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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto cautelare 05/05/2021, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2021
N. 00873/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 873 del 2020, proposto da
AL TR, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Galleria G. Berchet n. 8;
contro
il Comune di Lozzo Atestino, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
EL RI e DR RI, rappresentati e difesi dagli avvocati DR Cabrini e Mario Baraldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
Luca Muraro non costituito in giudizio
Zed S.a.s., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. 4404 del 08/06/2020 a firma del Responsabile del Servizio geom. EL Rinaldo ad oggetto: “provvedimento di rigetto dell'istanza di provvedimenti inibitori relativamente alla SCIA in data 17.3.2017 intestata a Muraro Luca. Pratica n. 71/18”;
- di ogni altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei sigg. EL RI e DR RI;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che nella domanda cautelare parte ricorrente ha omesso di rappresentare quale proprio interesse sostanziale risulterebbe leso dalla contestata edificazione, per cui allo stato non sembra possibile apprezzare la gravità del periculum;
Ritenuto pertanto che non ricorrono i presupposti di particolare gravità ed urgenza, previsti dalla succitata normativa, tali da non consentire di attendere la discussione in camera di consiglio, prevista per il 27 maggio 2021;
P.Q.M.
Respinge l'istanza ex art. 56 del CPA.
Rimette le parti alla Camera di Consiglio del 27 maggio 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 5 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO