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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1794/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Associazione_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4930/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 16 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230064217926000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il 20/01/2026
1 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio e spese compensate. Resistente/Appellato: estinzione del giudizio e spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso ha ad oggetto una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis DPR 600/73 in relazione al Mod. 770/2019 (anno di imposta
2018). Nel corso del giudizio di primo grado, l'ufficio prendeva atto della documentazione prodotta dalla contribuente e provvedeva allo sgravio parziale insistendo per la residua pretesa.
La Corte in primo grado accoglieva il ricorso e annullava la cartella per la parte non ancora sgravata;
con compensazione delle spese di lite. Proponeva appello l'ufficio e resisteva la contribuente.
Nel corso di questo grado di giudizio, l'Ufficio impositore, con memoria depositata agli atti, ha dato atto dell'esito positivo della procedura conciliativa attivata, con raggiungimento di accordo sottoscritto dalle parti (versato in atti), a definizione omnicomprensiva della controversia.
Entrambe le parti hanno quindi insistito per la dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito di accordo conciliativo del 07.07.2025); con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate. Milano, 19 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
AR DI NN AT RO
2
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1794/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Associazione_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4930/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 16 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230064217926000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il 20/01/2026
1 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio e spese compensate. Resistente/Appellato: estinzione del giudizio e spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso ha ad oggetto una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis DPR 600/73 in relazione al Mod. 770/2019 (anno di imposta
2018). Nel corso del giudizio di primo grado, l'ufficio prendeva atto della documentazione prodotta dalla contribuente e provvedeva allo sgravio parziale insistendo per la residua pretesa.
La Corte in primo grado accoglieva il ricorso e annullava la cartella per la parte non ancora sgravata;
con compensazione delle spese di lite. Proponeva appello l'ufficio e resisteva la contribuente.
Nel corso di questo grado di giudizio, l'Ufficio impositore, con memoria depositata agli atti, ha dato atto dell'esito positivo della procedura conciliativa attivata, con raggiungimento di accordo sottoscritto dalle parti (versato in atti), a definizione omnicomprensiva della controversia.
Entrambe le parti hanno quindi insistito per la dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito di accordo conciliativo del 07.07.2025); con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate. Milano, 19 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
AR DI NN AT RO
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