Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 16606/2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16606/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 30/09/2024 con la concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e vertente
TRA
, c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te Parte_1 P.IVA_1
dom.ta presso lo studio dell'Avv. PISCITELLI LUCIA, c.f.: , dal quale è C.F._1
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- APPELLANTE
E
, c.f.: , elett.te dom.to in VIA RIPUARIA, 48 CP_1 C.F._2
80014 GIUGLIANO, presso lo studio dell'Avv. MOCERINO ARIANNA, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti C.F._3
- APPELLATA
Conclusioni: all'udienza del 30/09/2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21 luglio 2023 la società
[...]
(sin d'ora ”) ha inteso proporre appello avverso la sentenza n. Parte_1 Pt_1
2598/2023 resa dal Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Sandra Scotti, nel giudizio rubricato al n. 14306/2019 di R.G., depositata il 18.04.2023 e non notificata, con cui veniva accolta la domanda risarcitoria proposta da , attore, contro CP_1 [...]
(convenuta) nonché (convenuto contumace). CP_2 Controparte_3
Invero con atto di citazione il sig. conveniva in giudizio CP_1 [...]
e la , rispettivamente proprietario del motociclo Controparte_3 Controparte_2
Piaggio Liberty tg DK59494 e compagnia che all'epoca dei fatti ne garantiva la RCA, al fine di ottenere il risarcimento per le lesioni patite in seguito al proprio investimento verificatosi in data 23/10/2018, alle ore 11.05 circa, in Napoli (NA), lungo Via
Carbonara.
L'attore sarebbe stato investito nel mentre attraversava sulle strisce pedonali dal conducente del predetto motociclo, sig. . Controparte_4
L'istruttoria si sostanziava: a) nella prova testimoniale con l'audizione dell'unico teste indotto da parte attorea;
b) nella CTU medico legale espletata sulla persona dell'attore.
Con la sentenza gravata veniva accolta la domanda risarcitoria, affermandosi la responsabilità esclusiva del conducente del predetto motoveicolo, ed i convenuti venivano condannati in solido al pagamento in favore del dell'importo di euro CP_1
13.537,78, oltre interessi e spese legali liquidate in dispositivo.
- 2 - L'appello appare essenzialmente diretto a contestare l'affermazione, contenuta nella gravata sentenza, in ordine all'accertato verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte in citazione alla luce dei mezzi istruttori acquisiti in corso di giudizio.
Le prime censure investono diffusamente la deposizione dell'unico teste escusso, GN ; in particolare l'appellante ha inteso stigmatizzare: a) la Testimone_1
laconicità, vaghezza e genericità delle dichiarazioni rese;
b) le numerose omissioni ricostruttive;
c) la sua omessa individuazione nell'ambito del rapporto di Polizia
Municipale pure acquisito in atti;
d) le risultanze della Banca Dati Ivass da cui sarebbe emerso “che il teste restava coinvolto anche nel sinistro del 27/08/2019 e nel sinistro del
22/11/2018. Da notare che in meno di un mese il teste restava coinvolto nel sinistro del
22/11/2018 e nel sinistro de quo (23/10/2018)”; e) l'omessa individuazione del nominativo del teste nella lettera di messa in mora e nell'atto di citazione.
L'appellante ha, inoltre, affermato che “che ad alimentare le perplessità nutrite in merito all'attendibilità dei fatti narrati in citazione vi è la rinuncia all'azione promossa dal sig. , attore nel giudizio collegato (Giudice Persona_1
di Pace di Barra, R.G. n. 11236/2020, Dr.ssa Fiorenza Angela). Il sig. Controparte_3
agiva al fine di ottenere il risarcimento per le lesioni patite in seguito al sinistro verificatosi in data 23/10/2018, alle ore 11.05 circa, in Napoli (NA), lungo Via Carbonara, in qualità di trasportato a bordo del motociclo Piaggio Liberty tg DK59494 che avrebbe investito il sig. . CP_1
L'appellante ha, infine, segnalato alcune criticità emerse in sede di accertamenti peritali, oggetto di specifici rilievi critici mossi dal proprio ctp (dottor ); Persona_2
trattasi, in particolare, delle censure aventi ad oggetto i referti redatti dal dottor
[...]
, “soggetto che non risulta neurologo o neurofisiopatologo”. Persona_3
Si è costituito l'appellato che ha specificamente contrastato i motivi di CP_1
appello chiedendone il rigetto.
- 3 - Ha, invece, omesso di costituirsi l'appellato responsabile civile Controparte_3
.
[...]
All'esito della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e della rinnovazione dell'attività istruttoria già espletata nel giudizio di primo grado
(escussione del teste , unitamente al libero interrogatorio di parte Testimone_1
appellante), acquisite informazioni presso il Servizio 118, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per scritti conclusionali.
***
La valutazione dei motivi di appello nonché la richiesta rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado non può non prendere le mosse da alcuni dati incontrovertibili emergenti dalla documentazione presente in atti.
Si intende fare riferimento al Rapporto di incidente stradale recante n.277/2018 redatto dalla Polizia Municipale del (cfr. produzione di parte Controparte_5
appellata), da cui si evince che l'incidente ebbe a verificarsi alle ore 11:10 del 23 ottobre
2018; il personale della Polizia Municipale intervenne sul luogo del sinistro alle ore
12:25 del medesimo giorno (ovvero a distanza di poco più di un'ora dal suo verificarsi),
a fronte di una segnalazione proveniente dalla Centrale Operativa della Polizia
Municipale delle ore 12:00.
In detto rapporto si dà espressamente conto dell'investimento di un pedone in
Napoli alla via Carbonara in prossimità del civico n.120.
È particolarmente significativo che gli Agenti, non appena giunti sul luogo del sinistro, ivi acquisirono (alle ore 12:46) le dichiarazioni del GN
[...]
, conducente del motociclo Piaggio Liberty tg DK59494, il quale Parte_2
ebbe a riferire agli stessi la dinamica del sinistro (investimento del pedone, GN
, da parte di detto motociclo a causa di sua distrazione); riferì, inoltre, che CP_1
a causa dell'impatto anch'egli sarebbe caduto al suolo unitamente al figlio, CP_3
- 4 - , il quale, nell'occasione, avrebbe riportato lesioni;
si Persona_1
rinviene, inoltre, la seguente dichiarazione: “mi sono rialzato e mi sono accorto che sia mio figlio che il pedone avevano bisogno di cure mediche;
ho chiamato il 118.
Nell'attesa, passava un'auto di colore bianco che li ha accompagnati al ”. Parte_3
Dal medesimo rapporto emerge che gli Agenti di Polizia Municipale nella medesima giornata raggiunsero il GN presso l'Ospedale OR RE ed ivi, in un CP_1
orario non precisato, acquisirono le dichiarazioni di quest'ultimo in ordine all'accaduto, sostanzialmente conformi a quelle rese dal soggetto investitore (investimento di pedone da parte di motociclo in corrispondenza di via Carbonara civico n.120).
Dal rapporto emerge, inoltre, che al GN , Parte_2
conducente del motociclo Piaggio Liberty tg DK59494, venne contestata la violazione dell'art.191 CdS (omessa precedenza a pedone in attraversamento su strisce pedonali).
Altro dato incontrovertibile è che il GN , alle ore 11:21 del 23 Parte_4
ottobre 2018, fece accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale OR RE (cfr. referto n.39387/2008) ed ebbe a dichiarare di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi alle ore 11:00 dello stesso giorno, con responsabilità di terzi ed in assenza di omissione di soccorso (cfr. annotazioni presenti sul referto).
Si evincono, inoltre, le lesioni riscontrate (contusioni escoriate multiple, trauma facciale con flc sopracciglio destro, trauma piramide nasale e zigomo destro con ecchimosi, ecchimosi del labbro superiore ed inferiore con frattura incisivi centrali superiori, trauma contusivo gomito, ginocchio, spalle e collo piede sinistro destro), che appaiono, anche ad un esame sommario, pienamente compatibili con l'evento traumatico descritto.
Non va, infine, trascurato che l'appellante compagnia di assicurazione ha depositato una relazione medico legale a firma di proprio fiduciario (il Prof. e Persona_4
recante la data del 4 giugno 2019 (con visita effettuata il 20 maggio 2019), in cui si
- 5 - esprime una valutazione di piena compatibilità delle lesioni e postumi riscontrati con la dinamica descritta (cfr. annotazioni presenti nella sezione “giudizio sul nesso di causalità”).
Orbene ritiene questo Giudice che il ponderoso quadro documentale appena ricostruito e la natura incontrovertibile delle circostanze dallo stesso emergenti valgono di per sé ad avvalorare e confortare la decisione resa dal Giudice di prime cure in ordine al raggiungimento della prova del verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte in citazione.
Non va, inoltre, trascurato che il teste , la cui escussione è stata Testimone_1
rinnovata in sede di gravame, ha fornito una dettagliata ricostruzione del sinistro che ha confortato l'assunto attoreo e che si pone in sostanziale conformità anche con le dichiarazioni rese dal GN in sede di libero interrogatorio (cfr. verbale di CP_1
causa del 21 marzo 2024); queste ultime, infine, appaiono in linea con le circostanze riferite agli agenti di Polizia Municipale dal conducente del motoveicolo poco dopo il sinistro, avuto riguardo ai soccorsi prestati dal conducente di un'autovettura di colore bianco.
Invero a questo Giudice non sfugge che talune circostanze potrebbero legittimamente far dubitare della piena attendibilità e credibilità dell'unico teste escusso;
ciò dicasi, in particolare, avuto riguardo alle risultanze delle informazioni acquisite presso il Servizio 118 da parte dell'appellante nel corso del giudizio di gravame, che appaiono confermare l'assenza di richieste di intervento in relazione al sinistro oggetto di causa, circostanza che pare porsi in conflitto non solo con quanto dichiarato dal teste (“preciso che io con la mia utenza telefonica ho contattato il 118 chiedendo che intervenissero i soccorsi e fornendo tutti i dati”), ma anche con le dichiarazioni rese nell'immediatezza dal conducente del motociclo (“ho chiamato il
118”).
- 6 - Parimenti anomalo ed innaturale è che la difesa dell'appellato non abbia provveduto ad individuare nella lettera di messa in mora il nominativo del teste escusso (pur dando espressamente atto della presenza di testimoni), atteso che tale omissione appare assolutamente contraria a qualsivoglia logica e ragionevolezza; detta condivisione, invero, avrebbe sicuramente agevolato una definizione transattiva della lite in via stragiudiziale;
parimenti anomalo è che il teste non abbia ritenuto di attendere l'arrivo della Polizia Municipale e palesare la sua presenza sui luoghi di causa agli agenti, ciò in osservanza di elementari doveri civici.
Questo Giudice ritiene, tuttavia, decisamente preponderante l'univoco quadro circostanziale emergente dalla documentazione sopra esaminata da cui si evince univocamente che nell'immediatezza dei fatti di causa le lesioni riscontrate in sede di accesso al Pronto Soccorso furono ricondotte al sinistro stradale descritto in citazione, ciò sulla base di concordi e particolareggiate dichiarazioni del soggetto danneggiante e del soggetto danneggiato, peraltro rese ad Agenti di Polizia Municipale ed al personale sanitario.
Significative appaiono, inoltre, le risultanze della ctp a firma del Prof. Per_4
(fiduciario della compagnia), che hanno univocamente riconosciuto la piena
[...]
plausibilità dell'esistenza di un nesso causale tra l'evento denunziato e le lesioni riscontrate.
Appare obiettivamente arduo immaginare o ipotizzare un disegno fraudolento volto a fornire una falsa ricostruzione dell'eziologia di dette lesioni, elaborato e compiutamente attuato nell'immediatezza del prodursi delle stesse e con il coinvolgimento del conducente del motoveicolo, il quale ebbe, peraltro, ad attendere
l'arrivo della Polizia Municipale per denunziare in maniera particolareggiata
l'accaduto.
- 7 - A fronte di ciò priva di decisività appare la circostanza che il terzo trasportato sul motociclo ebbe a rinunziare al diritto risarcitorio azionato in sede giudiziale, ciò in totale assenza finanche di rappresentazione delle ragioni che condussero a tale decisione.
Parimenti non significativi sono i dubbi ripetutamente adombrati in ordine agli accertamenti diagnostici posti in essere a mezzo del dottor , ciò Persona_3
per l'evidente ragione che le conclusioni rassegnate dal ctu nominato nel giudizio di primo grado (dottor ), sulla cui base è stato, poi, calcolato il credito risarcitorio Per_5
riconosciuto in sentenza, appaiono non prendere in considerazione detta documentazione sanitaria, in alcun modo, pertanto, valorizzata a fini risarcitori.
Conclusivamente l'appello va rigettato con conferma della statuizione di primo grado.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del
2014, dello scaglione corrispondente al valore del credito risarcitorio riconosciuto nella sentenza di primo grado, dei valori medi (attesa l'impegnativa attività difensiva imposta dalle difese dell'appellante, finanche in sede di contrapposizione alle istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza) e con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_3
➢ Rigetta l'appello proposto da in persona del l.p.r.t., Parte_1
avverso la sentenza n. 2598/2023 resa dal Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Sandra
Scotti, nel giudizio rubricato al n. 14306/2019 di R.G., depositata il 18.04.2023;
- 8 - ➢ Condanna l'appellante in persona del l.p.r.t., alla Parte_1
refusione delle spese di lite in favore dell'appellato , spese che si liquidano CP_1
in euro 5.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore, Avvocato Arianna Mocerino, dichiaratosi antistatario;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli, il 18/03/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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