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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/10/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, promossa da
(c.f. ) nato ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
ON (VA) in Via Colombo n.2, rappresentato e difeso per procura in atti, dall'avv. Cinzia Ingrà;
-ricorrente- contro nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. CP_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Salvatore Giangrasso;
C.F._2
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto all'accoglimento del ricorso, con parere favorevole reso in data 23.01.2025.
Rimessa al Collegio con ordinanza emessa del 30.7.2025, a seguito del deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/01/2025, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, in Leonforte in data 19.09.2007, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Leonforte all' anno 2007, parte II,
Serie A, numero 42, con dalla cui unione non sono nati figli. CP_1
A sostegno delle sue domande il ricorrente ha dedotto:
- che con sentenza di separazione n. 33/2015 emessa in data 26.02.2015 e pubblicata il 03.03.2015, il
Tribunale di Enna (causa civ. n. 308/2011 R.G. ruolo ex Tribunale di Nicosia) è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:”
1. “Pronuncia la separazione personale dei coniugi e con obbligo CP_1 Parte_1 di reciproco rispetto;
2. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento della stessa, la complessiva somma mensile di euro 180,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT ( 150 disp.att.c.p.c.), da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese.
3. Rigetta le domande di addebito reciprocamente sollevate ed ogni altra domanda;
4. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.”;
- che dal momento della separazione non è mai intervenuta riconciliazione né è stata ripresa la convivenza;
- di avere iniziato una relazione sentimentale e convivere con la Sig.ra Controparte_2 dalla cui unione sono nati due figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato a [...] l'[...]);
- che, nonostante la costituzione di un nuovo nucleo familiare, l'odierno ricorrente non si è mai sottratto ai propri obblighi nei confronti della moglie, versando mensilmente il contributo a titolo di mantenimento;
- che le sue condizioni economiche non sono mutate svolgendo il ricorrente la sua attività lavorativa presso il Comando dei Carabinieri in provincia di Varese, percependo uno stipendio mensile di circa
€ 2.100,00 al mese;
- che le condizioni economiche della moglie sono migliorate rispetto all'epoca della separazione, godendo quest'ultima già a partire dall'anno 2018 di una stabilità lavorativa, essendo dipendente statale presso il Ministero dell'Istruzione con contratto a tempo indeterminato nella qualità di insegnante di scuola primaria.
Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale adito di:
“1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la Cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Leonforte (EN) nell'anno 2007, parte II, Serie A, numero 42, ordinando al competente ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Leonforte di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Nulla disporre in ordine all'assegno divorzile a favore della resistente avendo CP_1 quest'ultima raggiunto la piena indipendenza economica, come spiegato in narrativa e per l'effetto:
Revocare il contributo a titolo di mantenimento, posto a carico del ricorrente e Parte_1
a favore della moglie - di € 180,00 mensile ad oggi rivalutato secondo gli indici CP_1
ISTAT per la complessiva somma di € 215,00 mensile, come stabilito dalla Sentenza di Separazione
n. 33/2015 Reg. Sent. pubbl. il 03.03.2015, nell'ambito della causa civ. 308/2011 R.G.(ex Tribunale di Nicosia), - a partire dal giorno del deposito del presente Ricorso, con restituzione delle somme a titolo di mantenimento indebitamente percepite da;
CP_1
4) Ordinare che la resistente esibisca ex art. 210 c.p.c le dichiarazioni dei redditi CP_1 degli ultimi tre anni, disponendo in mancanza indagini patrimoniali a carico della Polizia Tributaria;
Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Si è costituita la resistente, dando atto di avere nel frattempo raggiunto un accordo con il resistente sui termini del divorzio.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 28.05.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo il recepimento dell'accordo raggiunto e depositato in data
28.04.2025.
In base a tale accordo, le parti hanno chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1.il Sig. e la Sig.ra dichiarano di volere la cessazione degli effetti Parte_1 CP_1 civili del matrimonio, contratto in Leonforte in data 19/09/2007, ed iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 42, Parte 2 S.A. del Comune di Leonforte dell'anno 2007;
2.la Sig.ra essendo economicamente autosufficiente, rinuncia espressamente CP_1 all'assegno divorzile sin dalla data del deposito del ricorso, rinunciando altresì a qualsiasi altro diritto economico connesso al divorzio, nonché a ogni altro emolumento e/o contributo passato e futuro ed il Sig. rinuncia al rimborso delle somme versate sino ad oggi alla Sig.ra Parte_1
a titolo di mantenimento, nonché a quelle che dovesse versare successivamente;
CP_1
3.i coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla a pretendere l'uno dall'altro.
4.le parti concordano di compensare le spese di lite”.
Il Tribunale, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. In conclusione, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 23.01.2025, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti il 28.04.2025, con firme autenticate dai rispettivi difensori, depositato in data 28.04.2025.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Leonforte il 19.09.2007 tra nato ad [...] il [...] e nata a [...] il [...], Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Leonforte al n. 42 parte II, Serie A, Anno 2007; omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui all'accordo depositato il 28.04.2025, riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 19.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, promossa da
(c.f. ) nato ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
ON (VA) in Via Colombo n.2, rappresentato e difeso per procura in atti, dall'avv. Cinzia Ingrà;
-ricorrente- contro nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. CP_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Salvatore Giangrasso;
C.F._2
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto all'accoglimento del ricorso, con parere favorevole reso in data 23.01.2025.
