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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 281 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Eliana Senatore sito in Terni, Via XX Settembre n.15 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 marzo 2024, il ricorrente, premetteva: - di svolgere dal 1982 a tutt'oggi, l'attività di impiegato di produzione alle dipendenze della ora GPI Gruppo Prefabbricatori Italiani S.r.l., Controparte_2 azienda che realizza prefabbricati nel centro Italia (all.to 2 – estratto contributivo
); - Di occuparsi, in particolare, di seguire l'intero iter di produzione dei CP_3 suddetti prefabbricati, dal disegno alla realizzazione dei pannelli che vanno poi assemblati;
- Che, nello stabilimento, dove vi sono 4 reparti, uno per la produzione del ferro e tre per la produzione dei manufatti, vi è anche un impianto di betonaggio per la realizzazione del calcestruzzo;
- che nel reparto di produzione vi è costantemente rumore prodotto dai motori di tutti gli impianti, dall'utilizzo di mole, saldatrici, martelli pneumatici, dal movimento dei carroponti e dalle operazioni di pulizia dei casseri metallici;
- Che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente nell'espletamento delle suddette mansioni, che inevitabilmente lo hanno costretto a permanere per tutto il turno lavorativo di otto ore al giorno in ambiente rumoroso, ha comportato l'insorgenza di una ipoacusia bilaterale; - Che nel reparto di produzione vi è costantemente rumore prodotto dai motori di tutti gli impianti, dall'utilizzo di mole, saldatrici, martelli pneumatici, dal movimento dei carroponti e dalle operazioni di pulizia dei casseri metallici;
- di aver sempre osservato un orario di lavoro di oltre 40 ore settimanali (circa dieci ore al giorno);- che le mansioni espletate dal Sig. Pt_1 che hanno comportato una intensa e prolungata esposizione dello stesso al rischio rumore, che inevitabilmente lo hanno costretto a permanere per tutto il turno lavorativo di otto ore al giorno in ambiente rumoroso, hanno determinato l'insorgere della patologia ipoacusia neurosensoriale bilaterale (Cfr. all.
1 - relazione medico legale redatta dal Prof;
- Di aver presentato Per_1 all' , in data 8/07/2020, domanda per il riconoscimento dell'origine CP_1 professionale delle predetta patologia, definita negativamente dall'Istituto, con nota del 9/09/2020 deducendo l'inesistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui era stato esposto e la malattia denunciata (all.to 5); - Di aver proposto opposizione amministrativa, riscontrata negativamente dall'Istituto senza disporre visita collegiale (Cfr. All. 6 al ricorso); Parte ricorrente, sostenendo l'origine professionale della patologia contratta, contestava la valutazione dell' e, pertanto, conveniva l'Istituto CP_1 davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - Di riconoscere l'origine professionale della malattia denunciata;
- Di condannare l' al pagamento CP_1 dell'indennizzo nella misura del 30% così come valutate dal consulente di parte Dr. o nella maggiore o minore misura di giustizia. Con vittoria di spese Per_1 di lite e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. L' , nonostante regolare citazione in giudizio, non si costituiva CP_1 l' e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1 L'istruttoria si articolava nell'escussione del teste indicato dal ricorrente ed all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale, al fine di valutare l'esistenza della malattia denunciata, la sua eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente.
Quindi sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . CP_1
Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042).
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Estratto contributivo, all.to 2 al ricorso), è emersa conferma che il ricorrente svolge l'attività di impiegato di produzione alle dipendenze della ora GPI Gruppo Controparte_2
Prefabbricatori Italiani Srl, Anche le dichiarazioni testimoniali hanno confermato tali circostanze.
In particolare, il testimone , collega del ricorrente, ha riferito Tes_1 che il ricorrente ha svolto le mansioni per come dedotte in ricorso. Il teste ha dichiarato: “io ed il ricorrente abbiamo lavorato Tes_1 insieme presso la poi diventata GPI dal 17.07.1992 fino al Controparte_2 2014 (io sono andato via per un periodo) poi sono rientrato in azienda a luglio del 2019 fino al settembre 2023. Il ricorrente già lavorava per la CP_2 quando io sono stato assunto ed è sempre rimasto in azienda. L'azienda realizzava prefabbricati per tutto il Centro Italia come indicato in capitolo”. Per quanto concerne le mansioni specifiche alle quali è stato adibito il ricorrente, ha affermato: “Il ricorrente svolgeva mansioni di geometra ed io operaio addetto alla produzione di case prefabbricate e cemento armato… si occupava della elaborazione di progetti e durante la giornata stava nel reparto produzione e si occupava dell'impianto del cemento. Il ricorrente aveva l'ufficio nel reparto di produzione, con una vetrata ed una porta … Capitava che il ricorrente, quale responsabile della produzione, se mancava qualcuno guidasse il carroponte. Seguiva il getto del calcestruzzo nei casseri e si occupava del caricamento degli autotreni e guidava della gru abitualmente perché per dieci anni non c'è stato il gruista”.
