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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16392/2023
LA GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 16392/2023 promossa da:
, C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'Avv. DALMAZZONE GUIDO C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 9 OGGETTO: risoluzione contratto ex art. 1453 c.c. – restituzione somme – risarcimento danni
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 10 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno evocato in Parte_1 Parte_2
giudizio la per sentir accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di Controparte_1 appalto con quest'ultima intercorso, previo accertamento del grave inadempimento posto in essere, e sentirla condannare alla restituzione della somma di € 9.959,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
e al risarcimento dei danni subiti.
In particolare, hanno esposto che:
- con contratto stipulato il 13.7.2022 appaltavano alla l'esecuzione di Controparte_1
opere di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica presso la propria unità immobiliare, sita in
Valfenera, Strada Cresta n. 9;
- le parti pattuivano il prezzo complessivo di € 9.959,99 da pagarsi con applicazione dello sconto in fattura in misura pari al 50%, ai sensi dell'art. 14 DL 63/2013 (Ecobonus) e dell'art. 121 DL 34/2020;
- nel settembre 2022 la proprietà effettuava il pagamento dell'importo di € 4.979,99 a saldo della fattura emessa da di per l'intero prezzo pattuito, con applicazione dello sconto del CP_1 CP_1
50%;
- le opere commissionate, tuttavia, non venivano integralmente realizzate e alcune di esse presentavano vizi e difetti;
- inoltre, nel corso dell'esecuzione dei lavori l'impresa danneggiava il pavimento e il muro della camera da letto;
- nonostante la denuncia dei vizi e le richieste di intervento, ometteva CP_1 CP_1 sia di ultimare i lavori, sia di eliminare i vizi e difetti dell'opera;
- anche l'avvio della procedura di negoziazione assistita aveva esito negativo;
tanto premesso, hanno chiesto la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo pattuito e il risarcimento dei danni, anche per ritardo nella consegna dei lavori e delle opere.
La benchè ritualmente citata, non si è costituita in giudizio ed è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
***
In via preliminare, va rilevato che risultano documentalmente provate le seguenti circostanze:
pagina 2 di 9 - il 25.7.2022 le parti hanno stipulato un contratto avente ad oggetto la fornitura e la posa di finestre, persiane e zanzariere, secondo la tipologia e quantità ivi descritte e già specificate con preventivo del
13.7.2022 (doc. n. 2, 3), compresi montaggio, trasporto e smaltimento (doc. n. 4);
- il prezzo pattuito era di € 9.960,00, con sconto in fattura del 50%, con un totale dovuto a carico della proprietà di € 4.980,00;
- la il 26.7.2022 emetteva la fattura n. 118/A dell'importo di € Controparte_1
9.959,99, con netto a pagare a carico della proprietà, con il sistema dello sconto in fattura di cui 14
D.L. n. 63/2013 (ECOBONUS) e art. 121 DL 34/2020, del 50%, pari a € 4.979,99 (doc. n. 4);
- la somma veniva integralmente corrisposta dalla committenza con bonifico del 28.9.2022 (doc. n. 5).
Ciò posto, parte attrice, previa qualificazione del citato contratto come contratto di appalto, ha chiesto l'accertamento della risoluzione dello stesso per grave inadempimento della ditta appaltatrice, stante il mancato completamento delle opere pattuite e la sussistenza di vizi e difetti che hanno reso l'opera inutilizzabile rispetto alla sua destinazione, oltre alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno.
La domanda di risoluzione, previo inquadramento nell'ambito della disciplina dettata dagli artt. 1453 e ss. c.c., è fondata e va accolta.
Quanto alla disciplina applicabile, a prescindere dalla qualificazione del contratto in esame come d'opera o di appalto, va rilevato che poiché in base alle allegazioni di parte attrice l'opera non è stata ultimata, occorre fare riferimento alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. atteso che, “le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto (artt. 1667, 1668, 1669 c.c.) integrano, ma non escludono, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 c.c. sorge allorquando egli non esegue interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica.
Pertanto, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera.” (cfr. Cass. n.7364/96; n. 9198/2018; n. 4511/2019; n. 35520/2022).
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
pagina 3 di 9 l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; n. 577/2008; n. 16254/2012);
Nella fattispecie in esame, come sopra esposto, parte attrice ha provato l'avvenuta conclusione di un contratto con la ditta convenuta avente ad oggetto la fornitura e posa di serramenti, porte, zanzariere e tende (come descritti nella già indicata documentazione); ha, altresì, dimostrato di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione pecuniaria pagando il prezzo pattuito.
A fronte della prova della fonte negoziale fornita dalla ricorrente e della puntuale allegazione del grave inadempimento della prestazione, non essendo stati i lavori commissionati completati e presentando vizi e difetti, sarebbe stato onere della ditta convenuta dimostrare il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte ovvero la sussistenza di cause ad essa non imputabili che lo hanno impedito;
prova che, ovviamente, stante la posizione di contumacia, non è stata fornita.
All'esito dell'espletata CTU è, anzi, emersa l'effettiva sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati nei termini che seguono e l'omessa consegna di parte della merce venduta.
Il CTU, previo sopralluogo, ha accertato che:
- il modello della persiana fornita e installata nel serramento B dell'immobile della proprietà, non è idoneo in quanto non consente il suo corretto utilizzo; ciò in quanto lʼinstallazione della persiana con apertura spingere a sinistra non consente la sua completa apertura in quanto lo stesso batte nella parte superiore della falda del tetto (come chiaramente visibile nella documentazione fotografica acquisita in sede di operazioni peritali, foto 16 e 17, pag. 11 della relazione); “la ditta per la CP_1 corretta apertura e idoneo uso avrebbe dovuto fornire e installare una persiana spingere destra”;
- il fermapersiana (dispositivo progettato per bloccare lʼanta), benchè scelto secondo il modello corretto (alla piemontese), utilizzato in situazioni dove per chiudere lʼanta non ci si può sporgere, non è stato montato correttamente sul serramento A: “infatti il perno gommato non deve fermarsi contro
lʼaletta in alluminio (vedi foto 19) ma bensì deve andare a battere nel corpo del telaio della persiana stessa ruotandolo in obliquo”; CP_ La CTU ha accertato che i vizi e difetti riscontrati sono entrambi riconducibili alla convenuta e, segnatamente, il problema del ferma - persiana sul serramento A è dovuto a una negligenza da parte della ditta installatrice, mentre il vizio relativo al serramento B è riconducibile alla non corretta progettazione/valutazione del serramento da installare anche in funzione della posizione del serramento posto sotto la falda del tetto. Ha, inoltre, precisato che lʼerrata istallazione della persiana ha causato, nellʼapertura parziale della stessa, il danneggiamento della sottofalda del tetto.
pagina 4 di 9 “Tale danneggiamento è dovuto a negligenza e imperizia da parte della ditta installatrice oltre il mancato rispetto delle regole dellʼarte”.
In merito alle zanzariere, la CTU ha dato atto di non aver riscontrato la loro installazione in entrambi i serramenti oggetto di verifica e che le stesse non sono state rinvenute sul luogo;
sul punto, la parte attrice ha riferito in sede di operazioni peritali che le stesse sarebbero state portate via dalla ditta
Tale dichiarazione è compatibile con quanto dedotto in atto di citazione in ordine al non CP_1 corretto dimensionamento delle stesse e all'assenza di componenti fondamentali, problematiche che risultano già denunciate con mail dell'8.4.2023, del 10.5.2023 e dell'11.5.2023 (doc. n. 8,9); è, pertanto, verosimile, benchè parte attrice non lo abbia esplicitato negli atti processuali ma solo in sede di operazioni peritali, che le zanzariere inizialmente fornite non siano state posate per la sussistenza dei lamentati vizi di dimensionamento e per l'assenza di componenti essenziali o che siano state posate e poi rimosse dalla ditta stessa proprio per la presenza di detti difetti.
In ogni caso, ciò che è emerso è che le zanzariere, di fatti, non risultano neanche fornite, con evidente totale inadempimento della prestazione a carico della convenuta.
La CTU ha, infine, indicato gli interventi da eseguire per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati:
“apprestamenti necessari per lʼesecuzione delle opere:
A. Noleggio, trasporto e montaggio e smontaggio del trabattello
Serramento A
1. Installazione corretta del con realizzazione di un foro sul telaio per vincolare il CP_3
perno del blocco persiana;
Serramento B
2. Smontaggio persiana ad un battente completa di telaio con relativo smaltimento (spingere sinistra);
3. Ripristini parti murarie (esterne);
4. Fornitura persiana completa di telaio spingere a destra;
5. Trasporto e posa della persiana”.
Ha stimato il costo complessivo per l'esecuzione dei suddetti interventi, inclusi oneri di messa in sicurezza e costo della manodopera, nell'importo di € 2.028,00 oltre iva. CP_ In relazione ai danni asseritamente arrecati dalla convenuta all'immobile nel corso dell'esecuzione dei lavori, la CTU ha effettivamente rilevato sul luogo una lesione di circa 1,5 cm sulla parete adiacente la finestra A e una lesione di circa 1 cm su una piastrella in ceramica della pavimentazione della camera in corrispondenza del serramento, pur precisando di non avere elementi per affermare la CP_ riconducibilità di detti danneggiamenti alla convenuta.
pagina 5 di 9 Questo Tribunale ritiene che la prova della riconducibilità causale dei su indicati danni all'operato della CP_
convenuta derivi presuntivamente dalla tipologia e allocazione degli stessi, pienamente compatibili con la natura delle opere eseguite e in corrispondenza delle lavorazioni svolte.
Quanto al costo delle zanzariere (pagate e non fornite), la CTU, in base alle indicazioni di prezzo risultanti dai docc. n. 2 e 3, premesso che:
“Le opere preventivate nel doc. n. 2 del 13/07/2022 sono le seguenti:
A N. 2 finestre ‒ serramento A € 1.100 + serramento B € 828,00 Totale = € 1.928,00
B. N. 2 persiane ‒ serramento A € 998,00 + serramento B € 698,00 Totale = € 1.696,00” e nel
“contratto firmato (doc. 3 del 25/07/2022) sono state aggiunte le seguenti opere:
C. N. 3 tende;
D. N. 4 zanzariere, Per un importo totale dei punti C e D di € 4 .539,00”, ha stimato in € 1.400,00 il costo della fornitura e posa di n. 4 zanzariere.
Ha, dunque, concluso che il costo complessivo per l'eliminazione dei vizi è pari a € 2.474,16 (Importo con iva al 22%) e il costo per le opere non eseguite ( è pari a € 1.708,00 (Importo con Parte_3
iva al 22%).
Ciò posto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c., la domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti va accolta, stante la gravità dell'inadempimento della ditta convenuta che ha solo parzialmente adempiuto alle obbligazioni assunte, omettendo totalmente di consegnare le zanzariere, e ha mal progettato e male eseguito la quasi totalità delle opere dedotte in contratto, con necessità di futuro intervento di una ditta terza per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati.
Sul punto, si richiama il costante e consolidato orientamento della S.C. secondo cui la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione si fonda su un criterio oggettivo e su un criterio soggettivo. Il primo ha riguardo all'entità oggettiva dell'inadempimento; il secondo, invece, tenendo in considerazione l'interesse che la parte creditrice intende realizzare con il contratto, dà rilievo alle modalità e alle circostanze dello svolgimento concreto del rapporto al fine di verificare se l'inadempimento abbia, in concreto, generato un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto (cfr. tra le altre Cass. n. 12417/2015).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto che oggetto del contratto erano la fornitura e posa di serramenti, persiane e zanzariere e che un modello di persiana fornito non è idoneo e rende la stessa totalmente inidonea al suo utilizzo, le zanzariere non sono state né consegnate né installate e la proprietà sarà costretta a chiedere l'intervento di un'altra ditta per ottenere la fornitura promessa e il corretto funzionamento dell'opera commissionata, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la risoluzione.
pagina 6 di 9 Quanto alla domanda di restituzione, va osservato quanto segue.
Parte attrice ha chiesto la restituzione della intera somma di cui alla fattura emessa dalla CP_1
[...
benchè abbia effettivamente versato solo l'importo di € 4.979,99, pari al 50% per lo CP_1
“sconto in fattura”.
È evidente che la domanda non può essere accolta per l'intera somma, sia perché oggetto della restituzione può essere esclusivamente la somma effettivamente versata, sia perché diversamente ragionando si verificherebbe un indebito arricchimento in favore degli attori che “lucrerebbero” il residuo 50% dell'importo della fattura, pur non corrisposto.
In via generale, sul punto va rilevato che nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività ex art. 1458 c.c. della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente.
“La sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite. Con la risoluzione del contratto, in forza dell'operatività retroattiva di essa ex art. 1458 c.c., si verifica, quindi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum": tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi. L'obbligazione restitutoria non ha, pertanto, natura risarcitoria, derivando dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni" (in termini Cass. 21.06.2013, n.
15705ex plurimis: Cass, 20.02.2015, n. 3455Cass. 19.5.2003 n. 7829; Cass. 11.3.2003 n. 3555; Cass.
14.1.2002 n. 341; Cass.
4.6.2001 n. 7470).
Nel particolare settore degli appalti, o analogamente per i contratti d'opera, la S.C. ha precisato che
"nel caso di risoluzione del contratto di appalto, sebbene pronunciato per colpa dell'appaltatore, non osta a che questi, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate, e delle quali comunque il committente stesso si sia giovato (cfr. anche, Cass. n. 5444 del 1997)." (cfr. Cass. n. 27640/2018).
La restituzione del controvalore pecuniario delle opere eventualmente svolte dall'appaltatore deve, tuttavia, essere oggetto di espressa domanda, non potendo, in difetto, il giudice emettere alcun provvedimento restitutorio atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della pagina 7 di 9 risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa. (cfr. Cass. n.
28722/2022 che richiama Cass. n. 2562/2009; n. 2075/2013).
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, la domanda di restituzione formulata da parte attrice va accolta per la minor somma di € 4.979,99, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (cfr. Cass. n.
18518/2014), mentre alcuna pronuncia restitutoria può essere emessa in favore della parte convenuta rimasta contumace, benchè il CTU abbia accertato che il valore delle opere effettivamente eseguite sia pari a € 4.125,43, già calcolato lo sconto in fattura.
Va, infine, accolta la domanda di risarcimento dei danni per l'importo di € 350,00, stimato dal CTU quale costo necessario per il ripristino delle lesioni riscontrate, come sopra riportate.
Deve essere, invece, respinta la domanda di risarcimento di € 3.000 per danni da ritardo nella consegna dei lavori, sia perché formulata in maniera del tutto generica, sia perché nel contratto intercorso tra le parti non era stato fissato alcun termine preciso, né tanto meno essenziale, per la suddetta consegna.
In definitiva, la va condannata alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
e della somma complessiva di € 5.329,99, oltre interessi legali dalla Pt_1 Parte_2
domanda al saldo.
Le spese di lite, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014
n. 55, tenuto conto della contumacia della parte convenuta e della natura dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti.
• Condanna la al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1
della somma di 5.329,99, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Parte_2
• Condanna la al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre contributo Parte_2
unificato e marca, rimborso forfettario del 15%, nonché Iva e Cpa come per legge.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1 CP_1
Torino, 9 aprile 2025
LA GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 8 di 9
pagina 9 di 9
LA GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 16392/2023 promossa da:
, C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'Avv. DALMAZZONE GUIDO C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 9 OGGETTO: risoluzione contratto ex art. 1453 c.c. – restituzione somme – risarcimento danni
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 10 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno evocato in Parte_1 Parte_2
giudizio la per sentir accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di Controparte_1 appalto con quest'ultima intercorso, previo accertamento del grave inadempimento posto in essere, e sentirla condannare alla restituzione della somma di € 9.959,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
e al risarcimento dei danni subiti.
In particolare, hanno esposto che:
- con contratto stipulato il 13.7.2022 appaltavano alla l'esecuzione di Controparte_1
opere di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica presso la propria unità immobiliare, sita in
Valfenera, Strada Cresta n. 9;
- le parti pattuivano il prezzo complessivo di € 9.959,99 da pagarsi con applicazione dello sconto in fattura in misura pari al 50%, ai sensi dell'art. 14 DL 63/2013 (Ecobonus) e dell'art. 121 DL 34/2020;
- nel settembre 2022 la proprietà effettuava il pagamento dell'importo di € 4.979,99 a saldo della fattura emessa da di per l'intero prezzo pattuito, con applicazione dello sconto del CP_1 CP_1
50%;
- le opere commissionate, tuttavia, non venivano integralmente realizzate e alcune di esse presentavano vizi e difetti;
- inoltre, nel corso dell'esecuzione dei lavori l'impresa danneggiava il pavimento e il muro della camera da letto;
- nonostante la denuncia dei vizi e le richieste di intervento, ometteva CP_1 CP_1 sia di ultimare i lavori, sia di eliminare i vizi e difetti dell'opera;
- anche l'avvio della procedura di negoziazione assistita aveva esito negativo;
tanto premesso, hanno chiesto la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo pattuito e il risarcimento dei danni, anche per ritardo nella consegna dei lavori e delle opere.
La benchè ritualmente citata, non si è costituita in giudizio ed è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
***
In via preliminare, va rilevato che risultano documentalmente provate le seguenti circostanze:
pagina 2 di 9 - il 25.7.2022 le parti hanno stipulato un contratto avente ad oggetto la fornitura e la posa di finestre, persiane e zanzariere, secondo la tipologia e quantità ivi descritte e già specificate con preventivo del
13.7.2022 (doc. n. 2, 3), compresi montaggio, trasporto e smaltimento (doc. n. 4);
- il prezzo pattuito era di € 9.960,00, con sconto in fattura del 50%, con un totale dovuto a carico della proprietà di € 4.980,00;
- la il 26.7.2022 emetteva la fattura n. 118/A dell'importo di € Controparte_1
9.959,99, con netto a pagare a carico della proprietà, con il sistema dello sconto in fattura di cui 14
D.L. n. 63/2013 (ECOBONUS) e art. 121 DL 34/2020, del 50%, pari a € 4.979,99 (doc. n. 4);
- la somma veniva integralmente corrisposta dalla committenza con bonifico del 28.9.2022 (doc. n. 5).
Ciò posto, parte attrice, previa qualificazione del citato contratto come contratto di appalto, ha chiesto l'accertamento della risoluzione dello stesso per grave inadempimento della ditta appaltatrice, stante il mancato completamento delle opere pattuite e la sussistenza di vizi e difetti che hanno reso l'opera inutilizzabile rispetto alla sua destinazione, oltre alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno.
La domanda di risoluzione, previo inquadramento nell'ambito della disciplina dettata dagli artt. 1453 e ss. c.c., è fondata e va accolta.
Quanto alla disciplina applicabile, a prescindere dalla qualificazione del contratto in esame come d'opera o di appalto, va rilevato che poiché in base alle allegazioni di parte attrice l'opera non è stata ultimata, occorre fare riferimento alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. atteso che, “le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto (artt. 1667, 1668, 1669 c.c.) integrano, ma non escludono, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 c.c. sorge allorquando egli non esegue interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica.
Pertanto, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera.” (cfr. Cass. n.7364/96; n. 9198/2018; n. 4511/2019; n. 35520/2022).
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
pagina 3 di 9 l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; n. 577/2008; n. 16254/2012);
Nella fattispecie in esame, come sopra esposto, parte attrice ha provato l'avvenuta conclusione di un contratto con la ditta convenuta avente ad oggetto la fornitura e posa di serramenti, porte, zanzariere e tende (come descritti nella già indicata documentazione); ha, altresì, dimostrato di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione pecuniaria pagando il prezzo pattuito.
A fronte della prova della fonte negoziale fornita dalla ricorrente e della puntuale allegazione del grave inadempimento della prestazione, non essendo stati i lavori commissionati completati e presentando vizi e difetti, sarebbe stato onere della ditta convenuta dimostrare il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte ovvero la sussistenza di cause ad essa non imputabili che lo hanno impedito;
prova che, ovviamente, stante la posizione di contumacia, non è stata fornita.
All'esito dell'espletata CTU è, anzi, emersa l'effettiva sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati nei termini che seguono e l'omessa consegna di parte della merce venduta.
Il CTU, previo sopralluogo, ha accertato che:
- il modello della persiana fornita e installata nel serramento B dell'immobile della proprietà, non è idoneo in quanto non consente il suo corretto utilizzo; ciò in quanto lʼinstallazione della persiana con apertura spingere a sinistra non consente la sua completa apertura in quanto lo stesso batte nella parte superiore della falda del tetto (come chiaramente visibile nella documentazione fotografica acquisita in sede di operazioni peritali, foto 16 e 17, pag. 11 della relazione); “la ditta per la CP_1 corretta apertura e idoneo uso avrebbe dovuto fornire e installare una persiana spingere destra”;
- il fermapersiana (dispositivo progettato per bloccare lʼanta), benchè scelto secondo il modello corretto (alla piemontese), utilizzato in situazioni dove per chiudere lʼanta non ci si può sporgere, non è stato montato correttamente sul serramento A: “infatti il perno gommato non deve fermarsi contro
lʼaletta in alluminio (vedi foto 19) ma bensì deve andare a battere nel corpo del telaio della persiana stessa ruotandolo in obliquo”; CP_ La CTU ha accertato che i vizi e difetti riscontrati sono entrambi riconducibili alla convenuta e, segnatamente, il problema del ferma - persiana sul serramento A è dovuto a una negligenza da parte della ditta installatrice, mentre il vizio relativo al serramento B è riconducibile alla non corretta progettazione/valutazione del serramento da installare anche in funzione della posizione del serramento posto sotto la falda del tetto. Ha, inoltre, precisato che lʼerrata istallazione della persiana ha causato, nellʼapertura parziale della stessa, il danneggiamento della sottofalda del tetto.
pagina 4 di 9 “Tale danneggiamento è dovuto a negligenza e imperizia da parte della ditta installatrice oltre il mancato rispetto delle regole dellʼarte”.
In merito alle zanzariere, la CTU ha dato atto di non aver riscontrato la loro installazione in entrambi i serramenti oggetto di verifica e che le stesse non sono state rinvenute sul luogo;
sul punto, la parte attrice ha riferito in sede di operazioni peritali che le stesse sarebbero state portate via dalla ditta
Tale dichiarazione è compatibile con quanto dedotto in atto di citazione in ordine al non CP_1 corretto dimensionamento delle stesse e all'assenza di componenti fondamentali, problematiche che risultano già denunciate con mail dell'8.4.2023, del 10.5.2023 e dell'11.5.2023 (doc. n. 8,9); è, pertanto, verosimile, benchè parte attrice non lo abbia esplicitato negli atti processuali ma solo in sede di operazioni peritali, che le zanzariere inizialmente fornite non siano state posate per la sussistenza dei lamentati vizi di dimensionamento e per l'assenza di componenti essenziali o che siano state posate e poi rimosse dalla ditta stessa proprio per la presenza di detti difetti.
