Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6320/2024
PROMOSSA DA
, nato il [...] in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato a Viale XX Settembre, presso lo studio C.F._1 dell'avvocato Nicolosi Chiara, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Via Pasubio 18, Catania, presso lo studio dell'avvocato LOMBARDO
GIOVANNI ADRIANO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13.06.2024, , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con ad Aci Castello il 16 Ottobre 2011, dal quale sono nati Controparte_1
i figli il 30 Giugno 2007 e il 10 Luglio 2013, ha chiesto al Persona_1 Persona_2
Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla moglie;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre;
di stabilire puntualmente i tempi e le modalità del diritto di visita padre - figli, come indicato in ricorso, nonché di porre a proprio carico l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per i figli di € 800,00 mensili ( 400,00 per ciascun figlio), oltre il 50 % delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , la quale non si è opposta alla soluzione di affidamento e Controparte_1
collocamento domandato dal ricorrente ed ha altresì chiesto l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale per ivi continuare a risiedere insieme ai figli minori;
di disporre a carico della controparte a titolo di mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 1.600,00 (800,00 per ciascun figlio), oltre il
100% delle spese straordinarie, e di disporre un assegno mensile per il suo mantenimento pari ad
€1.000,00.
La convenuta ha altresì chiesto l'assegnazione del diritto d'uso dell'autovettura familiare Mercedes
Classe ML targata CG204ND intestata a , con spese di manutenzione a carico Parte_1 di quest'ultimo e stabilire ex artt. 473.bis 39 c.p.c. e 614 bis c.p.c. una somma di denaro a carico del e in suo favore per ogni eventuale violazione non giustificata del di lui diritto-dovere Parte_1
di visita dei figli minori.
All'udienza del 23 gennaio 2025 sono comparsi personalmente entrambi i coniugi ed il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Le parti nel corso del procedimento hanno depositato telematicamente un accordo con il quale hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, soprattutto nei rapporti con i figli, impegnandosi a crescerli ed educarli con equilibrio, affinché i minori provino analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi i genitori.
2. La signora continuerà a risiedere, con i figli, nella casa coniugale, sita in Controparte_1
Catania, Via Aci Castello n 26 Scala A, di proprietà del di lei padre. I coniugi, nell'interesse
2 primario dei figli, si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni mutamento afferente il proprio domicilio e/o residenza a mezzo di raccomandata a.r., p.e.c.,e-mail, SMS o whatsapp con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data in cui il trasferimento è previsto.
Qualora il trasferimento dovesse interessare anche i minori, la modifica dovrà necessariamente essere condivisa in via preventiva dai genitori. Il Signor si impegna a trasferire la Pt_1
propria residenza anagrafica nel più breve termine possibile, e comunque non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione della presente, previa comunicazione alla del nuovo indirizzo di CP_1
residenza.
3. I figli e rimangono affidati ad entrambi i genitori, con stabile collocazione Per_1 Per_2
presso la madre, ove manterranno anche la residenza anagrafica. Per la serena esperibilità della suddetta modalità di affidamento, i coniugi si impegnano a mantenere fra loro rapporti di stretta collaborazione e dialogo per tutto ciò che concerne il preminente interesse dei minori, la loro educazione ed istruzione. In particolare, quanto all'esercizio della potestà genitoriale, i coniugi convengono di assumere di comune accordo tutte le scelte di maggiore interesse per i figli, di vita, scuola, salute, vacanze e svago, connesse e collegate, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre l'attività di ordinaria amministrazione potrà essere compiuta da ciascun genitore, disgiuntamente dall'altro. Le scelte inerenti eventuali situazioni di emergenza restano demandate, disgiuntamente, a quello dei due genitori che, in quel momento, avrà i minori con sé restando, comunque, l'obbligo di tempestivo avviso dell'altro genitore.
