Sentenza 26 agosto 1975
Massime • 1
Il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di Competenza del ministero dei lavori pubblici ha natura e valore normativo (di regolamento di organizzazione) soltanto nei confronti delle amministrazioni dello stato; per gli altri enti, ancorche tenuti ad uniformare i propri capitolati a quello generale dello stato, le previsioni del suddetto capitolato costituiscono clausole negoziali, operanti per volonta pattizia e non in quanto imposte autoritativamente nel quadro di un rapporto che implica, entro certi limiti, la subordinazione di un soggetto all'altro anche durante il suo svolgimento. Ne segue che, formatasi la volonta contrattuale secondo la disciplina dettata nel capitolato generale per i lavori di Competenza del ministero dei lavori pubblici vigente nel momento in cui il contratto e stato concluso, l'intero rapporto e retto e deve svolgersi secondo quella disciplina e le eventuali modificazioni sopravvenute nel capitolato suddetto varranno bensi come prescrizioni alle quali l'ente deve uniformare il proprio capitolato ed i propri contratti, ma non possono alterare il regime pattizio dei contratti in corso: cio vale, ovviamente, sia per le previsioni di carattere sostanziale, sia per le previsioni di carattere processuale, come quelle concernenti la Competenza del giudice ordinario in alternativa con la Competenza del collegio arbitrale. (nella specie il contratto si era formato quando era in vigore il capitolato generale del 1895, il quale prevedeva come obbligatoria e inderogabile la Competenza arbitrale e la parte invocava il capitolato generale sopravvenuto nel 1962, il quale la prevede solo in via facoltativa e alternativa).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/08/1975, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 26 agosto 1975 |
Testo completo
Il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di Competenza del ministero dei lavori pubblici ha natura e valore normativo (di regolamento di organizzazione) soltanto nei confronti delle amministrazioni dello stato;
per gli altri enti, ancorche tenuti ad uniformare i propri capitolati a quello generale dello stato, le previsioni del suddetto capitolato costituiscono clausole negoziali, operanti per volonta pattizia e non in quanto imposte autoritativamente nel quadro di un rapporto che implica, entro certi limiti, la subordinazione di un soggetto all'altro anche durante il suo svolgimento. Ne segue che, formatasi la volonta contrattuale secondo la disciplina dettata nel capitolato generale per i lavori di Competenza del ministero dei lavori pubblici vigente nel momento in cui il contratto e stato concluso, l'intero rapporto e retto e deve svolgersi secondo quella disciplina e le eventuali modificazioni sopravvenute nel capitolato suddetto varranno bensi come prescrizioni alle quali l'ente deve uniformare il proprio capitolato ed i propri contratti, ma non possono alterare il regime pattizio dei contratti in corso: cio vale, ovviamente, sia per le previsioni di carattere sostanziale, sia per le previsioni di carattere processuale, come quelle concernenti la Competenza del giudice ordinario in alternativa con la Competenza del collegio arbitrale. (nella specie il contratto si era formato quando era in vigore il capitolato generale del 1895, il quale prevedeva come obbligatoria e inderogabile la Competenza arbitrale e la parte invocava il capitolato generale sopravvenuto nel 1962, il quale la prevede solo in via facoltativa e alternativa).*