Rimessa al Collegio con ordinanza emessa del 30.7.2025, a seguito del deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/01/2025, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, in Leonforte in data 19.09.2007, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Leonforte all' anno 2007, parte II,
Serie A, numero 42, con dalla cui unione non sono nati figli. CP_1
A sostegno delle sue domande il ricorrente ha dedotto:
- che con sentenza di separazione n. 33/2015 emessa in data 26.02.2015 e pubblicata il 03.03.2015, il
Tribunale di Enna (causa civ. n. 308/2011 R.G. ruolo ex Tribunale di Nicosia) è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:”
1. “Pronuncia la separazione personale dei coniugi e con obbligo CP_1 Parte_1 di reciproco rispetto;
2. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento della stessa, la complessiva somma mensile di euro 180,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT ( 150 disp.att.c.p.c.), da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese.
3. Rigetta le domande di addebito reciprocamente sollevate ed ogni altra domanda;
4. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.”;
- che dal momento della separazione non è mai intervenuta riconciliazione né è stata ripresa la convivenza;
- di avere iniziato una relazione sentimentale e convivere con la Sig.ra Controparte_2 dalla cui unione sono nati due figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato a [...] l'[...]);
- che, nonostante la costituzione di un nuovo nucleo familiare, l'odierno ricorrente non si è mai sottratto ai propri obblighi nei confronti della moglie, versando mensilmente il contributo a titolo di mantenimento;
- che le sue condizioni economiche non sono mutate svolgendo il ricorrente la sua attività lavorativa presso il Comando dei Carabinieri in provincia di Varese, percependo uno stipendio mensile di circa
€ 2.100,00 al mese;
- che le condizioni economiche della moglie sono migliorate rispetto all'epoca della separazione, godendo quest'ultima già a partire dall'anno 2018 di una stabilità lavorativa, essendo dipendente statale presso il Ministero dell'Istruzione con contratto a tempo indeterminato nella qualità di insegnante di scuola primaria.
Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale adito di:
“1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la Cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Leonforte (EN) nell'anno 2007, parte II, Serie A, numero 42, ordinando al competente ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Leonforte di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Nulla disporre in ordine all'assegno divorzile a favore della resistente avendo CP_1 quest'ultima raggiunto la piena indipendenza economica, come spiegato in narrativa e per l'effetto:
Revocare il contributo a titolo di mantenimento, posto a carico del ricorrente e Parte_1
a favore della moglie - di € 180,00 mensile ad oggi rivalutato secondo gli indici CP_1
ISTAT per la complessiva somma di € 215,00 mensile, come stabilito dalla Sentenza di Separazione
n. 33/2015 Reg. Sent. pubbl. il 03.03.2015, nell'ambito della causa civ. 308/2011 R.G.(ex Tribunale di Nicosia), - a partire dal giorno del deposito del presente Ricorso, con restituzione delle somme a titolo di mantenimento indebitamente percepite da;
CP_1
4) Ordinare che la resistente esibisca ex art. 210 c.p.c le dichiarazioni dei redditi CP_1 degli ultimi tre anni, disponendo in mancanza indagini patrimoniali a carico della Polizia Tributaria;
Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Si è costituita la resistente, dando atto di avere nel frattempo raggiunto un accordo con il resistente sui termini del divorzio.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 28.05.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo il recepimento dell'accordo raggiunto e depositato in data
28.04.2025.
In base a tale accordo, le parti hanno chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1.il Sig. e la Sig.ra dichiarano di volere la cessazione degli effetti Parte_1 CP_1 civili del matrimonio, contratto in Leonforte in data 19/09/2007, ed iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 42, Parte 2 S.A. del Comune di Leonforte dell'anno 2007;
2.la Sig.ra essendo economicamente autosufficiente, rinuncia espressamente CP_1 all'assegno divorzile sin dalla data del deposito del ricorso, rinunciando altresì a qualsiasi altro diritto economico connesso al divorzio, nonché a ogni altro emolumento e/o contributo passato e futuro ed il Sig. rinuncia al rimborso delle somme versate sino ad oggi alla Sig.ra Parte_1
a titolo di mantenimento, nonché a quelle che dovesse versare successivamente;
CP_1
3.i coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla a pretendere l'uno dall'altro.
4.le parti concordano di compensare le spese di lite”.
Il Tribunale, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. In conclusione, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 23.01.2025, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti il 28.04.2025, con firme autenticate dai rispettivi difensori, depositato in data 28.04.2025.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Leonforte il 19.09.2007 tra nato ad [...] il [...] e nata a [...] il [...], Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Leonforte al n. 42 parte II, Serie A, Anno 2007; omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui all'accordo depositato il 28.04.2025, riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 19.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta