Ordinanza cautelare 4 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/07/2025, n. 6269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6269 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06269/2025REG.PROV.COLL.
N. 01916/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1916 del 2024, proposto da Ditta Individuale AH IN in persona dell’omonimo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Jacopo Molina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Mestre, via Rampa Cavalcavia n. 1;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, Silvia Privato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore n. 22;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1904/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Jacopo Melina e, in delega per la parte appellata, l’avv. Enzo Cuonzo;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Riferisce l’appellante di svolgere “ attività di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto ” (esercizio di vicinato per la vendita di alimenti e bevande unita ad attività artigianale) in Dorsoduro 2973 Venezia. Con scrittura privata autenticata, registrata in data 28.10.2021, D.I. AH IN acquistava con patto di riservato dominio, l’azienda da Nur S.a.s. di ED JA e C. Proprietaria dell’immobile dove viene esercitata l’attività è Immobiliare Emporio ET S.a.s. di ET EA & C. alla quale D.I. AH IN corrisponde un canone di locazione pari a € 1.700 + IVA mensili. L’appellante ha due dipendenti, lo stesso signor IN AH e il signor Mobarak IN.
2. La Polizia Locale del Comune di Venezia elevava nei confronti di D.I. AH IN verbale di accertamento e contestazione n. V53838 del 12.10.2021, notificato in data 8.11.2021, in quanto in data 3.10.2021 alle ore 2,40 l’appellante avrebbe venduto bevande alcoliche, in violazione dell’art. 32, comma 4 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia, il quale dispone: “ Inoltre alle attività commerciali e agli artigiani è vietato vendere alcolici e bevande in bottiglie di vetro prive di tappo, nonché, dopo le ore 21,00, vendere alcolici di qualsiasi gradazione” . La Polizia Locale del Comune di Venezia elevava nei confronti di D.I. AH IN verbale di accertamento e contestazione n. V 53388 del 9.10.2021, notificato il giorno stesso, in quanto in quella data alle ore 22,30 l’appellante avrebbe venduto bevande alcoliche, in violazione dell’art. 32, comma 4 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.
3. In data 18.10.2022 il Comune di Venezia avviava procedimento per la chiusura dell’attività per tre giorni. La chiusura avveniva nel mese di dicembre 2022 a seguito di Disposizione Dirigenziale P.G. n. 515085/2022 del 5.11.2022, notificata in data 2.12.2022.
4. La Polizia Locale elevava nei confronti di D.I. AH IN verbale di accertamento e contestazione n. V 62533 del 12.10.2022, notificato in data 14.12.2022, in quanto in data 12.10.2022 alle ore 22,05 l’appellante avrebbe venduto bevande alcoliche, in violazione dell’art. 32, comma 4 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana. La Polizia Locale elevava nei confronti di D.I. AH IN verbale di accertamento e contestazione n. V 62411 del 14.10.2022, notificato in data 21.12.2022, in quanto in data 14.10.2022 alle ore 00,37 l’appellante avrebbe venduto bevande alcoliche, in violazione dell’art. 32, comma 4 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.
5. Il Comune di Venezia - Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio in data 24.1.2023 notificava avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione per violazione dell’art. 32, comma 4 del regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.
6. D.I. AH IN in data 26.1.2023 riscontrava l’avvio del procedimento comunicando al Comune di Venezia che in data 19.1.2023 aveva restituito all’Agenzia delle Dogane Monopoli la licenza per vendita di alcolici.
7. Il Comune di Venezia, quindi, adottava la Disposizione Dirigenziale - Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita - Settore Sportello Unico Commercio - Servizio Sportello Unico Commercio P.G. N. 301944/2023 del 23.6.2023 avente ad oggetto: “ Conclusione del procedimento di revoca dell’autorizzazione - esercizio di vicinato, settore alimentare - per violazione dell’art. 32 comma 4 del Nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana ”, notificandolo in data 23.6.2023, ordinando la cessazione dell’attività dal trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento.
8. D.I. AN IN con ricorso del 20.7.2023 adiva il TAR per il Veneto per ottenere l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di revoca dell’autorizzazione.
9. Il TAR, con Sentenza n. 1904/2023, respingeva il ricorso, dichiarandolo parzialmente irricevibile.
10. Di tale sentenza, la Ditta Individuale AH IN ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure così rubricate: “1 . Violazione del combinato disposto degli artt. 88 c.p.a.. Violazione del combinato disposto degli artt. 112 c.p.c. e 39 c.p.a. per pronuncia ultra petita e comunque per straripamento. Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 18 e dell'art. 20, c. 2 della Legge 689/1981. Error in iudicando per violazione del principio di proporzionalità, difetto di motivazione, sviamento. Error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 11 e 16 della Legge 689/81 in relazione all'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti e violazione del principio di legalità ; 2 . Violazione dell’art. 88 c.p.a. Error in iudicando per violazione/falsa applicazione dell’art. 32 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia. Error in iudicando per mancata valorizzazione dell’eccesso di potere per disparità di trattamento. Error in iudicando per violazione degli artt. 3, 27 e 97 Cost. per violazione del principio di gradualità e proporzionalità. Violazione dell’art. 1 L. 241/1990. Violazione dell’art. 2 L. 241/1990; 3. Violazione dell’art. 88 c.p.a. Error in iudicando per violazione/falsa applicazione dell’art. 32, c. 7 del Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana per contrasto con gli artt. 3, 27 e 97 Cost.”
11. Ha resistito al gravame il Comune di Venezia chiedendone il rigetto.
12. Alla udienza pubblica del 30 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
13. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
14. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.
14.1. Il TAR ha respinto il ricorso sostenendo, quanto al primo motivo: “ Venendo al merito del ricorso, con il primo motivo di gravame parte ricorrente ha evidenziato l’illegittimità del provvedimento di revoca dell’autorizzazione commerciale in quanto sanzione amministrativa accessoria (secondo la qualificazione fornita dallo stesso art. 32 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia) alla sanzione pecuniaria principale, irrogabile esclusivamente soltanto dopo la conclusione del giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione e, quindi, dopo che la sanzione principale è divenuta definitiva. Ciò in virtù del richiamo effettuato dal Regolamento ai principi di cui alla legge n. 689/1981 e, pertanto, anche al suo art. 20 in base al quale "Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo". Siffatta impostazione, a giudizio del Collegio, non è condivisibile. Dalla lettura del Regolamento comunale, infatti, si evince che da un lato è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a fronte della violazione del disposto dell’art. 32, dall’altro, che gli Uffici competenti al rilascio dell’autorizzazione potranno provvedere ad irrogare la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per tre giorni alla prima reiterazione, per quindici giorni alla seconda e, infine, a revocare l’autorizzazione a fronte della terza reiterazione. In questo quadro, è del tutto evidente l’autonomia e la separazione tra i due strumenti sanzionatori, che presuppongono infatti l’intervento di diversi organi amministrativi nell’ambito di procedimenti separati e autonomi, con la conseguenza che la qualificazione in termini di “sanzione accessoria” risulta quantomeno imprecisa in tale ipotesi. Conseguentemente, non può ravvisarsi alcuna forma di pregiudizialità tra la definizione di eventuali ricorsi riguardanti i verbali di Polizia municipale (che ancora non dovrebbero essersi tradotti in una ordinanza ingiunzione) e l’adozione del provvedimento di sospensione o di revoca dell’autorizzazione”.
14.2. La sentenza del TAR non sarebbe condivisibile e, inoltre, sarebbe viziata per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 39 c.p.a. e, comunque, per straripamento, per avere svolto attività amministrativa attiva, sostituendosi, rimodulando, dando diversa veste giuridica a quanto deciso dallo stesso Comune di Venezia.
14.3. L’art. 32, comma 7 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia dispone che: “ Nel caso che i contravventori dei divieti previsti dai commi 3 e 4 nell’ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, della revoca dell’autorizzazione alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell’autorizzazione ”.
14.4. Nella sentenza si legge che “ è del tutto evidente l’autonomia e la separazione tra i due strumenti sanzionatori, che presuppongono infatti l’intervento di diversi organi amministrativi nell’ambito di procedimenti separati e autonomi, con la conseguenza che la qualificazione in termini di “sanzione accessoria” risulta quantomeno imprecisa in tale ipotesi. Conseguentemente, non può ravvisarsi alcuna forma di pregiudizialità tra la definizione di eventuali ricorsi riguardanti i verbali di Polizia municipale (che ancora non dovrebbero essersi tradotti in una ordinanza ingiunzione) e l’adozione del provvedimento di sospensione o di revoca dell’autorizzazione ”.
14.5. Il TAR ha affermato che non si tratta di sanzioni accessorie (la chiusura per tre giorni, per quindici giorni, la revoca dell’autorizzazione), quando è lo stesso Comune a definirle e a inquadrarle giuridicamente come tali.
14.6. La sentenza sarebbe viziata per straripamento, avendo il TAR dato diversa veste giuridica alle sanzioni di sospensione dell’attività/revoca dell’autorizzazione rispetto alla veste giuridica data loro dal Comune di Venezia, che le qualifica espressamente quali sanzioni accessorie. Ne discende che la sentenza sarebbe altresì viziata per falsa applicazione dell’art. 18 e dell’art. 20, comma 2 della Legge 689/1981.
14.7. I verbali di accertamento della violazione dell’art. 32, comma 4 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia non sono diventati definitivi (e sono comunque contestati nell’ an , nel quis , nel quando e nel quomodo ). Il Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana prevede che l’applicazione delle sanzioni amministrative principali (pecuniaria) e accessorie (sospensione dell'attività, fino alla revoca) stabilite per la violazione delle sue disposizioni, debba avvenire nel rispetto dei principi recati dalla L. 689/1981 che contiene la disciplina generale delle sanzioni amministrative.
14.8. L’art. 20 L. 689/1981 prescrive, in particolare, che “ Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo” . Il giudizio di opposizione viene instaurato contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa principale (pecuniaria) che è emessa, a sua volta, dall’autorità competente a seguito del contraddittorio instaurato dall'interessato che riceve la contestazione il quale può, entro trenta giorni dalla contestazione, trasmettere scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito (art. 18 L. 689/1981). Anche laddove non vengano presentati scritti difensivi, l’Ente competente (il Comune di Venezia) ai sensi dell’art. 18 L. 689/1981 è tenuto ad adottare ordinanza (di archiviazione o di ingiunzione conclusiva del procedimento), non essendo il verbale dotato di esecutività immediata, costituendo il verbale un documento intermedio nel procedimento sanzionatorio ex lege 689/1981. Il TAR non avrebbe colto che art. 20 L. 689/1981 sancisce il principio generale per cui le sanzioni amministrative accessorie, ove previste, in tanto possono applicarsi in quanto quelle principali, costituendone il presupposto, risultino essere definitivamente accertate. Nel caso di specie, l’appellante non ha provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, non si è dunque avvalsa della c.d. “oblazione amministrativa” di cui all’art. 16 L. 689/1981. I procedimenti sono dunque in itinere.
14.9. Il Comune di Venezia non ha ad oggi (marzo 2024) adottato alcun provvedimento di ordinanza-ingiunzione previsto dall'art. 18 L. 689/1981, che peraltro potrebbe/ro essere impugnato/i dall'odierna appellante, ma ha disposto la sanzione accessoria della chiusura dei tre giorni e poi della revoca dell’autorizzazione. Ne consegue che il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della autorizzazione (e prima della sospensione dell'attività commerciale) sarebbe illegittimo in quanto è stato adottato prima che divenissero definitive le pretese violazioni (asseritamente) commesse nel medesimo triennio, violando in tal modo la disciplina contenuta negli artt. 18 e 20 L. 689/1981.
14.10. C’è un ulteriore aspetto sottolineato dall’appellante. I verbali elevati ai sensi del Codice della Strada sono immediatamente impugnabili (entro 30 giorni innanzi al Giudice di Pace, art. 204-bis d.lgs. 285/1992). Non così i verbali elevati all’appellante. Il Comune di Venezia, ex art. 28 L. 689/1981, dalla data di ogni singola pretesa violazione ha cinque anni di tempo per adottare e notificare Ordinanze – ingiunzioni. Soltanto queste sono impugnabili innanzi all’Autorità Giudiziaria.
15. Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.
15.1. Con la sentenza impugnata, il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca dell’autorizzazione argomentando come segue: “ Quanto al secondo e al terzo motivo di gravame, mediante i quali parte ricorrente ha lamentato, in vario modo, la violazione del principio di gradualità e di necessaria proporzionalità della risposta sanzionatoria, si osserva quanto segue. Tralasciando le tardive censure proposte avverso il provvedimento di sospensione per tre giorni (non impugnato nei termini), si evidenzia che il Comune di Venezia, in data 23.1.2023 ha comunicato l’avvio del procedimento per la revoca dell’autorizzazione a seguito della notifica di 4 verbali attestanti la violazione dell’art. 32 del Regolamento comunale in ordine agli orari di vendita degli alcolici. Ciò implica che, su un piano fattuale, sussistevano tutti gli elementi necessari per dare avvio al procedimento in questione, rappresentati in particolare dalla triplice reiterazione dell’illecito nel triennio considerato. In questo quadro, sarebbe stato quantomeno illogico e non corrispondente ai canoni di buona amministrazione, dare avvio a due distinti procedimenti, l’uno per la sospensione per 15 giorni, l’altro per la revoca dell’autorizzazione, posto peraltro il brevissimo lasso temporale (due giorni) intercorrente tra la seconda e la terza violazione, che non avrebbe materialmente consentito di procedere in tal senso. Peraltro, non può neanche affermarsi che l’applicazione della sanzione intermedia, quanto alla sua gravità, avrebbe svolto un effetto conformativo sul ricorrente, posto che egli già fin dal primo illecito era stato posto nelle condizioni di conoscere la gravità della sua condotta e delle possibili conseguenze ”.
15.2. Il TAR non avrebbe colto la consecutio temporum di quanto notificato a D.I. AH IN.
15.3. Il Comune di Venezia ha notificato a D.I. AH IN due verbali nel giro di pochi giorni nel 2021 (9.10.2021 e 8.11.2021) e nel 2022 (14.12.2022 e 21.12.2022), notificando tuttavia l’avvio del procedimento di sospensione per tre giorni (correlato alla seconda pretesa violazione del 2021) in data 18.10.2022 (a distanza di circa un anno dalla notifica del secondo verbale). La comunicazione di avvio del procedimento volto alla sospensione dell’attività per tre giorni prendeva avvio in data 18.10.2022, dunque in data successiva all’elevazione anche del terzo verbale e del quarto verbale.
15.4. Se il Comune di Venezia avesse avviato da subito il procedimento di sospensione per tre giorni, dunque fin dal 2021, ciò avrebbe costituito un deterrente nei confronti di D.I. AH IN (straniero con non perfetta padronanza della lingua italiana) dall’ulteriormente reiterare il comportamento (pretesamente) ascritto.
15.5. Il Comune di Venezia, prima di giungere ad elevare un provvedimento irreversibile quale la revoca, avrebbe dovuto avviare procedimento volto a irrogare 15 giorni di chiusura dell’attività.
15.6. Non avendo avviato procedimento volto ad elevare sanzione accessoria pari a 15 gg., il Comune di Venezia avrebbe violato i principi di gradualità e proporzionalità.
15.7. Vi sarebbe poi una disparità di trattamento rispetto ad altre attività per cui è stata disposta la chiusura per 15 giorni prima della revoca dell’autorizzazione.
16. Con il terzo motivo l’appellante argomenta come segue.
16.1. Il TAR ha ritenuto legittimo il disposto dell’art. 32, comma 7 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia in quanto: “ il Comune, nell’esercizio delle sue scelte discrezionali e di opportunità, ha costruito una risposta sanzionatoria graduata con l’applicazione di misure caratterizzate da gravità crescente a tutela di un significativo interesse pubblico, correlato tanto alla salute dei cittadini quanto al mantenimento della quiete pubblica ”.
16.2. L’art. 32, comma 7 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia sarebbe illegittimo in quanto la sanzione della revoca dell’autorizzazione all’esercizio sarebbe del tutto sproporzionata rispetto alla pretesa violazione.
17. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
18. L’articolato atto di appello verte sulle seguenti questioni di fondo:
a) l’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c.;
b) l’asserita violazione dei principi di gradualità e proporzionalità, nonché la disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni;
c) l’asserita illegittimità dell’art. 32 comma 7 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia.
19. Quanto ai primi due punti (corrispondenti ai primi due motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente) occorre precisare che spetta al Giudice interpretare la domanda proposta in giudizio, individuando, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, gli elementi costitutivi della stessa, tra cui TI e causa ET , mediante una valutazione discrezionale e libera che ha a oggetto l'indagine del contenuto sostanziale, soprattutto con riferimento agli elementi oggettivi; non sussiste un vincolo derivante dalle espressioni letterali utilizzate dalle parti, salvo che ci si spinga sino a configurare una domanda radicalmente difforme, nel TI o nella causa ET , da quanto espressamente allegato e dedotto dalle parti. Si rinviene il vizio di ultrapetizione nell'ipotesi in cui vi sia stata pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni formulate o su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio. In definitiva, l’art. 112 c.p.c. deve intendersi violato ove il giudice alteri TI e causa ET pronunciandosi in merito a un bene diverso da quello richiesto (Consiglio di Stato sez. IV, 25 gennaio 2024, n. 813) evenienza che nella fattispecie non ricorre.
19.1. La sanzione per cui è causa, adottata a seguito di plurime violazioni dell’art. 32 comma 7 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia, evidentemente, si aggiunge alle altre sanzioni, senza alcun rapporto di strumentalità.
19.2. Il presupposto normativo per l’applicazione delle sanzioni per cui è causa consiste nell’accertamento della violazione. Ai fini, pertanto, dell’applicabilità della sanzione più grave della revoca dell’autorizzazione è necessario e sufficiente che sia accertata e contestata la violazione “recidiva” del Regolamento, ovvero più violazioni successive.
19.3. Tutto il ragionamento esposto dall’appellante parte da un presupposto erroneo e cioè che a carico di un operatore economico non vi sarebbe alcun principio di autoresponsabilità. Così ragionando, l’amministrazione, e i cittadini, sarebbero esposti, teoricamente all’infinito, a violazioni che rileverebbero solo alle condizioni volute dalla prassi adottata dal titolare dell’autorizzazione. Titolare dell’autorizzazione che deve conoscere, tanto quanto la pubblica amministrazione, i limiti entro i quali esercitare le facoltà che da essa derivano.
19.4. L’istruttoria condotta e il provvedimento di revoca sono del tutto autonomi rispetto all’ordinanza ingiunzione e non sussiste quella che viene descritta dall’appellante come una sorta di pregiudizialità tra l’una e l’altra in vicende come quella qui all’esame. Gli argomenti portati a sostegno della tesi dell’appellante con memoria depositata il 30 dicembre 2024 non spostano i termini della questione.
19.5. Va peraltro osservato che la ripetuta vendita di alcolici oltre l’orario consentito è stata debitamente accertata e che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti.
19.6. Non è superfluo precisare, da ultimo, che il provvedimento impugnato dinanzi al TAR è più che sufficientemente motivato e, da tutta l’istruttoria condotta, risulta una situazione di fatto di rilevante gravità in ordine alla reiterata violazione del regolamento di Polizia e sicurezza Urbana che prevede (in modo chiarissimo) la revoca dell’autorizzazione alla terza reiterazione della violazione, ipotesi che nella fattispecie si è verificata con la notifica del quarto verbale. L’amministrazione, a pagina 12 della memoria depositata il 27 marzo 2024, cita in modo conferente, il precedente di questa Sezione del 13 giugno 2023, n. 5786 in ordine alla questione della gradualità e consequenzialità delle sanzioni.
19.7. Quanto all’asserito vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, come noto, esso si può configurare solo sul presupposto, di cui l'interessato deve dare la prova rigorosa, dell'identità assoluta della situazione considerata (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 7 aprile 2025, n. 2951).
20. In ordine al terzo punto (corrispondente al terzo motivo di appello) è sufficiente osservare che quanto affermato dal primo Giudice in ordine all’art. 32 comma 7 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia è pienamente condiviso dal Collegio. Si legge a pagina 7 della sentenza impugnata: “ non si ravvisa alcun contrasto tra l’art. 32 del Regolamento comunale in esame e l’art. 27 Cost.: sul punto, ci si limita ad osservare che il Comune, nell’esercizio delle sue scelte discrezionali e di opportunità, ha costruito una risposta sanzionatoria graduata con l’applicazione di misure caratterizzate da gravità crescente a tutela di un significativo interesse pubblico, correlato tanto alla salute dei cittadini quanto al mantenimento della quiete pubblica ”.
20.1. Va ancora precisato che l’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande è pacificamente soggetta alle misure sanzionatorie della sospensione o revoca qualora ricorra un’ipotesi di abuso (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 28 agosto 2023, n. 7989).
21. Per le ragioni sopra esposte l'appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Le spese, vista l'esistenza di difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 780, Cass. civ., Sez. Unite, 30 luglio 2008, n. 20598), possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. 1904/2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO