Sentenza breve 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 06/10/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02818/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01658/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2025, proposto da
Tecno Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B5069E77CB, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Corso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acireale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Calabretta, Antonella Cardillo, Andrea Malvagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Euroresidence S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
della determinazione dirigenziale n. 355 del 15 luglio 2025, notificata il 18 luglio successivo, con la quale il responsabile dell’Area Tecnica del Comune ha annullato la proposta di aggiudicazione (determina n. 23 del 20 gennaio 2025) dell’appalto dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico – Progetto di impianto della raccolta e dello smaltimento delle acque meteoriche nelle vie Castelnuovo, Don Bosco, Cent’anni e tratto di via Nazionale Guardia – S.S. 114.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Euroresidence S.r.l. e del Comune di Acireale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). A seguito di procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 lett. c) del codice dei contratti pubblici, volto all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico – Progetto di impianto della raccolta e dello smaltimento delle acque meteoriche nelle vie Castelnuovo, Don Bosco, Cent’anni e tratto di via Nazionale Guardia – S.S. 114., alla quale sono stati invitati dieci operatori economici, la Commissione di gara ha proposto di aggiudicare i lavori alla ricorrente (cfr. verbale del 14 gennaio 2025), che aveva offerto il ribasso del 31,92% sull’importo di euro 577.096,23, oltre euro 22.798,58 per oneri di sicurezza.
Con nota 14 aprile 2025, il dirigente dell’Area Tecnica ha avviato il procedimento di “annullamento della proposta di aggiudicazione”, perché la società avrebbe commesso “violazioni gravi definitivamente accertate” degli obblighi di pagamento di imposte e tasse per una cifra superiore a quella di cui all’art. 48 bis, co. 1, e 2 bis d.P.R. n. 602/1973.
A sostegno del rilievo, vi sono due note dell’Agenzia delle Entrate del 25 e del 26 marzo 2025 riferite, rispettivamente, all’art. 94, comma 6, del codice dei contratti pubblici (esclusione automatica per violazioni gravi definitivamente accertate) e al successivo art. 95, comma 2 (cause di esclusione non automatica in presenza di gravi violazioni non definitivamente accertate).
Parte ricorrente ha rappresentato con varie note l’infondatezza delle ragioni poste a fondamento del ripensamento amministrativo, segnalando altresì di essersi attivata presso l’Agenzia delle Entrate per ottenere una certificazione che chiarisse l’equivoco in cui l’amministrazione comunale era caduta.
Ciononostante, con determinazione dirigenziale n. 355 del 15.07.2025, l’amministrazione intimata ha annullato la proposta di aggiudicazione provvisoria, escludendo la ricorrente dalla procedura ai sensi dell’art. 94, comma 6, del D.Lgs 36/2023, per violazioni definitivamente accertate, disponendo contestualmente la riapertura delle operazioni di gara.
Con ricorso notificato in data 28.07.2025 e depositato il 30.07.2025, la società ricorrente ha impugnato la predetta determinazione, affidandosi alle seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 94 comma 6 D.Lgs n. 36/2023 – Travisamento.
Assume parte ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, in quanto non ricorrerebbero nel caso di specie né i presupposti richiesti dall’art. 94, comma 6, del codice degli appalti, ai fini dell’esclusione automatica dell’operatore economico dalla procedura, ovvero la gravità della violazione commessa e il definitivo accertamento delle somme non pagate, né i requisiti previsti dal successivo art. 95, volto a regolare l’esclusione non automatica dell’operatore per violazioni non definitivamente accertate.
In particolare, con la nota del 25.3.2025, l’Agenzia delle Entrate non avrebbe indicato nessun tipo di importo, né avrebbe chiarito se vi fossero o meno violazioni definitivamente accertate eccedenti la soglia dei cinquemila euro; mentre, con la seconda nota del 26.3.2025, avrebbe indicato le sole violazioni non definitivamente accertate, negando l’esistenza di carichi definitivamente accertati. Poiché l’importo delle obbligazioni tributarie di cui è stata contestata la violazione sarebbe largamente inferiore a quella indicata dalla legge (dieci per cento del valore dell’appalto o 35.000 euro) non ricorrerebbero i presupposti per l’esclusione non automatica.
Pertanto, non ricorrendo neanche un debito definitivamente accertato avente un importo superiore a quello previsto dall’art. 48 bis commi 1 e 2 bis del d.P.R. n. 602 del 29/9/1973, il provvedimento impugnato dovrebbe essere annullato, per violazione di legge.
II. Violazione dell’art. 10 della L. 241/1990.
Assume parte ricorrente che l’amministrazione non avrebbe valutato adeguatamente le note presentate dalla difesa, né gli argomenti in esse contenuti, ignorando le argomentazioni proposte dal deducente, sottraendosi all’obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti presentati, in violazione, quindi, dell’obbligo stabilito dall’art. 10 della legge sul procedimento amministrativo.
Costituitosi, il Comune intimato ha concluso per l’infondatezza del ricorso, assumendo che:
a) con nota prot. n. 97542 trasmessa il 25.3.2025, avente a oggetto la verifica relativa all’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, l’Agenzia delle Entrate ha formulato il seguente rilievo: “Esito Negativo - esito irregolare - Sono stati riscontrati debiti presso l’agente della riscossione nei seguenti ambiti provinciali: PA”;
b) con nota prot. n. 98630 trasmessa il 26.3.2025, avente ad oggetto la verifica ex art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, l’esito è stato: “negativo - risultano le violazioni di cui al seguente elenco che,
ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell’allegato II.10 del d.lgs. n. 36 del 2023, possono essere individuate come violazioni non definitivamente accertate”.
Assume il Comune, quindi, che sarebbero state certificate violazioni sia ai sensi dell’art. 94, che dell’art. 95 del Codice degli appalti.
Per altro, la possibilità di riesame delle attestazioni tributarie sarebbe possibile in capo al contribuente mediante “documentazione a supporto della richiesta di rettifica”, come chiarito dalla stessa Agenzia nella comunicazione prot. n. 97542 del 25.3.2025, in possesso del ricorrente.
In ultimo, in data 2.9.2025, con la nota prot. 263302, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla certificazione prot. n. 98630 del 26.3.2025, avente ad oggetto le verifiche ex art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, rappresentando che “i carichi a ruolo ivi riportati devono intendersi come definitivamente accertati ai sensi dell’art. 96, comma 6 del Codice Appalti (Causa di esclusione automatica)”, così asseritamente confermando la legittimità dell’operato del Comune.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato, inoltre, che soltanto in data 28.5.2025 (ovverosia nelle more del procedimento di annullamento), la ricorrente ha richiesto la rateizzazione dei carichi definitivamente accertati.
All’udienza camerale del 10.09.2025, sentite sul punto le parti, il Collegio si è riservato di definire il presente giudizio anche nel merito, con sentenza in forma semplificata.
2). Sussistendone i presupposti, stante la materia oggetto del ricorso (contrattazione pubblica, come sostenuto dalla stessa parte ricorrente in sede di discussione alla camera di consiglio), il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha contestato la propria esclusione dalla procedura di gara, deducendo che la stazione appaltante nel caso di specie avrebbe errato nel ritenere applicabile l’art. 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.
Tale norma dispone che è escluso l’operatore economico che abbia commesso «violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta».
L’art. 1 dell’allegato II.10, per quanto qui di interesse, stabilisce al comma 1 che «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione».
L’importo normato dall'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per essere rilevante deve essere superiore a € 5.000.
Il complesso normativo delineato è chiaro nell’imporre un regime di esclusione automatica e vincolata, privo di margini di discrezionalità in capo alla stazione appaltante, al verificarsi dei richiamati presupposti oggettivi, che, quindi, possono così sintetizzarsi:
a) la gravità della violazione, che sussiste quando l’omesso pagamento supera la soglia richiamata (art. 48-bis DPR 602/197) attualmente di € 5.000;
b) la definitività dell’accertamento, cioè la violazione deve risultare definitivamente accertata, contenuta in sentenze o atti non più soggetti a impugnazione. Tali requisiti sono stringenti e devono necessariamente sussistere, in base al principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’art. 10 comma 2 del D.Lgs 36/2023;
c) l’insussistenza di circostanze utili a neutralizzare la gravità della violazione, vale a dire l’ipotesi in cui l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
Le gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale sono invece regolate dal successivo art. 95, vale a dire «quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto».
Ai sensi dell’art. 3 del predetto allegato, la «violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro».
Il successivo art. 4 stabilisce che «si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa».
Quindi, l’esclusione dall’appalto non automatica presuppone:
a) gravi violazioni non definitivamente accertate, poiché risultano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati;
b) l’importo non deve essere inferiore al 10% del valore dell’appalto e comunque a € 35.000;
c) anche in questo caso l’insussistenza di circostanze utili a neutralizzare la gravità della violazione è possibile laddove sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
La Corte Costituzionale (cfr. Corte cost., Sent., 28/07/2025, n. 138), dopo aver ricostruito il quadro normativo succedutosi nel tempo per regolare la materia in esame, ha precisato che «come costantemente rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, l’esclusione dell’operatore che ha commesso gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi fiscali ha lo scopo di assicurare l’integrità, la correttezza e l’affidabilità dei concorrenti con cui l’amministrazione è chiamata a contrattare nonché quello di indurre indirettamente gli operatori economici ad assolvere ai propri obblighi fiscali integralmente e nei tempi di legge (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenze 23 febbraio 2023, n. 1890 e27 luglio 2021, n. 5563).
La deroga all’esclusione, come detto, opera nel caso in cui il debito fiscale sia inferiore alla menzionata soglia di 5.000 euro. La determinazione di tale importo fisso risponde a un duplice obiettivo: da un lato, garantire la massima partecipazione alle gare di appalto, evitando l’esclusione di operatori economici che hanno commesso violazioni fiscali “bagatellari”; dall’altro, favorire la tra i partecipanti alle par condicio gare, ancorando a un importo predefinito l’esclusione dalla gara, di modo che tutti gli offerenti siano consapevoli delle conseguenze connesse alla commissione di una violazione fiscale definitivamente accertata che superi la soglia legislativa.
La disposizione censurata persegue anche finalità di tutela della concorrenza, in quanto garantisce la “parità delle armi” degli operatori economici, che sanno di poter confidare nella esclusione dalla gara del concorrente che non ha adempiuto correttamente agli obblighi fiscali. Ciò coerentemente con la giurisprudenza europea, secondo la quale «[i] principi di trasparenza e di parità di trattamento che disciplinano tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici richiedono che le condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione ad un appalto siano chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche, in particolare gli obblighi a carico degli offerenti, affinché questi ultimi possano conoscere esattamente i vincoli procedurali ed essere assicurati del fatto che gli stessi requisiti valgono per tutti i concorrenti» (Corte di giustizia dell’Unione europea, 26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23,UX srl e IN spa».
Tanto chiarito, il Collegio ritiene che sia evidente come gli esiti del procedimento di verifica della regolarità fiscale e contributiva degli operatori economici, di pertinenza dell’amministrazione finanziaria, non possano essere soggetti ad alcun sindacato o valutazione da parte della stazione appaltante e pertanto “si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto”
(cfr. arg. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8/2012; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2682/2013), residuando, semmai, il potere/dovere di chiedere chiarimenti, laddove emergano dubbi interpretativi in ordine alla certificazione rilasciata.
In altri termini (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2018, n. 856), «a fronte dell’attestazione dell’Agenzia delle entrate . . ., che segnalava a carico della . . . due violazioni fiscali “definitivamente accertate”, la stazione appaltante non aveva altra possibilità che di escludere detta società dalla gara, essendole preclusa un’autonoma valutazione della questione (ex multis, Cons. Stato, V, 21 giugno 2012, n. 3663; V, 18 gennaio 2011, n. 789)».
Nel caso in esame, l’amministrazione comunale, dopo aver dato atto nel provvedimento impugnato delle due certificazioni del 25 e del 26 marzo 2025, rese, rispettivamente ai sensi degli artt. 94 e 95 codice appalti e, diffusamente, dell’intero iter procedimentale a garanzia del contraddittorio, ha ritenuto di applicare l’art. 94, comma 6, correttamente specificando, così come ritenuto da questo Collegio, che, a fronte di una certificazione resa in tal senso dall’Agenzia delle Entrate, non vi fosse alcun margine di discrezionalità.
Appare evidente che il riferimento a detta norma sia stata valutata in quanto decisiva (id est, senza possibilità di valutazione circa l’esclusione dall’appalto dell’interessata), così come in effetti dalla stessa stabilito, per quanto sopra chiarito.
Analizzando le due certificazioni, emerge quanto segue.
Quella del 25.3.2025 è stata emessa ai sensi dell’art. 94, comma 6, del codice contratti, con il seguente esito: «esito negativo – esito irregolare (*) sono stati riscontrati debiti presso l’agente della riscossione nei seguenti ambiti provinciali: PA».
Chiaramente, il certificato precisa che «si ottiene un esito positivo della verifica di regolarità fiscale, ai soli fini delle disposizioni in materia di appalti, se il debito complessivo relativo a violazioni definitivamente accertate risultante dalle precedenti elaborazioni risulta pari o inferiore all’imposto di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 603. Se il debito complessivo risultante dalle precedenti elaborazioni risulta superiore a tale importo, l’esito della verifica è negativo».
In ordine all’asterisco presente di seguito all’attestazione dell’esito irregolare, precisa la certificazione che in tal caso «l’operatore economico, qualora fosse in possesso di documentazione o informazioni che alla data di elaborazione comprovino un diverso esito, può recarsi presso uno degli sportelli dell’Agente della riscossione . . . allegando . . .eventuale documentazione a supporto della richiesta di rettifica. . . A seguito dell’istanza, l’Agente della Riscossione effettua le verifiche entro il terzo giorno lavorativo a partire dal giorno successivo alla data di presentazione e in caso di riscontro positivo rilascerà un’attestazione sostituiva dell’esito informativo comprovante l’assenza di debiti definitivamente accertati, ai soli fini di cui alle disposizioni in materia appalti».
Quella del 26.3.2025 (rilasciata di seguito a diversa richiesta rispetto a quella del 25.3.2025, secondo il riferimento in esse contenuto), invece, richiama l’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, assumendo, altresì, la sussistenza di violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell’allegato II.10. Più dettagliatamente assume “esito negativo – risultano le violazioni di cui al seguente elenco che, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell’allegato II.10 del d.lgs. n. 36 del 2023, possono essere individuate come violazioni non definitivamente accertate”.
Segue l’elenco degli esiti che, ove mai non in parte sovrapponibili, comunque sono inferiori a € 30.000 (cifra inferiore a € 35.000 necessaria per rendere grave la violazione), di guisa che non sarebbe possibile predicare di grave violazione in quanto non definitivamente accertata.
Tuttavia, muovendo dalla precisazione contenuta nella certificazione del 25.3.2025 sopra richiamata circa la possibilità di rettifica entro tre giorni della richiesta, il provvedimento impugnato dà atto dell’avvenuta concessione di giorni sette per ottenere la regolarizzazione, circostanza, questa, che non ha avuto seguito, poiché, per come emerge dalla fitta corrispondenza tra le parti, intanto, viene riconosciuto dalla ricorrente un debito fiscale di € 11.618 (anche se ritenuto non definitivamente accertato), mentre nulla appare depositato (neanche in giudizio) in ordine all’esito della richiesta di chiarimenti presentata da quest’ultima all’Agenzia delle Entrate soltanto in data 12.6.2025 (cfr. nota prot. 55628 del 19.6.2025 della ricorrente), a fronte di una richiesta dell’Amministrazione comunale risalente al 15.5.2025 (nota prot. n. 43926).
Il Collegio ritiene decisiva questa precisazione, stante la possibile dissonanza degli esiti tra le due certificazioni, utile a conferire legittimità al provvedimento avversato.
Per altro, appare ancor più decisiva, seppur successiva alla data del provvedimento impugnato, la precisazione dell’Agenzia delle Entrate (evidentemente chiesta dal Comune) del 2.9.2025, volta a fornire chiarimenti alla certificazione rilasciata in data 26.3.2025.
La stessa assume in maniera non equivoca che «i carichi a ruolo ivi riportati devono intendersi come definitivamente accertati ai sensi dell’art. 94 comma 6 del Codice Appalti (cause di esclusione automatica). I suddetti carichi, infatti – di per sé e a prescindere dalle ulteriori violazioni non definitivamente accertate –, attengono a omessi pagamenti di imposte e tasse superiori all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e sono contenuti in ruoli non più soggetti a impugnazione.
Inoltre, non appare superfluo precisare che alla data dell’istruttoria (26.3.2025) per il rilascio del certificato di regolarità fiscale, non era integrata l’ipotesi di cui al secondo periodo del sesto comma dell’art. 94 codice appalti, posto che la rateizzazione . . . risulta effettuata in data 28.5.2025 con effetti ex nunc e non retroattivi sullo stato del debito».
Tale certificazione, evidentemente a rettifica della precedente e ricognitiva della stessa, non lascia dubbi di sorta, anche in ordine alla cifra superiore a € 5.000, circa la sussistenza di un debito fiscale definitivamente accertato, tale da configurare la fattispecie nell’alveo del più rigoroso art. 94, comma 6, del codice appalti, di guisa, anche a fronte della precisazione circa la tardività della chiesta rateizzazione, l’impugnata revoca dell’assegnazione dell’appalto appare del tutto legittima.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio, tuttavia, possono essere compensate tra le parti in ragione della sussistenza del dubbio relativo al diverso tenore della certificazione dell’Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO