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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20575/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE IN Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20575/2025
R.G. instaurato da
) con gli avv.ti ILARIA CONFORTINI e Parte_1 C.F._1
IK AN
e
( ) con l'avv. ANTONELLA FILIPPINI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate rispettivamente in data 27/10/2025 e 28/10/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “A) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione prevalente presso la figura paterna, ove avrà dimora abituale e residenza anagrafica, considerata anche la vicinanza all'Istituto scolastico che sta frequentando;
La madre potrà vedere e stare con quando vorrà, concordando tempi e modi con il padre, Per_1
Per_ compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e agli impegni del minore. B) e sono Per_3
prevalentemente collocate presso il padre dal 2023, dopo essere stata prevalentemente Per_3
1 collocata presso la madre dalla separazione); il padre provvederà alle esigenze delle figlie qualora non riescano a provvedervi personalmente, finché non saranno completamente indipendenti economicamente, provvedendo la madre al mantenimento diretto nel tempo della loro frequentazione. C) Revocarsi dal mese di luglio 2025 l'assegno di contributo al mantenimento per i figli e , di cui il Sig. era stato onerato in sede di separazione, provvedendo i Per_1 Per_3 Pt_1
genitori al mantenimento diretto dei figli nei tempi di rispettiva frequentazione degli stessi. D) Le spese straordinarie relative al figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del Per_1
50% ciascuno -individuate come da Protocollo del Tribunale di Brescia- da rimborsare al genitore Per_ che le ha anticipate. Le spese straordinarie relative alle figlie e graveranno sulle stesse Per_3
- avendo quest'ultime un lavoro part time- e, nell'ipotesi in cui non riuscissero a sostenerle, saranno pagate dal padre. E) Il Sig. si impegna a cedere, senza corrispettivo e a conguaglio nella Pt_1 suddivisione dei beni coniugali, alla Sig.ra la quota dell'immobile sito in Montichiari (BS), Parte_2
Via Erculiani n. 5 (identificato nel Catasto Fabbricati sez. NCT del medesimo Comune al Fg. n. 99, mapp. n. 24, sub. n. 504, Cat. A/3, Classe 4, vani 7,5, R.C. € 503,55), di cui quest'ultima acquisterà la piena ed esclusiva proprietà. Il costo dell'atto notarile per il trasferimento di proprietà sarà sostenuto dalla Sig.ra e avverrà previa comunicazione da parte della medesima al Sig. Parte_2
almeno venti giorni prima della data del rogito. Fintanto che non si addiverrà al rogito, la Pt_1
Sig.ra continuerà a provvedere alla manutenzione dell'immobile sia ordinaria, sia Parte_2
straordinaria, sgravando il Sig. ancora cointestatario della quota di nuda proprietà, dei Pt_1
costi e degli oneri di qualsiasi titolo, ivi compresa la quota IMU, Tasi e qualsiasi altra futura tassa che verrà a gravare sull'immobile. F) L'assegno unico universale sarà interamente percepito dalla
Sig.ra rinunciandovi il sig. G) I coniugi danno atto di regolamentare alle predette Parte_2 Pt_1
condizioni ogni questione economica e patrimoniale direttamente e/o indirettamente connessa con il loro rapporto coniugale e con l'esatto adempimento di quanto sopra danno atto di ritenersi reciprocamente soddisfatti, dichiarano l'uno all'altro di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo o ragione. H) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualunque assegno alimentare e/o di mantenimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 24/3/2012, iscritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Montichiari (BS) (atto n. 3, parte I, anno 2012), con il regime patrimoniale della comunione dei beni. Per_ Dalla loro unione sono nate le figlie (n. 1/3/2001) e (n. 15/10/2003), maggiorenni non Per_3
economicamente autosufficienti, e il figlio (n. 16/6/2011). Per_1
2 Le parti risultano separate dal 19/12/2019 con decreto di omologazione emesso dal Tribunale
Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE IN RE MA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE IN Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20575/2025
R.G. instaurato da
) con gli avv.ti ILARIA CONFORTINI e Parte_1 C.F._1
IK AN
e
( ) con l'avv. ANTONELLA FILIPPINI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate rispettivamente in data 27/10/2025 e 28/10/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “A) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione prevalente presso la figura paterna, ove avrà dimora abituale e residenza anagrafica, considerata anche la vicinanza all'Istituto scolastico che sta frequentando;
La madre potrà vedere e stare con quando vorrà, concordando tempi e modi con il padre, Per_1
Per_ compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e agli impegni del minore. B) e sono Per_3
prevalentemente collocate presso il padre dal 2023, dopo essere stata prevalentemente Per_3
1 collocata presso la madre dalla separazione); il padre provvederà alle esigenze delle figlie qualora non riescano a provvedervi personalmente, finché non saranno completamente indipendenti economicamente, provvedendo la madre al mantenimento diretto nel tempo della loro frequentazione. C) Revocarsi dal mese di luglio 2025 l'assegno di contributo al mantenimento per i figli e , di cui il Sig. era stato onerato in sede di separazione, provvedendo i Per_1 Per_3 Pt_1
genitori al mantenimento diretto dei figli nei tempi di rispettiva frequentazione degli stessi. D) Le spese straordinarie relative al figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del Per_1
50% ciascuno -individuate come da Protocollo del Tribunale di Brescia- da rimborsare al genitore Per_ che le ha anticipate. Le spese straordinarie relative alle figlie e graveranno sulle stesse Per_3
- avendo quest'ultime un lavoro part time- e, nell'ipotesi in cui non riuscissero a sostenerle, saranno pagate dal padre. E) Il Sig. si impegna a cedere, senza corrispettivo e a conguaglio nella Pt_1 suddivisione dei beni coniugali, alla Sig.ra la quota dell'immobile sito in Montichiari (BS), Parte_2
Via Erculiani n. 5 (identificato nel Catasto Fabbricati sez. NCT del medesimo Comune al Fg. n. 99, mapp. n. 24, sub. n. 504, Cat. A/3, Classe 4, vani 7,5, R.C. € 503,55), di cui quest'ultima acquisterà la piena ed esclusiva proprietà. Il costo dell'atto notarile per il trasferimento di proprietà sarà sostenuto dalla Sig.ra e avverrà previa comunicazione da parte della medesima al Sig. Parte_2
almeno venti giorni prima della data del rogito. Fintanto che non si addiverrà al rogito, la Pt_1
Sig.ra continuerà a provvedere alla manutenzione dell'immobile sia ordinaria, sia Parte_2
straordinaria, sgravando il Sig. ancora cointestatario della quota di nuda proprietà, dei Pt_1
costi e degli oneri di qualsiasi titolo, ivi compresa la quota IMU, Tasi e qualsiasi altra futura tassa che verrà a gravare sull'immobile. F) L'assegno unico universale sarà interamente percepito dalla
Sig.ra rinunciandovi il sig. G) I coniugi danno atto di regolamentare alle predette Parte_2 Pt_1
condizioni ogni questione economica e patrimoniale direttamente e/o indirettamente connessa con il loro rapporto coniugale e con l'esatto adempimento di quanto sopra danno atto di ritenersi reciprocamente soddisfatti, dichiarano l'uno all'altro di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo o ragione. H) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualunque assegno alimentare e/o di mantenimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 24/3/2012, iscritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Montichiari (BS) (atto n. 3, parte I, anno 2012), con il regime patrimoniale della comunione dei beni. Per_ Dalla loro unione sono nate le figlie (n. 1/3/2001) e (n. 15/10/2003), maggiorenni non Per_3
economicamente autosufficienti, e il figlio (n. 16/6/2011). Per_1
2 Le parti risultano separate dal 19/12/2019 con decreto di omologazione emesso dal Tribunale
Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE IN RE MA
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