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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/06/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2887/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
04.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Marina di Gioiosa Ionica (RC), via Montezemolo n. 31, presso lo studio dell'Avv.
MILENA MOLLICOLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
ANGELA MARIA LAGANÀ e DARIO ADORNATO, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' , in Reggio CP_1
Calabria, alla Via Domenico Romeo n. 15; resistente OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento ex art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18; riconoscimento dello status di persona con disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 24.08.2023, l'istante evocava in giudizio l' esponendo che in data 05.11.2021 aveva presentato alla CP_2
Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalido civile con diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18, nonché per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/92, e che l non gli aveva CP_2
riconosciuto i benefici richiesti.
Costituitosi il contraddittorio, parte resistente si è opposta alla domanda eccependone in via preliminare l'inammissibilità per genericità dei motivi di contestazione e per omesse rituali osservazioni alla CTU e, nel merito,
l'infondatezza per insussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il conseguimento della prestazione.
Disposta ed espletata nuova consulenza tecnica medico-legale alla luce delle deduzioni svolte da parte ricorrente e della documentazione medica sopravvenuta, ad esito dell'udienza di discussione del 04.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
***** Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine è stato comunicato alle parti il 03.07.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 31.07.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 24.08.2023, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU evidenziando che lo stesso non avrebbe dato conto, nel corpo della relazione, di tutta la documentazione medica in atti, inclusa quella depositata in prima udienza e regolarmente acquisita, con ciò inficiando l'iter logico-motivazionale posto alla base dell'elaborato peritale e, in definitiva, sottostimando la gravità del quadro clinico del periziato. Quel che renderebbe però la perizia ancor più deficitaria sarebbe, a giudizio del ricorrente, l'omesso riferimento alle visite specialistiche richieste dallo stesso CTU in sede di operazioni peritali - con particolar riferimento a quelle fisiatrica e psichiatrica -, e tanto non solo in ordine al loro contenuto, ma anche in afferenza al mancato deposito telematico dei relativi referti, di cui il ricorrente aveva comunque conservato copia. In particolare, dal referto della visita fisiatrica del 09.01.2023, risulta “cervico-cefalgia cronica con sindrome vertiginosa
e parestesie agli arti superiori con disfunzionalità da unco-disco-artrosi con discopatie multiple;
dorso-lombalgia cronica con parestesie agli arti inferiori e deficit funzionale antalgico da spondilo-disco-artrosi con discopatie multiple;
spalla dolorosa bilaterale con deficit funzionale da periartrite scapolo-omerale; coxalgia bilaterale da osteoartrosi con disfunzionalità; gonalgia bilaterale con disfunzionalità da condropatia femoro-rotulea e femoro-tibiale nonché osteoartrosi tricompartimentale;
difficoltà alla stazione eretta e alla deambulazione”. Dal referto della visita psichiatrica effettuata in data 10.01.2023 risulta invece “depressione senile con decadimento cognitivo delle funzioni cerebrali superiori”. Di tali diagnosi il CTU non avrebbe fatto menzione alcuna nell'elaborato, inserendovi patologie diverse, così falsamente rappresentando e riducendo la gravità di quanto risultante dai prefati referti (degradando, ad esempio, la “depressione senile” a “disturbo ansioso-depressivo” e le patologie di cui alla visita fisiatrica a “spondiloartrosi”, senza alcun riferimento alla “difficoltà alla stazione eretta e alla deambulazione”).
Sempre secondo parte opponente, il consulente avrebbe anche sorvolato sulla gravità della grave patologia neoplastica a carico della vescica, erroneamente attribuendole una percentuale d'invalidità del 25% (codice 6201 riguardante “stenosi uretrale”) anziché la più appropriata percentuale del 100% (codice 9325 relativo a “neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole”), e ciò anche in considerazione dei cicli di chemioterapia cui il ricorrente era sottoposto, per come risultante dal referto del 18.08.2022 depositato in uno con le note in sostituzione dell'udienza del
24.11.2022. Tale patologia avrebbe compromesso la funzionalità della vescica e limitato radicalmente l'autonomia del Pt_1 Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
All'udienza del 26.01.2024 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., parte opponente ha altresì prodotto documentazione medica sopravvenuta, attestante un aggravamento del proprio quadro patologico.
Espletata nuova consulenza tecnica medico-legale, il CTU ha concluso affermando che, nonostante la nuova documentazione prodotta, l'istante non possiede né i requisiti sanitari necessari al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento - definendolo invalido grave al 100% -, né quelli connessi al riconoscimento dello status di cui l'art. 3, comma 3, legge n. 104/92 -, definendolo persona con disabilità senza necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3, comma
1, legge 104/92.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante. Il consulente ha esaminato in maniera analitica le patologie sofferte dall'istante, evidenziando anzitutto come la malattia neoplastica e la terapia oncologica somministrata con instillazioni endovescicali non comportino una grave compromissione delle condizioni generali, altresì segnalando che “nelle ultime certificazioni rilasciate dall'U.O. dove è stato operato il ricorrete non viene fatta menzione della patologia neoplastica ma solamente di una ipertrofia prostatica
(foglio dimissione del 30.10.23; certificato del 12.12.23), patologia sicuramente più benevola”. “Né va ritenuto – ha proseguito il CTU - che esista un automatismo tra trattamento chemioterapico e indennità di accompagnamento”, dovendosi sempre riscontrare positivamente la presenza delle condizioni previste dalla legge, ossia
“l'incapacità a deambulare autonomamente senza l'ausilio permanente di un accompagnatore e/o l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua”.
Per quanto riguarda la valutazione della spondilo-disco-artrosi e dell'artrosi polidistrettuale con moderata limitazione articolare, il consulente ha, in sede di esame obiettivo, riscontrato che “il periziando deambula autonomamente e compie autonomamente le manovre di svestizione e vestizione”, nonché spiegato che stante
“la molteplicità delle articolazioni interessate e la mancanza di una voce tabellare che le comprenda tutte, è stata utilizzata, con criterio analogico, una voce che fa riferimento ad una condizione di limitazione articolare complessa”, oltreché
“sempre a proposito di tale valutazione, è stata anche considerata al tabella allegata alle “Linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti” CP_2
comunemente adottata dalle Commissioni Mediche secondo i criteri della CP_2
normativa vigente, facendo riferimento alla voce tabellata Artrosi di grado moderato (ICD9-CM 715 Cl 3)”. Il CTU ha quindi evidenziato che “considerando il quadro patologico complessivo, derivante da affezioni che determinano una compromissione della funzione cardiovascolare e neuropsichica, endocrina etc.”, e l'assenza di alcuno dei due requisiti medico-legali previsti dalla legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, il ricorrente “si trova in condizioni di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età di grado grave 100%.”
Inoltre, con riferimento all'ulteriore requisito di cui all'art. 3, c. 3 l. 104/92, il CTU ha chiarito che “Abbiamo cercato di verificare se queste menomazioni diano, o meno, origine ad una disabilità, intesa come limitazione della persona nello svolgimento di una o più attività considerate «normali» per un essere umano della stessa età e, quindi, se tale disabilità porta all'handicap, ovvero allo svantaggio sociale che si manifesta a seguito dell'interazione con l'ambiente. Da una attenta valutazione della documentazione sanitaria esaminata e dalle risultanze dell'esame clinico condotto nel corso della visita medico-legale emerge che la capacità complessiva individuale residua della ricorrente è tale da non comportare la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuo e globale, perché il soggetto può autogestire tale condizione disabilitante”, così escludendo anche la sussistenza di tale requisito. Né si ritiene che le conclusioni cui è giunto il CTU siano tratte in dubbio dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente unitamente alle note del 28.5.2025, nella quale semplicemente si attesta, con riferimento alle patologie ampiamente considerate e valutate dal CTU, che l'istante abbisogna di un piano terapeutico di mantenimento da somministrarsi tre volte alla settimana.
Da quanto precede consegue quindi il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, stante la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per i medesimi motivi, le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' , e si CP_2
liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale rappresentante CP_2
pro tempore, le spese di consulenza tecnica, che liquida con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 05/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2887/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
04.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Marina di Gioiosa Ionica (RC), via Montezemolo n. 31, presso lo studio dell'Avv.
MILENA MOLLICOLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
ANGELA MARIA LAGANÀ e DARIO ADORNATO, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' , in Reggio CP_1
Calabria, alla Via Domenico Romeo n. 15; resistente OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento ex art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18; riconoscimento dello status di persona con disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 24.08.2023, l'istante evocava in giudizio l' esponendo che in data 05.11.2021 aveva presentato alla CP_2
Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalido civile con diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18, nonché per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/92, e che l non gli aveva CP_2
riconosciuto i benefici richiesti.
Costituitosi il contraddittorio, parte resistente si è opposta alla domanda eccependone in via preliminare l'inammissibilità per genericità dei motivi di contestazione e per omesse rituali osservazioni alla CTU e, nel merito,
l'infondatezza per insussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il conseguimento della prestazione.
Disposta ed espletata nuova consulenza tecnica medico-legale alla luce delle deduzioni svolte da parte ricorrente e della documentazione medica sopravvenuta, ad esito dell'udienza di discussione del 04.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
***** Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine è stato comunicato alle parti il 03.07.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 31.07.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 24.08.2023, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU evidenziando che lo stesso non avrebbe dato conto, nel corpo della relazione, di tutta la documentazione medica in atti, inclusa quella depositata in prima udienza e regolarmente acquisita, con ciò inficiando l'iter logico-motivazionale posto alla base dell'elaborato peritale e, in definitiva, sottostimando la gravità del quadro clinico del periziato. Quel che renderebbe però la perizia ancor più deficitaria sarebbe, a giudizio del ricorrente, l'omesso riferimento alle visite specialistiche richieste dallo stesso CTU in sede di operazioni peritali - con particolar riferimento a quelle fisiatrica e psichiatrica -, e tanto non solo in ordine al loro contenuto, ma anche in afferenza al mancato deposito telematico dei relativi referti, di cui il ricorrente aveva comunque conservato copia. In particolare, dal referto della visita fisiatrica del 09.01.2023, risulta “cervico-cefalgia cronica con sindrome vertiginosa
e parestesie agli arti superiori con disfunzionalità da unco-disco-artrosi con discopatie multiple;
dorso-lombalgia cronica con parestesie agli arti inferiori e deficit funzionale antalgico da spondilo-disco-artrosi con discopatie multiple;
spalla dolorosa bilaterale con deficit funzionale da periartrite scapolo-omerale; coxalgia bilaterale da osteoartrosi con disfunzionalità; gonalgia bilaterale con disfunzionalità da condropatia femoro-rotulea e femoro-tibiale nonché osteoartrosi tricompartimentale;
difficoltà alla stazione eretta e alla deambulazione”. Dal referto della visita psichiatrica effettuata in data 10.01.2023 risulta invece “depressione senile con decadimento cognitivo delle funzioni cerebrali superiori”. Di tali diagnosi il CTU non avrebbe fatto menzione alcuna nell'elaborato, inserendovi patologie diverse, così falsamente rappresentando e riducendo la gravità di quanto risultante dai prefati referti (degradando, ad esempio, la “depressione senile” a “disturbo ansioso-depressivo” e le patologie di cui alla visita fisiatrica a “spondiloartrosi”, senza alcun riferimento alla “difficoltà alla stazione eretta e alla deambulazione”).
Sempre secondo parte opponente, il consulente avrebbe anche sorvolato sulla gravità della grave patologia neoplastica a carico della vescica, erroneamente attribuendole una percentuale d'invalidità del 25% (codice 6201 riguardante “stenosi uretrale”) anziché la più appropriata percentuale del 100% (codice 9325 relativo a “neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole”), e ciò anche in considerazione dei cicli di chemioterapia cui il ricorrente era sottoposto, per come risultante dal referto del 18.08.2022 depositato in uno con le note in sostituzione dell'udienza del
24.11.2022. Tale patologia avrebbe compromesso la funzionalità della vescica e limitato radicalmente l'autonomia del Pt_1 Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
All'udienza del 26.01.2024 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., parte opponente ha altresì prodotto documentazione medica sopravvenuta, attestante un aggravamento del proprio quadro patologico.
Espletata nuova consulenza tecnica medico-legale, il CTU ha concluso affermando che, nonostante la nuova documentazione prodotta, l'istante non possiede né i requisiti sanitari necessari al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento - definendolo invalido grave al 100% -, né quelli connessi al riconoscimento dello status di cui l'art. 3, comma 3, legge n. 104/92 -, definendolo persona con disabilità senza necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3, comma
1, legge 104/92.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante. Il consulente ha esaminato in maniera analitica le patologie sofferte dall'istante, evidenziando anzitutto come la malattia neoplastica e la terapia oncologica somministrata con instillazioni endovescicali non comportino una grave compromissione delle condizioni generali, altresì segnalando che “nelle ultime certificazioni rilasciate dall'U.O. dove è stato operato il ricorrete non viene fatta menzione della patologia neoplastica ma solamente di una ipertrofia prostatica
(foglio dimissione del 30.10.23; certificato del 12.12.23), patologia sicuramente più benevola”. “Né va ritenuto – ha proseguito il CTU - che esista un automatismo tra trattamento chemioterapico e indennità di accompagnamento”, dovendosi sempre riscontrare positivamente la presenza delle condizioni previste dalla legge, ossia
“l'incapacità a deambulare autonomamente senza l'ausilio permanente di un accompagnatore e/o l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua”.
Per quanto riguarda la valutazione della spondilo-disco-artrosi e dell'artrosi polidistrettuale con moderata limitazione articolare, il consulente ha, in sede di esame obiettivo, riscontrato che “il periziando deambula autonomamente e compie autonomamente le manovre di svestizione e vestizione”, nonché spiegato che stante
“la molteplicità delle articolazioni interessate e la mancanza di una voce tabellare che le comprenda tutte, è stata utilizzata, con criterio analogico, una voce che fa riferimento ad una condizione di limitazione articolare complessa”, oltreché
“sempre a proposito di tale valutazione, è stata anche considerata al tabella allegata alle “Linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti” CP_2
comunemente adottata dalle Commissioni Mediche secondo i criteri della CP_2
normativa vigente, facendo riferimento alla voce tabellata Artrosi di grado moderato (ICD9-CM 715 Cl 3)”. Il CTU ha quindi evidenziato che “considerando il quadro patologico complessivo, derivante da affezioni che determinano una compromissione della funzione cardiovascolare e neuropsichica, endocrina etc.”, e l'assenza di alcuno dei due requisiti medico-legali previsti dalla legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, il ricorrente “si trova in condizioni di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età di grado grave 100%.”
Inoltre, con riferimento all'ulteriore requisito di cui all'art. 3, c. 3 l. 104/92, il CTU ha chiarito che “Abbiamo cercato di verificare se queste menomazioni diano, o meno, origine ad una disabilità, intesa come limitazione della persona nello svolgimento di una o più attività considerate «normali» per un essere umano della stessa età e, quindi, se tale disabilità porta all'handicap, ovvero allo svantaggio sociale che si manifesta a seguito dell'interazione con l'ambiente. Da una attenta valutazione della documentazione sanitaria esaminata e dalle risultanze dell'esame clinico condotto nel corso della visita medico-legale emerge che la capacità complessiva individuale residua della ricorrente è tale da non comportare la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuo e globale, perché il soggetto può autogestire tale condizione disabilitante”, così escludendo anche la sussistenza di tale requisito. Né si ritiene che le conclusioni cui è giunto il CTU siano tratte in dubbio dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente unitamente alle note del 28.5.2025, nella quale semplicemente si attesta, con riferimento alle patologie ampiamente considerate e valutate dal CTU, che l'istante abbisogna di un piano terapeutico di mantenimento da somministrarsi tre volte alla settimana.
Da quanto precede consegue quindi il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, stante la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per i medesimi motivi, le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' , e si CP_2
liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale rappresentante CP_2
pro tempore, le spese di consulenza tecnica, che liquida con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 05/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi