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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 14.01.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 14.04.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3064 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
via Valle d'Aosta n. 45, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Deledda n. 74,
presso lo Studio dell'Avv. Giacomo DOGLIO, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato –
Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è domiciliata ex lege;
resistente
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo sezione lavoro disattesa ogni contraria domanda ed
eccezione:
1. Accertare e dichiarare che, per i motivi indicati nella superiore parte
espositiva, il sig. ha prestato la propria attività lavorativa alle Parte_1
dipendenze della svolgendo le Controparte_1
mansioni di cui alla qualifica di OPERAIO SPECIALIZZATO DI LIVELLO 3°B,
con decorrenza dal 03.02.2017, o da altra eventualmente diversa data
accertanda, sino all'attualità.
2. Dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a riconoscere al ricorrente la superiore qualifica di OPERAIO
SPECIALIZZATO DI LIVELLO 3°B, con decorrenza dal 03.02.2017, o da altra
eventualmente diversa data accertanda, con ogni effetto giuridico ed economico.
3. In ogni caso, per i motivi e per i titoli indicati nella superiore parte espositiva,
condannare la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della
somma complessiva di 13.328,28 lordi, oltre a quelle maturande, ovvero di quella
maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, in ogni caso da
maggiorarsi di rivalutazione monetaria e interessi legali.
4. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Nell'interesse del ricorrente:
pagina 2 “il Giudice adito voglia rigettare ogni avversa domanda”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti della al fine di Controparte_1
domandare l'inquadramento nel superiore livello e il pagamento delle relative differenze retributive.
In specie, egli ha rappresentato:
− di lavorare alle dipendenze della Controparte_1
con contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato, con
[...]
decorrenza dal 01.03.2006, nel 4° livello (Area tecnica) in qualità di operaio specializzato - macchinista (art. 5 CCNL personale Fondazioni Lirico-
Sinfoniche);
− di avere, nel corso del rapporto, lavorato presso il reparto macchinisti per
39 ore settimanali articolate in quattro turni di servizio continui (dalle 8 alle 14;
dalle 14 alle 20; dalle 18 alle 24; dalle 19 alle 01); oppure spezzati (antimeridiani o pomeridiani), in ragione delle mutevoli esigenze imposte dalla programmazione stabilita settimanalmente dalla direzione tecnica degli allestimenti scenici;
− di svolgere continuativamente, almeno dal febbraio del 2017, senza soluzione di continuità, le mansioni superiori del livello 3°B;
− che, per tale ragione, il responsabile del reparto macchinisti, PE
, con nota prot. n. 11471/2020 del 12.11.2020, indirizzata al sovrintendente
[...]
e alla direzione del personale, aveva chiesto il formale riconoscimento dell'inquadramento superiore in favore, tra gli altri, di egli stesso ricorrente;
pagina 3 − di avere, con lettera del 06.07.2022, diffidato la affinché CP_1
riconoscesse la sua qualifica superiore rivendicata e le relative differenze retributive
− che, dal mese di febbraio 2022, tuttavia, in conseguenza al manifestarsi dei sintomi di una patologia cardiaca, era stato assegnato, dapprima, alle mansioni di addetto sala, quindi, con decorrenza dal 28.02.2022, al servizio portineria.
2. La si è costituita in Controparte_1
giudizio e ha domandato il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
In specie, essa ha eccepito la prescrizione di ogni e qualsivoglia pretesa anteriore al quinquennio a ritroso dalla data di notifica del ricorso e ha esposto:
− di contestare che il ricorrente abbia mai svolto mansioni riconducibili al livello 3°B;
− che, in ogni caso, le mansioni superiori non erano state svolte dal ricorrente in maniera continuativa e prevalente su quelle ordinariamente assegnate al ricorrente.
3. La causa è stata istruita con prova per testi e produzioni documentali ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, la ha eccepito la Controparte_1
prescrizione estintiva quinquennale del diritto vantato dall'odierno ricorrente.
In specie, la resistente ha sostenuto che, qualora si riconoscesse la fondatezza del diritto vantato da a quest'ultimo sarebbero dovute le sole somme Pt_1
maturate nel quinquennio precedente alla data di notifica del ricorso introduttivo,
avvenuta il 23.02.2023, poiché le somme precedentemente maturate sarebbero ormai prescritte ex art. 2948, rubricato “Prescrizione di cinque anni”, comma 4°,
pagina 4 c.c., che, infatti, prevede che “Si prescrivono in cinque anni: […] 4) gli interessi
e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più
brevi”.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
Difatti, il ricorrente odierno, tramite il proprio Difensore, in realtà, già il
06.07.2022, aveva invitato, tramite p.e.c., la resistente a CP_1
riconoscere il suo diritto all'inquadramento nel livello 3°B, quantomeno dal
06.07.2017 a tutt'oggi, diffidandola a pagare le relative differenze retributive da ella maturate (doc. n. 6, prodotto con il ricorso introduttivo).
Da quanto esposto, consegue che la sarà Controparte_1
tenuta a corrispondere, a la somma maturata a titolo di differenze Parte_1
retributive a partire dal 06.07.2017, come verrà chiarito infra.
5. Nel merito, la domanda proposta da è fondata e deve Parte_1
essere accolta.
La parte ricorrente, sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente, nei termini precisati nel ricorso, ha CP_1
domandato l'accertamento del proprio diritto a essere inquadrato nel livello 3°B e la condanna del datore di lavoro a corrispondergli le differenze retributive tra il livello superiore e il livello inferiore a cui era stato assegnato (4° livello).
È, quindi, suo onere provare la sussistenza di tale rapporto di lavoro e il suo svolgimento nei termini e con le modalità allegati nel ricorso introduttivo.
Ebbene, la prova orale espletata nel corso di causa ha consentito di confermare che il ricorrente odierno aveva svolto mansioni riconducibili alla figura di aiuto-
scenografo quanto meno sin dal febbraio 2017, presso la CP_1
pagina 5 di cui al livello 3° B del C.C.N.L. applicato al Controparte_1
rapporto di lavoro di cui si tratta.
In particolare, il teste , collega del ricorrente, lavoratore dell' PE [...]
, ha chiarito di essere capo macchinista dal giugno del 2017 e di impartire, Pt_2
da allora, le disposizioni di lavoro al ricorrente, per circa un 20% delle volte nel corso dell'anno.
Ha, inoltre, aggiunto il teste che le disposizioni da lui impartite a PE
sono quelle di cui ai capi 1 e 2 [capo 1: “montaggio e dello Parte_1
smontaggio delle scenografie, utilizzando l'attrezzatura a ciò deputata (come
scale, trabattelli elettrici, trabattelli a castello)”; capo 2: “ripristino degli
elementi scenografici e che, a tal fine, ha utilizzato le seguenti attrezzature:
levigatrice a nastro, troncatrice radiale per taglio legno di larghezza oltre i 15
cm, troncatrice da banco per taglio legno lineare o a 45° gradi, trapano a
colonna, fresatrice elettrica manuale, avvitatore a batteria, pistola sparachiodi ad
aria compressa, pistola spara graffette ad aria compressa, colle viniliche, chiodi,
martello”, ndr.], e che il ricorrente “almeno dal febbraio del 2017 ha svolto le
mansioni di montaggio e dello smontaggio delle scenografie, utilizzando
l'attrezzatura a ciò deputata (come scale, trabattelli elettrici, trabattelli a
castello)” e di sapere che “dal febbraio del 2017 si è occupato non Parte_1
soltanto della costruzione, ma anche del ripristino degli elementi scenografici e
che, a tal fine, ha utilizzato le seguenti attrezzature: levigatrice a nastro,
troncatrice radiale per taglio legno di larghezza oltre i 15 cm, troncatrice da
banco per taglio legno lineare o a 45° gradi, trapano a colonna, fresatrice
elettrica manuale, avvitatore a batteria, pistola sparachiodi ad aria compressa,
pagina 6 pistola spara graffette ad aria compressa, colle viniliche, chiodi, martello”, a causa della sua stessa mansione di capo macchinista assunta sin dal giugno 2017,
nell'ambito della quale egli medesimo teste dà disposizioni di lavoro “nel corso di
un anno per circa il 20% delle volte [...] a tutti gli operatori che lavorano nel
reparto macchinista, [...] ai signori , e Parte_1 Parte_3 [...]
in quanto i suddetti operatori hanno una maggiore capacità Parte_4
(rispetto agli altri operatori) essendo diplomati in scenografia”.
Il teste ha, altresì, ricordato che “dal febbraio del 2017, il sig. PE Pt_1
si è occupato, sia durante le prove, che nel corso dell'esecuzione degli
[...]
spettacoli programmati dalla della movimentazione della CP_1
scenografia (es. ingresso o uscita di scena di fondali, teli, plafoni, sipari, quinte,
cieli, pannelli, portali, carri, etc.), manualmente o mediante l'utilizzo dei tiri di
scena situati nella graticcia o in palcoscenico” e, inoltre, che “almeno dal
febbraio del 2017, il sig. durante le rappresentazioni programmate dalla Pt_1
per la movimentazione delle scenografie, ha utilizzato - CP_1
manovrandoli tramite apposite consolle, dotate di pulsanti e joystick - quarantuno
tiri scenici lineari motorizzati a stanga (c.d. americane), trenta argani a catena
mobili situati nella graticcia (c.d. mangiacatene), e due montacarichi, di cui uno
con meccanismo idraulico, situati nel sottopalco, muniti di botole sceniche” e di conoscere questo fatto poiché nel febbraio del 2017 egli stesso teste era vice capo reparto.
Vieppiù, il teste ha affermato essere vero che dal febbraio del 2017, PE
nel reparto macchinisti, erano stati assegnati unicamente , Parte_1 Pt_3
e alle attività indicate nel capo 1) e nel
[...] Persona_2
pagina 7 capo 2)1, restando invece esclusi da queste attività gli operatori Per_3
, , ,
[...] Persona_4 Persona_5 Testimone_1 Tes_2
e tutti inquadrati nel livello 4°.
[...] Persona_6
Infine, il medesimo teste ha ricordato che “dal febbraio del 2017, nel reparto
macchinisti, i dipendenti inquadrati nel 4° livello, svolgono, a differenza del sig.
, le loro attività sulla base di precise e dettagliate indicazioni del Parte_1
capo reparto”.
Il teste (udienza del 04.05.2023), anch'egli dipendente dell' Tes_3 Pt_2
sin dal 1988 e collega del ricorrente, ha reso dichiarazioni coerenti con quelle rese dal teste e ha precisato che oltretutto, era tra gli PE Parte_1
operatori più esperti e che, come lui stesso, peraltro inquadrato nel livello 3°B, si era occupato anche dell'apparato antincendio.
In maniera coerente rispetto alle dichiarazioni dei testi e PE [...]
e in modo, per certi aspetti, anche più preciso, il teste Tes_3 Parte_4
sentito nell'udienza del 19.10.2023, ha rammentato che “
[...] Pt_1
svolgeva le mansioni di cui al capo [durante le rappresentazioni programmate dalla per la movimentazione delle scenografie, ha utilizzato - CP_1
manovrandoli tramite apposite consolle, dotate di pulsanti e joystick - quarantuno tiri scenici lineari motorizzati a stanga (c.d. americane), trenta argani a catena mobili situati nella graticcia (c.d. mangiacatene), e due montacarichi, ci cui uno con meccanismo idraulico, situati nel sottopalco, muniti di botole sceniche, ndr.]
pagina 8 prima del 2017, almeno dal 2002/2003. Le stesse mansioni del venivano Pt_1
svolte anche dai signori , , , Parte_3 Persona_7 Per_8 Persona_2
e
[...] Persona_6
Preciso che il ricorrente e avevano maggiori capacità tecniche Parte_3
(preciso che si trattava di lavori particolari) rispetto ai pari livelli. Solitamente
e non operavano nella stessa squadra e nello Parte_1 Parte_3
stesso turno in modo tale che uno di loro fosse sempre presente nella squadra che
svolgeva i lavori di cui al capo”.
Si tratta di testimoni tutti disinteressati, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, oltre che per la loro coerenza, per la loro diretta conoscenza della persona del e delle attività da lui esattamente svolte nell'ambito Pt_1
dell'organizzazione della resistente. CP_1
All'esito dell'istruttoria svolta deve affermarsi che il ricorrente abbia provato lo svolgimento di mansioni di operaio specializzato/aiuto scenografo, afferenti al livello 3° B quantomeno dal febbraio 2017, in maniera continuativa, prevalente e in condizioni di autonomia operativa e decisionale nell'ambito delle proprie funzioni e, comunque, caratterizzata da una particolare competenza professionale perfezionata nel corso degli anni.
In proposito, deve evidenziarsi che, ancora una volta, il teste capo PE
macchinista del di Cagliari dal 2017, nonché diretto superiore di CP_1
ha restituito un quadro congruo e preciso della professionalità del Parte_1
coerente con il domandato inquadramento di questi nel livello 3° B sin Pt_1
dall'anno 2017 (quando egli stesso teste aveva iniziato a svolgere le mansioni di capo macchinista).
pagina 9 Giova richiamare, sul punto, il passaggio della deposizione testimoniale di PE
in cui egli ha ricordato che “[ , ndr.] e
[...] Parte_1 Parte_3
avevano maggiori capacità tecniche (preciso che si trattava di lavori particolari)
rispetto ai pari livelli. Solitamente e non Parte_1 Parte_3
operavano nella stessa squadra e nello stesso turno in modo tale che uno di loro
fosse sempre presente nella squadra che svolgeva i lavori di cui al capo]”, a riprova del fatto che rispetto ai pari livello, avesse una Parte_1
professionalità maggiore, tale da comportare che questi fosse in una posizione di maggiore autonomia nell'organizzazione del lavoro, ma anche un punto di riferimento per gli altri lavoratori della squadra, in ragione dell'elevata professionalità comunque acquisita.
Trova applicazione il principio costantemente enunciato nella giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui “Il procedimento logico-giuridico diretto alla
determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre
fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in
concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto
collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi
della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di
legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito
abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia
stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova
dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento” (Cass. civ., Sez. L.,
28.04.2015, n. 8589; da ultimo, Cass. civ., Sez. L., 22.11.2019, Ordinanza n.
30580).
pagina 10 Il C.C.N.L. per il personale dipendente delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche del
01.06.2000, applicabile ratione temporis, nell'art. 5, rubricato
“CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE”, così prevede: “Area tecnico-
amministrativa I lavoratori appartenenti all'area tecnico-amministrativa sono
inquadrati nei seguenti 9 livelli: [...] 3° A livello Appartengono a questo livello: 1)
i lavoratori di concetto che svolgono attività caratterizzate da autonomia
operativa nell'ambito dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di
attività in cui operano e che richiedono specifica competenza professionale e che
possono comportare anche l'assunzione di iniziative sotto il controllo dei
superiori con l'ausilio di altro personale;
2) i lavoratori specializzati che, oltre a
possedere le caratteristiche della relativa definizione, guidino e controllino,
partecipando al lavoro, in qualità e con responsabilità di capi-squadra, il lavoro
di un gruppo di operai prevalentemente inquadrati nei livelli 4° e 3° b;
3) i
lavoratori che sulla base di sommarie ed essenziali disposizioni del caporeparto,
con ampia autonomia e piena responsabilità di risultati, eseguano lavori tecnici
altamente specialistici anche con l'utilizzo di strumenti e macchinari ed attraverso
la lettura e la interpretazione di disegni tecnici (schemi elettrici, piante di
palcoscenico, ecc.) con propria iniziativa tecnica, costruttiva ed organizzativa.
3° livello B Appartengono a questo livello: 1) i lavoratori che, nell'ambito di
istruzioni ricevute, svolgono attività di concetto di minor rilievo rispetto a quelle
proprie del livello 3°a. Es.: aiuto scenografo;
2) i lavoratori specializzati che,
oltre a possedere tutte le caratteristiche della relativa definizione, svolgono in
condizioni di specifica autonomia esecutiva mansioni per cui è richiesta una
particolare abilità ed esperienza professionale ed adeguate conoscenze teoriche;
pagina 11 3) i lavoratori specializzati che, oltre a possedere tutte le caratteristiche della
relativa definizione, guidino e controllino, partecipando al lavoro, in qualità e
con responsabilità di capisquadra, il lavoro di un gruppo di operai
prevalentemente inquadrati nei livelli 5° e 6°.
4° livello Appartengono a questo livello: 1) i lavoratori d'ordine che, seguendo
istruzioni precise e dettagliate, svolgono attività di servizio con compiti
meramente esecutivi;
2) i lavoratori specializzati che in palcoscenico, nei
laboratori, nel settore della manutenzione, ecc., compiono lavori per l'esecuzione
dei quali è necessaria una speciale competenza tecnicopratica e che svolgono a
regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro “specialità”” (doc. prodotti col ricorso).
Premesso l'inquadramento normativo, anche di fonte contrattuale, che precede,
all'esito dell'espletamento della prova orale dedotta, nella vicenda scrutinata, deve affermarsi raggiunta la prova delle superiori mansioni allegate dal con Pt_1
l'atto introduttivo del presente giudizio e, segnatamente, le mansioni riconducibili al livello 3° B con decorrenza dal 03.02.2017.
In punto di diritto, ai fini di un corretto inquadramento normativo del caso che ci occupa, non può prescindersi dalla considerazione della natura soggettiva del datore di lavoro.
Giova rammentare che le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla l. 14.08.1967, n. 800, recante “Nuovo ordinamento degli enti
lirici e delle attività musicali”, che ha dichiarato il “rilevante interesse generale”
dell'attività lirica e concertistica “in quanto intesa a favorire la formazione
musicale, culturale e sociale della collettività nazionale” (art. 1) ed ha attribuito,
pagina 12 agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate, la personalità
giuridica di diritto pubblico (art. 5), riconoscendo come enti autonomi 11 teatri lirici e 2 istituzioni concertistiche assimilate, tra cui l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico ” in Cagliari (ora, Controparte_2 [...]
(art. 6). Controparte_1
Con il d.lgs. 29.06.1996, n. 367, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati, poi, trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare le rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.).
Ora, considerata la natura privatistica della Controparte_1
rileva il Tribunale che non vi sono ostacoli normativi per ritenere
[...]
illegittimo, in generale, l'esercizio dello jus variandi in melius, tanto più che, nella vicenda scrutinata, l'assegnazione definitiva attiene a un operaio dell'area tecnico-
amministrativa ed era avvenuta con il consenso del lavoratore.
Deve richiamarsi, in proposito, il principio espresso dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui “L'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il
quale ha sostituito l'originario art. 2103 cod. civ., non contiene un assoluto
divieto, per il datore di lavoro, di assegnare il lavoratore a mansioni superiori
senza il suo consenso;
è pertanto consentito alla contrattazione collettiva
disciplinare le modalità' secondo le quali - nei limiti derivanti dall'esigenza di
tutela della professionalità' del lavoratore - deve esercitarsi l'anzidetto "ius
variandi in melius"” (Cass. civ., Sez. L, 04.03.2004, n. 4463).
pagina 13 Invero, deve ritenersi che, se l'esercizio del potere di modificare in senso migliorativo le mansioni può avvenire, a determinate condizioni, anche a prescindere dal consenso del lavoratore, a fortiori ciò è possibile se vi è il consenso di quest'ultimo.
Inoltre, non sono ravvisabili ostacoli all'esercizio di un siffatto potere di mutamento migliorativo delle mansioni tanto nella disciplina di fonte legislativa,
quanto nella disciplina di fonte contrattuale, posto che, anche per le nuove assunzioni di personale da parte della FONDAZIONE, l'art. 1, rubricato
“ASSUNZIONE”, commi 1° e 2°, C.C.N.L. cit. (“Per l'assunzione dei lavoratori
le Fondazioni si atterranno alle disposizioni legislative vigenti nonché a quelle
previste dal presente contratto. Le assunzioni a tempo indeterminato di personale
artistico avvengono di norma per concorso pubblico, fatta salva peraltro la
possibilità per le Fondazioni di ricorrere a chiamate dirette per figure di vertice
dell'organizzazione aziendale. Può altresì avvenire per chiamata diretta
l'assunzione di figure artistiche di alto valore professionale, sentita
preventivamente la RSU”), stabilisce il principio del concorso pubblico soltanto per il reclutamento del personale artistico e non già per quello dell'area tecnico-
amministrativo.