4. I tempi di frequentazione e permanenza con i figli per il Sig. , salvo la facoltà delle Pt_1 parti di organizzarsi liberamente in ragione dei viaggi lavorativi del e delle esigenze Pt_1
dei figli, vengono calendarizzati, allo stato, come segue: a) due pomeriggi a settimana (giorno
1 e giorno 2) dall'uscita dalla scuola sin alle ore 20.00 del medesimo giorno;
b) a fine settimana alternati, dall'uscita della scuola del sabato sino alle ore 20.00 della successiva domenica, in occasione dei quali i minori potranno pernottare presso l'abitazione del padre;
c)
i genitori potranno sempre concordare e o richiedere ulteriori periodi di visita previo preavviso di almeno 24 ore nel rispetto degli impegni dei medesimi nonché degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli e sempre nel rispetto delle volontà degli stessi;
d) nel periodo natalizio i minori trascorreranno con il padre 7 giorni, anche continuativamente e con facoltà di pernottamento, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
3 Capodanno;
e) nel periodo pasquale i minori trascorreranno con il padre 3 giorni anche continuativamente e con facoltà di pernottamento comprensivi ad anni alterni della festività di
Pasqua o di quella del Lunedì dell'Angelo f) nel periodo estivo, il Sig. avrà il diritto Pt_1
di trascorrere con i figli almeno 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato previo accordo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno g) i minori trascorreranno con i rispettivi genitori la festa del papà e della mamma nonché il giorno del compleanno di questi ultimi;
h) in difetto di accordo il giorno del compleanno dei figli minori sarà trascorso ad anni alterni con ciascuno dei genitori. Resta salvo ed impregiudicato che necessità soggettive ed oggettive possano comportare eccezioni e/o aggiustamenti alla regolamentazione di cui sopra.
5. Il signor verserà alla signora a titolo di concorso nel mantenimento Pt_1 CP_1
ordinario dei figli minori la somma di euro 1.200,00 mensili (600,00 per figlio), da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese alle seguenti coordinate bancarie IBAN [...]. L'indicato importo sarà soggetto a rivalutazione annua sulla base degli indici Istat e così ricalcolato di anno in anno.
6. L'assegno unico universale, che il dichiara essere di importo pari ad Euro 263,20 Pt_1 alla data del 21/01/2025, nell'economia complessiva del presente accordo, viene rimesso a beneficio esclusivo del genitore convivente con i figli, per cui la signora potrà Controparte_1 inoltrare domanda in tal senso all'Inps per l'intero importo. Il signor si impegna a Pt_1 sottoscrivere quanto all'uopo necessario o comunque richiesto dall'Ente erogatore della misura In ogni caso il si impegna a corrispondere integralmente alla Pt_1 CP_1
l'assegno unico universale da egli percepito sino al buon esito dell'anzidetta istanza.
7. Le spese straordinarie dei minori, da individuarsi e concordare come previsto nel protocollo d'intesa in uso presso l'intestato Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere, saranno sopportate nella misura del 70% dal sig. e del 30 % dalla Signora Il Pt_1 CP_1 genitore anticipatario otterrà il rimborso della quota parte dell'altro dietro esibizione della relativa documentazione giustificativa, di valenza fiscale.
8. Il Signor verserà alla signora a titolo di concorso nel mantenimento Pt_1 CP_1
ordinario della coniuge la somma di euro 200,00 mensili da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese alle seguenti coordinate bancarie IBAN
4 [...].. L'indicato importo sarà soggetto a rivalutazione annua sulla base degli indici Istat e così ricalcolato di anno in anno.
9. Il Signor si impegna a concedere alla signora l'uso dell'autovettura Pt_1 CP_1
Mercedes Classe ML targata CG204ND, allo stesso intestata, mediante contratto di comodato di uso gratuito della durata di anni 10, salvo proroga per far fronte alle esigenze dei figli ove questi non fossero ancora economicamente autosufficienti, che sarà regolarmente registrato presso la Motorizzazione Civile di Catania. Le spese di manutenzione ordinaria, bollo, assicurazione ed ogni ulteriore spesa connessa all'utilizzo dell'autovettura saranno a carico dell'utilizzatrice . 10. I coniugi, in regime di separazione dei beni, danno atto Controparte_1
di non avere sostanze comuni da dividere e che i beni e le risorse di cui dispongono all'attualità sono beni personali di ciascuno, senza alcuna richiesta di rimborso e/o conguaglio dell'uno verso l'altro.
10. Le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti
La causa è stata posta in decisione con rimessione al Collegio, trasformata in consensuale ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. per volontà delle parti, previa trasmissione al Pubblico Ministero per le sue conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti nel corso del giudizio dimostrano che risulta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con l'interesse della prole, sicché le stesse sono meritevoli di accoglimento. Il Collegio prende atto degli accordi delle parti che esulano dall'oggetto del presente procedimento.
Le spese processuali vanno compensate, stante la definizione del giudizio con precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6320/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
5 , alle condizioni di cui in parte motiva;
CP_1
PRENDE ATTO dei restanti accordi tra le parti;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Aci Castello per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2011, atto n. 78, parte II, serie C;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 09/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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