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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/06/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di NE
SEZIONE SECONDA
R.G. 919/2024
La Corte D'Appello di NE, SEZIONE SECONDA, in persona dei
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(c.f. ) in qualità di erede legittimo Parte_1 CodiceFiscale_1
di (c.f. ), assistita e difesa Persona_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Enrica De Lazzari, come da procura allegata all'atto di citazione in riassunzione appellante e
(c.f. ), assistita e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_3
dall'Avv. Cristina Fossi e l'Avv. Alessia Nobile, come da procura allegata all'atto di costituzione in appello, appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di NE n.1137/2024 pubblicata il 17/04/2024 CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di NE, in riforma della sentenza qui impugnata
In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1137/2024 pubbl. il 17.04.2024 dal
Tribunale Ordinario di NE e notificata il 20.04.2024, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Accertarsi e dichiararsi che il contratto di compravendita immobiliare 29.7.88 del Notaio deve intendersi simulato nella parte in cui Persona_2
attribuisce la piena proprietà dello stesso alla IG e che, per Controparte_1
l'effetto l'unità immobiliare sita in NE Castello e così censita al N.C.E.U.:
Comune di NE-foglio 16-mappale 2075 sub. 29-Castello 3555-piano T -3-
Zona Censuaria 1- categoria A4 -classe 5-vani 3,5 - R.C. euro 430.03 deve intendersi di proprietà per un mezzo della predetta IG e per Controparte_1
l'altro mezzo del sig. , con ogni conseguenziale statuizione e con Persona_1
ordine al Conservatore dei registri immobiliari di NE di effettuare la relativa trascrizione.
Dichiararsi altresì il diritto del comproprietario a permanere Persona_1
nell'appartamento di NE Castello 3555, dietro riconoscimento, in caso di occupazione esclusiva, di una indennità mensile di euro 200,00 alla comproprietaria . Controparte_1
In via del tutto subordinata, condannarsi a rimborsare a Controparte_1 Per_1
la quota di un mezzo di quanto pagato all'atto dell'acquisto
[...]
dell'appartamento e la quota di un mezzo di quanto versato per il rimborso delle rate del mutuo ipotecario, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione.
pag. 2/11 Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio” per parte appellata:
Nel merito in via principale:
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Ragioni della Decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 07/11/2022, conveniva Persona_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di NE , ex convivente more Controparte_1
uxorio, chiedendo di accertare il suo diritto di comproprietà, in ragione di ½, sull'immobile da lei acquistato in via esclusiva con contratto di compravendita rogitato il 29 luglio 1988 avanti al Notaio sito in NE Persona_2
Castello n.3555 (di seguito per comodità, l'immobile).
Quale titolo a fondamento della propria domanda produceva Persona_1
scrittura privata datata 5.4.2000 sottoscritta dalla sola predetta IG
[...]
la quale, in relazione all'immobile, “dichiara e riconosce che CP_1
l'acquisto deve intendersi effettuato ed il bene deve quindi ritenersi intestato per la quota di una metà al sig. , nato a [...] il [...] … avendo Persona_1
egli contribuito con il proprio patrimonio personale al pagamento per giusta metà, ivi compreso il pagamento, per la predetta quota della metà, delle rate di mutuo ipotecario con MedioVenezie Banca s.p.a. n.
1.M.027:0075314 per il capitale originario di £ 50.000.000 da rimborsarsi in 30 semestri” (doc.8, di seguito, per comodità, “la dichiarazione”).
Nel testo dell'atto di citazione qualificava la dichiarazione come Persona_1
“riconoscimento”, mentre nelle conclusioni chiedeva di accertare la natura simulata del contratto di compravendita dell'immobile, nella parte in cui pag. 3/11 attribuiva la piena proprietà dello stesso alla IG , e chiedeva Controparte_1
di accertare che l'immobile fosse per il 50% di sua proprietà.
L'attore chiedeva inoltre di accertare il suo diritto, in quanto comproprietario, di continuare ad occupare l'appartamento de quo a fronte del riconoscimento, in caso di occupazione esclusiva, di un'indennità mensile pari ad euro 200,00 in favore di . Controparte_1
In via subordinata, chiedeva la condanna di AT a rimborsargli una CP_1
somma corrispondente alla metà di quanto versato all'atto di acquisito dell'immobile ed alla metà di quanto pagato a saldo delle rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile (doc.
3-4 fascicolo appellato), oltre a interessi e rivalutazione.
2. Si costituiva tempestivamente chiedendo, in via principale, il Controparte_1
rigetto delle pretese attoree in quanto infondate. La convenuta non disconosceva la sottoscrizione della dichiarazione, riservandosi tuttavia di proporre querela di falso avverso la scrittura prodotta sub doc.8 affermando di avere apposto la propria sottoscrizione e la data su un foglio bianco, successivamente compilato absque pactis.
Affermava inoltre di aver provveduto lei stessa, in via esclusiva, al pagamento del prezzo dell'immobile, anche tramite due finanziamenti contratti a proprio nome (docc.3 e 4), senza beneficiare di alcun contributo economico da parte dell'attore.
In via riconvenzionale, NO AT chiedeva la condanna dell'attore alla rifusione dei danni, da liquidarsi in via equitativa, per l'occupazione sine titulo dell'immobile.
3. Con sentenza n.1137/2024 pubblicata in data 14/04/2024 il Tribunale di
NE ha rigettato la domanda di accertamento del diritto di comproprietà
pag. 4/11 sull'immobile in capo all'attore per la quota indivisa di ½, ritenendo infondata la domanda di simulazione dell'atto di vendita de quo, in ragione della mancata partecipazione della venditrice, , all'accordo simulatorio e Controparte_2
ritenendo che la dichiarazione non potesse valere ai fini degli articoli 1988, 2720
e 2730 c.c. né per trasferire il diritto di proprietà né quale prova legale degli asseriti pagamenti.
Il Tribunale di NE, di conseguenza, ha rigettato anche la domanda proposta da , di accertare il suo diritto di permanere nell'appartamento, in Persona_1
assenza del presupposto della contitolarità dell'immobile nonché la domanda di rimborso del 50% dell'importo corrisposto per l'acquisto dell'immobile, in quanto non sufficientemente provata.
Ha inoltre rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, di condanna dell'attore al risarcimento del danno da occupazione sine titulo dell'immobile, in assenza di prova della colpa del danneggiante, sottolineando come la stessa convenuta avesse acconsentito, dal momento della cessazione della convivenza, a che rimanesse nella sua abitazione poiché Persona_1
versava in condizioni economiche tali da non consentirgli di trovare altra sistemazione.
4. Con atto di citazione notificato in data 20/05/2024, propone Persona_1
appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, proponendo un unico motivo in cui lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha interpretato la dichiarazione del 5 aprile 2000 come controdichiarazione rispetto ad un accordo simulatorio risalente alla data dell'acquisto e non come atto ricognitivo ed ha ritenuto non applicabili alla fattispecie le disposizioni di cui agli artt.1988, 2720
e 2730 c.c. con conseguente rigetto sia della domanda di riconoscimento del pag. 5/11 50% di proprietà del bene sia della domanda subordinata di rimborso delle somme asseritamente pagate.
Si è costituita tempestivamente , chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame, con vittoria di spese e compensi di lite, senza proporre appello incidentale relativamente alla propria domanda riconvenzionale di natura risarcitoria, il cui rigetto da parte del Tribunale di NE deve intendersi passato in giudicato.
A seguito del decesso di il giudizio è stato riassunto dalla moglie Persona_1
e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione nella Parte_1
modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 cpc.
5. L'appello non merita accoglimento.
5.1. propone domanda di accertamento della simulazione del Persona_1
contratto di compravendita immobiliare del 29 luglio 1988, affermando che tale contratto: “deve intendersi simulato nella parte in cui attribuisce la piena proprietà dello stesso alla IG e che, per l'effetto, l'unità Controparte_1
immobiliare sita in NE Castello … 3555… deve intendersi di proprietà per un mezzo della predetta IG e per l'altro mezzo del Controparte_1
sig. , con ogni conseguenziale statuizione e con ordine al Persona_1
Conservatore dei registri immobiliari di NE di effettuare la relativa trascrizione”.
Nell'atto di appello afferma che il Tribunale di NE avrebbe Persona_1
errato nell'interpretare la domanda di simulazione proposta richiedendo a tal fine la prova dell'accordo simulatorio sottoscritto anche dalla venditrice e afferma che al momento dell'atto d'acquisto dell'immobile (29 luglio 1988) non vi sarebbe stata alcuna simulazione relativa soggettiva e che l'accordo sarebbe pag. 6/11 P intervenuto un momento successivo (la dichiarazione è del 5 aprile 2000)
“quando, in luogo del rimborso degli oneri per l'acquisto e per il pagamento delle rate del mutuo, ella ha inteso riconoscergli la titolarità del 50% dell'immobile”. Secondo l'appellante, quindi, la dichiarazione costituirebbe il
“riconoscimento” di tale accordo successivo e non, come ritenuto dal giudice di prime cure, una controdichiarazione rispetto al contratto di compravendita.
La fattispecie descritta dal , tuttavia, non è sussumibile nell'istituto della Per_1
simulazione, in quanto l'accordo simulatorio deve necessariamente essere attuale al momento della stipula dell'atto simulato, pur se la sua prova – costituita dalla controdichiarazione – può concretarsi in un momento successivo.
Inoltre, e conclusivamente, ogni modifica agli accordi contrattuali relativi a diritti immobiliari deve necessariamente venire attuata in una forma idonea al trasferimento, quindi con la forma di un contratto, mentre la dichiarazione è atto unilaterale di cui tra l'altro non è nemmeno certa la ricezione da parte del
. Per_1
Non può accogliersi la prospettazione di parte appellante, che ha lamentato la mancata applicazione, da parte del Tribunale, degli artt.1988, 2720 e 2735 c.c. per le seguenti ragioni: l'art.1988 c.c. è norma che non sia applica ai diritti reali
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10238 del 02/05/2013); l'atto di ricognizione di cui all'art.2720 c.c. presuppone l'esistenza di un titolo, di cui costituisce prova, che nel presente caso, trattandosi di diritti reali immobiliari, dovrebbe avere la forma scritta ma che non è prodotto né invero allegato (Cass.2719 del 04/02/2009, in materia di scrittura ricognitiva di intestazione fiduciaria di titoli. in senso conforme Cass.n.1167/1969); infine, è indubbio che mediante confessione stragiudiziale ex art.2735 c.c. non si possa provare il diritto di proprietà poiché
“l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo, avente natura confessoria, si esplica pag. 7/11 (così come appunto quella della confessione) soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, nei casi espressamente previsti dalla legge. Ne consegue che a tale atto non può pertanto riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà o (al di fuori dei casi previsti) di altri diritti reali” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9687 del
18/06/2003).
5.2. L'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure non abbia ritenuto la dichiarazione prova sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, proposta in via subordinata, di rimborso del 50% delle somme corrisposte per l'acquisto dell'immobile, pur se in essa si legge che l'immobile deve ritenersi intestato per metà a “avendo egli contribuito con il proprio Persona_1
patrimonio personale al pagamento per giusta metà del costo dell'operazione di trasferimento immobiliare ivi compreso il pagamento, per la predetta quota della metà, delle rate del mutuo ipotecario con p.a. n.1 Controparte_3
M. per il capitale originario di £50.000.000 da rimborsarsi in 30 P.IVA_1
semestri”.
L'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nell'escludere l'applicabilità alla fattispecie degli artt.1988, 2720 e 2735 c.c. e nell'escludere di conseguenza che la dichiarazione sia prova sufficiente degli intervenuti pagamenti.
Il motivo non merita accoglimento.
Le invocate disposizioni di cui agli artt. 1988 e 2735 c.c. presuppongono un atto di natura ricettizia, mentre nel caso in esame non è provato che la dichiarazione sia stata rivolta all'attore e non ad un terzo. Infatti, la dichiarazione non è indirizzata a , non vi è prova della sua ricezione e non sono Persona_1
allegati altri elementi da cui si possa evincere, in modo chiaro ed inequivocabile, che la dichiarazione fosse rivolta all'ex convivente. E' inoltre lo stesso , Per_1
pag. 8/11 attraverso la difesa tecnica, ad ammettere di essere giunto a conoscenza della dichiarazione solo a seguito dell'intervento dell'amministratrice di sostegno, nominata il 20.2.2022, quindi oltre vent'anni dopo la sua sottoscrizione.
Di conseguenza, va esclusa l'applicabilità dell'art.1988 c.c., in quanto è principio consolidato che il riconoscimento di debito costituisca una dichiarazione unilaterale di natura recettizia: Il riconoscimento e la ricognizione di debito (che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie) non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo. (Cass. n. 15057 del 29/05/2023 conf.n.2104/2012, n. 20698/2016). Va escluso, per il medesimo motivo, che la dichiarazione possa qualificarsi come confessione stragiudiziale ex art.2735 c.c., relativa alla intervenuta contribuzione, da parte di , con il proprio Persona_1
patrimonio personale, al pagamento per giusta metà del costo dell'operazione di trasferimento immobiliare. Infatti, per valere come prova legale essa avrebbe dovuto essere rivolta al sig. , in quanto parte che dalla dichiarazione Per_1
ottiene effetti a sé favorevoli e vale tutt'al più quale prova liberamente apprezzabile degli asseriti pagamenti.
La dichiarazione non esonera pertanto l'attore dall'assolvere all'onere di provare i pagamenti e in assenza di elementi documentali ed anche presuntivi (ad esempio non è offerta alcuna prova di quali fossero i redditi delle parti e le loro entrate nel periodo di riferimento) l'onere non può ritenersi assolto.
pag. 9/11 Non può nemmeno aderirsi alla prospettazione di parte appellante, che qualifica la dichiarazione quale atto di ricognizione ex art.2720 c.c., in quanto quest'ultimo presuppone l'esistenza di un documento originale contenente una valida dichiarazione, da cui derivi l'esistenza del diritto riconosciuto, e non sostituisce il titolo, costituendo solo una prova della sua esistenza. Nel caso in esame, infatti, non è allegata l'esistenza di alcun titolo (quale un accordo scritto con il quale il sig. si sia impegnato a corrispondere la provvista per il Per_1
pagamento delle rate di mutuo e la IG si sia obbligata a trasferire CP_1
quota dell'immobile) e non è nemmeno prodotta la prova di alcuno degli asseriti pagamenti.
Si osserva inoltre che la dichiarazione non contiene alcun impegno, da parte di
, di corrispondere somme di denaro a (ma solo un Controparte_1 Persona_1
“riconoscimento” in natura della titolarità di quota del 50% di proprietà dell'immobile) per cui, quand'anche si ritenessero provati gli affermati pagamenti e si addivenisse ad una loro precisa quantificazione, la domanda restitutoria non potrebbe comunque venire accolta avendo Persona_1
addotto, a titolo della propria domanda di rimborso, la sola dichiarazione in atti, nella quale non ha assunto alcun obbligo di rimborso. Controparte_1
5.3. Deve in conclusione confermarsi integralmente la sentenza appellata.
6. Le spese del presente grado vanno poste integralmente a carico di Pt_1
secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai
[...]
parametri medi di cui al DM 55/14 per la fase di studio, introduttiva e decisionale.
PQM
La Corte d'Appello di NE, ogni diversa domanda ed eccezione reietta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello pag. 10/11 avverso la sentenza del Tribunale di NE n. 1137 pubblicata il 17/04/2024, così provvede:
I. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
II. Condanna all'integrale rifusione a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in €9.991,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
NE, 27 maggio 2025
Il consigliere relatore Il presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di NE
SEZIONE SECONDA
R.G. 919/2024
La Corte D'Appello di NE, SEZIONE SECONDA, in persona dei
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(c.f. ) in qualità di erede legittimo Parte_1 CodiceFiscale_1
di (c.f. ), assistita e difesa Persona_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Enrica De Lazzari, come da procura allegata all'atto di citazione in riassunzione appellante e
(c.f. ), assistita e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_3
dall'Avv. Cristina Fossi e l'Avv. Alessia Nobile, come da procura allegata all'atto di costituzione in appello, appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di NE n.1137/2024 pubblicata il 17/04/2024 CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di NE, in riforma della sentenza qui impugnata
In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1137/2024 pubbl. il 17.04.2024 dal
Tribunale Ordinario di NE e notificata il 20.04.2024, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Accertarsi e dichiararsi che il contratto di compravendita immobiliare 29.7.88 del Notaio deve intendersi simulato nella parte in cui Persona_2
attribuisce la piena proprietà dello stesso alla IG e che, per Controparte_1
l'effetto l'unità immobiliare sita in NE Castello e così censita al N.C.E.U.:
Comune di NE-foglio 16-mappale 2075 sub. 29-Castello 3555-piano T -3-
Zona Censuaria 1- categoria A4 -classe 5-vani 3,5 - R.C. euro 430.03 deve intendersi di proprietà per un mezzo della predetta IG e per Controparte_1
l'altro mezzo del sig. , con ogni conseguenziale statuizione e con Persona_1
ordine al Conservatore dei registri immobiliari di NE di effettuare la relativa trascrizione.
Dichiararsi altresì il diritto del comproprietario a permanere Persona_1
nell'appartamento di NE Castello 3555, dietro riconoscimento, in caso di occupazione esclusiva, di una indennità mensile di euro 200,00 alla comproprietaria . Controparte_1
In via del tutto subordinata, condannarsi a rimborsare a Controparte_1 Per_1
la quota di un mezzo di quanto pagato all'atto dell'acquisto
[...]
dell'appartamento e la quota di un mezzo di quanto versato per il rimborso delle rate del mutuo ipotecario, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione.
pag. 2/11 Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio” per parte appellata:
Nel merito in via principale:
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Ragioni della Decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 07/11/2022, conveniva Persona_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di NE , ex convivente more Controparte_1
uxorio, chiedendo di accertare il suo diritto di comproprietà, in ragione di ½, sull'immobile da lei acquistato in via esclusiva con contratto di compravendita rogitato il 29 luglio 1988 avanti al Notaio sito in NE Persona_2
Castello n.3555 (di seguito per comodità, l'immobile).
Quale titolo a fondamento della propria domanda produceva Persona_1
scrittura privata datata 5.4.2000 sottoscritta dalla sola predetta IG
[...]
la quale, in relazione all'immobile, “dichiara e riconosce che CP_1
l'acquisto deve intendersi effettuato ed il bene deve quindi ritenersi intestato per la quota di una metà al sig. , nato a [...] il [...] … avendo Persona_1
egli contribuito con il proprio patrimonio personale al pagamento per giusta metà, ivi compreso il pagamento, per la predetta quota della metà, delle rate di mutuo ipotecario con MedioVenezie Banca s.p.a. n.
1.M.027:0075314 per il capitale originario di £ 50.000.000 da rimborsarsi in 30 semestri” (doc.8, di seguito, per comodità, “la dichiarazione”).
Nel testo dell'atto di citazione qualificava la dichiarazione come Persona_1
“riconoscimento”, mentre nelle conclusioni chiedeva di accertare la natura simulata del contratto di compravendita dell'immobile, nella parte in cui pag. 3/11 attribuiva la piena proprietà dello stesso alla IG , e chiedeva Controparte_1
di accertare che l'immobile fosse per il 50% di sua proprietà.
L'attore chiedeva inoltre di accertare il suo diritto, in quanto comproprietario, di continuare ad occupare l'appartamento de quo a fronte del riconoscimento, in caso di occupazione esclusiva, di un'indennità mensile pari ad euro 200,00 in favore di . Controparte_1
In via subordinata, chiedeva la condanna di AT a rimborsargli una CP_1
somma corrispondente alla metà di quanto versato all'atto di acquisito dell'immobile ed alla metà di quanto pagato a saldo delle rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile (doc.
3-4 fascicolo appellato), oltre a interessi e rivalutazione.
2. Si costituiva tempestivamente chiedendo, in via principale, il Controparte_1
rigetto delle pretese attoree in quanto infondate. La convenuta non disconosceva la sottoscrizione della dichiarazione, riservandosi tuttavia di proporre querela di falso avverso la scrittura prodotta sub doc.8 affermando di avere apposto la propria sottoscrizione e la data su un foglio bianco, successivamente compilato absque pactis.
Affermava inoltre di aver provveduto lei stessa, in via esclusiva, al pagamento del prezzo dell'immobile, anche tramite due finanziamenti contratti a proprio nome (docc.3 e 4), senza beneficiare di alcun contributo economico da parte dell'attore.
In via riconvenzionale, NO AT chiedeva la condanna dell'attore alla rifusione dei danni, da liquidarsi in via equitativa, per l'occupazione sine titulo dell'immobile.
3. Con sentenza n.1137/2024 pubblicata in data 14/04/2024 il Tribunale di
NE ha rigettato la domanda di accertamento del diritto di comproprietà
pag. 4/11 sull'immobile in capo all'attore per la quota indivisa di ½, ritenendo infondata la domanda di simulazione dell'atto di vendita de quo, in ragione della mancata partecipazione della venditrice, , all'accordo simulatorio e Controparte_2
ritenendo che la dichiarazione non potesse valere ai fini degli articoli 1988, 2720
e 2730 c.c. né per trasferire il diritto di proprietà né quale prova legale degli asseriti pagamenti.
Il Tribunale di NE, di conseguenza, ha rigettato anche la domanda proposta da , di accertare il suo diritto di permanere nell'appartamento, in Persona_1
assenza del presupposto della contitolarità dell'immobile nonché la domanda di rimborso del 50% dell'importo corrisposto per l'acquisto dell'immobile, in quanto non sufficientemente provata.
Ha inoltre rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, di condanna dell'attore al risarcimento del danno da occupazione sine titulo dell'immobile, in assenza di prova della colpa del danneggiante, sottolineando come la stessa convenuta avesse acconsentito, dal momento della cessazione della convivenza, a che rimanesse nella sua abitazione poiché Persona_1
versava in condizioni economiche tali da non consentirgli di trovare altra sistemazione.
4. Con atto di citazione notificato in data 20/05/2024, propone Persona_1
appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, proponendo un unico motivo in cui lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha interpretato la dichiarazione del 5 aprile 2000 come controdichiarazione rispetto ad un accordo simulatorio risalente alla data dell'acquisto e non come atto ricognitivo ed ha ritenuto non applicabili alla fattispecie le disposizioni di cui agli artt.1988, 2720
e 2730 c.c. con conseguente rigetto sia della domanda di riconoscimento del pag. 5/11 50% di proprietà del bene sia della domanda subordinata di rimborso delle somme asseritamente pagate.
Si è costituita tempestivamente , chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame, con vittoria di spese e compensi di lite, senza proporre appello incidentale relativamente alla propria domanda riconvenzionale di natura risarcitoria, il cui rigetto da parte del Tribunale di NE deve intendersi passato in giudicato.
A seguito del decesso di il giudizio è stato riassunto dalla moglie Persona_1
e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione nella Parte_1
modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 cpc.
5. L'appello non merita accoglimento.
5.1. propone domanda di accertamento della simulazione del Persona_1
contratto di compravendita immobiliare del 29 luglio 1988, affermando che tale contratto: “deve intendersi simulato nella parte in cui attribuisce la piena proprietà dello stesso alla IG e che, per l'effetto, l'unità Controparte_1
immobiliare sita in NE Castello … 3555… deve intendersi di proprietà per un mezzo della predetta IG e per l'altro mezzo del Controparte_1
sig. , con ogni conseguenziale statuizione e con ordine al Persona_1
Conservatore dei registri immobiliari di NE di effettuare la relativa trascrizione”.
Nell'atto di appello afferma che il Tribunale di NE avrebbe Persona_1
errato nell'interpretare la domanda di simulazione proposta richiedendo a tal fine la prova dell'accordo simulatorio sottoscritto anche dalla venditrice e afferma che al momento dell'atto d'acquisto dell'immobile (29 luglio 1988) non vi sarebbe stata alcuna simulazione relativa soggettiva e che l'accordo sarebbe pag. 6/11 P intervenuto un momento successivo (la dichiarazione è del 5 aprile 2000)
“quando, in luogo del rimborso degli oneri per l'acquisto e per il pagamento delle rate del mutuo, ella ha inteso riconoscergli la titolarità del 50% dell'immobile”. Secondo l'appellante, quindi, la dichiarazione costituirebbe il
“riconoscimento” di tale accordo successivo e non, come ritenuto dal giudice di prime cure, una controdichiarazione rispetto al contratto di compravendita.
La fattispecie descritta dal , tuttavia, non è sussumibile nell'istituto della Per_1
simulazione, in quanto l'accordo simulatorio deve necessariamente essere attuale al momento della stipula dell'atto simulato, pur se la sua prova – costituita dalla controdichiarazione – può concretarsi in un momento successivo.
Inoltre, e conclusivamente, ogni modifica agli accordi contrattuali relativi a diritti immobiliari deve necessariamente venire attuata in una forma idonea al trasferimento, quindi con la forma di un contratto, mentre la dichiarazione è atto unilaterale di cui tra l'altro non è nemmeno certa la ricezione da parte del
. Per_1
Non può accogliersi la prospettazione di parte appellante, che ha lamentato la mancata applicazione, da parte del Tribunale, degli artt.1988, 2720 e 2735 c.c. per le seguenti ragioni: l'art.1988 c.c. è norma che non sia applica ai diritti reali
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10238 del 02/05/2013); l'atto di ricognizione di cui all'art.2720 c.c. presuppone l'esistenza di un titolo, di cui costituisce prova, che nel presente caso, trattandosi di diritti reali immobiliari, dovrebbe avere la forma scritta ma che non è prodotto né invero allegato (Cass.2719 del 04/02/2009, in materia di scrittura ricognitiva di intestazione fiduciaria di titoli. in senso conforme Cass.n.1167/1969); infine, è indubbio che mediante confessione stragiudiziale ex art.2735 c.c. non si possa provare il diritto di proprietà poiché
“l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo, avente natura confessoria, si esplica pag. 7/11 (così come appunto quella della confessione) soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, nei casi espressamente previsti dalla legge. Ne consegue che a tale atto non può pertanto riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà o (al di fuori dei casi previsti) di altri diritti reali” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9687 del
18/06/2003).
5.2. L'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure non abbia ritenuto la dichiarazione prova sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, proposta in via subordinata, di rimborso del 50% delle somme corrisposte per l'acquisto dell'immobile, pur se in essa si legge che l'immobile deve ritenersi intestato per metà a “avendo egli contribuito con il proprio Persona_1
patrimonio personale al pagamento per giusta metà del costo dell'operazione di trasferimento immobiliare ivi compreso il pagamento, per la predetta quota della metà, delle rate del mutuo ipotecario con p.a. n.1 Controparte_3
M. per il capitale originario di £50.000.000 da rimborsarsi in 30 P.IVA_1
semestri”.
L'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nell'escludere l'applicabilità alla fattispecie degli artt.1988, 2720 e 2735 c.c. e nell'escludere di conseguenza che la dichiarazione sia prova sufficiente degli intervenuti pagamenti.
Il motivo non merita accoglimento.
Le invocate disposizioni di cui agli artt. 1988 e 2735 c.c. presuppongono un atto di natura ricettizia, mentre nel caso in esame non è provato che la dichiarazione sia stata rivolta all'attore e non ad un terzo. Infatti, la dichiarazione non è indirizzata a , non vi è prova della sua ricezione e non sono Persona_1
allegati altri elementi da cui si possa evincere, in modo chiaro ed inequivocabile, che la dichiarazione fosse rivolta all'ex convivente. E' inoltre lo stesso , Per_1
pag. 8/11 attraverso la difesa tecnica, ad ammettere di essere giunto a conoscenza della dichiarazione solo a seguito dell'intervento dell'amministratrice di sostegno, nominata il 20.2.2022, quindi oltre vent'anni dopo la sua sottoscrizione.
Di conseguenza, va esclusa l'applicabilità dell'art.1988 c.c., in quanto è principio consolidato che il riconoscimento di debito costituisca una dichiarazione unilaterale di natura recettizia: Il riconoscimento e la ricognizione di debito (che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie) non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo. (Cass. n. 15057 del 29/05/2023 conf.n.2104/2012, n. 20698/2016). Va escluso, per il medesimo motivo, che la dichiarazione possa qualificarsi come confessione stragiudiziale ex art.2735 c.c., relativa alla intervenuta contribuzione, da parte di , con il proprio Persona_1
patrimonio personale, al pagamento per giusta metà del costo dell'operazione di trasferimento immobiliare. Infatti, per valere come prova legale essa avrebbe dovuto essere rivolta al sig. , in quanto parte che dalla dichiarazione Per_1
ottiene effetti a sé favorevoli e vale tutt'al più quale prova liberamente apprezzabile degli asseriti pagamenti.
La dichiarazione non esonera pertanto l'attore dall'assolvere all'onere di provare i pagamenti e in assenza di elementi documentali ed anche presuntivi (ad esempio non è offerta alcuna prova di quali fossero i redditi delle parti e le loro entrate nel periodo di riferimento) l'onere non può ritenersi assolto.
pag. 9/11 Non può nemmeno aderirsi alla prospettazione di parte appellante, che qualifica la dichiarazione quale atto di ricognizione ex art.2720 c.c., in quanto quest'ultimo presuppone l'esistenza di un documento originale contenente una valida dichiarazione, da cui derivi l'esistenza del diritto riconosciuto, e non sostituisce il titolo, costituendo solo una prova della sua esistenza. Nel caso in esame, infatti, non è allegata l'esistenza di alcun titolo (quale un accordo scritto con il quale il sig. si sia impegnato a corrispondere la provvista per il Per_1
pagamento delle rate di mutuo e la IG si sia obbligata a trasferire CP_1
quota dell'immobile) e non è nemmeno prodotta la prova di alcuno degli asseriti pagamenti.
Si osserva inoltre che la dichiarazione non contiene alcun impegno, da parte di
, di corrispondere somme di denaro a (ma solo un Controparte_1 Persona_1
“riconoscimento” in natura della titolarità di quota del 50% di proprietà dell'immobile) per cui, quand'anche si ritenessero provati gli affermati pagamenti e si addivenisse ad una loro precisa quantificazione, la domanda restitutoria non potrebbe comunque venire accolta avendo Persona_1
addotto, a titolo della propria domanda di rimborso, la sola dichiarazione in atti, nella quale non ha assunto alcun obbligo di rimborso. Controparte_1
5.3. Deve in conclusione confermarsi integralmente la sentenza appellata.
6. Le spese del presente grado vanno poste integralmente a carico di Pt_1
secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai
[...]
parametri medi di cui al DM 55/14 per la fase di studio, introduttiva e decisionale.
PQM
La Corte d'Appello di NE, ogni diversa domanda ed eccezione reietta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello pag. 10/11 avverso la sentenza del Tribunale di NE n. 1137 pubblicata il 17/04/2024, così provvede:
I. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
II. Condanna all'integrale rifusione a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in €9.991,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
NE, 27 maggio 2025
Il consigliere relatore Il presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
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