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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/05/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2098/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2098/2024, trattenuta in decisione in data 7 aprile 2025 promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Liliana Greco
- ricorrente -
contro
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Giovanni Santoro
- resistente - con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.12.2024 ha proposto domanda di Parte_1 separazione giudiziale dal marito , con il quale ha Controparte_1 dichiarato di aver contratto matrimonio il 18.07.2009 nel Comune di Sepino (CB), ivi trascritto nel registro degli atti di matrimonio per l'anno 2009 al numero 4, parte 2, serie A, ufficio 1.
1 si è costituito in giudizio con comparsa del 24.02.2025. Controparte_1
Alla prima udienza del 7.04.2025 le parti, presenti personalmente, hanno rappresentato l'esistenza di un clima abbastanza sereno tra loro, essendo l'unico elemento controverso rappresentato dal quantum dell'assegno di mantenimento.
Lo scrivente giudice relatore ha dunque esperito il rituale tentativo di conciliazione, con esito positivo, in quanto le parti hanno raggiunto un accordo nel corso della stessa udienza, dal seguente tenore: “Pronuncia della separazione;
nessun assegno di mantenimento per affido condiviso dei minori e Parte_1 Persona_1
, revalente presso la madre, al in Persona_2
Sepino (CB); diritto di visita del padre come da ricorso introduttivo;
Controparte_1 assegno di mantenimento posto a ca inori pari a complessivi euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun minore), da versarsi in favore della madre entro e non oltre il 20 di ogni mese;
assegno unico per i minori percepito per intero dalla
spese straordinarie al 50%, disciplinate secondo il protocollo del Tribunale di Pt_1
Milano”.
Hanno quindi precisato le conclusioni conformemente all'accordo raggiunto, chiedendo che la causa venisse decisa.
Lo scrivente Giudice relatore ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione ed ha trasmesso gli atti al PM.
Il PM ha concluso in data 8.04.2025, con parere favorevole alla pronuncia di separazione.
***
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi, chiaramente ed inequivocabilmente emerso dinanzi al G.I. e, comunque, evincibile da tutti gli atti e scritti difensivi depositati.
Le condizioni sulle quali le parti si sono accordate sono conformi alla legge e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale;
le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti private, atteso il raggiungimento della predetta soluzione conciliativa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
a) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni concordate all'udienza del Controparte_1
7.04.2025, sopra richiamate;
2 b) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
c) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti private.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2098/2024, trattenuta in decisione in data 7 aprile 2025 promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Liliana Greco
- ricorrente -
contro
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Giovanni Santoro
- resistente - con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.12.2024 ha proposto domanda di Parte_1 separazione giudiziale dal marito , con il quale ha Controparte_1 dichiarato di aver contratto matrimonio il 18.07.2009 nel Comune di Sepino (CB), ivi trascritto nel registro degli atti di matrimonio per l'anno 2009 al numero 4, parte 2, serie A, ufficio 1.
1 si è costituito in giudizio con comparsa del 24.02.2025. Controparte_1
Alla prima udienza del 7.04.2025 le parti, presenti personalmente, hanno rappresentato l'esistenza di un clima abbastanza sereno tra loro, essendo l'unico elemento controverso rappresentato dal quantum dell'assegno di mantenimento.
Lo scrivente giudice relatore ha dunque esperito il rituale tentativo di conciliazione, con esito positivo, in quanto le parti hanno raggiunto un accordo nel corso della stessa udienza, dal seguente tenore: “Pronuncia della separazione;
nessun assegno di mantenimento per affido condiviso dei minori e Parte_1 Persona_1
, revalente presso la madre, al in Persona_2
Sepino (CB); diritto di visita del padre come da ricorso introduttivo;
Controparte_1 assegno di mantenimento posto a ca inori pari a complessivi euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun minore), da versarsi in favore della madre entro e non oltre il 20 di ogni mese;
assegno unico per i minori percepito per intero dalla
spese straordinarie al 50%, disciplinate secondo il protocollo del Tribunale di Pt_1
Milano”.
Hanno quindi precisato le conclusioni conformemente all'accordo raggiunto, chiedendo che la causa venisse decisa.
Lo scrivente Giudice relatore ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione ed ha trasmesso gli atti al PM.
Il PM ha concluso in data 8.04.2025, con parere favorevole alla pronuncia di separazione.
***
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi, chiaramente ed inequivocabilmente emerso dinanzi al G.I. e, comunque, evincibile da tutti gli atti e scritti difensivi depositati.
Le condizioni sulle quali le parti si sono accordate sono conformi alla legge e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale;
le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti private, atteso il raggiungimento della predetta soluzione conciliativa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
a) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni concordate all'udienza del Controparte_1
7.04.2025, sopra richiamate;
2 b) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
c) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti private.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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