Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Sentenza 26 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 26/05/2022, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 00851/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00949/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Floriana De Donno e Antonio Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per il risarcimento
del danno (lavorativo, biologico, morale, esistenziale ed alla vita di relazione, da perdita di chance, da mancato guadagno), scaturente da violazione degli artt. 2050 e 2087 C.C.;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15.3.2022, per la condanna
dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto (lavorativo, biologico, morale, esistenziale ed alla vita di relazione, da perdita di chance, da mancato guadagno) cagionato ai sensi degli artt. 2050 e 2087 C.C.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. F. De Donno, anche in sostituzione degli avv.ti G. Carta e A. Martino, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente – già ufficiale dell’Esercito Italiano – proponeva azione per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno biologico e del danno non patrimoniale derivatogli dalle patologie “Linfoma non DG , “Duodenite ulcerativa” , “Epatite HBV correlata” e “disturbo ansioso depressivo a tematica sanitaria di gravità moderata e andamento cronico” , già riconosciute dall’Amministrazione come dipendenti da causa di servizio ed associate a trattamento pensionistico a vita di 1ª categoria.
1.1. Il ricorrente quantificava il danno subito nella somma di € 763.928,00 per danno biologico e nella somma di € 240.590,00 per inabilità temporanea, oltre al danno morale - pari ad un quarto del danno biologico - e alle spese mediche pari a € 9.756,58, per un ammontare complessivo di € 1.205.256,58.
1.2. Si costituiva in giudizio per la P.A. l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex artt. 2087 e 2050 c.c., in quanto la missione di pace a Beirut per conto dell’ONU - che a dire del ricorrente avrebbe determinato la patologia tumorale - risale al periodo ricompreso tra il 22.9.1982 ed il 3.2.1983, mentre la favorevole concessione della causa di servizio risale al 5.3.2004.
1.3. La Difesa erariale contestava che le attività di servizio svolte dal ricorrente potessero essere messe in relazione con la presenza di uranio impoverito nel teatro operativo del Libano, evidenziando che parte attrice non aveva fornito prova della presenza del menzionato metallo pesante nel suddetto teatro operativo e che non vi era traccia del relativo impiego bellico nel Paese mediorientale.
1.4. Inoltre, stigmatizzava la circostanza che la favorevole concessione della causa di servizio e dei correlati benefici previdenziali non potesse essere automaticamente trasposta quale invocata ammissione di responsabilità da parte del Ministero della Difesa, in ragione dei diversi criteri medico-legali operanti (con applicabilità del criterio della c.d. “causalità ultradebole” , di cui alla sentenza del TAR Lazio n. 3102/2021).
1.5. In ordine al quantum, l’Amministrazione rimarcava di aver già corrisposto al ricorrente ingenti somme ( per un ammontare complessivo di € 568.773,22 fino a luglio 2021 ), a titolo di equo indennizzo, di speciale assegno vitalizio, di assegno vitalizio, di speciale elargizione e di pensione privilegiata ordinaria: somme per le quali chiedeva che fosse operata la eventuale compensazione con il ristoro del danno prospettato, ove dimostrato.
2. All’udienza pubblica del 16.12.2021, fissata per la trattazione del merito del ricorso, veniva concesso rinvio all’udienza del 28.4.2022 “per motivi eccezionali rappresentati dalla parte ricorrente” (v. verbale d’udienza).
2.1. In particolare, detto rinvio veniva accordato dal Collegio stante la sopravvenuta costituzione, proprio nel giorno dell’udienza, del co-difensore avv. Carta e per consentire alla difesa attorea di depositare memorie sulla questione, emersa in sede di discussione orale, dell’assenza in ricorso del riferimento ad una ben individuata patologia prostatica, oltreché della mancata inclusione di una siffatta patologia tra quelle citate a sostegno della domanda risarcitoria nel ricorso e nella consulenza tecnica di parte della Dott.ssa De Carlo.
2.2. Con motivi aggiunti notificati il 15.3.2022 e depositati in pari data, il Sig. -OMISSIS-chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e datoriale dell’amministrazione resistente per l’infermità “Ipertrofia prostatica con disformismo e nodulo disomogeneo al lobo sn e con valori elevati ripetuti di P.S.A.” , insistendo per l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta con il ricorso introduttivo.
2.3. L’Amministrazione resistente, con memoria del 24.3.2022, eccepiva in via graduata l’inammissibilità per tardività dell’atto di motivi aggiunti, la violazione dei termini a difesa ex art. 71, comma 5, c.p.a. e, nel merito, l’infondatezza dell’atto di motivi aggiunti, di cui chiedeva la reiezione, unitamente al ricorso introduttivo.
2.4. All’udienza pubblica del 28 aprile 2022, previo deposito di ulteriori memorie difensive, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. In limine devono essere delibate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione, sollevate dall’Amministrazione resistente con riferimento al ricorso principale.
3.1. Osserva in proposito il Collegio che la domanda risarcitoria proposta dal Sig. -OMISSIS-con l’atto introduttivo del presente giudizio si fonda precipuamente sulla responsabilità del Ministero intimato quale datore di lavoro, e quindi va qualificata quale azione risarcitoria ex artt. 2087 e 2050 c.c. per i danni allegati dal ricorrente in conseguenza dell’asserito inadempimento da parte della P.A. dei propri obblighi contrattuali, ed in particolare dell’obbligo di protezione dei propri dipendenti.
3.2. Sostiene in particolare parte ricorrente che il Ministero, consapevole della nocività dell’esposizione a metalli pesanti derivanti dall’esplosione di ordigni bellici nella missione espletata in Libano a cavallo tra l’anno 1982 e l’anno 1983 ( protrattasi peraltro per poco più di quattro mesi ), non avrebbe adottato alcuna misura precauzionale volta a mitigare il rischio conseguente alla frequentazione da parte dei militari di luoghi contaminati.
3.3. Sebbene in seno al ricorso sia adombrata anche una responsabilità dell’Amministrazione ex art. 2043, reputa il Collegio che il petitum sostanziale della domanda risarcitoria proposta da parte attrice sia correlato alla mancata adozione delle necessarie misure di prevenzione, precauzione e sicurezza, incombenti sul datore di lavoro in presenza di attività pericolose e di condizioni ambientali critiche nei teatri operativi militari.
3.5. In definitiva la responsabilità invocata dal ricorrente a carico dell’Amministrazione della Difesa ha natura contrattuale e, pertanto, la relativa giurisdizione - peraltro esclusiva - appartiene al Giudice Amministrativo.
3.6. Va, conseguentemente, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, non rinvenendosi i presupposti per sussumere l’azione proposta nell’alveo della previsione dell’art. 2043 c.c.
4. Ciò posto, si appalesa invece fondata e dirimente l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato.
4.1. La relazione di consulenza tecnica di parte depositata unitamente al ricorso ed ivi richiamata individua un danno biologico “ prudenzialmente ” calcolato nella misura dell’80%, con inabilità temporanea indicativamente compresa tra il 7 novembre 1997 (conclamazione del Linfoma non Hodgkin) ed il 25 marzo 2003 (data di remissione) per le seguenti patologie: “Linfoma non Hodgkin (LNH) a cellule B diffuso a grandi cellule, Duodenite ulcerativa, Epatite HBV correlata , disturbo ansioso depressivo a tematica sanitaria di gravità moderata e andamento cronico” .
4.2. Orbene, il punto nodale della questione è costituito dall’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale rispetto alla data di conoscenza delle predette patologie e della loro riconducibilità causale al servizio prestato.
4.3. Infatti, ai sensi dell’art. 2935 c.c., “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” .
4.4. Nel caso del danno biologico, consistente in una menomazione dell’integrità psico-fisica, ove lo stesso derivi dall’insorgenza di una malattia, è dalla conoscenza della sussistenza dello stato patologico e dell’eziologia connessa all’attività lavorativa, che decorre il termine prescrizionale per l’esercizio della corrispondente azione risarcitoria; soltanto la presenza di una diagnosi incompleta, quando non addirittura errata, o comunque l’assenza di consapevolezza circa le cause della malattia, impediscono la decorrenza del termine di prescrizione (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 8 maggio 2007, n. 10441).
4.5. Nella specie, risulta per tabulas che il ricorrente fosse a conoscenza delle patologie enunciate in ricorso e della loro potenziale riconducibilità causale a fatti di servizio a far data quanto meno dal processo verbale Modello BL/G n. -OMISSIS- della C.M.O. di RA (cfr. All. n. 3 foliario parte ricorrente del 2.7.2021) e dai pareri espressi nel corso del tempo dal Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio (cfr. in particolare parere n. -OMISSIS- in data 27.2.2004 - All. n. 2 foliario suddetto - e parere reso nell’Adunanza -OMISSIS- dell’1.4.2009 - All. n. 1 foliario Avv. Stato 2.7.2021), che, rispettivamente, diagnosticano e giudicano causalmente riconducibili alle particolari condizioni operative e di missione tutte le patologie suddette (v. pure istanza del ricorrente in data 16.6.2009, con la quale il T. Col. -OMISSIS- ha chiesto la riconducibilità alle particolari condizioni operative di missione delle infermità “Gastroduodenite cronica” e della “sindrome ansioso depressiva” ).
4.6. Poiché la parte ricorrente invoca una fattispecie di responsabilità contrattuale del datore, il termine di prescrizione dell’azione esercitata è quello ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c.
5. Da ciò deriva che la domanda di risarcimento danni proposta solo con atto notificato il 3 giugno 2021 e preceduta da atto di diffida del 10 gennaio 2020, notificato in pari data via PEC al Gabinetto del Ministro della Difesa, deve ritenersi prescritta, essendo stata proposta ben oltre il termine decennale di prescrizione.
6. Il Collegio passa quindi ad esaminare il ricorso per motivi aggiunti.
6.1. Con detto mezzo di gravame, la parte ha chiesto che sia accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e datoriale dell’Amministrazione resistente per l’ulteriore infermità “Ipertrofia prostatica con disformismo e nodulo disomogeneo al lobo sn e con valori elevati ripetuti di P.S.A . ” .
6.2. Al riguardo, si può prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dall’Avvocatura dello Stato in riferimento a detti motivi aggiunti, perché la sopravvenuta domanda attorea, sopra sintetizzata, è infondata.
6.3. Reputa il Collegio che l’ambito prettamente civilistico della fattispecie risarcitoria invocata dal ricorrente sposti la valutazione del nesso di causa ad un livello superiore rispetto alla analoga valutazione operata nelle procedure per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e lesioni, di cui al d.P.R. n. 461/2001.
6.4. Ciò perché, essendo invocata la responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ., è il danneggiato a dover dimostrare il rapporto che intercorre tra l’omissione contestata (e provata) del datore di lavoro e la patologia insorta; inoltre, è lo stesso lavoratore a dover dimostrare che, se non vi fosse stata l’omissione, la patologia non sarebbe insorta.
6.5. Sebbene l’omissione da parte del datore di lavoro possa rappresentare un elemento fondante di colpa, ciò non risulta sufficiente a dimostrare la derivazione della patologia dalla omissione stessa (in sé sanzionabile), se l’interessato non dimostra che la stessa patologia sia diretto frutto della esposizione ad agenti contaminanti e della mancata adozione delle precauzioni lavorative previste.
6.6. La valutazione in ambito civilistico di una malattia multifattoriale - quale, appunto quella oncologica - comporta, peraltro, l’applicazione di un criterio di probabilità qualificata, essendo molto rari i casi in cui è possibile valutare con certezza la partecipazione di un eventuale cofattore ambientale o lavorativo nella estrinsecazione di un determinato quadro morboso.
6.7. A fronte di ciò, parte ricorrente non ha fornito la prova che sussista una condotta illecita da parte del datore di lavoro, né che da siffatta condotta sia derivato, in termini di probabilità qualificata, la lesione del proprio diritto alla salute e all’integrità fisica (c.d. “ causalità materiale” ) e che da quest’ultima siano derivati, infine, i lamentati danni (c.d. “ causalità giuridica ”).
6.8. In tal senso, è stato condivisibilmente affermato che «… la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell ’ attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l ’ onere di provare, oltre all ’ esistenza di tale danno, la nocività dell ’ ambiente di lavoro, la particolare gravosità delle mansioni protrattesi oltre il normale impegno esigibile, nonché il nesso tra l ’ una e l ’ altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l ’ onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi » (Cons. Stato, Sez. III, 6.8.2019, n. 5585; cfr. anche Cass. Civ. 3.3.2022, n. 7058 ed ivi il riferimento a Cass. n. 15112 del 2020, Cass. n. 26495 del 2018, Cass. n. 12808 del 2018, Cass. n. 14865/2017, Cass. n. 2038 del 2013, Cass. 12467 del 2003).
7. Per le ragioni che precedono, va respinto sia il ricorso principale, stante l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno invocato dalla parte ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., sia il ricorso per motivi aggiunti, in quanto infondato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione resistente, che liquida nella complessiva somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.