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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/06/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 5197/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 21 ottobre 2024
da in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Alfredo Biagini, del Foro di Roma, e SA TO ed elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre presso lo studio del primo, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTRICE OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Katiuscia Carravieri, del Foro di Rovigo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 14 maggio 2025
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto
Conclusioni
per parte attrice opponente: “In via pregiudiziale e/o preliminare
In accoglimento dell'eccezione di compromesso sollevata dalla difesa di parte opponente, alla luce della clausola arbitrale contenuta nell'art. 18 del contratto
1 di subappalto sottoscritto tra le parti in data 26.05.2023, e per le ragioni rappresentate in narrativa, accertarsi e dichiararsi l'incompetenza del
Tribunale Ordinario adito in favore del Giudice Arbitro, e conseguentemente dichiararsi la nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1780/2024,
datato 05/09/2024.
Si chiede la refusione delle spese di lite.
In via subordinata, preliminare
Nella denegata ipotesi di rigetto della dirimente eccezione che precede, per le ragioni esposte in narrativa, accertarsi e dichiararsi l'abuso frazionamento delle pretese creditorie e, per l'effetto, dichiararsi l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, e, in ogni caso, assumersi le conseguenti determinazioni in merito alle spese di lite anche del procedimento monitorio.
In via subordinata, nel merito
Nella denegata ipotesi di rigetto delle dirimenti eccezioni che precedono, per le ragioni esposte in narrativa, previo accertamento dell'insussistenza del credito vantato da controparte, annullare e/o dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo.
In via subordinata, riconvenzionale
- per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
di vedersi riconosciuto l'importo di € 65.713,50, a titolo di oneri e spese sostenute per l'esecuzione di lavori volti a sopperire all'inadempimento di controparte, nell'esecuzione del contratto di subappalto per cui è causa;
conseguentemente, e previa compensazione delle reciproche poste creditorie e debitorie, accertarsi e dichiararsi il diritto di nei confronti di Parte_1 CP_1
alla restituzione della somma già pagata in data 18.07.2024, di €
[...]
19.007,49 (corrispondente alla somma di cui al precetto notificato con il primo
DI 1437/2024) nonché al pagamento, per il suddetto titolo, per un importo pari
2 ad € 50.013,59; conseguentemente condannare , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., a pagare in favore di la somma di € Parte_1
19.007,49, a titolo di restituzione, oltre la somma di € 50.013,59, per le causali esposte, per complessivi € 69.021,08, ovvero a pagare la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
In via istruttoria: si richiamano le istanze ed eccezioni istruttorie già formulate nelle memorie ex art. 171-ter nn. 2 e 3, dimesse in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”;
per parte convenuta opposta: “In via preliminare: 1) Accertare e dichiarare competenza del Giudice Ordinario adito e la non operatività della clausola compromissoria ex adverso fatta valere;
2) Respingersi l'eccezione di nullità del decreto per frazionamento del credito;
Nel merito: 3) Respingersi tutte le domande formulate da anche in Parte_1
via riconvenzionale, perché infondate in fatto ed in diritto e non provate;
Respingersi in ogni caso la richiesta di restituzione;
4) Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1780/2024 Ing., N. 3966//2024
R.G., datato 4 settembre 2024, con cui il Tribunale Civile di Padova, su istanza di , ingiungeva a il pagamento della somma di € CP_1 Parte_1
23.875,10 = e, per l'effetto, condannare in persona del legale Parte_1
CP_ rappresentante pro tempore al pagamento ad ella somma di € 23.875,10
- oltre ad interessi e spese.
5) Vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si insiste nelle istanze istruttorie formulate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1
svolgendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1780/2024 con cui il CP_1
Tribunale di Padova, in accoglimento del ricorso proposto dalla società le CP_1
3 aveva ingiunto il pagamento della somma di € 23.875,10, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che, nell'ambito di un Parte_1
contratto di appalto intercorso con Regione del Veneto concernente interventi di manutenzione straordinaria del Data Center in Marghera Palazzo Lybra
(Ve), era stato stipulato un contratto di subappalto con e che su tale CP_1
contratto si è fondata sia la pretesa monitoria in questione, sia un altro decreto ingiuntivo – n. 1437/2024 – con cui era stato ingiunto alla società Pt_1
l'importo capitale di € 16.525,90.
L'attrice opponente ha, anzitutto, sollevato un'eccezione di compromesso in forza del disposto di cui all'art. 18 del contratto ai sensi del quale “tutte le
controversie fra le Parti relative all'interpretazione, esecuzione, validità ed
efficacia del presente accordo e sue eventuali modifiche e integrazioni o
comunque relativa a quanto forma oggetto di collaborazione tra le parti,
saranno demandate al giudizio di un collegio arbitrale ai sensi dell'art. 806 e
Cont ss. Del e successive modifiche e integrazioni”, donde la richiesta di dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito e di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'attrice opponente ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, atteso che, sulla base dello stesso contratto, la società veva chiesto ed ottenuto un primo decreto ingiuntivo CP_1
– il n. 1437/2024 – per lavori sino al 31.10.2023 ed un secondo decreto ingiuntivo – il n. 1780/2024 qui opposto – per ulteriori lavori svolti sempre sino al 31.10.2023 ed altri sino al 30.11.2023.
L'attrice opponente ha comunque eccepito nel merito l'insussistenza del credito azionato, giacché le voci esposte nelle fatture azionate in sede monitoria non corrispondono ad opere eseguite e contabilizzate dalla
4 subcommittente e, in via subordinata riconvenzionale, ha chiesto Parte_1
la condanna della società dell'importo di € 65.713,50 per oneri e spese CP_1
sostenuti per l'esecuzione di lavori onde sopperire all'inadempimento della predetta.
1.2 Nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'opposizione, CP_1
deducendo che le odierne parti in causa avevano stipulato, in data 26 maggio
2023, un contratto di subappalto e che, in forza di detto contratto, era sorto il credito di cui ai decreti ingiuntivi in questione.
La convenuta opposta ha argomentato l'inapplicabilità della clausola compromissoria in ragione della previsione di cui all'art. 105, comma 13, D.
Lgs n. 50/2016 c.d. codice dei contratti pubblici di pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante con funzione di tutela del subappaltatore, tendenzialmente contraente debole, e di prevenzione dei fenomeni di insolvenza e ritardi nei pagamenti
La convenuta opposta ha, inoltre, escluso l'abusivo frazionamento del credito e nel merito ha dedotto la sussistenza del proprio credito con contestazione della fondatezza dell'altrui pretesa fatta valere in via riconvenzionale.
1.3 All'esito dell'udienza di prima comparizione la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 15 maggio 2025 e passa ora in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
L'opposizione va accolta per le motivazioni di seguito esposte.
2.1 È pacifico ed è documentalmente provato (doc. 5 attrice opponente) che la pretesa creditoria di si fonda sul contratto di subappalto stipulato tra CP_1
le odierne parti in causa in data 26 maggio 2023.
Ma se così è, come in effetti è, non si può omettere di considerare l'intero contratto comprensivo di tutte le previsioni negoziali, tra cui, per quanto qui in particolare interessa, il disposto di cui all'art. 18 ai sensi del quale: “tutte le
5 controversie fra le Parti relative all'interpretazione, esecuzione, validità ed
efficacia del presente accordo e sue eventuali modifiche e integrazioni o
comunque relativa a quanto forma oggetto di collaborazione tra le parti,
saranno demandate al giudizio di un collegio arbitrale ai sensi dell'art. 806 e
Cont ss. Del e successive modifiche e integrazioni”.
Orbene, non è seriamente contestabile che la fattispecie concreta sia sussumibile nella previsione contrattuale testé citata, posto che si controverte in ordine proprio all'esecuzione del contratto con conseguenti reciproche poste creditorie/risarcitorie, cosicché l'eccezione sollevata dall'opponente risulta fondata. Parte_1
2.2 Tali conclusioni non vengono meno all'esito delle argomentazioni enunciate dalla società opposta, la quale ha, in buona sostanza, dedotto la non operatività della clausola compromissoria in ragione del disposto di cui all'art. 105, comma 13, D. Lgvo n. 50/2016 ai sensi del quale la stazione appaltante può pagare direttamente il subappaltatore.
Secondo la prospettazione dell'odierna convenuta opposta, la previsione di una clausola compromissoria non può avere l'effetto di ritardare o posticipare il soddisfacimento dei diritti del subappaltatore – che tendenzialmente è la parte contrattuale più debole -, così come non può avere l'effetto di “sottrarre”
la tutela degli interessi pubblici (cui sarebbe riconducibile la norma in questione) alla giustizia ordinaria.
Tali assunti non sono condivisibili perché la previsione di una clausola compromissoria non si pone in contrasto con la previsione normativa del pagamento diretto da parte della stazione appaltante per l'assorbente considerazione che siffatta previsione non incide sul rapporto di subappalto che rimane un rapporto di diritto privato cui rimane estranea la stazione appaltante. Pertanto, se i contraenti, nell'esercizio della loro autonomia
6 negoziale hanno previsto una clausola compromissoria, tale previsione non può essere posta nel nulla in ragione dell'eventuale pagamento diretto di un soggetto che rimane terzo rispetto al contratto di subappalto, ossia la stazione appaltante. Peraltro, il citato art. 105 non fonda un'azione diretta del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, rimanendo il suo ambito di operatività nell'ambito della delegazione di pagamento, cosicché la stazione appaltante, pagando direttamente il sub appaltatore adempie la propria obbligazione nei confronti del subappaltante.
3.1 Chiarita la non interferenza tra la previsione contrattuale di una clausola compromissoria ed il menzionato art. 105 D. Lgvo n. 50/2016, l'eccezione in questione merita accoglimento con assorbimento di tutte le altre questioni.
Va, dunque, dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito ni favore del
Giudice Arbitro ai sensi dell'art. 18 del contratto stipulato tra le odierne parti in causa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo qui opposto.
4.1 Per ciò che concerne le spese di lite, quelle del procedimento monitorio rimangono definitivamente a carico della ricorrente in monitorio, ossia
[...]
laddove quelle della presente fase di opposizione vengono CP_1
regolamentate in base al principio della soccombenza, avuto riguardo allo scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.001,00 nei valori medi per la fase di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale, essendosi questa fase limitata ad un richiamo delle questioni già esposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 5197/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'incompetenza del Tribunale
adito in favore del Giudice Arbitro ai sensi dell'art. 18 del contratto stipulato tra
[...
[...] ed in data 26 maggio 2023 e revoca il decreto ingiuntivo Parte_2 CP_1
n. 1780/2024 emesso dal Tribunale di Padova;
2) pone in via definitiva le spese del procedimento monitorio a carico di
[...]
CP_1
3) condanna a rifondere a le spese del presente CP_1 Parte_1
giudizio di opposizione che si liquidano in € 4.358,00 per compensi ed in €
759,00 per spese, oltre rimborso forfetario, Iva e c.p.a., se dovuti per legge.
Così deciso in Padova, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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