In ogni caso, anche qualora vi fosse una norma di fonte convenzionale che prevedesse un concorso interno per il passaggio a un livello superiore di inquadramento, essa sarebbe comunque irrilevante, in forza del principio espresso dalla Corte di Cassazione, per cui “A norma dell'art. 2103 cod. civ. (come
modificato dall'art. 13 della legge 30 maggio 1970 n. 300), applicabile anche agli
enti pubblici economici, il diritto alla promozione alla categoria superiore non
pagina 14 viene meno per il fatto che, in base a norme regolamentari o convenzionali, l'ente
datore di lavoro sia tenuto a ricoprire i posti vacanti mediante procedure selettive
interne (nella specie, per anzianità e merito), atteso che, ove il datore di lavoro
abbia natura giuridica privata, le norme che prevedono la selezione interna per le
promozioni hanno portata di norme convenzionali di diritto privato, tali da non
poter costituire idonea fonte derogatrice rispetto all'art. 2103 cod. civ.
(Fattispecie relativa all'Isveimer, società per azioni di diritto privato, regolata da
disciplina di natura privatistica e negoziale)” (Cass. civ., Sez. L, 10.01.2007, n.
251).
Sulla base delle suesposte considerazioni, deve, quindi, riconoscersi che
[...]
ha, innanzitutto, diritto di vedersi riconosciuto dalla Pt_1 CP_1
convenuta, a partire, dal 06.07.2017 il livello 3° B.
In ragione del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Ente, devono, inoltre, essere riconosciute al ricorrente le differenze retributive dal medesimo maturate, da quantificarsi in misura pari alla differenza tra il trattamento economico che a sarebbe spettato sin dal Parte_1
06.07.2017 (in ragione della eccepita prescrizione quinquennale) per il livello 3°
B e quello avuto in godimento nel medesimo periodo (con detrazione ovviamente anche di quanto percepito nei periodi, compresi in quello sopra indicato, di assegnazione alle mansioni di livello 4°).
Venendo, infine, alla quantificazione degli importi dovuti al lavoratore a titolo di differenze retributive, secondo il principio della domanda, ben possono essere considerati i conteggi prodotti (inseriti nel ricorso introduttivo e aggiornati nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.01.2025), che, infatti,
pagina 15 devono ritenersi corretti in quanto formulati con riferimento alle buste paga prodotte e con riferimento all'inquadramento spettante (livello 3°B, CCNL enti lirici).
Per tutti i titoli dedotti, come si evince dai conteggi in questione e dal confronto degli stessi con le risultanze probatorie emerse in questo giudizio, anche per effetto della mancata specifica contestazione, sul punto, della CP_1
resistente, spetta conclusivamente al ricorrente l'importo lordo di euro 19.675,08
(euro 13.328,28 per il periodo anteriore fino alla data del ricorso ed euro 6.346,80
per le 30 mensilità ulteriori dalla data del ricorso).
La predetta somma deve essere considerata quale credito di lavoro ai sensi dell'art. 429 u.c. c.p.c. e deve essere maggiorata di interessi in misura legale e della rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito fino al saldo.
6. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, deve essere condannata a rifondere delle spese del Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in dispositivo secondo lo scaglione di valore indeterminabile basso, sui medi tariffari per tutte le fasi, ad eccezione di quelle introduttiva e decisionale, calcolate sui minimi, in considerazione dell'attività
effettivamente svolta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
pagina 16 1. dichiara che ha diritto all'inquadramento nel livello 3° B Parte_1
dal 03.02.2017 e ordina, alla Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, di provvedere al predetto inquadramento;
2. condanna la in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, a pagare, a per il titolo Parte_1
dedotto, la somma di euro 19.675,08 lordi, oltre rivalutazione e interessi con decorrenza dalla data di maturazione dei diritti;
3. condanna la in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del Parte_1
presente giudizio, che liquida in complessivi euro 7.459,00, di cui euro 259,00 per spese ed euro 7.200,00, per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 14.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 17
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rammenta: capo 1: “montaggio e dello smontaggio delle scenografie, utilizzando l'attrezzatura a ciò deputata (come scale, trabattelli elettrici, trabattelli a castello)”; capo 2: “ripristino degli elementi scenografici e che, a tal fine, ha utilizzato le seguenti attrezzature: levigatrice a nastro, troncatrice radiale per taglio legno di larghezza oltre i 15 cm, troncatrice da banco per taglio legno lineare o a 45° gradi, trapano a colonna, fresatrice elettrica manuale, avvitatore a batteria, pistola sparachiodi ad aria compressa, pistola spara graffette ad aria compressa, colle viniliche, chiodi, martello”, ndr.