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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VI
R.G. 3946/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel ed. est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 04/07/2024 e presentato dai coniugi e , con l'avv. FAVARIN ELENA Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 04/09/2004 a RONCADE
(TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
04.04.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 21.03.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 3946/2024:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04/09/2004 da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
n. a VI (TV) il 23/04/1977, e (C.F. Parte_2
), n. a VI (TV) il 26/06/1965, e trascritto al C.F._2
n. 25, Parte II, Serie A, Anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del Comune di RONCADE alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) I ricorrenti continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
si scambiano l'un l'altro il consenso al rilascio e/o il rinnovo dei passaporti individuali.
2) La casa già familiare di RA (TV) Via Grande di San Giacomo
n. 36 rimane assegnata, unitamente agli arredi e corredi ivi presenti, al signor perché vi abiti con Parte_2 Per_1
3) Tenuto conto delle rispettive capacità economiche e lavorative e dei rispettivi oneri, nonché della suddivisione dei tempi di gestione della figlia, il padre contribuirà al mantenimento ordinario di Per_1 nei tempi in cui la ragazza starà con lui;
la signora vi Pt_1
provvederà direttamente nei tempi in cui la figlia starà con lei.
Oltre a ciò i genitori provvederanno per la quota del 50% ciascuno alle spese cd. straordinarie necessarie ad Per_1
Per l'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie necessarie alla figlia, i coniugi si richiamano a quanto previsto dal Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di
Treviso vigente e che di seguito si riporta:
a) Spese comprese nell'assegno per la prole percepito dal genitore collocatario: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione; materiale scolastico di cancelleria diverso da quello inizio anno, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, mensa scolastica;
medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro); spese per carburante e manutenzione ordinarie dei mezzi di trasporto quando l'acquisto per i figli sia avvenuto su decisione concorde dei genitori;
ricarica cellulare quando sia stato acquistato per i figli su decisione concorde dei genitori.
b) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Spese di organizzazione familiare: baby sitter.
Scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche
(anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private, spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e doposcuola.
Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche), centri estivi, attività scoutistica o similare, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, autovettura, motorino, moto).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite
SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali
(et similia).
c) Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.
Tutte le spese cd. straordinarie di cui sopra dovranno essere previamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle individuate al punto c) dell'elencazione che precede.
Il pagamento delle spese cd. straordinarie della figlia avverrà di regola mediante pagamento diretto della rispettiva quota da parte di ciascun genitore;
qualora ciò non sia possibile, il rimborso della quota di spettanza al genitore che le ha anticipate da parte dell'altro avverrà entro 10 giorni dalla presentazione della relativa documentazione giustificativa, a semplice richiesta.
L'eventuale dissenso ad una spesa straordinaria per dovrà essere Per_1
manifestato con le seguenti modalità: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la figlia.
6) I ricorrenti concordano che l'A.U.U. (ed eventuali successive modifiche) sarà interamente percepito dalla SI , Parte_1
con rinuncia da parte del signor a qualsiasi Controparte_1
pretesa in merito.
7) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, avendo entrambi idonea capacità economica e lavorativa;
entrambi rinunciano pertanto al riconoscimento dell'assegno divorzile uno in favore dell'altro.
8) Le parti ricorrenti e sottoscriventi dichiarano di non aver altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro al di fuori dei rapporti sopra trattati, indicati e definiti nei particolari, di aver già suddiviso equamente tutto quanto di residuo eventualmente in comunione, di non avere altri motivi reciproci di debito/credito tra di loro, per qualsivoglia titolo, ragione o causa, né di avere altre ragioni e che, se eventualmente esistessero, vengono rinunciate anche in via transattiva con la sottoscrizione del presente atto, salva l'esecuzione di tutto quanto sopra previsto e concordato nel presente ricorso.
9) Le spese e compensi del giudizio saranno sostenuti per la quota di 2/3 dal signor e per il rimanente 1/3 dalla signora Parte_2
.” Pt_1
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RONCADE (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 30/05/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi