto che le risultanze processuali consentono di accertare un indebitamento attuale dell'impresa superiore alla soglia di € 30.000,00;
ritenuto che
dagli atti dell'istruttoria risulta pure provata la situazione di insolvenza desumibile dall'inadempimento ancora al 29.9.2025 (udienza di convocazione parti) del debito di natura lavoristica vantato dal ricorrente, come da precetto e titolo provvisoriamente esecutivo notificati il 29.4.2025, nonchè dall'esistenza di un patrimonio netto negativo, pari a (-) 62.158,00 €. alla data del 31.12.2023 in presenza di perdite, derivanti anche dai precedenti esercizi, per complessivi € 140.232,00, che costituisce indice sintomatico della insussistenza, nel patrimonio sociale della debitrice, posta in liquidazione dal febbraio 2024, di elementi attivi sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
rilevato che dal bilancio prodotto risultano ricavi nell'esercizio chiuso il 31.12.2023 superiori al limite dimensionale di € 200.000,00 (e segnatamente pari a € 311.852,00); osservato che parte resistente non si è costituita e non ha dimostrato a norma dell'art. 121 CCI il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1, lett. d), CCII;
P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 49 d.lgs. 12.1.2019 n. 14 ss. mod.,
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società Controparte_1
” (c.f./p.Iva ) con sede legale in Sanremo, Strada San Martino 122, in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Maria Teresa De Sanctis;
Nomina Curatore il dott. tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi Persona_1 periodici e finali e degli incarichi in corso;
Ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, il giorno 02/02/2026 ore 10;30;
Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti personali o reali, mobiliari o immobiliari, su cose in possesso della società fallita, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di crediti ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili compresi nella procedura, nonché delle domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, da trasmettere a norma dell'art. 201 del D.lgs. 12.1.2019 n. 14;
Ordina che la presente sentenza venga comunicata, a cura del cancelliere, entro il giorno successivo al deposito, alla società debitrice e al P.M. e trasmessa per estratto, nello stesso termine, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione ai sensi dell'art. 45 CCII.
Autorizza ai sensi dell'art. 49 CCI, il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Imperia, 06/10/2025.
Il Presidente rel.
dott. Maria Teresa De Sanctis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Maria Teresa De Sanctis - Presidente rel. dott. Evelina Iaquinti - Giudice dott. Martina Badano - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.
Letto il ricorso n. 22/2025 PU, proposto da ex dipendente, per l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale della società (c.f./p.Iva Controparte_1
) con sede legale in Sanremo, Strada San Martino 122, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
vista la contumacia del debitore come da notifica pec del 18.7.2025; esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente;
ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCI poiché la società debitrice ha sede legale in Sanremo come risultante dalla visura camerale, ove si presume svolga l'attività direttiva, amministrativa e organizzativa;
osservato che la società debitrice svolge attività commerciale, posto che sulla base visura camerale risulta avere ad oggetto l'acquisto e la vendita di veicoli e loro riparazione;
ritenuta sussistente la legittimazione ad assumere l'iniziativa per la dichiarazione della liquidazione giudiziale dell'istante, sig. il cui credito verso la società, per Parte_1
l'importo di € 45.577,85 oltre interessi e spese processuali, è fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per il quale agli atti del presente giudizio non consta esservi stata opposizione, reso dal Tribunale di Imperia in funzione di Giudice del Lavoro n. 80/2025 del
29.4.2025; ravvisata la sussistenza della condizione di procedibilità ex art. 49, co. 5, CC.II posto che le risultanze processuali consentono di accertare un indebitamento attuale dell'impresa superiore alla soglia di € 30.000,00;
ritenuto che
dagli atti dell'istruttoria risulta pure provata la situazione di insolvenza desumibile dall'inadempimento ancora al 29.9.2025 (udienza di convocazione parti) del debito di natura lavoristica vantato dal ricorrente, come da precetto e titolo provvisoriamente esecutivo notificati il 29.4.2025, nonchè dall'esistenza di un patrimonio netto negativo, pari a (-) 62.158,00 €. alla data del 31.12.2023 in presenza di perdite, derivanti anche dai precedenti esercizi, per complessivi € 140.232,00, che costituisce indice sintomatico della insussistenza, nel patrimonio sociale della debitrice, posta in liquidazione dal febbraio 2024, di elementi attivi sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
rilevato che dal bilancio prodotto risultano ricavi nell'esercizio chiuso il 31.12.2023 superiori al limite dimensionale di € 200.000,00 (e segnatamente pari a € 311.852,00); osservato che parte resistente non si è costituita e non ha dimostrato a norma dell'art. 121 CCI il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1, lett. d), CCII;
P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 49 d.lgs. 12.1.2019 n. 14 ss. mod.,
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società Controparte_1
” (c.f./p.Iva ) con sede legale in Sanremo, Strada San Martino 122, in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Maria Teresa De Sanctis;
Nomina Curatore il dott. tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi Persona_1 periodici e finali e degli incarichi in corso;
Ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, il giorno 02/02/2026 ore 10;30;
Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti personali o reali, mobiliari o immobiliari, su cose in possesso della società fallita, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di crediti ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili compresi nella procedura, nonché delle domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, da trasmettere a norma dell'art. 201 del D.lgs. 12.1.2019 n. 14;
Ordina che la presente sentenza venga comunicata, a cura del cancelliere, entro il giorno successivo al deposito, alla società debitrice e al P.M. e trasmessa per estratto, nello stesso termine, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione ai sensi dell'art. 45 CCII.
Autorizza ai sensi dell'art. 49 CCI, il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Imperia, 06/10/2025.
Il Presidente rel.
dott. Maria Teresa De Sanctis