Decreto 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
PROC. N. 1164/2024 R.G.
DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
ART. 445 BIS C.P.C. INTRODOTTO DALL'ART. 38 COMMA 1 LETT. B) N. 1) D.L. 98/2011
CONVERTITO CON MOD. DA L. N. 111/2011
Il Giudice del Lavoro, dott. Luigi Pitaro,
visti gli atti del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio vertente tra Pt_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Caldiero e Maria Rosaria Vaccaro, e CP_1, in persona
[...]
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal dott. Alessandro D'Amico; esaminata la relazione peritale depositata in Cancelleria dal c.t.u., dott. Persona 1 rilevato che le parti non hanno contestato, entro il termine perentorio fissato con decreto comunicato dalla cancelleria, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio;
tenuto conto delle risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico di ufficio;
ritenuto che
non ricorrono i presupposti di cui all'art. 196 c.p.c. per la rinnovazione delle indagini;
letto l'art. 445 bis comma 5 c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario negativo della pensione di invalidità ex art. 12 L.118/1971, del requisito sanitario negativo della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex art. 3, 3 comma, L.104/1992 nonché del requisito sanitario negativo dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/1980 oltre che del requisito sanitario dell'assegno di invalidità ex art. 13 L.118/1971 secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio.
Invalidità del 84% con decorrenza da aprile 2024. Il parziale accoglimento del ricorso comporta la compensazione del 50% delle spese processuali, dovendosi porre a carico dell' CP_1 il restante 50%, che liquida in € 500,00 oltre accessori fiscali e previdenziali da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' CP_1 in virtù della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
Paola lì 11.6.2025 Il Giudice
Dott.Luigi Pitaro