Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2662 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Sandro Piseddu ed Emanuela
M. Musio, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Sandro Piseddu ed Emanuela
M. Musio, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 10/10/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/10/2015 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del
[...] Parte_2
Comune di Cagliari, anno 2015, numero 176, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi, entrambi economicamente indipendenti, non si riconoscono reciprocamente diritto a percepire alcun assegno divorzile.
2) Il minore figlio resta affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio del padre, in Cagliari, via F.lli Alinari n. 41; i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per e, Per_1 tenendo sempre in considerazione e rispettando le sue attitudini e desideri,
Pag. 2 di 4 concorderanno le scelte educative, scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività extrascolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago,
l'eventuale indirizzo religioso, la scelta di attività sportive e ricreative,
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Saranno adottate disgiuntamente le decisioni relative alla ordinaria amministrazione e quotidianità.
Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi.
3) Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, le parti, salvo diverso accordo tra le stesse, concordano che il piccolo fermo restando il domicilio prevalente presso il padre, starà Per_1 con ognuno di essi due pomeriggi alla settimana, e precisamente:
- il lunedì e il mercoledì con la mamma, allorquando ella lo preleverà da scuola (durante il periodo scolastico) o dall'abitazione paterna alle ore
16.00 (durante il periodo di sospensione scolastica) e lo terrà per il pernottamento, riconducendolo il giorno successivo a scuola oppure presso l'abitazione paterna alle ore 9.00;
- il martedì e il giovedì il con il papà;
- i fine settimana alternativamente con la madre o con il padre;
nel turno spettante alla madre, quest'ultima terrà con sé dal venerdì all'uscita Per_1 di scuola (o dalle ore 16.00 nel periodo di sospensione scolastica) fino al lunedì mattina allorquando lo accompagnerà a scuola oppure lo ricondurrà alle ore 9.00 presso l'abitazione paterna;
- il minore trascorrerà le festività natalizie con ciascun genitore, col criterio dell'alternanza, il giorno della vigilia o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il
1° gennaio;
i restanti giorni di sospensione scolastica verranno suddivisi tra i genitori previo accordo tra gli stessi oppure utilizzando il consueto calendario settimanale;
il medesimo criterio verrà utilizzato per le vacanze pasquali (ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo) e per le festività minori;
- i coniugi si impegnano, ove possibile, a festeggiare insieme il compleanno del figlio;
in caso di disaccordo, il bambino, il giorno del suo compleanno, starà ad anni alterni con ciascun genitore;
- durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé continuativamente il minore per due settimane, in concomitanza con le proprie le ferie;
detto periodo, anche per evitare sovrapposizioni, dovrà essere concordato tra le parti con congruo anticipo e, comunque, entro il 31 maggio di ciascun anno.
4) Ciascuno dei genitori provvederà direttamente al mantenimento del minore figlio nei tempi il cui lo terrà presso di sé ed al 50% delle spese straordinarie
Pag. 3 di 4 necessarie per il bambino, da concordare preventivamente con l'altro genitore (salva l'urgenza) e di seguito esemplificate: spese mediche non coperte dal SSN comprovate da prescrizione medica e indicazione codice fiscale sullo scontrino/ricevuta; spese scolastiche quali rette, tasse di iscrizione, libri di testo, scuolabus, gite scolastiche di durata superiore ad un giorno, corredo di inizio anno scolastico;
spese per attività sportive e di svago: iscrizione, frequenza corsi ed eventuale attrezzatura.
5) Attualmente il minore frequenta la classe seconda della scuola primaria, scelta di comune accordo dai genitori, a Cagliari, via Toti, con il seguente orario settimanale: dalle ore 8.30 alle ore 13.25 il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.25 il martedì e dalle ore 8.30 alle ore 15.25 il giovedì.
Il bambino è impegnato nel pomeriggio in diverse attività sportive e/o ricreative e, nello specifico, il martedì e giovedì frequenta dalle ore 17.00 alle ore 18.00 il corso di , il venerdì dalle 16.00 alle 17.00 il corso di Per_2 skateboard e il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00 il corso di break dance.
6) Le parti concordano che l'assegno unico e universale INPS per venga Per_1 percepito nella misura del 50%, da ciascun genitore.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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