In ogni caso, ciò che è emerso è che le zanzariere, di fatti, non risultano neanche fornite, con evidente totale inadempimento della prestazione a carico della convenuta.
La CTU ha, infine, indicato gli interventi da eseguire per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati:
“apprestamenti necessari per lʼesecuzione delle opere:
A. Noleggio, trasporto e montaggio e smontaggio del trabattello
Serramento A
1. Installazione corretta del con realizzazione di un foro sul telaio per vincolare il CP_3
perno del blocco persiana;
Serramento B
2. Smontaggio persiana ad un battente completa di telaio con relativo smaltimento (spingere sinistra);
3. Ripristini parti murarie (esterne);
4. Fornitura persiana completa di telaio spingere a destra;
5. Trasporto e posa della persiana”.
Ha stimato il costo complessivo per l'esecuzione dei suddetti interventi, inclusi oneri di messa in sicurezza e costo della manodopera, nell'importo di € 2.028,00 oltre iva. CP_ In relazione ai danni asseritamente arrecati dalla convenuta all'immobile nel corso dell'esecuzione dei lavori, la CTU ha effettivamente rilevato sul luogo una lesione di circa 1,5 cm sulla parete adiacente la finestra A e una lesione di circa 1 cm su una piastrella in ceramica della pavimentazione della camera in corrispondenza del serramento, pur precisando di non avere elementi per affermare la CP_ riconducibilità di detti danneggiamenti alla convenuta.
pagina 5 di 9 Questo Tribunale ritiene che la prova della riconducibilità causale dei su indicati danni all'operato della CP_
convenuta derivi presuntivamente dalla tipologia e allocazione degli stessi, pienamente compatibili con la natura delle opere eseguite e in corrispondenza delle lavorazioni svolte.
Quanto al costo delle zanzariere (pagate e non fornite), la CTU, in base alle indicazioni di prezzo risultanti dai docc. n. 2 e 3, premesso che:
“Le opere preventivate nel doc. n. 2 del 13/07/2022 sono le seguenti:
A N. 2 finestre ‒ serramento A € 1.100 + serramento B € 828,00 Totale = € 1.928,00
B. N. 2 persiane ‒ serramento A € 998,00 + serramento B € 698,00 Totale = € 1.696,00” e nel
“contratto firmato (doc. 3 del 25/07/2022) sono state aggiunte le seguenti opere:
C. N. 3 tende;
D. N. 4 zanzariere, Per un importo totale dei punti C e D di € 4 .539,00”, ha stimato in € 1.400,00 il costo della fornitura e posa di n. 4 zanzariere.
Ha, dunque, concluso che il costo complessivo per l'eliminazione dei vizi è pari a € 2.474,16 (Importo con iva al 22%) e il costo per le opere non eseguite ( è pari a € 1.708,00 (Importo con Parte_3
iva al 22%).
Ciò posto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c., la domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti va accolta, stante la gravità dell'inadempimento della ditta convenuta che ha solo parzialmente adempiuto alle obbligazioni assunte, omettendo totalmente di consegnare le zanzariere, e ha mal progettato e male eseguito la quasi totalità delle opere dedotte in contratto, con necessità di futuro intervento di una ditta terza per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati.
Sul punto, si richiama il costante e consolidato orientamento della S.C. secondo cui la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione si fonda su un criterio oggettivo e su un criterio soggettivo. Il primo ha riguardo all'entità oggettiva dell'inadempimento; il secondo, invece, tenendo in considerazione l'interesse che la parte creditrice intende realizzare con il contratto, dà rilievo alle modalità e alle circostanze dello svolgimento concreto del rapporto al fine di verificare se l'inadempimento abbia, in concreto, generato un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto (cfr. tra le altre Cass. n. 12417/2015).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto che oggetto del contratto erano la fornitura e posa di serramenti, persiane e zanzariere e che un modello di persiana fornito non è idoneo e rende la stessa totalmente inidonea al suo utilizzo, le zanzariere non sono state né consegnate né installate e la proprietà sarà costretta a chiedere l'intervento di un'altra ditta per ottenere la fornitura promessa e il corretto funzionamento dell'opera commissionata, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la risoluzione.
pagina 6 di 9 Quanto alla domanda di restituzione, va osservato quanto segue.
Parte attrice ha chiesto la restituzione della intera somma di cui alla fattura emessa dalla CP_1
[...
benchè abbia effettivamente versato solo l'importo di € 4.979,99, pari al 50% per lo CP_1
“sconto in fattura”.
È evidente che la domanda non può essere accolta per l'intera somma, sia perché oggetto della restituzione può essere esclusivamente la somma effettivamente versata, sia perché diversamente ragionando si verificherebbe un indebito arricchimento in favore degli attori che “lucrerebbero” il residuo 50% dell'importo della fattura, pur non corrisposto.
In via generale, sul punto va rilevato che nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività ex art. 1458 c.c. della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente.
“La sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite. Con la risoluzione del contratto, in forza dell'operatività retroattiva di essa ex art. 1458 c.c., si verifica, quindi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum": tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi. L'obbligazione restitutoria non ha, pertanto, natura risarcitoria, derivando dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni" (in termini Cass. 21.06.2013, n.
15705ex plurimis: Cass, 20.02.2015, n. 3455Cass. 19.5.2003 n. 7829; Cass. 11.3.2003 n. 3555; Cass.
14.1.2002 n. 341; Cass.
4.6.2001 n. 7470).
Nel particolare settore degli appalti, o analogamente per i contratti d'opera, la S.C. ha precisato che
"nel caso di risoluzione del contratto di appalto, sebbene pronunciato per colpa dell'appaltatore, non osta a che questi, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate, e delle quali comunque il committente stesso si sia giovato (cfr. anche, Cass. n. 5444 del 1997)." (cfr. Cass. n. 27640/2018).
La restituzione del controvalore pecuniario delle opere eventualmente svolte dall'appaltatore deve, tuttavia, essere oggetto di espressa domanda, non potendo, in difetto, il giudice emettere alcun provvedimento restitutorio atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della pagina 7 di 9 risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa. (cfr. Cass. n.
28722/2022 che richiama Cass. n. 2562/2009; n. 2075/2013).
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, la domanda di restituzione formulata da parte attrice va accolta per la minor somma di € 4.979,99, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (cfr. Cass. n.
18518/2014), mentre alcuna pronuncia restitutoria può essere emessa in favore della parte convenuta rimasta contumace, benchè il CTU abbia accertato che il valore delle opere effettivamente eseguite sia pari a € 4.125,43, già calcolato lo sconto in fattura.
Va, infine, accolta la domanda di risarcimento dei danni per l'importo di € 350,00, stimato dal CTU quale costo necessario per il ripristino delle lesioni riscontrate, come sopra riportate.
Deve essere, invece, respinta la domanda di risarcimento di € 3.000 per danni da ritardo nella consegna dei lavori, sia perché formulata in maniera del tutto generica, sia perché nel contratto intercorso tra le parti non era stato fissato alcun termine preciso, né tanto meno essenziale, per la suddetta consegna.
In definitiva, la va condannata alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
e della somma complessiva di € 5.329,99, oltre interessi legali dalla Pt_1 Parte_2
domanda al saldo.
Le spese di lite, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014
n. 55, tenuto conto della contumacia della parte convenuta e della natura dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti.
• Condanna la al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1
della somma di 5.329,99, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Parte_2
• Condanna la al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre contributo Parte_2
unificato e marca, rimborso forfettario del 15%, nonché Iva e Cpa come per legge.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1 CP_1
Torino, 9 aprile 2025
LA GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
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