In merito alla circostanza che nello stabilimento attualmente vi sono circa 20 casseri (anni fa erano 40) di dimensione 3mt x 7mt per 40 mt che vengono puliti e manutentati con frollini e saldatrici, martelli manuali e pneumatici e che nel reparto di produzione vi è costantemente rumore prodotto dai motori di tutti gli impianti, dall'utilizzo di mole, saldatrici, martelli pneumatici, dal movimento dei carroponti e dalle operazioni di pulizia dei casseri metallici, il teste ha dichiarato: “Confermo quanto mi si legge. Sotto ogni cassero ci sono motori che vibrano. …l'ufficio del ricorrente si trova nel reparto di produzione manufatti”. Riguardo l'orario di lavoro svolto dal ricorrente, il teste ha affermato:
“confermo l'orario di lavoro come indicato in capitolo. Il ricorrente la metà dell'orario di lavoro lo passava nei reparti, l'altra metà in ufficio a realizzare i progetti” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 12 Dicembre 2024). Confermata dalla prova testimoniale la verosimile esposizione al rischio professionale quale conseguenza dello svolgimento dell'attività di impiegato di produzione, è stata disposta consulenza medico – legale.
Rileva lo scrivente giudice in via preliminare che in occasione dell'inizio delle operazioni peritali, essendo solamente possibile rilevare una difficoltà del soggetto ad udire la voce a volume non elevato, il Ctu ha ritenuto opportuno far sottoporre il ricorrente a visita ORL, comprensiva di esame audiometrico ed impedenziometrico così refertati dall'ausiliario del CTU, Prof.
“…ipoacusia neurosensoriale di grado medio-grave per le frequenze Per_2 medio-acute più accentuata orecchio destro di tipo cocleare con recruitment…”
“…timpanogrammi di tipo A normali, riflessi stipediali evocati alle frequenze di 500,1000,2000,4000 HZ…”;il Prof ha, inoltre, provveduto a redigere Per_2 una relazione specialistica che si conclude con la seguente valutazione medica“…perdita uditiva neurosensoriale di grado medio-grave alle frequenze medie e di grado grave alle frequenze acute compatibile con esposizione cronica al rumore. A tale dato deve essere scorporata una percentuale di circa 30-35% riferibile alla fisiologica perdita uditiva rilevabile in una persona dell'età del soggetto, anche per le specifiche caratteristiche dell'audiogramma” Il CTU nominato, dott. ha accertato, sulla scorta degli elementi Per_3 anamnestici, clinici e strumentali esaminati, che il ricorrente è affetto da
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave per le frequenze medio-acute più accentuata orecchio destro di tipo cocleare con recruitment”. Orbene l'ausiliario del giudice, esaminata la documentazione medica e quanto prodotto dal ricorrente, in uno con le dichiarazioni testimoniali, e, soprattutto, sulla base dell'accertamento specialistico ORL del Prof. ha Per_2 concluso affermando che: “La malattia denunciata è da ritenersi conseguenza dell'attività lavorativa espletata dalla parte ricorrente, che ha assunto la dignità di concausa efficiente e determinante ai sensi di legge”. Riconosciuta la eziologia professionale della patologia riscontrata, il CTU ha, quindi, proceduto alla determinazione dei riverberi invalidanti derivanti dalla predetta patologia, stimando il danno biologico nella misura del 21%
(ventuno per cento) con decorrenza dal 29.04.2023 (esame audiometrico dr.
. Per_4
Ritiene, dunque, il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale della patologia denunciata sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente Giudice, stante anche la non contestazione della parte ricorrente.
Pertanto, in base al grado di invalidità riscontrato per la menomazione accertata “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave per le frequenze medio-acute più accentuata orecchio destro di tipo cocleare con recruitment”, deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, lett. a) e b) del D. L.vo n. 38 del 2000, per un danno biologico del 21% (ventuno per cento), con decorrenza dal 29.04.2023
Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della decorrenza fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare al CP_1 ricorrente le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere in favore della CP_1 parte ricorrente, un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) e b) D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per la malattia professionale accertata e consistente in “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio- grave per le frequenze medio-acute più accentuata orecchio destro di tipo cocleare con recruitment”, in ragione di una percentuale di danno biologico del
21% (ventuno per cento) con decorrenza dal 29.04.2023, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Terni, lì 22 maggio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 281 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Eliana Senatore sito in Terni, Via XX Settembre n.15 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 marzo 2024, il ricorrente, premetteva: - di svolgere dal 1982 a tutt'oggi, l'attività di impiegato di produzione alle dipendenze della ora GPI Gruppo Prefabbricatori Italiani S.r.l., Controparte_2 azienda che realizza prefabbricati nel centro Italia (all.to 2 – estratto contributivo
); - Di occuparsi, in particolare, di seguire l'intero iter di produzione dei CP_3 suddetti prefabbricati, dal disegno alla realizzazione dei pannelli che vanno poi assemblati;
- Che, nello stabilimento, dove vi sono 4 reparti, uno per la produzione del ferro e tre per la produzione dei manufatti, vi è anche un impianto di betonaggio per la realizzazione del calcestruzzo;
- che nel reparto di produzione vi è costantemente rumore prodotto dai motori di tutti gli impianti, dall'utilizzo di mole, saldatrici, martelli pneumatici, dal movimento dei carroponti e dalle operazioni di pulizia dei casseri metallici;
- Che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente nell'espletamento delle suddette mansioni, che inevitabilmente lo hanno costretto a permanere per tutto il turno lavorativo di otto ore al giorno in ambiente rumoroso, ha comportato l'insorgenza di una ipoacusia bilaterale; - Che nel reparto di produzione vi è costantemente rumore prodotto dai motori di tutti gli impianti, dall'utilizzo di mole, saldatrici, martelli pneumatici, dal movimento dei carroponti e dalle operazioni di pulizia dei casseri metallici;
- di aver sempre osservato un orario di lavoro di oltre 40 ore settimanali (circa dieci ore al giorno);- che le mansioni espletate dal Sig. Pt_1 che hanno comportato una intensa e prolungata esposizione dello stesso al rischio rumore, che inevitabilmente lo hanno costretto a permanere per tutto il turno lavorativo di otto ore al giorno in ambiente rumoroso, hanno determinato l'insorgere della patologia ipoacusia neurosensoriale bilaterale (Cfr. all.
1 - relazione medico legale redatta dal Prof;
- Di aver presentato Per_1 all' , in data 8/07/2020, domanda per il riconoscimento dell'origine CP_1 professionale delle predetta patologia, definita negativamente dall'Istituto, con nota del 9/09/2020 deducendo l'inesistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui era stato esposto e la malattia denunciata (all.to 5); - Di aver proposto opposizione amministrativa, riscontrata negativamente dall'Istituto senza disporre visita collegiale (Cfr. All. 6 al ricorso); Parte ricorrente, sostenendo l'origine professionale della patologia contratta, contestava la valutazione dell' e, pertanto, conveniva l'Istituto CP_1 davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - Di riconoscere l'origine professionale della malattia denunciata;
- Di condannare l' al pagamento CP_1 dell'indennizzo nella misura del 30% così come valutate dal consulente di parte Dr. o nella maggiore o minore misura di giustizia. Con vittoria di spese Per_1 di lite e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. L' , nonostante regolare citazione in giudizio, non si costituiva CP_1 l' e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1 L'istruttoria si articolava nell'escussione del teste indicato dal ricorrente ed all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale, al fine di valutare l'esistenza della malattia denunciata, la sua eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente.
Quindi sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . CP_1
Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042).
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Estratto contributivo, all.to 2 al ricorso), è emersa conferma che il ricorrente svolge l'attività di impiegato di produzione alle dipendenze della ora GPI Gruppo Controparte_2
Prefabbricatori Italiani Srl, Anche le dichiarazioni testimoniali hanno confermato tali circostanze.
In particolare, il testimone , collega del ricorrente, ha riferito Tes_1 che il ricorrente ha svolto le mansioni per come dedotte in ricorso. Il teste ha dichiarato: “io ed il ricorrente abbiamo lavorato Tes_1 insieme presso la poi diventata GPI dal 17.07.1992 fino al Controparte_2 2014 (io sono andato via per un periodo) poi sono rientrato in azienda a luglio del 2019 fino al settembre 2023. Il ricorrente già lavorava per la CP_2 quando io sono stato assunto ed è sempre rimasto in azienda. L'azienda realizzava prefabbricati per tutto il Centro Italia come indicato in capitolo”. Per quanto concerne le mansioni specifiche alle quali è stato adibito il ricorrente, ha affermato: “Il ricorrente svolgeva mansioni di geometra ed io operaio addetto alla produzione di case prefabbricate e cemento armato… si occupava della elaborazione di progetti e durante la giornata stava nel reparto produzione e si occupava dell'impianto del cemento. Il ricorrente aveva l'ufficio nel reparto di produzione, con una vetrata ed una porta … Capitava che il ricorrente, quale responsabile della produzione, se mancava qualcuno guidasse il carroponte. Seguiva il getto del calcestruzzo nei casseri e si occupava del caricamento degli autotreni e guidava della gru abitualmente perché per dieci anni non c'è stato il gruista”.
In merito alla circostanza che nello stabilimento attualmente vi sono circa 20 casseri (anni fa erano 40) di dimensione 3mt x 7mt per 40 mt che vengono puliti e manutentati con frollini e saldatrici, martelli manuali e pneumatici e che nel reparto di produzione vi è costantemente rumore prodotto dai motori di tutti gli impianti, dall'utilizzo di mole, saldatrici, martelli pneumatici, dal movimento dei carroponti e dalle operazioni di pulizia dei casseri metallici, il teste ha dichiarato: “Confermo quanto mi si legge. Sotto ogni cassero ci sono motori che vibrano. …l'ufficio del ricorrente si trova nel reparto di produzione manufatti”. Riguardo l'orario di lavoro svolto dal ricorrente, il teste ha affermato:
“confermo l'orario di lavoro come indicato in capitolo. Il ricorrente la metà dell'orario di lavoro lo passava nei reparti, l'altra metà in ufficio a realizzare i progetti” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 12 Dicembre 2024). Confermata dalla prova testimoniale la verosimile esposizione al rischio professionale quale conseguenza dello svolgimento dell'attività di impiegato di produzione, è stata disposta consulenza medico – legale.
Rileva lo scrivente giudice in via preliminare che in occasione dell'inizio delle operazioni peritali, essendo solamente possibile rilevare una difficoltà del soggetto ad udire la voce a volume non elevato, il Ctu ha ritenuto opportuno far sottoporre il ricorrente a visita ORL, comprensiva di esame audiometrico ed impedenziometrico così refertati dall'ausiliario del CTU, Prof.
“…ipoacusia neurosensoriale di grado medio-grave per le frequenze Per_2 medio-acute più accentuata orecchio destro di tipo cocleare con recruitment…”
“…timpanogrammi di tipo A normali, riflessi stipediali evocati alle frequenze di 500,1000,2000,4000 HZ…”;il Prof ha, inoltre, provveduto a redigere Per_2 una relazione specialistica che si conclude con la seguente valutazione medica“…perdita uditiva neurosensoriale di grado medio-grave alle frequenze medie e di grado grave alle frequenze acute compatibile con esposizione cronica al rumore. A tale dato deve essere scorporata una percentuale di circa 30-35% riferibile alla fisiologica perdita uditiva rilevabile in una persona dell'età del soggetto, anche per le specifiche caratteristiche dell'audiogramma” Il CTU nominato, dott. ha accertato, sulla scorta degli elementi Per_3 anamnestici, clinici e strumentali esaminati, che il ricorrente è affetto da
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave per le frequenze medio-acute più accentuata orecchio destro di tipo cocleare con recruitment”. Orbene l'ausiliario del giudice, esaminata la documentazione medica e quanto prodotto dal ricorrente, in uno con le dichiarazioni testimoniali, e, soprattutto, sulla base dell'accertamento specialistico ORL del Prof. ha Per_2 concluso affermando che: “La malattia denunciata è da ritenersi conseguenza dell'attività lavorativa espletata dalla parte ricorrente, che ha assunto la dignità di concausa efficiente e determinante ai sensi di legge”. Riconosciuta la eziologia professionale della patologia riscontrata, il CTU ha, quindi, proceduto alla determinazione dei riverberi invalidanti derivanti dalla predetta patologia, stimando il danno biologico nella misura del 21%
(ventuno per cento) con decorrenza dal 29.04.2023 (esame audiometrico dr.
. Per_4
Ritiene, dunque, il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale della patologia denunciata sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente Giudice, stante anche la non contestazione della parte ricorrente.
Pertanto, in base al grado di invalidità riscontrato per la menomazione accertata “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave per le frequenze medio-acute più accentuata orecchio destro di tipo cocleare con recruitment”, deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, lett. a) e b) del D. L.vo n. 38 del 2000, per un danno biologico del 21% (ventuno per cento), con decorrenza dal 29.04.2023
Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della decorrenza fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare al CP_1 ricorrente le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere in favore della CP_1 parte ricorrente, un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) e b) D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per la malattia professionale accertata e consistente in “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio- grave per le frequenze medio-acute più accentuata orecchio destro di tipo cocleare con recruitment”, in ragione di una percentuale di danno biologico del
21% (ventuno per cento) con decorrenza dal 29.04.2023, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Terni, lì 22 maggio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri