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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate ai sensi dell'art. 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al numero r.g. 298/2022 vertente
TRA
difeso dall'Avv. COLANTONI FERNANDO, Parte_1
ricorrente
E
difeso dagli Avv.ti CIARELLI ANNA PAOLA e LORENI LAURA, Controparte_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.02.2022, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale l' al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del CP_1 provvedimento di indebito emesso in data 02.09.2021, con il quale gli veniva comunicata l'azione di recupero della somma di euro 4.519,84, indebitamente liquidata sulla prestazione NASPI n. 951271/2019, per il periodo dal 01.11.2020 al 05.06.2021
“non spettante per mancanza dei requisiti di legge”.
A sostegno delle proprie prospettazioni, eccepiva in particolar modo la carenza di motivazione ex art. 3 L. 241/1990, e concludeva chiedendo:
“IN VIA PRELIMINARE: – Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di CP_ contestazione di indebito, emesso dall' in data 02.09.2021 sulla indennità di Naspi n.
1 951271/2019 nei confronti del Sig. per carenza di motivazione ex art. 3 Legge Parte_1
n.241/290, con conseguente annullamento;
NEL MERITO: – accertare e dichiarare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 D.Lgs n.
22/2015, l'infondatezza/illegittimità del provvedimento di contestazione di indebito del
02.09.2021 nella misura di €. 4.519,84 a titolo di indennità di Naspi n. 951271/2019 per il periodo dal 01.11.2020 al 05.06.2021 (piuttosto che per il più breve periodo dal 01.04.2021 al
05.06.2021 nella misura di €.889,43) con conseguente annullamento dello stesso;
In ogni caso, Accertare e dichiarare, il diritto del Sig. a beneficiare della pensione Parte_1 di vecchiaia anticipata (pensione n. 10089457 Cat. VO) a decorrere dal 01.04.2021 e per CP_ l'effetto condannare l' a corrispondere l'importo di €. 6.215,46, a titolo di ratei di pensione maturati e non riscossi dal 01.04.2021 al 30.09.2021, ovvero la diversa minore misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
– Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese del presente CP_1 giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.”
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto.
Lette le note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
1. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
2 2. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di carenza di motivazione ex art. 3
L. 241/90 del provvedimento di contestazione dell'indebito impugnato.
In proposito, occorre rilevare che in effetti, dalla comunicazione di indebito (all. 6) le ragioni della ripetizione non appaiono in alcun modo intellegibili;
di contro, dalla comunicazione di accertamento delle somme indebitamente percepite è possibile evincere quanto meglio specificato dall' in sede di memoria, ovvero che “è stata CP_1 corrisposta indennità di disoccupazione NASPI non spettante per mancanza dei requisiti di legge” per il periodo dall'01.11.2020 al 05.06.2021.
Ebbene, posto che detto provvedimento, seppure sinteticamente, contiene l'indicazione delle motivazioni alla base della ripetizione dell'indebito - in sede di memoria ulteriormente precisate - nonché l'indicazione del periodo di riferimento, il ricorrente ben avrebbe potuto difendersi nel merito, come tra l'altro ha fatto con l'odierno ricorso.
3. Nel merito si osserva quanto segue.
4. Come noto, l'art. 6, comma 7, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236, prevede che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonchè delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento, ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità”.
4.1. Ai sensi dell' art. 2, commi 40 e 41 della L. 92/12: “ Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti
3 per l'indennità erogata dall'SP. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire”.
5. Su tale impianto normativo è successivamente intervenuto il d.lgs. 22/2015, attuativo della L. 183/2014, il quale ha introdotto l'indennità di disoccupazione
NSP, in luogo della SP e dellaMINI SP , stabilendo all'art. 11 che il lavoratore decade dalla fruizione della NSP nei seguenti casi: “a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NSP”.
6. Ciò detto, risulta chiaro, e peraltro costituisce dato pacifico in causa, che la pensione di vecchiaia anticipata e l'indennità di disoccupazione Naspi sono due prestazioni tra loro non cumulabili.
7. Nel caso di specie è altresì incontroverso che il ricorrente abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 01.11.2020 quando era già percettore di NASPI.
8. Ebbene, la prospettazione attorea secondo cui il recupero delle somme percepite dal ricorrente a titolo di NASPI per il periodo dal 01.11.2020 al 30.03.2021 sia da ritenersi illegittima in considerazione del fatto che il ricorrente all'epoca non era ancora percettore di pensione di vecchiaia, pur avendone maturato i requisiti, non convince.
9. Sul punto, si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11965/2024, le cui condivisibili ragioni vengono di seguito riportate e fatte proprie:
“9. si tratta di dirimere se il diritto alla prestazione di disoccupazione, sia essa SP o Mini
SP, venga meno dalla data di maturazione dei requisiti del pensionamento di anzianità oppure dalla data della concreta percezione della pensione medesima, a seguito della presentazione della domanda da parte dell'assicurato (nella specie intervenuta nel 2016);
4 10. invero, l'art. 2, comma 40, legge 28.6.2012 n. 92 espressamente dispone che: "Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità. Sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'SP";
11. l'interpretazione letterale dell'art. 2, comma 40, lett. c), cit., pone come limite per la fruizione dell' SP o Mini SP non la data di decorrenza, in concreto, del diritto a pensione, bensì il "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato" e la chiara e precisa disposizione normativa sopra ricordata, che dispone la decadenza dal trattamento di disoccupazione (con correlato obbligo di restituire quanto a tale titolo eventualmente percepito), non lascia spazio alcuno ad un'interpretazione diversa da quella letterale;
12. la Corte di merito ha operato una interpretazione della disposizione normative citata del tutto avulsa dal dato letterale e dalla stessa ratio legis in forza della quale non è necessario alcun trattamento a sostegno del reddito allorchè l'interessato abbia maturato ed abbia, quindi, diritto a percepire il trattamento pensionistico;
13. l'erronea interpretazione dei Giudici del gravame ha attribuito rilievo centrale alla presentazione della domanda amministrativa di pensione di anzianità da parte dell'assicurato rimettendo, in tal guisa, la nascita del diritto alla pensione e-o la perdita del diritto alla prestazione di sostegno al reddito, all'iniziativa dell'assicurato pretermettendo il requisito costitutivo, rinveniente dal dettato normativo, dell'avvenuta maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici per accedere alla predetta pensione di anzianità;
14. non si condivide, pertanto, il rilievo svolto dalla Corte di merito per cui, la cennata interpretazione equivarrebbe ad eludere l'intento del legislatore volto esclusivamente ad impedire una duplicazione delle fonti di reddito, sicchè retrodatare la decadenza, rispetto all'evento dell'effettivo cumulo delle due prestazioni, al momento anteriore della maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità, determinerebbe, ad avviso della Corte del gravame, un vuoto di protezione in evidente contrasto con l'art. 38 Cost. perché il soggetto interessato sarebbe esposto, nell'arco temporale tra la data di presentazione della domanda amministrativa e quello di elargizione del trattamento pensionistico ovvero nel periodo di attesa fra la
5 maturazione dei requisiti contributivi e il raggiungimento della prima finestra utile per il versamento della pensione, al pericolo di restare privo di ogni fonte di reddito;
15. invero, l'ordinamento previdenziale non lascia l'interessato senza tutele: questi ha, infatti, diritto alla indennità di disoccupazione, fintantoché non maturi i requisiti per la pensione e non
è affatto privato di ogni fonte di sostentamento;
16. l'inerzia dell'interessato che, per qualsivoglia motivo, ometta di richiedere l'accesso alla pensione, non può essere controbilanciata dalla doglianza di deprivazione di una fonte di reddito, perché la fonte di sostentamento è ben prevista;
17. né può pretendersi che la scelta del trattamento (sostegno al reddito o pensione) sia discrezionalmente rimessa all'assicurato;
18. la norma, dunque, non esibisce incertezze nel dettato normativo che correla l'an debendi della prestazione SP finchè non siano stati raggiunti i requisiti (anagrafici e contributivi) del diritto al pensionamento anticipato (già di anzianità);
19. l'impianto interpretativo qui illustrato è ulteriormente confortato dalla inequivoca disposizione normativa di cui all'art. 2, comma 41, della legge n. 92 del 2012 (che recita: "La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire") applicabile anche con riferimento alla NSP in virtù del rinvio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 2015 cit. secondo il quale "alla NSP si applicano le disposizioni in materia di SP in quanto compatibili";
20. un diverso esito interpretativo contrasta, come già detto, con la ratio delle disposizioni e con la natura indisponibile dei diritti previdenziali;
21. il legislatore, invero, nell'ambito della sua ampia discrezionalità, ha previsto, che l'indennità contro la disoccupazione fosse subordinata alla sussistenza dello stato di bisogno, ricavabile anche dal difetto di titolarità del diritto dell'assicurato ad altre provvidenze previdenziali a seguito della perdita del lavoro e, in specie, in età avanzata, delle prestazioni pensionistiche;
22. conseguentemente l'indennità in esame può essere erogata solo fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e il legislatore ha posto tale limite temporale, ben preciso, alla fruizione del beneficio e non può rimettersi alla scelta discrezionale dell'assicurato
(non prevista dalla legge) di optare per il godimento dell'indennità SP - NSP, anziché della pensione di anzianità, o per lo meno, di determinarne il periodo di godimento, non potendo
6 contravvenirsi alla natura indisponibile dei diritti in materia previdenziale sottratti, in quanto tali, alla disponibilità delle parti (cfr., fra tantissime, Cass., Sez. Lav., 5 febbraio 2018, n. 2697);
23. del resto, l'interpretazione letterale e logico-sistematica risulta coerente con l'art. 38 Cost.
e la lettura che ne ha dato la Corte Costituzionale: " ... l'art. 38, secondo comma, Cost., rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie (Corte cost. n. 426 del 2006). L'art. 38, secondo comma, Cost. che è immediatamente operante nell' ordinamento giuridico e rilevante, in particolare, ai fini del sindacato di costituzionalità delle leggi ordinarie, attribuendo valore di principio fondamentale del diritto dei lavoratori a che siano "preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria", impone che, in caso di eventi, i quali incidano sfavorevolmente sull'attività lavorativa, siano ai lavoratori assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di vita (Corte cost. n. 22 del
1969). Ma tale disposizione non va intesa in senso letterale e con valore assoluto. È il sistema delle assicurazioni sociali nel suo complesso, infatti, che è chiamato a far fronte e obbedisce alle esigenze garantite dal precetto costituzionale (Corte cost. n. 80 del 1971). Per cui questo non risulta violato se, come nell'ipotesi prevista dalla norma oggetto della denuncia, in maniera specifica siano poste regole, con cui, nel rispetto degli altri precetti e principi costituzionali, viene condizionata l'insorgenza di dati diritti o di questi è disciplinato l'esercizio" (Corte Cost.,
8 luglio 2014, n. 215);
24. il raggiungimento dei requisiti del pensionamento di anzianità (prima della perdita del posto di lavoro o durante la disoccupazione) non può non escludere lo stato di bisogno per accedere alla prestazione connessa allo stato di disoccupazione;
25. quanto alla legittimità del recupero dell' questa Corte (Cass. n.2697 del 2018) ha già CP_1
affermato che la prestazione a sostegno del reddito spetta sino alla maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e non fino alla data di effettiva decorrenza o percezione del trattamento pensionistico, che è condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato, poiché, altrimenti, l'erogazione degli emolumenti verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge;
7 26. infine, vale rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costituivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass.,Sez.Un., n. 18046 del
2010 ed altre successive conformi);
27. erroneamente, dunque, la Corte di merito ha ritenuto irripetibile l'indebito per cui è causa, nonostante l'intervenuta decadenza dell'assicurato dal diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione, dalla data in cui lo stesso ha maturato i requisiti di legge per l'accesso alla pensione di anzianità;
28. né rilevano, per la corretta sussunzione della fattispecie nell'alveo della disciplina generale dell'art. 2033 c.c., lo stato soggettivo dell' e l'eventuale stato di ignoranza o di Controparte_2 buona fede dell'accipens in ordine all'avvenuta percezione della prestazione in esame”.
10. Pertanto, sulla scorta dei su richiamati principi, la domanda relativa all'annullamento della nota di indebito del 02.09.2021 pari a € 4.519,84 a titolo di indennità di NASPI n. 951271/2019 per il periodo 01.11.2020 al 05.06.2021 deve essere respinta.
11. Con riferimento alla domanda relativa alla condanna dell' al pagamento CP_1
dell'importo di € 6.215,46 a titolo ratei di pensione maturati e non riscossi dal
01.04.2021 al 30.09.2021, si osserva che, come risulta dal cedolino di maggio 2022 (in atti), l' ha provveduto alla liquidazione degli arretrati maturati seppur decurtati CP_1
dell'importo dell'indebito per cui è causa, ne consegue pertanto la cessazione della materia del contendere.
12. Considerata la peculiarità della questione si ritiene opportuno compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
8 Latina, 12/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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