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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/11/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 328/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO presidente dott. Claudio MICHELUCCI giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 328/2023 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando Parte_1 C.F._1
CC e LO AT presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Verbania, c.so
Europa, 12, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il
17.5.2023;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Thomas Altana Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Domodossola, c.so Moneta, 40, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie
pagina 1 di 16 del caso, pronunciare la separazione personale dei coniugi con espressa declaratoria di addebito della separazione in capo al signor , con tutte le conseguenze di legge;
Controparte_1 disporre, a carico del marito, in favore alla moglie, la quale non lavora, quale contributo al mantenimento l'importo di € 350,00 mensili o, comunque, una somma congrua attesa la diversa situazione economico-patrimoniale dei coniugi;
In via istruttoria: ammettersi prove per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero he ho redatto il certificato medico che mi si rammostra (pag. 41 del fascicolo del PM), dopo avere riscontrato su ecchimosi e lesioni superficiali al collo in seguito a Parte_1 forte pressione digitale (per riferita aggressione da parte del marito)
Teste dott. con studio in Via Binda 175 a Domodossola. Testimone_1
2) Confermo tutto quanto dichiarato nelle sit 18/5/2022 che mi si rammostrano (da pag. 57 del fascicolo del PM).
3) Vero che mio padre non ha mai accettato che mio zio abbia assunto, CP_1 Parte_2 in luogo di mia madre la gestione del Campeggio Monte Rosa. Parte_1
4) Vero che già nel 2016 mio padre insultava mio zio, in presenza di clienti del campeggio, dandogli del “culattone” (infatti mio zio è omosessuale, e mio padre per questo lo ha da sempre deriso).
5) Vero che, anche a seguito di questo comportamento di mio padre, nascevano discussioni tra i miei genitori, e mio padre in tali frangenti insultava mia madre con ingiurie varie, come ad esempio
“stronza, vai cagare, tuo fratello è un somaro e non sa fare nulla…”.
6) Vero che già in queste circostanze mia madre riceveva qualche spintone da mio padre.
7) Vero che è capitato in più occasioni che improvvisamente mio padre prendeva un bicchiere e lo buttava sul pavimento inveendo contro mia madre, oppure la spintonava o la afferrava per un braccio stringendola così forte da provocarle lividi ed ematomi.
8) Vero che è capitato anche a me di subire angherie simili quando intervenivo per tentare di difendere mia madre.
9) Vero che una volta, quando avevo circa 15 anni, mentre mi trovavo in camera da letto durante uno di quei litigi ho sentito un botto, ho aperto la porta e ho visto che c'era mia madre per terra nella sala da pranzo.
10) Vero che allora mi rivolgevo a mio padre dicendogli di lasciare stare mia madre ma egli si avvicinava a me prendendomi alla gola con due mani e spingendomi verso il camino mentre, con sguardo indiavolato, mi diceva “ti faccio fuori”.
pagina 2 di 16 11) Vero che mio padre compie atti vandalici e provoca appositamente rumori molesti in prossimità del campeggio di mio zio, e in particolare è vero che l'ho visto preparare un composto di sale e altro per avvelenare le piante del campeggio.
12) Vero che in tale occasione mia madre scattava anche le fotografie che riproducono quanto faceva mio padre, che sono quelle che mi vengono rammostrate (doc. 12)
Teste su questi capitoli:
Tes_2
13) Vero che mio padre infastidisce i clienti del campeggio con rumori molesti che iniziano prima delle
8 del mattino, utilizzando una motosega, un decespugliatore, una pala meccanica, un compressore che sistematicamente veniva acceso senza utilizzarlo.
(testi su questo capitolo anche e . Parte_2 Testimone_3
14) Vero che per timore dei comportamenti di mio padre ho lasciato il lavoro al campeggio di mio zio
e ci siamo trasferite, con mia madre, in una casa in affitto a Baceno.
15) Vero che nel 2021 mio padre ha iniziato ad aggredire verbalmente mio padre davanti ai clienti del campeggio.
16) Vero che a seguito di ciò mio zio disse a mia madre che avrebbe mandato delle diffide a mio padre
e che era preoccupato per noi, a causa della reazione che mio padre avrebbe avuto nei nostri confronti.
17) Vero che mia madre, sopraffatta dalla paura di mio padre, ha deciso che fosse più sicuro per noi trasferirci.
18) Vero che mio padre ha picchiato più volte mia madre, con schiaffoni, spintoni che la facevano cadere, e che le stringeva forte le braccia provoncandole lividi ed ematomi e che l'afferrava al collo con entrambe le mani come a volerla strozzare.
19) Vero che mio padre ha più volte minacciato mia madre dicendole anche “ti taglio la testa in due, ti faccio fuori a te e tua figlia, ti distruggo”, e che una volta l'ha minacciata puntandole un coltello alla gola.
20) Vero che quando ero ragazzina mia madre mi riferì che mio padre aveva minacciato di portarmi via definitivamente se lei non avesse fatto quello che egli le ordinava di fare.
21) Vero che mio padre era solito ingiuriare mia madre, anche con epiteti come “puttana, troia, deficiente, stronza”.
22) Vero che mio padre ha avuto una relazione extraconiugale, con una donna sposata e con due figli
e che io li sorpresi in atteggiamenti intimi.
pagina 3 di 16 23) Vero che mia madre mi riferì di avere contestato la cosa al chiedendogli di andarsene di CP_1 casa ma che questi per tutta risposta le aveva messo le mani addosso e l'aveva minacciata di tagliarle la gola se lei l'avesse lasciato.
24) Vero che l'amante di mio madre si era poi separata dal padre dei suoi figli per accompagnarsi con un altro uomo;
questi aveva scoperto la relazione tra questa donna e mio padre e aveva inviato a me un messaggio con questo preciso testo: “digli a tuo padre di lasciarla stare”.
Questo avveniva quando avevo circa 20 anni.
25) Vero che quando provavo a ribellarmi alle angherie di mio padre subivo pugni in faccia, schiaffoni che mi facevano volare gli occhiali, manrovesci, etc. Mi prendeva le braccia e le mani e me le schiacciava. Mi prendeva a calci.
26) Vero che mio padre, conoscendo la mia passione per i cani, appositamente dava ai miei cani cibo per loro dannoso, fino a farli morire.
27) Vero che lo faceva anche in mia presenza in modo che io potessi vederlo mentre lui lo faceva e si divertiva con un ghigno.
28) Vero che quando uno dei miei cani morì per quel motivo io lo rimproverai e lui mi sferrò un pugno sul viso incurante del fatto che porto gli occhiali e l'apparecchio ai denti.
29) Vero che i maltrattamenti in generale capitavano ogni volta che mio padre rincasava nervoso, almeno una volta al mese per quanto riguarda i maltrattamenti fisici.
30) Vero che a volte mi minacciava con una cintura.
31) Vero che i segni che mi provocavano le aggressioni di mio padre duravano circa una settimana.
32) Vero che a causa di queste condotte protrattesi per tanti anni ho cominciato a patire un malessere interno che inizialmente attribuivo a malattie organiche, ma ho effettuato tutte le visite possibili e alla fine mi è stato detto che il mio malessere deriva proprio dall'ansia.
33) Vero che è capitato che mio padre appositamente mi guardasse mentre mi cambiavo tanto da costringermi a dirgli che mi dava fastidio.
34) Vero che la sera io e mia madre guardavamo la tv in una camera/studio, perché mio padre occupava il salotto guardando film di genere western, pornografici e violenti.
35) Vero che più volte passando dalla sala ho colto mio padre a masturbarsi.
36) Vero che io e mia madre chiudevamo la porta della camera in cui stavamo, per non sentire i suoi versi provenienti dall'altra stanza.
37) Vero che mio padre mi insultava spesso, apostrofandomi con termini come “sei una nullità, una nullafacente, capace di fare niente, è meglio un aborto di te, sei una parassita, che cazzo di figlia ho,
pagina 4 di 16 che cazzo di figlia hai allevato, guarda cosa hai, una merda, ti ho tolto i cani, e ora ti tolgo anche i gatti”.
38) Vero che questi maltrattamenti morali erano quotidiani.
39) Vero che quando mia madre si ammalò di tumore mio padre mi disse che sperava che morisse per vendere tutto e trasferirsi a Cuba.
40) Vero che a causa di queste continue angherie avevo deciso di suicidarmi, buttandomi nella diga.
La prima volta scappai urlando a mio padre “vado e mi butto”. Ho desistito soltanto perché i miei due cani mi avevano seguita e non me la sono sentita di abbandonarli. Mio padre non aveva neanche provato a dissuadermi dall'intento suicida.
41) Vero che una seconda volta mio padre si è infuriato perché io volevo andare in montagna con mio zio e il suo compagno. Io mi diressi un'altra volta verso la diga ma sopraggiunse mia madre Pt_2
a fermarmi.
42) Vero che mia madre veniva costantemente umiliata da mio padre, che arrivava a casa sporco e andava a dormire sporco. Sporca e urla a mia madre di pulire. Aveva preso a urinare nel bidet e alle rimostranze di mia madre le aveva urlato “faccio il cazzo che voglio”.
Teste sui precedenti capitoli: Tes_2
43) Vero che mia sorella mi ha più volte riferito che il marito era con lei violento e a volte la picchiava.
44) Vero che mia sorella mi ha mostrato più volte dei lividi.
Teste sui precedenti capitoli Parte_2
45) Vero che una decina di anni fa a seguito degli ennesimi sorpusi intervenne anche la Polizia di
Stato che, di fronte alla volontà di di non sporgere denuncia nei confronti del Parte_1 Pt_2 benché presentasse i segni delle percosse, mi contattarono perché la convincessi, ma io riuscii solo a convincerla a fare refertare le lesioni dal medico.
Teste Testimone_4
46) Vero che ho visto più volte segni di percosse sul corpo di mia sorella, non riuscendo però a convincerla a presentare denunce, in quanto lei era terrorizzata dalla reazione di , per sé e per la CP_1 figlia . Tes_2
47) Vero che in una occasione nel corso di una discussione mortificò mia madre e io lo invitai a CP_1 chiarirci in un'altra stanza. Lui mi prese i polsi e riuscì a spingermi a terra, poi salendomi addosso.
Teste sui capitoli precedenti. Testimone_3
pagina 5 di 16 48) Vero che dal 2009 ho constatato che il non provvedeva a mia sorella, non le comprava abiti CP_1
(e quelli che aveva erano logori), e acquistava solo cibo che piaceva a lui. Così provvedevo io prendendo alimentari e abiti per lei.
49) Vero che qualche mese fa mi trovai a parlare con mia nipote della sua condizione familiare, Tes_2
e ciò suscitava in lei una improvvisa crisi di pianto, nella quale riusciva solo a dirmi “tu non sai cosa mi ha fatto”.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Resistente:
Voglia il Tribunale di Verbania Ill.mo, reictis contrariis,
IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO, PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi con esclusivo addebito in capo alla sig.ra , stante il volontario ed ingiustificato abbandono Parte_1 della casa coniugale sita in Bannio – AN (VB), Loc. Isolino di San Carlo n. 1, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, dandosi reciproca comunicazione della residenza.
RIGETTARE la richiesta di addebito della separazione perché infondata in fatto ed in diritto e sfornita di qualsivoglia fondamento probatorio.
RIGETTARE la richiesta di assegno di mantenimento in favore della sig.ra essendo la Parte_1 stessa titolare di pensione, oltre che ad essere aiutata economicamente dalla figlia e dai fratelli Tes_2
, e Pt_2 Tes_3 Testimone_4
Visto l'abbandono volontario ed ingiustificato della casa coniugale sita in Bannio – AN (VB), loc.
Isolino, da parte della sig.ra a far data dal 12 maggio 2022, ASSEGNARE la casa Parte_1 coniugale al sig. , quantomeno sino a quando non sarà formalizzata la cessione Controparte_1 delle quote.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA AMMETTERSI prove per testimoni ed interrogatorio formale del resistente sulle circostanze di cui alla narrativa delle comparse di costituzione e risposta e sui seguenti capitoli di prova, qui intesi preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) Vero che nell'anno 2012, in occasione di una visita a mio fratello , eravamo a Controparte_1 pranzo nella loro casa di Bannio – AN, Loc. Isolino di San Carlo alla presenza della moglie
, della figlia e dell'allora fidanzato (teste , teste ). Pt_1 Tes_2 Testimone_5 Testimone_6
2) Vero che in quella occasione, ed anche in altre volte che ci incontravamo (da quando si sono sposati), era sempre la sig.ra che provocava il marito cercando di indisporlo alla nostra Pt_2 presenza (testi , , ). Testimone_5 Tes_7 Testimone_6
pagina 6 di 16 3) Vero che non ho mai assistito ad episodi di violenza e minaccia da parte del sig. nei confronti CP_1 della moglie e della figlia (teste , teste , teste Pt_1 Tes_2 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
.
[...]
4) Vero che i rapporti tra il sig. e la moglie erano normali come tutte le famiglie, anche nei CP_1 confronti della figlia , senza episodi di violenza, tensione e minacce (testi , Tes_2 Testimone_5 Tes_7
).
[...] Testimone_6
5) Vero che in alcune occasioni in cui mi incontravo con la sig.ra , ella mi raccontava Parte_1 della sua vita coniugale con il marito ed in quelle occasioni la stessa offendeva il fratello con epiteti dispregiativi ed ingiuriosi finalizzati esclusivamente a metterlo in cattiva luce davanti a me (teste
[...]
). Tes_5
6) Vero che il sig. è sempre stato fedele alla moglie, senza intraprendere alcuna relazione CP_1 extraconiugale e si è sempre preso cura della moglie e della figlia, anche dal punto di vista economico.
(teste , e ). Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
7) Vero che in data 12 maggio 2022 la sig.ra ha abbandonato immotivatamente la Parte_1 casa coniugale lasciando il marito solo, abbandonato e facendo totalmente mancare il proprio supporto, morale e materiale (teste , e ). Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
8) Vero che nella circostanza di cui sopra il sig. era assente e la moglie ha omesso di avvisarlo CP_1 dell'improvviso abbandono della casa coniugale. (teste , e Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
.
[...]
9) Vero che soltanto dopo il ricorso per separazione giudiziale frapposto dalla moglie, il sig. ha CP_1 appreso dove quest'ultima si era trasferita con la figlia , precisamente nel Comune di Baceno Tes_2
(VB). (teste , e ). Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
10) Vero che il sig. ha ripetutamente cercato di contattare la moglie e la figlia per farle ritornare CP_1 nella casa coniugale, il tutto senza ottenere riscontro alcuno.
(teste , e ). Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
11) Vero che il sig. ha sempre prestato attività lavorativa gratuita in favore Controparte_1 dell'attività di famiglia (campeggio) fino a poco tempo fa gestito dalla moglie (testi Pt_1 [...]
, , ). Tes_5 Tes_7 Testimone_6
12) Vero che il sig. ha sempre provveduto alla manutenzione e alle spese della casa coniugale e CP_1 ad effettuare tutti i lavori nelle parti esterne, giardino, strada e bosco (testi , Testimone_5 Tes_7
).
[...] Testimone_6
13) Vero che il sig. , prima della pensione, ha sempre lavorato e nei weekend ha sempre aiutato CP_1
l'attività di famiglia senza pretendere alcunché. pagina 7 di 16 (testi , , ). Testimone_5 Tes_7 Testimone_6
14) Vero che il sig. si trova in condizioni di salute precarie e dopo l'intervento chirurgico dovrà CP_1 badare a sè stesso senza l'aiuto di nessun famigliare (testi , , Testimone_5 Tes_7 Tes_6
).
[...]
15) Vero che la sig.ra ha cercato nell'ultimo periodo di convivenza pretesti per litigare con il Pt_2 marito, spesso mettendo contro la figlia . Tes_2
(teste , e ). Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
16) Vero che la sig.ra vive con la figlia a Baceno (VB) e quest'ultima ha prestato e Pt_2 Tes_2 presta attività lavorativa, contribuendo, pertanto, alle spese di locazione della madre. (teste
[...]
, e ). Tes_5 Testimone_6 Tes_7
17) Vero che il sig. è affetto da patologie cardiologiche che negli ultimi anni si sono aggravate CP_1
(dott. – dott. ). Persona_1 Persona_2
18) Vero che il sig. ha subito un intervento chirurgico alle anche a fine dicembre 2023 presso CP_1
l'Ospedale San Biagio di Domodossola e tutt'ora sta seguendo una intensa cura riabilitativa presso
l'Istituto Raffaele GA di GR OC (dott. ). Persona_1
19) Vero che a seguito dell'abbandono della casa coniugale da parte della moglie, il sig. ha CP_1 dovuto provvedere a sè stesso senza l'aiuto di nessuno con tutte le difficoltà legate alle predette condizioni di salute che nel tempo si sono aggravate (teste , e Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
.
[...]
20) Vero che il fratello della sig.ra sig. , attuale gestore del campeggio Pt_2 Parte_2
Monterosa, ha più volte provocato e denunciato il sig. per questioni di vicinato e continua a CP_1 provocarlo ogni volta che lo incontra. (teste , e ). Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
21) Vero che i fratelli della sig.ra in particolare il fratello , la aiutano e supportano Pt_2 Pt_2 economicamente. (teste , e ) Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
Si indicano sin d'ora a testi: (residente in [...] Testimone_5
Ivrea, via Torino n. 437), (residente in [...]), Carabinieri Stazione Testimone_6 di Bannio – AN, dott. , medico condotto in servizio nel Comune di Bannio - AN, Persona_1 dott. c/o Centro Ortopedico di Quadrante, altri ad indicarsi. Persona_2
Si chiede sin d'ora di essere ammessi in controprova sui capitoli che saranno dedotti da controparte nella propria memoria n. 2 ex art. 183, comma VI, c.p.c. e negli scritti precedenti.
Con riserva di integrazione istruttoria alla luce delle successive difese avversarie”
pagina 8 di 16 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso depositato il 27.2.2023, premesso di avere contratto, il 30.12.1978 in Parte_1
Ivrea, matrimonio concordatario con , ha chiesto di dichiarare la separazione Controparte_1 personale dal marito, con addebito al medesimo e di determinare il contributo al proprio mantenimento.
A fondamento delle domande ha riferito:
- l'unione coniugale, durante la quale, il 19.9.1983, era nata la figlia si era rivelata da Tes_2 subito difficile, a causa delle reiterate violenze fisiche e piscologiche perpetrate dal marito ai propri danni;
- neanche la nascita della figlia le aveva portato sollievo, essendo stata costretta ad occuparsene in via esclusiva;
- il marito, infatti, era solito deriderla e sminuirla nel suo ruolo di moglie e di madre, sia in famiglia, che nelle occasioni conviviali alla presenza di altre persone;
- giornalmente la insultava con epiteti del tipo “puttana” “troia” “stronza”, dicendole “sei una nullità” “non sei capace a fare niente” e lanciandole oggetti, come piatti e bicchieri anche alla presenza della figlia;
- subito dopo la nascita della bambina, al rifiuto di rapporti sessuali, aveva scaraventato la neonata sul letto, facendole temere per la sua incolumità, né se ne era mai occupato, avendo omesso il soddisfacimento delle sue esigenze primarie, non avendo mai condiviso momenti di gioco, né avendola mai seguita negli studi o in qualsivoglia altro momento della sua crescita;
- la condotta violenta del consorte era stata rivolta, nel corso degli anni, anche contro la propria famiglia d'origine, come il fratello gestore del campeggio adiacente alla Parte_2 casa coniugale, prima gestito in proprio;
- aveva sempre subito tutto in silenzio per paura di ritorsioni, anche ai danni della figlia;
- anche quest'ultima era stata vittima delle violenze del padre, come quando, a seguito della morte del cane, addebitato dalla figlia al padre per via dell'alimentazione, le aveva sferrato un pugno in viso;
- nel 2012 l'aveva afferrata violentemente al collo, tanto che aveva riportato ecchimosi e lesioni, era stata soccorsa dalla cognata che l'aveva portata la PS e aveva chiamato la polizia di
Domodossola, ma non aveva sporto querela, per paura;
- l'aveva anche tradita, con una frequentatrice del campeggio e allorchè gli aveva comunicato di lasciare la casa coniugale, l'aveva minacciata con frasi del tipo “se mi lasci ti taglio la gola”;
- la paura era anche derivata dal fatto che, collerico e violento, possedeva una collezione di armi
(maceti, coltelli, fucili); pagina 9 di 16 - solo dopo anni di violenze e minacce il 12.5.2022 aveva lasciato la casa coniugale e il 17.5.2022 aveva sporto denuncia-querela;
- era accaduto, infatti, che il marito, essendo stato denunciato dal fratello Parte_2 pretendeva che mentisse sulla dinamica dei fatti e al suo rifiuto l'aveva minacciata dicendole
“questa volta ti faccio fuori, te la faccio pagare”;
- il 3.1.2023 era rientrata in casa accompagnata da carabinieri di Bannio AN per recuperare gli effetti personali propri e della figlia e, tuttavia, si era accorta che le serrature erano state cambiate;
- riuscita ad entrare coi Carabinieri, noncurante della presenza delle FO, il marito le aveva detto
“tu non prendere niente fintantochè non mi fai riavere il fucile che hanno preso quelli là”, aveva preso ad insultarla apostrofandola più volte come “puttana”, minacciando di distruggere tutto, tanto che aveva sporto nuova querela il 6.1.2023, integrata il 16.1.2023.
Ha, inoltre, argomentato, la propria precaria condizione economica, costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale, in comproprietà col marito, che occupava per intero;
aveva, infatti, preso una casa in locazione, dove abitava con la figlia, che lavorava alle dipendenze di un albergo a Baceno con contratto a tempo determinato, con i costi del canone di locazione e degli oneri accessori, cui faceva fronte con la sola pensione di vecchiaia.
, condivisa la domanda di separazione, ne ha attribuito la causa alla moglie, cui Controparte_1 ha chiesto essere addebitata.
Ha allegato:
- senza alcun preavviso e del tutto immotivatamente, il 12.5.2022, aveva abbandonato il tetto coniugale, lasciandolo solo, peraltro, in una situazione di difficoltà, attesi i problemi di salute che lo affliggevano;
- il presente giudizio era stato preceduto da ricorso cautelare ex artt. 342bis e ss. c.c., strumentale come pure indicato dal tribunale nel provvedimento di rigetto, ad ottenere il proprio allontanamento dal fratello che gestiva il campeggio confinante con la casa coniugale;
- durante 40 anni di matrimonio era naturale essersi verificati screzi e discussioni, soprattutto, per spronare la figlia a trovarsi un'occupazione atteso che, la stessa, spalleggiata dalla madre, nonostante l'età adulta non aveva ancora un lavoro;
- non era mai stato violento con la moglie che, peraltro, in tanti anni di convivenza non aveva mai sporto alcuna denuncia;
- quella del maggio 2022, successiva all'abbandono del tetto coniugale, non conteneva l'indicazione di alcun fatto specifico e le generiche circostanze riferite non erano supportate da pagina 10 di 16 alcun documento;
- l'unico certificato medico allegato ineriva una circostanza risalente a 10 anni orsono, del tutto inveritiera, come attestato dal fatto che non era stata seguita da alcuna denuncia, come avrebbe potuto essere provato dai fratelli presenti che avrebbero potuto spiegare come si erano svolti i fatti;
- la collezione di oggetti detenuti era utilizzata quotidianamente nelle attività lavorative intraprese, mai all'indirizzo della moglie;
- non aveva mai coltivato alcuna relazione extraconiugale, avendo, piuttosto, sorpreso, la moglie con un cliente olandese in atteggiamenti piuttosto intimi, cui non aveva fatto menzione per tutelare la figlia;
- la richiesta di assegno di mantenimento era illegittima e eccessiva, posto che aveva, come unica entrata, la pensione di circa 1.200,00 € mensili, con cui avrebbe dovuto far fronte anche ad un canone di locazione.
Con ordinanza del 27.7.2023 sono stati assunti i provvedimenti provvisori: autorizzati i coniugi a vivere separati, è stato posto a carico del resistente l'assegno di mantenimento in favore della moglie di
€ 350,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
L'istruttoria è stata svolta con i documenti versati in atti dalle parti, al cui esito, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
1. La separazione personale con addebito e , il 30.12.1978, hanno contratto matrimonio in Ivrea e Parte_1 Controparte_1 dalla loro unione è nata, il 19.9.1993, la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Tes_2
Indiscussa la cessazione della comunione spirituale e materiale, la separazione, a giudizio dell'adito tribunale, va attribuita alla condotta violenta del marito.
1.1.Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
1.2. A giudizio della Suprema Corte, la pronuncia di addebito non può fondarsi sul mero riscontro della pagina 11 di 16 violazione dei doveri che discendono dal vincolo matrimoniale, essendo, invece, necessario l'accertamento dell'effettiva idoneità della condotta a essere causa, non necessariamente unica, ma comunque determinante, dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto, potendosi escludere il nesso causale allorquando la violazione intervenga nel contesto di una globale e consolidata crisi del rapporto.
Pertanto, in capo a chi lamenta la violazione dei doveri coniugali e domanda la dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, incombe un doppio onere di prova: un primo concernente l'esistenza della violazione e un secondo riferito alla efficacia causale della stessa a determinare la domanda di separazione.
Quanto affermato non contrasta, tuttavia, con il particolare orientamento sviluppato dal giudice di legittimità, e che ha ad oggetto la valutazione dell'onere probatorio in tema di violazione dei doveri coniugali mediante condotte violente perpetrate ai danni del coniuge.
Esse, a motivo della particolare gravità della violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore. Sono, altresì, insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale conflittualità fra coniugi. L'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità (Cass., Sez. 1, 22.3.2017, n. 7388; Cass., Sez. 1, 24.10.2022, 2022, n. 31351; 16.9.2022, n.
27324; Cass., Sez. 1, 7.8.2024, n. 22294: in applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso concluso con l'assoluzione).
1.3.Nel caso che occupa, pertanto, alla luce dei principi riferiti, occorre verificare se la ricorrente ha assolto all'onere probatorio, su di sé incombente, delle violenze del marito, atteso che ove provate, la gravità della relativa condotta fonda, di per sé, l'addebito della separazione, insussistenti le condizioni per procedere al giudizio di comparazione con la denunciata violazione dell'obbligo di coabitazione, conseguenza, invece, delle prime.
1.3. A giudizio dell'adito tribunale, le violenze allegate dalla moglie e poste a base della domanda di addebito della separazione, sono provate, per le motivazioni che si vanno ad esporre.
1.3.1. Versate in atti sono le risultanze del procedimento penale n. 1163/2022 RGNR, in cui il pagina 12 di 16 resistente è imputato del delitto di maltrattamenti in famiglia, ai sensi dell'art. 572 commi 1 e 2 c.p., ai danni di moglie e figlia (doc. 11 ric.).
Premessa l'utilizzabilità del materiale probatorio ivi raccolto, tenuto conto del principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, mancando, nell'ordinamento processuale vigente, una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice può porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, tale per cui è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass., Sez. 2,
4.7.2019, n. 18025; Cass., Sez. 2, 20.1.2017, n. 1593; Cass., Sez. L., 3.4.2017, n. 8603; Cass., Sez. L.,
30.1.2013, n. 2168; Cass., Sez. 2, 19.10.2007, n. 22020), assumono carattere assorbente le dichiarazioni rese dalla figlia (doc. 11 cit.: verbale di sommarie informazioni del 18.5.2022), Tes_2 pienamene attendibile (la cui credibilità, peraltro, neanche è stata messa in discussione dalla difesa del convenuto che si è limitato ad eccepire l'inutilizzabilità degli atti sub doc. 11 cit.), sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, tenuto conto della sua qualità e della vicinanza alle parti, nonché dell'intrinseca congruenza delle relative dichiarazioni e della loro convergenza con ulteriori elementi di prova pure acquisiti.
1.4. La figlia dei coniugi ha, invero, riferito:
- delle percosse subite dalla madre, cui il marito era solito dare schiaffoni e spintoni, al punto da farla cadere, afferrarla per un braccio stringendoglielo e procurandole lividi ed ematomi, metterle le mani al collo per volerla strozzare;
-delle minacce, del tipo “ti taglio la testa in due” “ti faccio fuori a te e tua figlia” “ti distruggo”;
-delle ingiurie, come “puttana”, “troia”, “deficiente”, “stronza”;
-delle lesioni cagionatele nel 2012 -“ecchimosi e lesioni superficiali al collo”-, arrabbiato perché la ragazza stessa non era stata presente al pranzo organizzato in occasione della visita dei parenti di Ivrea;
-della violazione dell'obbligo di fedeltà (aveva scoperto il padre in atteggiamenti intimi con una frequentatrice del campeggio, che era stato redarguito di lasciar stare dal successivo partner) e delle minacce che aveva indirizzato alla madre, che lo aveva scoperto, dicendole che le avrebbe tagliato la gola se lo avesse lasciato;
-delle violenze fisiche e psicologiche anche ai propri danni, tanto che aveva anche tentato il suicidio;
- delle violenze psicologiche giornaliere, con offese e minacce, diminuite, ad un certo punto, quelle pagina 13 di 16 fisiche per l' “atteggiamento passivo alle sue provocazioni”.
1.5. Le lesioni subite dalla ricorrente nell'agosto 2012 sono, inoltre, documentate (doc. 2 ric.: certificazione medica a firma del dott. datata 27.8.2012) e riscontrate (doc. 11 ric. Testimone_1 cit: sommarie informazioni rese dai fratelli - verbale del 22.5.2022 - che ha anche Parte_2 aggiunto che il marito della sorella diventava violento picchiandola, avendo visto, in certe circostanze, anche i lividi, e - verbale del 23.5.2022 -). Testimone_4
La circostanza che siano risalenti nel tempo (agosto 2012 a fronte di una denuncia del maggio 2022) non ne riduce la gravità, sufficiente per la pronuncia di addebito anche un solo episodio di percosse
(Cass., Sez. 1, 22.9.2022, n. 27766) ove, peraltro, inserite in un contesto familiare contrassegnato da violenza verbale e piscologica, sino al forzoso allontanamento della casa coniugale: la figlia, al riguardo, ha riferito, che nel 2021, il padre aveva cominciato ad aggredire lo zio Parte_2 verso cui aveva sempre indirizzato il proprio disprezzo perché omosessuale;
lui stesso aveva consigliato alla madre di trovare “… provvisoriamente, per la nostra incolumità, un luogo dove abitare” - verbale SIT del 18.5.2022 cit.-), terrorizzata, la donna, dalle reazioni del marito, che, peraltro, possedeva un fucile.
La prova contraria, che si è offerto di fornire il resistente, è inammissibile e inidonea: i capitoli di prova, all'uopo, articolati -da 1 a 5- sono estremamente generici e formulati in negativo e, in ogni caso, sono volti a giustificare il comportamento del resistente -a suo dire, “provocato dalla moglie che cercava di indisporlo”- , ingiustificata e ingiustificabile ogni forma di violenza.
1.6. In definitiva, provato il contegno oltremodo aggressivo del marito ai danni della moglie, destinataria di violenze fisiche e psicologiche, ingiurie e minacce, sino al definitivo giustificato allontanamento dalla casa coniugale, è allo stesso che va addebitata la separazione.
2. L'assegno di mantenimento
2.1. Il diritto della moglie all'assegno di mantenimento, a tenore dell'art. 156 c.c., presuppone che al coniuge non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri;
in tal caso, il giudice, pronunciando la separazione, determina quanto è necessario al suo mantenimento, in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
2.2. Nel caso di specie, non essendo, alla moglie, addebitabile la separazione, occorre verificare se la stessa abbia adeguati redditi propri, per poi accertare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, inteso quale standard reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi.
pagina 14 di 16 Il mantenimento è inteso, invero, a consentire una tendenziale conservazione dello stile di vita goduto dal coniuge in costanza di matrimonio, ma non alla perequazione tra i coniugi.
La relativa quantificazione va operata tenuto conto dei redditi dell'obbligato, delle spese, dell'eventuale assegnazione della casa familiare, della durata del matrimonio e della effettiva possibilità per il beneficiario di svolgere un'attività lavorativa retribuita in termini effettivi e concreti, tenuto conto della particolare situazione individuale, ambientale e delle reali opportunità offerte dalla congiuntura economico-sociale in atto, con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., Sez. 1,
6.9.2021, n. n. 24049).
2.3. E' necessaria, quindi, la disamina della situazione economico-patrimoniale delle parti, inerendo, tale previo accertamento, anche la verifica dell'attribuzione alla moglie dell'assegno di mantenimento.
2.4. La situazione patrimoniale della ricorrente è riassumibile, sulla scorta della documentazione versata in atti, nei seguenti termini:
- è contitolare, con il marito, dell'immobile, in precedenza adibito a casa familiare, sito in Bannio
AN che ha rilasciato a partire dal maggio 2022, nella disponibilità del primo (l'accordo di mediazione diretto all'acquisizione da parte della ricorrente della quota spettante al marito verso la corresponsione della somma di € 85.000,00 non ha avuto seguito -doc. 9 ric.);
- conduce in locazione l'immobile, nel quale abita con la figlia, verso la corresponsione del canone mensile di € 350,00, oltre accessori (doc. 6 ric.);
- percepisce trattamento pensionistico per un importo mensile di € 550,00 circa (doc. 7 ric.).
2.5. Il resistente, dal canto proprio, sulla scorta della documentazione versata in atti:
- è contitolare con la moglie della casa coniugale, attualmente nella sua disponibilità;
- nel periodo d'imposta 2022 (doc. 730/2023) ha prodotto un reddito complessivo di € 21.364 e nel
2023 (730/2024) di € 22.928,00, con un'entrata mensile non inferiore a € 1.300,00 (doc. 7 ric.).
2.6. L'assenza di redditi idonei a garantire alla ricorrente il soddisfacimento delle esigenze primarie importa il riconoscimento del suo diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento.
Pertanto, tenuto conto, da un lato, dei redditi dell'obbligato e della circostanza che dovrà farsi carico di reperire altra abitazione, dall'altro, dell'esiguo reddito da pensione della ricorrente, della durata del matrimonio (oltre 40 anni), al fine della tendenziale conservazione dello stile di vita goduto in costanza di matrimonio, l'assegno di mantenimento della stessa va determinato in € 350,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
3. Le spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza del resistente. pagina 15 di 16
PQM
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Ivrea il 30.12.1978, con addebito al marito;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento della moglie;
- condanna il resistente alla refusione alla ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 29.10.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO presidente dott. Claudio MICHELUCCI giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 328/2023 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando Parte_1 C.F._1
CC e LO AT presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Verbania, c.so
Europa, 12, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il
17.5.2023;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Thomas Altana Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Domodossola, c.so Moneta, 40, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie
pagina 1 di 16 del caso, pronunciare la separazione personale dei coniugi con espressa declaratoria di addebito della separazione in capo al signor , con tutte le conseguenze di legge;
Controparte_1 disporre, a carico del marito, in favore alla moglie, la quale non lavora, quale contributo al mantenimento l'importo di € 350,00 mensili o, comunque, una somma congrua attesa la diversa situazione economico-patrimoniale dei coniugi;
In via istruttoria: ammettersi prove per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero he ho redatto il certificato medico che mi si rammostra (pag. 41 del fascicolo del PM), dopo avere riscontrato su ecchimosi e lesioni superficiali al collo in seguito a Parte_1 forte pressione digitale (per riferita aggressione da parte del marito)
Teste dott. con studio in Via Binda 175 a Domodossola. Testimone_1
2) Confermo tutto quanto dichiarato nelle sit 18/5/2022 che mi si rammostrano (da pag. 57 del fascicolo del PM).
3) Vero che mio padre non ha mai accettato che mio zio abbia assunto, CP_1 Parte_2 in luogo di mia madre la gestione del Campeggio Monte Rosa. Parte_1
4) Vero che già nel 2016 mio padre insultava mio zio, in presenza di clienti del campeggio, dandogli del “culattone” (infatti mio zio è omosessuale, e mio padre per questo lo ha da sempre deriso).
5) Vero che, anche a seguito di questo comportamento di mio padre, nascevano discussioni tra i miei genitori, e mio padre in tali frangenti insultava mia madre con ingiurie varie, come ad esempio
“stronza, vai cagare, tuo fratello è un somaro e non sa fare nulla…”.
6) Vero che già in queste circostanze mia madre riceveva qualche spintone da mio padre.
7) Vero che è capitato in più occasioni che improvvisamente mio padre prendeva un bicchiere e lo buttava sul pavimento inveendo contro mia madre, oppure la spintonava o la afferrava per un braccio stringendola così forte da provocarle lividi ed ematomi.
8) Vero che è capitato anche a me di subire angherie simili quando intervenivo per tentare di difendere mia madre.
9) Vero che una volta, quando avevo circa 15 anni, mentre mi trovavo in camera da letto durante uno di quei litigi ho sentito un botto, ho aperto la porta e ho visto che c'era mia madre per terra nella sala da pranzo.
10) Vero che allora mi rivolgevo a mio padre dicendogli di lasciare stare mia madre ma egli si avvicinava a me prendendomi alla gola con due mani e spingendomi verso il camino mentre, con sguardo indiavolato, mi diceva “ti faccio fuori”.
pagina 2 di 16 11) Vero che mio padre compie atti vandalici e provoca appositamente rumori molesti in prossimità del campeggio di mio zio, e in particolare è vero che l'ho visto preparare un composto di sale e altro per avvelenare le piante del campeggio.
12) Vero che in tale occasione mia madre scattava anche le fotografie che riproducono quanto faceva mio padre, che sono quelle che mi vengono rammostrate (doc. 12)
Teste su questi capitoli:
Tes_2
13) Vero che mio padre infastidisce i clienti del campeggio con rumori molesti che iniziano prima delle
8 del mattino, utilizzando una motosega, un decespugliatore, una pala meccanica, un compressore che sistematicamente veniva acceso senza utilizzarlo.
(testi su questo capitolo anche e . Parte_2 Testimone_3
14) Vero che per timore dei comportamenti di mio padre ho lasciato il lavoro al campeggio di mio zio
e ci siamo trasferite, con mia madre, in una casa in affitto a Baceno.
15) Vero che nel 2021 mio padre ha iniziato ad aggredire verbalmente mio padre davanti ai clienti del campeggio.
16) Vero che a seguito di ciò mio zio disse a mia madre che avrebbe mandato delle diffide a mio padre
e che era preoccupato per noi, a causa della reazione che mio padre avrebbe avuto nei nostri confronti.
17) Vero che mia madre, sopraffatta dalla paura di mio padre, ha deciso che fosse più sicuro per noi trasferirci.
18) Vero che mio padre ha picchiato più volte mia madre, con schiaffoni, spintoni che la facevano cadere, e che le stringeva forte le braccia provoncandole lividi ed ematomi e che l'afferrava al collo con entrambe le mani come a volerla strozzare.
19) Vero che mio padre ha più volte minacciato mia madre dicendole anche “ti taglio la testa in due, ti faccio fuori a te e tua figlia, ti distruggo”, e che una volta l'ha minacciata puntandole un coltello alla gola.
20) Vero che quando ero ragazzina mia madre mi riferì che mio padre aveva minacciato di portarmi via definitivamente se lei non avesse fatto quello che egli le ordinava di fare.
21) Vero che mio padre era solito ingiuriare mia madre, anche con epiteti come “puttana, troia, deficiente, stronza”.
22) Vero che mio padre ha avuto una relazione extraconiugale, con una donna sposata e con due figli
e che io li sorpresi in atteggiamenti intimi.
pagina 3 di 16 23) Vero che mia madre mi riferì di avere contestato la cosa al chiedendogli di andarsene di CP_1 casa ma che questi per tutta risposta le aveva messo le mani addosso e l'aveva minacciata di tagliarle la gola se lei l'avesse lasciato.
24) Vero che l'amante di mio madre si era poi separata dal padre dei suoi figli per accompagnarsi con un altro uomo;
questi aveva scoperto la relazione tra questa donna e mio padre e aveva inviato a me un messaggio con questo preciso testo: “digli a tuo padre di lasciarla stare”.
Questo avveniva quando avevo circa 20 anni.
25) Vero che quando provavo a ribellarmi alle angherie di mio padre subivo pugni in faccia, schiaffoni che mi facevano volare gli occhiali, manrovesci, etc. Mi prendeva le braccia e le mani e me le schiacciava. Mi prendeva a calci.
26) Vero che mio padre, conoscendo la mia passione per i cani, appositamente dava ai miei cani cibo per loro dannoso, fino a farli morire.
27) Vero che lo faceva anche in mia presenza in modo che io potessi vederlo mentre lui lo faceva e si divertiva con un ghigno.
28) Vero che quando uno dei miei cani morì per quel motivo io lo rimproverai e lui mi sferrò un pugno sul viso incurante del fatto che porto gli occhiali e l'apparecchio ai denti.
29) Vero che i maltrattamenti in generale capitavano ogni volta che mio padre rincasava nervoso, almeno una volta al mese per quanto riguarda i maltrattamenti fisici.
30) Vero che a volte mi minacciava con una cintura.
31) Vero che i segni che mi provocavano le aggressioni di mio padre duravano circa una settimana.
32) Vero che a causa di queste condotte protrattesi per tanti anni ho cominciato a patire un malessere interno che inizialmente attribuivo a malattie organiche, ma ho effettuato tutte le visite possibili e alla fine mi è stato detto che il mio malessere deriva proprio dall'ansia.
33) Vero che è capitato che mio padre appositamente mi guardasse mentre mi cambiavo tanto da costringermi a dirgli che mi dava fastidio.
34) Vero che la sera io e mia madre guardavamo la tv in una camera/studio, perché mio padre occupava il salotto guardando film di genere western, pornografici e violenti.
35) Vero che più volte passando dalla sala ho colto mio padre a masturbarsi.
36) Vero che io e mia madre chiudevamo la porta della camera in cui stavamo, per non sentire i suoi versi provenienti dall'altra stanza.
37) Vero che mio padre mi insultava spesso, apostrofandomi con termini come “sei una nullità, una nullafacente, capace di fare niente, è meglio un aborto di te, sei una parassita, che cazzo di figlia ho,
pagina 4 di 16 che cazzo di figlia hai allevato, guarda cosa hai, una merda, ti ho tolto i cani, e ora ti tolgo anche i gatti”.
38) Vero che questi maltrattamenti morali erano quotidiani.
39) Vero che quando mia madre si ammalò di tumore mio padre mi disse che sperava che morisse per vendere tutto e trasferirsi a Cuba.
40) Vero che a causa di queste continue angherie avevo deciso di suicidarmi, buttandomi nella diga.
La prima volta scappai urlando a mio padre “vado e mi butto”. Ho desistito soltanto perché i miei due cani mi avevano seguita e non me la sono sentita di abbandonarli. Mio padre non aveva neanche provato a dissuadermi dall'intento suicida.
41) Vero che una seconda volta mio padre si è infuriato perché io volevo andare in montagna con mio zio e il suo compagno. Io mi diressi un'altra volta verso la diga ma sopraggiunse mia madre Pt_2
a fermarmi.
42) Vero che mia madre veniva costantemente umiliata da mio padre, che arrivava a casa sporco e andava a dormire sporco. Sporca e urla a mia madre di pulire. Aveva preso a urinare nel bidet e alle rimostranze di mia madre le aveva urlato “faccio il cazzo che voglio”.
Teste sui precedenti capitoli: Tes_2
43) Vero che mia sorella mi ha più volte riferito che il marito era con lei violento e a volte la picchiava.
44) Vero che mia sorella mi ha mostrato più volte dei lividi.
Teste sui precedenti capitoli Parte_2
45) Vero che una decina di anni fa a seguito degli ennesimi sorpusi intervenne anche la Polizia di
Stato che, di fronte alla volontà di di non sporgere denuncia nei confronti del Parte_1 Pt_2 benché presentasse i segni delle percosse, mi contattarono perché la convincessi, ma io riuscii solo a convincerla a fare refertare le lesioni dal medico.
Teste Testimone_4
46) Vero che ho visto più volte segni di percosse sul corpo di mia sorella, non riuscendo però a convincerla a presentare denunce, in quanto lei era terrorizzata dalla reazione di , per sé e per la CP_1 figlia . Tes_2
47) Vero che in una occasione nel corso di una discussione mortificò mia madre e io lo invitai a CP_1 chiarirci in un'altra stanza. Lui mi prese i polsi e riuscì a spingermi a terra, poi salendomi addosso.
Teste sui capitoli precedenti. Testimone_3
pagina 5 di 16 48) Vero che dal 2009 ho constatato che il non provvedeva a mia sorella, non le comprava abiti CP_1
(e quelli che aveva erano logori), e acquistava solo cibo che piaceva a lui. Così provvedevo io prendendo alimentari e abiti per lei.
49) Vero che qualche mese fa mi trovai a parlare con mia nipote della sua condizione familiare, Tes_2
e ciò suscitava in lei una improvvisa crisi di pianto, nella quale riusciva solo a dirmi “tu non sai cosa mi ha fatto”.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Resistente:
Voglia il Tribunale di Verbania Ill.mo, reictis contrariis,
IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO, PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi con esclusivo addebito in capo alla sig.ra , stante il volontario ed ingiustificato abbandono Parte_1 della casa coniugale sita in Bannio – AN (VB), Loc. Isolino di San Carlo n. 1, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, dandosi reciproca comunicazione della residenza.
RIGETTARE la richiesta di addebito della separazione perché infondata in fatto ed in diritto e sfornita di qualsivoglia fondamento probatorio.
RIGETTARE la richiesta di assegno di mantenimento in favore della sig.ra essendo la Parte_1 stessa titolare di pensione, oltre che ad essere aiutata economicamente dalla figlia e dai fratelli Tes_2
, e Pt_2 Tes_3 Testimone_4
Visto l'abbandono volontario ed ingiustificato della casa coniugale sita in Bannio – AN (VB), loc.
Isolino, da parte della sig.ra a far data dal 12 maggio 2022, ASSEGNARE la casa Parte_1 coniugale al sig. , quantomeno sino a quando non sarà formalizzata la cessione Controparte_1 delle quote.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA AMMETTERSI prove per testimoni ed interrogatorio formale del resistente sulle circostanze di cui alla narrativa delle comparse di costituzione e risposta e sui seguenti capitoli di prova, qui intesi preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) Vero che nell'anno 2012, in occasione di una visita a mio fratello , eravamo a Controparte_1 pranzo nella loro casa di Bannio – AN, Loc. Isolino di San Carlo alla presenza della moglie
, della figlia e dell'allora fidanzato (teste , teste ). Pt_1 Tes_2 Testimone_5 Testimone_6
2) Vero che in quella occasione, ed anche in altre volte che ci incontravamo (da quando si sono sposati), era sempre la sig.ra che provocava il marito cercando di indisporlo alla nostra Pt_2 presenza (testi , , ). Testimone_5 Tes_7 Testimone_6
pagina 6 di 16 3) Vero che non ho mai assistito ad episodi di violenza e minaccia da parte del sig. nei confronti CP_1 della moglie e della figlia (teste , teste , teste Pt_1 Tes_2 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
.
[...]
4) Vero che i rapporti tra il sig. e la moglie erano normali come tutte le famiglie, anche nei CP_1 confronti della figlia , senza episodi di violenza, tensione e minacce (testi , Tes_2 Testimone_5 Tes_7
).
[...] Testimone_6
5) Vero che in alcune occasioni in cui mi incontravo con la sig.ra , ella mi raccontava Parte_1 della sua vita coniugale con il marito ed in quelle occasioni la stessa offendeva il fratello con epiteti dispregiativi ed ingiuriosi finalizzati esclusivamente a metterlo in cattiva luce davanti a me (teste
[...]
). Tes_5
6) Vero che il sig. è sempre stato fedele alla moglie, senza intraprendere alcuna relazione CP_1 extraconiugale e si è sempre preso cura della moglie e della figlia, anche dal punto di vista economico.
(teste , e ). Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
7) Vero che in data 12 maggio 2022 la sig.ra ha abbandonato immotivatamente la Parte_1 casa coniugale lasciando il marito solo, abbandonato e facendo totalmente mancare il proprio supporto, morale e materiale (teste , e ). Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
8) Vero che nella circostanza di cui sopra il sig. era assente e la moglie ha omesso di avvisarlo CP_1 dell'improvviso abbandono della casa coniugale. (teste , e Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
.
[...]
9) Vero che soltanto dopo il ricorso per separazione giudiziale frapposto dalla moglie, il sig. ha CP_1 appreso dove quest'ultima si era trasferita con la figlia , precisamente nel Comune di Baceno Tes_2
(VB). (teste , e ). Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
10) Vero che il sig. ha ripetutamente cercato di contattare la moglie e la figlia per farle ritornare CP_1 nella casa coniugale, il tutto senza ottenere riscontro alcuno.
(teste , e ). Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
11) Vero che il sig. ha sempre prestato attività lavorativa gratuita in favore Controparte_1 dell'attività di famiglia (campeggio) fino a poco tempo fa gestito dalla moglie (testi Pt_1 [...]
, , ). Tes_5 Tes_7 Testimone_6
12) Vero che il sig. ha sempre provveduto alla manutenzione e alle spese della casa coniugale e CP_1 ad effettuare tutti i lavori nelle parti esterne, giardino, strada e bosco (testi , Testimone_5 Tes_7
).
[...] Testimone_6
13) Vero che il sig. , prima della pensione, ha sempre lavorato e nei weekend ha sempre aiutato CP_1
l'attività di famiglia senza pretendere alcunché. pagina 7 di 16 (testi , , ). Testimone_5 Tes_7 Testimone_6
14) Vero che il sig. si trova in condizioni di salute precarie e dopo l'intervento chirurgico dovrà CP_1 badare a sè stesso senza l'aiuto di nessun famigliare (testi , , Testimone_5 Tes_7 Tes_6
).
[...]
15) Vero che la sig.ra ha cercato nell'ultimo periodo di convivenza pretesti per litigare con il Pt_2 marito, spesso mettendo contro la figlia . Tes_2
(teste , e ). Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
16) Vero che la sig.ra vive con la figlia a Baceno (VB) e quest'ultima ha prestato e Pt_2 Tes_2 presta attività lavorativa, contribuendo, pertanto, alle spese di locazione della madre. (teste
[...]
, e ). Tes_5 Testimone_6 Tes_7
17) Vero che il sig. è affetto da patologie cardiologiche che negli ultimi anni si sono aggravate CP_1
(dott. – dott. ). Persona_1 Persona_2
18) Vero che il sig. ha subito un intervento chirurgico alle anche a fine dicembre 2023 presso CP_1
l'Ospedale San Biagio di Domodossola e tutt'ora sta seguendo una intensa cura riabilitativa presso
l'Istituto Raffaele GA di GR OC (dott. ). Persona_1
19) Vero che a seguito dell'abbandono della casa coniugale da parte della moglie, il sig. ha CP_1 dovuto provvedere a sè stesso senza l'aiuto di nessuno con tutte le difficoltà legate alle predette condizioni di salute che nel tempo si sono aggravate (teste , e Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
.
[...]
20) Vero che il fratello della sig.ra sig. , attuale gestore del campeggio Pt_2 Parte_2
Monterosa, ha più volte provocato e denunciato il sig. per questioni di vicinato e continua a CP_1 provocarlo ogni volta che lo incontra. (teste , e ). Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
21) Vero che i fratelli della sig.ra in particolare il fratello , la aiutano e supportano Pt_2 Pt_2 economicamente. (teste , e ) Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
Si indicano sin d'ora a testi: (residente in [...] Testimone_5
Ivrea, via Torino n. 437), (residente in [...]), Carabinieri Stazione Testimone_6 di Bannio – AN, dott. , medico condotto in servizio nel Comune di Bannio - AN, Persona_1 dott. c/o Centro Ortopedico di Quadrante, altri ad indicarsi. Persona_2
Si chiede sin d'ora di essere ammessi in controprova sui capitoli che saranno dedotti da controparte nella propria memoria n. 2 ex art. 183, comma VI, c.p.c. e negli scritti precedenti.
Con riserva di integrazione istruttoria alla luce delle successive difese avversarie”
pagina 8 di 16 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso depositato il 27.2.2023, premesso di avere contratto, il 30.12.1978 in Parte_1
Ivrea, matrimonio concordatario con , ha chiesto di dichiarare la separazione Controparte_1 personale dal marito, con addebito al medesimo e di determinare il contributo al proprio mantenimento.
A fondamento delle domande ha riferito:
- l'unione coniugale, durante la quale, il 19.9.1983, era nata la figlia si era rivelata da Tes_2 subito difficile, a causa delle reiterate violenze fisiche e piscologiche perpetrate dal marito ai propri danni;
- neanche la nascita della figlia le aveva portato sollievo, essendo stata costretta ad occuparsene in via esclusiva;
- il marito, infatti, era solito deriderla e sminuirla nel suo ruolo di moglie e di madre, sia in famiglia, che nelle occasioni conviviali alla presenza di altre persone;
- giornalmente la insultava con epiteti del tipo “puttana” “troia” “stronza”, dicendole “sei una nullità” “non sei capace a fare niente” e lanciandole oggetti, come piatti e bicchieri anche alla presenza della figlia;
- subito dopo la nascita della bambina, al rifiuto di rapporti sessuali, aveva scaraventato la neonata sul letto, facendole temere per la sua incolumità, né se ne era mai occupato, avendo omesso il soddisfacimento delle sue esigenze primarie, non avendo mai condiviso momenti di gioco, né avendola mai seguita negli studi o in qualsivoglia altro momento della sua crescita;
- la condotta violenta del consorte era stata rivolta, nel corso degli anni, anche contro la propria famiglia d'origine, come il fratello gestore del campeggio adiacente alla Parte_2 casa coniugale, prima gestito in proprio;
- aveva sempre subito tutto in silenzio per paura di ritorsioni, anche ai danni della figlia;
- anche quest'ultima era stata vittima delle violenze del padre, come quando, a seguito della morte del cane, addebitato dalla figlia al padre per via dell'alimentazione, le aveva sferrato un pugno in viso;
- nel 2012 l'aveva afferrata violentemente al collo, tanto che aveva riportato ecchimosi e lesioni, era stata soccorsa dalla cognata che l'aveva portata la PS e aveva chiamato la polizia di
Domodossola, ma non aveva sporto querela, per paura;
- l'aveva anche tradita, con una frequentatrice del campeggio e allorchè gli aveva comunicato di lasciare la casa coniugale, l'aveva minacciata con frasi del tipo “se mi lasci ti taglio la gola”;
- la paura era anche derivata dal fatto che, collerico e violento, possedeva una collezione di armi
(maceti, coltelli, fucili); pagina 9 di 16 - solo dopo anni di violenze e minacce il 12.5.2022 aveva lasciato la casa coniugale e il 17.5.2022 aveva sporto denuncia-querela;
- era accaduto, infatti, che il marito, essendo stato denunciato dal fratello Parte_2 pretendeva che mentisse sulla dinamica dei fatti e al suo rifiuto l'aveva minacciata dicendole
“questa volta ti faccio fuori, te la faccio pagare”;
- il 3.1.2023 era rientrata in casa accompagnata da carabinieri di Bannio AN per recuperare gli effetti personali propri e della figlia e, tuttavia, si era accorta che le serrature erano state cambiate;
- riuscita ad entrare coi Carabinieri, noncurante della presenza delle FO, il marito le aveva detto
“tu non prendere niente fintantochè non mi fai riavere il fucile che hanno preso quelli là”, aveva preso ad insultarla apostrofandola più volte come “puttana”, minacciando di distruggere tutto, tanto che aveva sporto nuova querela il 6.1.2023, integrata il 16.1.2023.
Ha, inoltre, argomentato, la propria precaria condizione economica, costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale, in comproprietà col marito, che occupava per intero;
aveva, infatti, preso una casa in locazione, dove abitava con la figlia, che lavorava alle dipendenze di un albergo a Baceno con contratto a tempo determinato, con i costi del canone di locazione e degli oneri accessori, cui faceva fronte con la sola pensione di vecchiaia.
, condivisa la domanda di separazione, ne ha attribuito la causa alla moglie, cui Controparte_1 ha chiesto essere addebitata.
Ha allegato:
- senza alcun preavviso e del tutto immotivatamente, il 12.5.2022, aveva abbandonato il tetto coniugale, lasciandolo solo, peraltro, in una situazione di difficoltà, attesi i problemi di salute che lo affliggevano;
- il presente giudizio era stato preceduto da ricorso cautelare ex artt. 342bis e ss. c.c., strumentale come pure indicato dal tribunale nel provvedimento di rigetto, ad ottenere il proprio allontanamento dal fratello che gestiva il campeggio confinante con la casa coniugale;
- durante 40 anni di matrimonio era naturale essersi verificati screzi e discussioni, soprattutto, per spronare la figlia a trovarsi un'occupazione atteso che, la stessa, spalleggiata dalla madre, nonostante l'età adulta non aveva ancora un lavoro;
- non era mai stato violento con la moglie che, peraltro, in tanti anni di convivenza non aveva mai sporto alcuna denuncia;
- quella del maggio 2022, successiva all'abbandono del tetto coniugale, non conteneva l'indicazione di alcun fatto specifico e le generiche circostanze riferite non erano supportate da pagina 10 di 16 alcun documento;
- l'unico certificato medico allegato ineriva una circostanza risalente a 10 anni orsono, del tutto inveritiera, come attestato dal fatto che non era stata seguita da alcuna denuncia, come avrebbe potuto essere provato dai fratelli presenti che avrebbero potuto spiegare come si erano svolti i fatti;
- la collezione di oggetti detenuti era utilizzata quotidianamente nelle attività lavorative intraprese, mai all'indirizzo della moglie;
- non aveva mai coltivato alcuna relazione extraconiugale, avendo, piuttosto, sorpreso, la moglie con un cliente olandese in atteggiamenti piuttosto intimi, cui non aveva fatto menzione per tutelare la figlia;
- la richiesta di assegno di mantenimento era illegittima e eccessiva, posto che aveva, come unica entrata, la pensione di circa 1.200,00 € mensili, con cui avrebbe dovuto far fronte anche ad un canone di locazione.
Con ordinanza del 27.7.2023 sono stati assunti i provvedimenti provvisori: autorizzati i coniugi a vivere separati, è stato posto a carico del resistente l'assegno di mantenimento in favore della moglie di
€ 350,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
L'istruttoria è stata svolta con i documenti versati in atti dalle parti, al cui esito, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
1. La separazione personale con addebito e , il 30.12.1978, hanno contratto matrimonio in Ivrea e Parte_1 Controparte_1 dalla loro unione è nata, il 19.9.1993, la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Tes_2
Indiscussa la cessazione della comunione spirituale e materiale, la separazione, a giudizio dell'adito tribunale, va attribuita alla condotta violenta del marito.
1.1.Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
1.2. A giudizio della Suprema Corte, la pronuncia di addebito non può fondarsi sul mero riscontro della pagina 11 di 16 violazione dei doveri che discendono dal vincolo matrimoniale, essendo, invece, necessario l'accertamento dell'effettiva idoneità della condotta a essere causa, non necessariamente unica, ma comunque determinante, dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto, potendosi escludere il nesso causale allorquando la violazione intervenga nel contesto di una globale e consolidata crisi del rapporto.
Pertanto, in capo a chi lamenta la violazione dei doveri coniugali e domanda la dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, incombe un doppio onere di prova: un primo concernente l'esistenza della violazione e un secondo riferito alla efficacia causale della stessa a determinare la domanda di separazione.
Quanto affermato non contrasta, tuttavia, con il particolare orientamento sviluppato dal giudice di legittimità, e che ha ad oggetto la valutazione dell'onere probatorio in tema di violazione dei doveri coniugali mediante condotte violente perpetrate ai danni del coniuge.
Esse, a motivo della particolare gravità della violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore. Sono, altresì, insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale conflittualità fra coniugi. L'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità (Cass., Sez. 1, 22.3.2017, n. 7388; Cass., Sez. 1, 24.10.2022, 2022, n. 31351; 16.9.2022, n.
27324; Cass., Sez. 1, 7.8.2024, n. 22294: in applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso concluso con l'assoluzione).
1.3.Nel caso che occupa, pertanto, alla luce dei principi riferiti, occorre verificare se la ricorrente ha assolto all'onere probatorio, su di sé incombente, delle violenze del marito, atteso che ove provate, la gravità della relativa condotta fonda, di per sé, l'addebito della separazione, insussistenti le condizioni per procedere al giudizio di comparazione con la denunciata violazione dell'obbligo di coabitazione, conseguenza, invece, delle prime.
1.3. A giudizio dell'adito tribunale, le violenze allegate dalla moglie e poste a base della domanda di addebito della separazione, sono provate, per le motivazioni che si vanno ad esporre.
1.3.1. Versate in atti sono le risultanze del procedimento penale n. 1163/2022 RGNR, in cui il pagina 12 di 16 resistente è imputato del delitto di maltrattamenti in famiglia, ai sensi dell'art. 572 commi 1 e 2 c.p., ai danni di moglie e figlia (doc. 11 ric.).
Premessa l'utilizzabilità del materiale probatorio ivi raccolto, tenuto conto del principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, mancando, nell'ordinamento processuale vigente, una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice può porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, tale per cui è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass., Sez. 2,
4.7.2019, n. 18025; Cass., Sez. 2, 20.1.2017, n. 1593; Cass., Sez. L., 3.4.2017, n. 8603; Cass., Sez. L.,
30.1.2013, n. 2168; Cass., Sez. 2, 19.10.2007, n. 22020), assumono carattere assorbente le dichiarazioni rese dalla figlia (doc. 11 cit.: verbale di sommarie informazioni del 18.5.2022), Tes_2 pienamene attendibile (la cui credibilità, peraltro, neanche è stata messa in discussione dalla difesa del convenuto che si è limitato ad eccepire l'inutilizzabilità degli atti sub doc. 11 cit.), sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, tenuto conto della sua qualità e della vicinanza alle parti, nonché dell'intrinseca congruenza delle relative dichiarazioni e della loro convergenza con ulteriori elementi di prova pure acquisiti.
1.4. La figlia dei coniugi ha, invero, riferito:
- delle percosse subite dalla madre, cui il marito era solito dare schiaffoni e spintoni, al punto da farla cadere, afferrarla per un braccio stringendoglielo e procurandole lividi ed ematomi, metterle le mani al collo per volerla strozzare;
-delle minacce, del tipo “ti taglio la testa in due” “ti faccio fuori a te e tua figlia” “ti distruggo”;
-delle ingiurie, come “puttana”, “troia”, “deficiente”, “stronza”;
-delle lesioni cagionatele nel 2012 -“ecchimosi e lesioni superficiali al collo”-, arrabbiato perché la ragazza stessa non era stata presente al pranzo organizzato in occasione della visita dei parenti di Ivrea;
-della violazione dell'obbligo di fedeltà (aveva scoperto il padre in atteggiamenti intimi con una frequentatrice del campeggio, che era stato redarguito di lasciar stare dal successivo partner) e delle minacce che aveva indirizzato alla madre, che lo aveva scoperto, dicendole che le avrebbe tagliato la gola se lo avesse lasciato;
-delle violenze fisiche e psicologiche anche ai propri danni, tanto che aveva anche tentato il suicidio;
- delle violenze psicologiche giornaliere, con offese e minacce, diminuite, ad un certo punto, quelle pagina 13 di 16 fisiche per l' “atteggiamento passivo alle sue provocazioni”.
1.5. Le lesioni subite dalla ricorrente nell'agosto 2012 sono, inoltre, documentate (doc. 2 ric.: certificazione medica a firma del dott. datata 27.8.2012) e riscontrate (doc. 11 ric. Testimone_1 cit: sommarie informazioni rese dai fratelli - verbale del 22.5.2022 - che ha anche Parte_2 aggiunto che il marito della sorella diventava violento picchiandola, avendo visto, in certe circostanze, anche i lividi, e - verbale del 23.5.2022 -). Testimone_4
La circostanza che siano risalenti nel tempo (agosto 2012 a fronte di una denuncia del maggio 2022) non ne riduce la gravità, sufficiente per la pronuncia di addebito anche un solo episodio di percosse
(Cass., Sez. 1, 22.9.2022, n. 27766) ove, peraltro, inserite in un contesto familiare contrassegnato da violenza verbale e piscologica, sino al forzoso allontanamento della casa coniugale: la figlia, al riguardo, ha riferito, che nel 2021, il padre aveva cominciato ad aggredire lo zio Parte_2 verso cui aveva sempre indirizzato il proprio disprezzo perché omosessuale;
lui stesso aveva consigliato alla madre di trovare “… provvisoriamente, per la nostra incolumità, un luogo dove abitare” - verbale SIT del 18.5.2022 cit.-), terrorizzata, la donna, dalle reazioni del marito, che, peraltro, possedeva un fucile.
La prova contraria, che si è offerto di fornire il resistente, è inammissibile e inidonea: i capitoli di prova, all'uopo, articolati -da 1 a 5- sono estremamente generici e formulati in negativo e, in ogni caso, sono volti a giustificare il comportamento del resistente -a suo dire, “provocato dalla moglie che cercava di indisporlo”- , ingiustificata e ingiustificabile ogni forma di violenza.
1.6. In definitiva, provato il contegno oltremodo aggressivo del marito ai danni della moglie, destinataria di violenze fisiche e psicologiche, ingiurie e minacce, sino al definitivo giustificato allontanamento dalla casa coniugale, è allo stesso che va addebitata la separazione.
2. L'assegno di mantenimento
2.1. Il diritto della moglie all'assegno di mantenimento, a tenore dell'art. 156 c.c., presuppone che al coniuge non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri;
in tal caso, il giudice, pronunciando la separazione, determina quanto è necessario al suo mantenimento, in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
2.2. Nel caso di specie, non essendo, alla moglie, addebitabile la separazione, occorre verificare se la stessa abbia adeguati redditi propri, per poi accertare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, inteso quale standard reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi.
pagina 14 di 16 Il mantenimento è inteso, invero, a consentire una tendenziale conservazione dello stile di vita goduto dal coniuge in costanza di matrimonio, ma non alla perequazione tra i coniugi.
La relativa quantificazione va operata tenuto conto dei redditi dell'obbligato, delle spese, dell'eventuale assegnazione della casa familiare, della durata del matrimonio e della effettiva possibilità per il beneficiario di svolgere un'attività lavorativa retribuita in termini effettivi e concreti, tenuto conto della particolare situazione individuale, ambientale e delle reali opportunità offerte dalla congiuntura economico-sociale in atto, con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., Sez. 1,
6.9.2021, n. n. 24049).
2.3. E' necessaria, quindi, la disamina della situazione economico-patrimoniale delle parti, inerendo, tale previo accertamento, anche la verifica dell'attribuzione alla moglie dell'assegno di mantenimento.
2.4. La situazione patrimoniale della ricorrente è riassumibile, sulla scorta della documentazione versata in atti, nei seguenti termini:
- è contitolare, con il marito, dell'immobile, in precedenza adibito a casa familiare, sito in Bannio
AN che ha rilasciato a partire dal maggio 2022, nella disponibilità del primo (l'accordo di mediazione diretto all'acquisizione da parte della ricorrente della quota spettante al marito verso la corresponsione della somma di € 85.000,00 non ha avuto seguito -doc. 9 ric.);
- conduce in locazione l'immobile, nel quale abita con la figlia, verso la corresponsione del canone mensile di € 350,00, oltre accessori (doc. 6 ric.);
- percepisce trattamento pensionistico per un importo mensile di € 550,00 circa (doc. 7 ric.).
2.5. Il resistente, dal canto proprio, sulla scorta della documentazione versata in atti:
- è contitolare con la moglie della casa coniugale, attualmente nella sua disponibilità;
- nel periodo d'imposta 2022 (doc. 730/2023) ha prodotto un reddito complessivo di € 21.364 e nel
2023 (730/2024) di € 22.928,00, con un'entrata mensile non inferiore a € 1.300,00 (doc. 7 ric.).
2.6. L'assenza di redditi idonei a garantire alla ricorrente il soddisfacimento delle esigenze primarie importa il riconoscimento del suo diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento.
Pertanto, tenuto conto, da un lato, dei redditi dell'obbligato e della circostanza che dovrà farsi carico di reperire altra abitazione, dall'altro, dell'esiguo reddito da pensione della ricorrente, della durata del matrimonio (oltre 40 anni), al fine della tendenziale conservazione dello stile di vita goduto in costanza di matrimonio, l'assegno di mantenimento della stessa va determinato in € 350,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
3. Le spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza del resistente. pagina 15 di 16
PQM
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Ivrea il 30.12.1978, con addebito al marito;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento della moglie;
- condanna il resistente alla refusione alla ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 29.10.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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